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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8263/2024 depositato il 20/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 20243822141272118268939 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57318 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4285/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Società_1 Spa, in persona del legale rappresentante, e nei confronti del Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo (indicata in epigrafe) chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 57318; b) prescrizione del credito tributario.
Non si è costituito in giudizio il Comune regolarmente citato. La Società_1 ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 la controversia veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardiva produzione documentale da parte della Società_1 S.pa.
E' emerso per tabulas che il ricorrente ha notificato il ricorso alle controparti in data 19/9/2024; l'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 2/12/2025; Società_1 si è costituita in giudizio con atto depositato in data 1/12/2025 allegando, tra gli altri documenti, la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Ne deriva che il deposito è avvenuto oltre il termine di 20 giorni liberi, antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1 del d.lgs n. 546 del 1992.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'anzidetto termine, ancorchè non previsto espressamente, debba ritenersi perentorio in considerazione della funzione e dello scopo che il rispetto dei termini svolge all'interno del processo, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio (fra le tante Cass. n.12783/2015).
Da ciò consegue la inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla resistente Municipia S.p.a. che comporta l'accoglimento del primo motivo concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico che, costituente un vizio procedurale, comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (Cass. SS.
UU. 5791/2018).
In tale decisione rimane assorbito il residuo motivo.
Non avendo il contribuente contestato l'an debeatur ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate Catania 2/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela
La RO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8263/2024 depositato il 20/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 20243822141272118268939 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57318 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4285/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Società_1 Spa, in persona del legale rappresentante, e nei confronti del Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo (indicata in epigrafe) chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 57318; b) prescrizione del credito tributario.
Non si è costituito in giudizio il Comune regolarmente citato. La Società_1 ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 la controversia veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardiva produzione documentale da parte della Società_1 S.pa.
E' emerso per tabulas che il ricorrente ha notificato il ricorso alle controparti in data 19/9/2024; l'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 2/12/2025; Società_1 si è costituita in giudizio con atto depositato in data 1/12/2025 allegando, tra gli altri documenti, la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Ne deriva che il deposito è avvenuto oltre il termine di 20 giorni liberi, antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1 del d.lgs n. 546 del 1992.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'anzidetto termine, ancorchè non previsto espressamente, debba ritenersi perentorio in considerazione della funzione e dello scopo che il rispetto dei termini svolge all'interno del processo, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio (fra le tante Cass. n.12783/2015).
Da ciò consegue la inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla resistente Municipia S.p.a. che comporta l'accoglimento del primo motivo concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico che, costituente un vizio procedurale, comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (Cass. SS.
UU. 5791/2018).
In tale decisione rimane assorbito il residuo motivo.
Non avendo il contribuente contestato l'an debeatur ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate Catania 2/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela
La RO