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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7983 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARANGELLA DAMIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] e residente in [...](C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
MARANGELLA DAMIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 02/05/2024 le parti
[...]
e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 Controparte_1 civili in relazione al matrimonio da loro contratto in Lipari (ME) il 16/08/2016. Aggiungevano che dalla loro unione non nascevano figli.
1 Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti in data 02.05.2025.
Con ordinanza del 29.5.2025, il Collegio rilevava il mancato deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.7.2024 e ritenuto tale documento necessario ai fini della decisione, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 1° luglio 2025, disponendo la comparizione figurata delle parti e onerandole al deposito del predetto documento.
All'udienza cartolare del 1° luglio 2025, lette le note di udienza depositate dalle parti in data
1.7.2025, il Giudice relatore, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M: non concludeva sullo status, e tuttavia rileva il Collegio la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'Ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi definita con sentenza n. 187/2024 depositata l'8.7.2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalle parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo congiunto dei coniugi
2 come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
LIPARI il 16/08/2016 (atto n. 71, parte II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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