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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2207 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente rel. est.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207 /2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/07/1998, residente in [...] TO, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
e nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), ed ivi residente in [...], entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in L'AQ, Viale della Croce Rossa n. 237/E, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Venta, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti
RICORRENTI nell'interesse del minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e per esso il curatore speciale avv. Claudio Di
Cesare;
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “venga accertata e dichiarata la paternità di , nato a [...]
L'AQ il 18.7.1988 e morto a TO (AQ) il 24.7.2023, sul piccolo Persona_1
nato a [...] il [...]; 2) venga sostituito il cognome del padre
[...]
a quello della madre;
3) venga ordinato all'ufficiale di stato civile Pt_2 Persona_1
del Comune di TO (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000.”
Per il curatore del minore: “A. in accoglimento del Ricorso ex artt. 269, 273 e ss. c.c. presentato da e accertare e dichiarare sul Parte_1 Parte_2 minore la paternità di nato a [...] il Persona_1 Persona_2
18.07.1988 e deceduto in TO il 24.07.2023; B. in conseguenza della dichiarata paternità del defunto venga sostituito al minore il cognome Persona_2 Per_1
“ ” proprio della madre con il cognome “ e pertanto venga ordinato Persona_1 Pt_2 all'Ufficiale di stato civile del comune di TO di procedere all'annotazione della sentenza della dichiarata paternità di a margine dell'atto di Persona_2 nascita del minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 13.11.2023, congiuntamente depositato, Parte_1
, madre del minore NI di e
[...] Pt_1 Parte_2
nonno ed erede universale di deceduto il 24.07.2023,
[...] Persona_2 chiedevano all'intestato Tribunale volersi dichiarare giudizialmente la paternità in favore di sul minore (che attualmente ha Persona_2 Persona_1
il cognome della madre che lo ha riconosciuto alla nascita). A sostegno della domanda, la Sig.ra deduceva: i) di aver intrattenuto, negli anni 2020- Persona_1
2023, una relazione sentimentale con il signor prematuramente e Persona_2
tragicamente deceduto in TO in data 24.07.2023 che da tale relazione era nato, in data 24.10.2023, il figlio riconosciuto alla Persona_3
nascita solo dalla madre;
ii) che ella e non erano coniugati e per Persona_2
tale ragione non poteva operare alcuna presunzione di paternità in capo al ragazzo defunto, ragione per cui si era reso necessario il presente;
iii) unico pag. 2/7 erede di è il padre odierno ricorrente, nonno Persona_2 Parte_2
del piccolo , da considerarsi quindi unico litisconsorte ai Persona_1 sensi dell'art. 276 c.c.; iv) che con la dichiarazione di paternità di Per_2
nell'interesse del minore quest'ultimo acquisirebbe il
[...] Parte_2
cognome del padre e per volontà sia della madre che del nonno andrebbe a sostituire quello della madre diventando a tutti gli effetti nipote, ed erede, del nonno di cui porta anche il nome. Parte_2
2. All'udienza del 21.02.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore dei ricorrenti si riportava al ricorso e insisteva nelle proprie richieste istruttorie. Il Presidente ammetteva la prova testimoniale, riservando all'esito sull'eventuale CTU genetica e rinviava all'udienza del 03/04/2024.
3. All'udienza del 3.4.2024 veniva escusso il teste , cugino della Testimone_1
Sig.ra e conoscente sin dai tempi di scuola il quale Persona_1 Persona_2
confermava che la Sig.ra e il defunto avevano Persona_1 Persona_2
intrattenuto una relazione ancora in corso al momento della tragedia, iniziata almeno dal 2020 “tutti sapevano di questa relazione e del fatto che e Per_2
erano in attesa della nascita del proprio figlio. Fra l'altro il bambino Pt_1 somiglia moltissimo a ” L'Avv. di parte ricorrente insisteva pertanto per Per_2
la nomina di un CTU.
4. Il Presidente a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con provvedimento del 29.5.2024; i) nominava l'avv. Claudio Di Cesare curatore speciale del minore;
ii) richiedeva al PM di voler chiarire – Persona_1
compatibilmente con il segreto investigativo - se tra i reperti afferenti al procedimento n. 2600/2023 effettivamente esistessero e fossero Per_4
utilizzabili ai fini processuali campioni di materiale organico riferibili al defunto per la comparazione nell'ambito delle indagini genetiche Persona_2
richieste dalle parti nel presente giudizio;
iii) infine fissava per la prosecuzione l'udienza del 10.7.2024
5. In data 14.6.2024 si costituiva con comparsa di costituzione il curatore speciale del minore , Avv. Claudio Di Cesare. Persona_1
pag. 3/7 6. Con ordinanza del 10.11.2024, l'istruttore fissava una nuova udienza al
20.11.2024 per la convocazione delle parti e del P.M. e al fine di verificare la presenza di materiale biologico del defunto per effettuare indagini genetiche, riservando all'esito l'eventuale nomina del C.T.U.
7. All'udienza del 20.11.2024 le parti, per tramite dei rispettivi procuratori, si rendevano disponibili all'esecuzione dei prelievi e il procuratore di parte ricorrente riferiva della esistenza di materiale idoneo ad eseguire l'indagine genetica.
8. In data 11.12.2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.11.2024, rilevato che risultava presente, su indicazione delle parti, materiale biologico tra i reperti dell'esame autoptico eseguito della Procura della
Repubblica dall'anatomo patologo dott. veniva nominato il CTU, dr. Per_5
al quale veniva affidato il seguente quesito: “Dica il CTU Persona_6
sulla base degli esami strumentali ritenuti necessari alla verifica comparativa del DNA del minore con quello di chi si assume in causa essere il padre naturale, vale a dire , nato a [...] il [...], deceduto in Persona_2
TO in data 24.07.2023 se quest'ultimo sia effettivamente il padre naturale del piccolo , nato a [...] in data [...]”. Persona_1
Veniva, inoltre, fissata l'udienza del 8.1.2025 in seguito posticipata al 14.5.2025.
9. In data 5.3.2025 Il CTU depositava la propria relazione tecnica genetica forense nella quale concludeva affermando che: “I risultati ottenuti per mezzo di tipizzazione molecolare, relativamente ai quali sono stati calcolati i valori di LR
e W, hanno fornito le evidenze scientifiche di seguito rappresentate: - il sig.
è il padre biologico del minore . Persona_2 Persona_1
10. Con note scritte del 19.3.2025 il procuratore di parte ricorrente, visti gli esiti della CTU si riportava interamente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'accoglimento.
11. Con note scritte del 19.3.2025 il curatore speciale, nell'interesse del minore formulava le proprie conclusioni.
12. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
pag. 4/7 13. Tanto premesso, si osserva come la domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta.
14. Premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ex art. 269, comma 2, c.c., nel caso di specie, l'esame genetico del campione biologico spontaneamente donato dalla madre Sig.ra e dal nonno Sig. Persona_1 [...]
del minore, e, quello diretto con l'analisi di materiale genetico del Pt_2
defunto con il minore.
15. In particolare, le indagini genetiche espletate dal CTU nel corso del giudizio sono state effettuate mediante l'accertamento della relazione parentale tra il minore e il defunto, presunto padre, mediante campionatura su matrice ematica appartenuta in vita al e tramite l'estrazione del DNA da tampone Persona_2
buccale della madre Sig.ra dal cui esito è emersa una probabilità della Persona_1
relazione parentale tra defunto e minore pari al 99,9999999999%.
16. Le indagini hanno, quindi, dato esito positivo, ossia la prova del legame biologico tra i soggetti esaminati, e in particolare della paternità del defunto nei confronti del minore Quanto alla validità Persona_2 Parte_2
probatoria delle indagini ematologiche e genetiche sul DNA nel giudizio sul riconoscimento della paternità biologica, la giurisprudenza ha rilevato che possono assumere, “nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (Cass.
Civ., Sez. I, 24/12/2013, n. 28647).
17. Pertanto, l'ampia e completa istruttoria espletata nel corso del giudizio, come sopra descritta, prova che il defunto è il padre biologico del Persona_2
minore . Persona_1
18. Tanto premesso l'esito dell'istruttoria ha provato e chiarito con ogni evidenza scientifica e senza alcun dubbio che il DNA del minore Persona_1 corrisponde a quello del defunto e, dunque, che quest'ultimo è il Persona_2
padre biologico di . Pertanto, a parere dello scrivente, risulta Persona_1
provata la fondatezza della domanda attorea che merita, dunque, integrale accoglimento.
pag. 5/7 19. In ordine al cognome, le parti concordano per la sostituzione del cognome della madre, , con quello del padre, non vi sono ostacoli, anche in Persona_1 Pt_2 considerazione della assai tenera età del bambino - a procedere in conformità. È noto infatti che a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità il giudice deve valutare il cognome da attribuire al minore e, se non lesivo del di lui supremo interesse, può disporre l'annotazione del doppio cognome, comprensivo pertanto sia di quello paterno che di quello materno (cfr. da ultimo, Corte di
Cassazione, ord. n. 1492/2025 pubblicata in data 21 gennaio 2025).
20. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, va ordinato all'Ufficiale di Stato civile competente, di effettuare l'annotazione nell'atto di nascita della presente sentenza, al passaggio in giudicato ex artt. 48 e 49 d.P.R. n. 396/2000.
21. Le spese di CTU si liquidano ai sensi dell'art. 25 del D.M. 30 maggio 2002 come separato decreto e sono poste a carico di entrambe le parti ricorrenti in solido.
22. Le spese di lite sono compensate tra le parti e restano a carico dell'erario ed oggetto di separato decreto di liquidazione quelle in favore del curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'AQ, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ dichiara nato a [...] il [...] figlio Persona_1 di nato a [...] il [...] e morto a TO Persona_2
(AQ) il 24.7.2023 e che lo stesso assuma il cognome paterno, Pt_2
in luogo di quello materno;
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile competente per quanto di competenza e per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (atto n. 14, parte I, serie A, anno 2023 del
Comune di TO);
▪ pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parte ricorrenti in solido così come liquidate con separato provvedimento;
▪ compensa le spese di lite tra le parti.
pag. 6/7 Così deciso in videoconferenza il 5 giugno 2025.
pag. 7/7
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente rel. est.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207 /2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/07/1998, residente in [...] TO, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
e nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), ed ivi residente in [...], entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in L'AQ, Viale della Croce Rossa n. 237/E, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Venta, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti
RICORRENTI nell'interesse del minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e per esso il curatore speciale avv. Claudio Di
Cesare;
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “venga accertata e dichiarata la paternità di , nato a [...]
L'AQ il 18.7.1988 e morto a TO (AQ) il 24.7.2023, sul piccolo Persona_1
nato a [...] il [...]; 2) venga sostituito il cognome del padre
[...]
a quello della madre;
3) venga ordinato all'ufficiale di stato civile Pt_2 Persona_1
del Comune di TO (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000.”
Per il curatore del minore: “A. in accoglimento del Ricorso ex artt. 269, 273 e ss. c.c. presentato da e accertare e dichiarare sul Parte_1 Parte_2 minore la paternità di nato a [...] il Persona_1 Persona_2
18.07.1988 e deceduto in TO il 24.07.2023; B. in conseguenza della dichiarata paternità del defunto venga sostituito al minore il cognome Persona_2 Per_1
“ ” proprio della madre con il cognome “ e pertanto venga ordinato Persona_1 Pt_2 all'Ufficiale di stato civile del comune di TO di procedere all'annotazione della sentenza della dichiarata paternità di a margine dell'atto di Persona_2 nascita del minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 13.11.2023, congiuntamente depositato, Parte_1
, madre del minore NI di e
[...] Pt_1 Parte_2
nonno ed erede universale di deceduto il 24.07.2023,
[...] Persona_2 chiedevano all'intestato Tribunale volersi dichiarare giudizialmente la paternità in favore di sul minore (che attualmente ha Persona_2 Persona_1
il cognome della madre che lo ha riconosciuto alla nascita). A sostegno della domanda, la Sig.ra deduceva: i) di aver intrattenuto, negli anni 2020- Persona_1
2023, una relazione sentimentale con il signor prematuramente e Persona_2
tragicamente deceduto in TO in data 24.07.2023 che da tale relazione era nato, in data 24.10.2023, il figlio riconosciuto alla Persona_3
nascita solo dalla madre;
ii) che ella e non erano coniugati e per Persona_2
tale ragione non poteva operare alcuna presunzione di paternità in capo al ragazzo defunto, ragione per cui si era reso necessario il presente;
iii) unico pag. 2/7 erede di è il padre odierno ricorrente, nonno Persona_2 Parte_2
del piccolo , da considerarsi quindi unico litisconsorte ai Persona_1 sensi dell'art. 276 c.c.; iv) che con la dichiarazione di paternità di Per_2
nell'interesse del minore quest'ultimo acquisirebbe il
[...] Parte_2
cognome del padre e per volontà sia della madre che del nonno andrebbe a sostituire quello della madre diventando a tutti gli effetti nipote, ed erede, del nonno di cui porta anche il nome. Parte_2
2. All'udienza del 21.02.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore dei ricorrenti si riportava al ricorso e insisteva nelle proprie richieste istruttorie. Il Presidente ammetteva la prova testimoniale, riservando all'esito sull'eventuale CTU genetica e rinviava all'udienza del 03/04/2024.
3. All'udienza del 3.4.2024 veniva escusso il teste , cugino della Testimone_1
Sig.ra e conoscente sin dai tempi di scuola il quale Persona_1 Persona_2
confermava che la Sig.ra e il defunto avevano Persona_1 Persona_2
intrattenuto una relazione ancora in corso al momento della tragedia, iniziata almeno dal 2020 “tutti sapevano di questa relazione e del fatto che e Per_2
erano in attesa della nascita del proprio figlio. Fra l'altro il bambino Pt_1 somiglia moltissimo a ” L'Avv. di parte ricorrente insisteva pertanto per Per_2
la nomina di un CTU.
4. Il Presidente a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con provvedimento del 29.5.2024; i) nominava l'avv. Claudio Di Cesare curatore speciale del minore;
ii) richiedeva al PM di voler chiarire – Persona_1
compatibilmente con il segreto investigativo - se tra i reperti afferenti al procedimento n. 2600/2023 effettivamente esistessero e fossero Per_4
utilizzabili ai fini processuali campioni di materiale organico riferibili al defunto per la comparazione nell'ambito delle indagini genetiche Persona_2
richieste dalle parti nel presente giudizio;
iii) infine fissava per la prosecuzione l'udienza del 10.7.2024
5. In data 14.6.2024 si costituiva con comparsa di costituzione il curatore speciale del minore , Avv. Claudio Di Cesare. Persona_1
pag. 3/7 6. Con ordinanza del 10.11.2024, l'istruttore fissava una nuova udienza al
20.11.2024 per la convocazione delle parti e del P.M. e al fine di verificare la presenza di materiale biologico del defunto per effettuare indagini genetiche, riservando all'esito l'eventuale nomina del C.T.U.
7. All'udienza del 20.11.2024 le parti, per tramite dei rispettivi procuratori, si rendevano disponibili all'esecuzione dei prelievi e il procuratore di parte ricorrente riferiva della esistenza di materiale idoneo ad eseguire l'indagine genetica.
8. In data 11.12.2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.11.2024, rilevato che risultava presente, su indicazione delle parti, materiale biologico tra i reperti dell'esame autoptico eseguito della Procura della
Repubblica dall'anatomo patologo dott. veniva nominato il CTU, dr. Per_5
al quale veniva affidato il seguente quesito: “Dica il CTU Persona_6
sulla base degli esami strumentali ritenuti necessari alla verifica comparativa del DNA del minore con quello di chi si assume in causa essere il padre naturale, vale a dire , nato a [...] il [...], deceduto in Persona_2
TO in data 24.07.2023 se quest'ultimo sia effettivamente il padre naturale del piccolo , nato a [...] in data [...]”. Persona_1
Veniva, inoltre, fissata l'udienza del 8.1.2025 in seguito posticipata al 14.5.2025.
9. In data 5.3.2025 Il CTU depositava la propria relazione tecnica genetica forense nella quale concludeva affermando che: “I risultati ottenuti per mezzo di tipizzazione molecolare, relativamente ai quali sono stati calcolati i valori di LR
e W, hanno fornito le evidenze scientifiche di seguito rappresentate: - il sig.
è il padre biologico del minore . Persona_2 Persona_1
10. Con note scritte del 19.3.2025 il procuratore di parte ricorrente, visti gli esiti della CTU si riportava interamente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'accoglimento.
11. Con note scritte del 19.3.2025 il curatore speciale, nell'interesse del minore formulava le proprie conclusioni.
12. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
pag. 4/7 13. Tanto premesso, si osserva come la domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta.
14. Premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ex art. 269, comma 2, c.c., nel caso di specie, l'esame genetico del campione biologico spontaneamente donato dalla madre Sig.ra e dal nonno Sig. Persona_1 [...]
del minore, e, quello diretto con l'analisi di materiale genetico del Pt_2
defunto con il minore.
15. In particolare, le indagini genetiche espletate dal CTU nel corso del giudizio sono state effettuate mediante l'accertamento della relazione parentale tra il minore e il defunto, presunto padre, mediante campionatura su matrice ematica appartenuta in vita al e tramite l'estrazione del DNA da tampone Persona_2
buccale della madre Sig.ra dal cui esito è emersa una probabilità della Persona_1
relazione parentale tra defunto e minore pari al 99,9999999999%.
16. Le indagini hanno, quindi, dato esito positivo, ossia la prova del legame biologico tra i soggetti esaminati, e in particolare della paternità del defunto nei confronti del minore Quanto alla validità Persona_2 Parte_2
probatoria delle indagini ematologiche e genetiche sul DNA nel giudizio sul riconoscimento della paternità biologica, la giurisprudenza ha rilevato che possono assumere, “nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (Cass.
Civ., Sez. I, 24/12/2013, n. 28647).
17. Pertanto, l'ampia e completa istruttoria espletata nel corso del giudizio, come sopra descritta, prova che il defunto è il padre biologico del Persona_2
minore . Persona_1
18. Tanto premesso l'esito dell'istruttoria ha provato e chiarito con ogni evidenza scientifica e senza alcun dubbio che il DNA del minore Persona_1 corrisponde a quello del defunto e, dunque, che quest'ultimo è il Persona_2
padre biologico di . Pertanto, a parere dello scrivente, risulta Persona_1
provata la fondatezza della domanda attorea che merita, dunque, integrale accoglimento.
pag. 5/7 19. In ordine al cognome, le parti concordano per la sostituzione del cognome della madre, , con quello del padre, non vi sono ostacoli, anche in Persona_1 Pt_2 considerazione della assai tenera età del bambino - a procedere in conformità. È noto infatti che a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità il giudice deve valutare il cognome da attribuire al minore e, se non lesivo del di lui supremo interesse, può disporre l'annotazione del doppio cognome, comprensivo pertanto sia di quello paterno che di quello materno (cfr. da ultimo, Corte di
Cassazione, ord. n. 1492/2025 pubblicata in data 21 gennaio 2025).
20. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, va ordinato all'Ufficiale di Stato civile competente, di effettuare l'annotazione nell'atto di nascita della presente sentenza, al passaggio in giudicato ex artt. 48 e 49 d.P.R. n. 396/2000.
21. Le spese di CTU si liquidano ai sensi dell'art. 25 del D.M. 30 maggio 2002 come separato decreto e sono poste a carico di entrambe le parti ricorrenti in solido.
22. Le spese di lite sono compensate tra le parti e restano a carico dell'erario ed oggetto di separato decreto di liquidazione quelle in favore del curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'AQ, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ dichiara nato a [...] il [...] figlio Persona_1 di nato a [...] il [...] e morto a TO Persona_2
(AQ) il 24.7.2023 e che lo stesso assuma il cognome paterno, Pt_2
in luogo di quello materno;
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile competente per quanto di competenza e per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (atto n. 14, parte I, serie A, anno 2023 del
Comune di TO);
▪ pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parte ricorrenti in solido così come liquidate con separato provvedimento;
▪ compensa le spese di lite tra le parti.
pag. 6/7 Così deciso in videoconferenza il 5 giugno 2025.
pag. 7/7
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli