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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ZI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 9765/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 9765/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 17/05/2024 da:
(c.f. ;), con l'avv. ARENA ISABELLA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
ZI , resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del 25/03/2024, Parte_1
notificato il 19/04/2024 della Questura di Treviso, che ha dichiarato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” ex art. 19 D.Lgs. 286/98 e contestualmente avvisato l'interessato che ove non abbia diritto ad altro titolo di soggiorno si applica l' art. 12 D.P.R.
394/1999 e successive modifiche e integrazioni.
Sulla base di un primo parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Treviso,
pagina 1 di 6 reso il 04/02/2024, la Questura di Treviso notificava al ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
In particolare, la Commissione Territoriale di Treviso ha evidenziato come “benché l'interessato risieda in Italia da diversi anni, non emergono apprezzabili indici di inserimento socio-lavorativo sul territorio. Quanto al diritto al rispetto dell'unità familiare, non sono stati dedotti e/o documentati legami su territorio”.
A seguito di tale comunicazione il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni all'Ufficio, successivamente inoltrate alla Commissione adita, deducendo che “ che gli elementi di integrazione del Signor
e il suo vissuto personale integrano senza alcun dubbio i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno previsto Parte_1
all'art. 19 comma 1.1 e 1.2.”, nonché evidenziando di essere vissuto “a Foggia per un periodo di tempo per una proposta di lavoro avanzata da una azienda agricola. Qui veniva sfruttato e sottopagato, costretto a lavorare ininterrottamente per 14 ore al giorno senza contratto e a vivere in condizioni precarie in un ghetto di braccianti, dove non aveva neppure accesso ai servizi igienici.”
Tuttavia, con successivo parere emesso in data 20/04/2024 la Commissione Territoriale di Treviso ha nuovamente respinto la richiesta dell'istante, confermando quanto già espresso con parere 04/04/2024.
Sulla base di tale ulteriore parere negativo, in data 25/03/2024, la Questura di Treviso ha rigettato la richiesta del ricorrente, notificando il rifiuto in data 19/04/2024.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha dedotto che, nella propria valutazione, la non ha CP_2
adeguatamente valorizzato la propria integrazione, “anche dal punto di vista sociale: i volontari dell'associazione
A.V.I. nella loro relazione riferivano che il Signor ha sempre tenuto una condotta regolare e rispettosa del Parte_1
regolamento interno ad ha intrecciato buone relazioni amicali, è puntuale nei pagamenti della retta di Euro 250,00 mensili e partecipa ai momenti formativi e ricreativi che vengono proposti dall'associazione (doc. 9, Relazione
[...]
. A ciò si aggiunga il fatto che, grazie all'attività lavorativa svolta in Italia, il ricorrente può offrire un Parte_2
contributo fondamentale al mantenimento dei figli rimasti in patria, che altrimenti si troverebbero in una condizione di grave indigenza (cfr. doc. 4).” (cfr. p. 3 ricorso introduttivo).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. n. 25/2008 ed art. 19 T.U. Immigrazione.
pagina 2 di 6 In data 06/05/2025 il di Treviso, rappresentato e difeso organicamente Controparte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo nel respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte del ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di pagina 3 di 6 soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso, nel tempo, un percorso positivo di integrazione sociale.
Per quanto concerne il periodo più risalente, egli ha infatti prodotto la relazione del progetto Common
Ground (allegata alle note scritte del 23/06/2025), dalla quale emerge come abbia svolto attività lavorativa in condizioni di grave sfruttamento nelle campagne foggiane.
Egli ha successivamente trovato impiego presso l'azienda Funghi d'oro Società Agricola Semplice inizialmente con contratto in scadenza il 28 febbraio 2023, poi prorogato più volte fino al 31 agosto 2023, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.400,00.
Dal mese di aprile 2024 egli è stato assunto presso l'azienda agricola Magnati Lino Samuele come lavoratore stagionale per lavori di manovalanza, con contratto in scadenza a giugno 2024.
Sin dall'anno 2023 egli è inserito in contesti volontariato, inizialmente con l'Associazione Volontariato
Assieme, facendo ingresso a Casa Terranova dal 02/01/2023, sia come ospite sia come parte attiva. La relazione sociale allegata al ricorso descrive così la sua condotta: “La sua condotta è regolare e rispettosa del regolamento interno, ha costruito buone relazioni amicali con gli altri ospiti della casa e rafforzato quelle preesistenti al suo ingresso, è puntuale nel pagamento della retta (250 euro mensili comprensivi anche dei consumi domestici) e partecipa ai momenti formativi e ricreativi che periodicamente vengono proposti agli ospiti.” (cfr. relazione sociale allegata al ricorso).
Alla scadenza del contratto con l'azienda Magnati, il Signor ha tentato di reperire una nuova Parte_1
occupazione, incontrando tuttavia difficoltà a causa della risalenza del cedolino relativo alla domanda di permesso di soggiorno (presentata nel settembre 2022).
Per far fronte a tale situazione, egli si è proattivamente rivolto nel novembre 2024 al Centro per l'Impiego di Treviso, venendo inserito nel progetto Common Ground, anche in ragione delle pregresse condizioni di grave sfruttamento lavorativo subite.
pagina 4 di 6 A seguito di diversi incontri, il responsabile del Progetto produceva una relazione positiva da cui emerge un virtuoso percorso di formazione e ricerca attiva di un'occupazione da parte del ricorrente (“In collaborazione con il Centro per l'Impiego di Treviso, a dicembre 2024 , è stato proposto al Sig. un corso di operatore della Parte_1
Controparte_ logistica , organizzato da . Il Sig. ha frequentato il corso a Treviso con costante assiduità e impegno Parte_1
, dimostrando grande motivazione. Nonostante il completamento del corso, l'agenzia non è riuscita a collocarlo nel CP_4
settore della logistica. Spesso, infatti, oltre al corso base, viene richiesto anche il patentino del muletto , di cui il Sig. Pt_1
possiede una versione scaduta. Al momento, le sue difficoltà economiche gli impediscono di sostenere i costi per il rinnovo
[...]
di tale patentino.” cfr. relazione del progetto Common Ground).
Infine, nel giugno 2025, in collaborazione con gli operatori del progetto, il ricorrente si è rivolto al Centro per l'Impiego di Montebelluna, ottenendo il Certificato di Immediata Disponibilità al lavoro, attestante la possibilità per il ricorrente di poter stipulare regolari contratti di lavoro.
Si rileva, da ultimo, un particolare profilo di vulnerabilità della ricorrente, atteso il suo passato di sfruttamento lavorativo, fenomeno ormai noto in determinati contesti territoriali come quello pugliese e già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che: “qualora il richiedente la protezione internazionale alleghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di CP_5
persecuzione o trattamenti inumani e degradanti;
ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità) (Cass. n.
11027/2024)”.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto e la delineata situazione di vulnerabilità, va accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al
Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9765/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
2) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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