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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Roberto CALDART, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i minori Per_1
(14 luglio 2009) ed (7 agosto 2011), da entrambi riconosciuti (doc. in atti), hanno chiesto al Per_2
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero. Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti, come modificati su richiesta di questo Tribunale, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto così come modificato con note depositate telematicamente il 15 maggio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Roberto CALDART, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i minori Per_1
(14 luglio 2009) ed (7 agosto 2011), da entrambi riconosciuti (doc. in atti), hanno chiesto al Per_2
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero. Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti, come modificati su richiesta di questo Tribunale, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto così come modificato con note depositate telematicamente il 15 maggio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo