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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 77-1/2025 R.G. P.U. promosso da
C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Levada n. 1, con l'Avv. FATJONA MUSTAJ
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da i sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; Parte_1 ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Pederobba;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per circa € 84.000,00; - la parte ricorrente è proprietaria di alcune quote di immobili (abitazione e terreni seminativi in provincia di Spoleto, pervenutigli a seguito della successione dei genitori, già interessati da un procedura esecutiva da parte di un istituto di credito creditore, che ha poi rinunciato agli atti, di tal che dovrà esserne verificata l'effettiva possibilità di vendita); è proprietaria di un'autovettura, immatricolata nel
2008, che verosimilmente non verrà inclusa nella liquidazione (sia in quanto bene essenziale al ricorrente per gli spostamenti quotidiani, sia in ragione del suo valore non rilevante), oltre che di un'altra autovettura immatricolata nel 1998, non funzionante;
percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di € 1.750,00 (al lordo delle trattenute per pignoramento e per cessioni del quinto allo stato operate sulla sua busta paga, per l'importo mensile complessivo di circa € 630,00, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura), oltre alla tredicesima mensilità, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.400,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede, pari ad € 300,00 al mese, e dell'assegno dovuto a favore della figlia minore non convivente, pari ad € 200,00 al mese, oltre ad € 100,00 di spese straordinarie per la figlia) e a spese connesse all'apertura della procedura stimate in circa €
3.500,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Pt_1
[...] nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e l'Avv. NICOLÒ
TAMPONI FURLANETTO quale liquidatore;
ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
2 ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
3
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 77-1/2025 R.G. P.U. promosso da
C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Levada n. 1, con l'Avv. FATJONA MUSTAJ
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da i sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; Parte_1 ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Pederobba;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per circa € 84.000,00; - la parte ricorrente è proprietaria di alcune quote di immobili (abitazione e terreni seminativi in provincia di Spoleto, pervenutigli a seguito della successione dei genitori, già interessati da un procedura esecutiva da parte di un istituto di credito creditore, che ha poi rinunciato agli atti, di tal che dovrà esserne verificata l'effettiva possibilità di vendita); è proprietaria di un'autovettura, immatricolata nel
2008, che verosimilmente non verrà inclusa nella liquidazione (sia in quanto bene essenziale al ricorrente per gli spostamenti quotidiani, sia in ragione del suo valore non rilevante), oltre che di un'altra autovettura immatricolata nel 1998, non funzionante;
percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di € 1.750,00 (al lordo delle trattenute per pignoramento e per cessioni del quinto allo stato operate sulla sua busta paga, per l'importo mensile complessivo di circa € 630,00, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura), oltre alla tredicesima mensilità, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.400,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede, pari ad € 300,00 al mese, e dell'assegno dovuto a favore della figlia minore non convivente, pari ad € 200,00 al mese, oltre ad € 100,00 di spese straordinarie per la figlia) e a spese connesse all'apertura della procedura stimate in circa €
3.500,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Pt_1
[...] nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e l'Avv. NICOLÒ
TAMPONI FURLANETTO quale liquidatore;
ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
2 ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
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