Sentenza 4 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/07/2015, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02808/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2014, proposto da:
IN NI, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43;
nei confronti di
FR EL, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Orlandini, Irene EL, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
- del permesso di costruire 21.11.2013 n. 122 assentito dal dirigente dell'UTC del Comune di Castrignano del Capo;
- delle successive variani assentite con permessi di costruire 19.5.2014 n. 47 e 17.7.2014 n. 79;
- dell'autorizzazione paesaggistica 30.4.2014 n. 44 assentita dallo stesso Comune;
- nonchè del presupposto planivolumetrico e piano urbanistico di insieme della maglia n.8 approvato dal Consiglio comunale di Castrignano del Capo con deliberazione n. 26/12 e della successiva variante allo stesso approvata dal Consiglio comunale di Castrignano del Capo con deliberazione 5.3.2014 n. 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di FR EL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti G. Pellegrino, P. Quinto, A. Orlandini, I. EL.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.11.2014 il sig. NI IN agiva per l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per:
-eccesso volumetrico, per avere l’A.C. assentito un intervento edilizio dalle caratteristiche e dimensioni volumetriche ben superiori rispetto a quelle consentite in zona B3 " edilizia esistente in zona di interesse ambientale e paesaggistica " dall'art. 16 delle NTA del PdF del Comune di Castrignano del Capo;
-mancato rispetto della distanza del nuovo edificio dal confine con la proprietà Sangiovanni dovuta ai sensi dell'art. 16 NTA del PdF anche con riferimento all'art. 9 c. 1 n. 2 del D.I. n. 1444/68, ponendosi la nuova edificazione assentita con i provvedimenti impugnati, per una rilevante parte ad una distanza di circa m. 3 dal confine con la proprietà Sangiovanni e presentando per di più la medesima, al primo piano, un balcone aggettante sporgentesi sino a m. 1,50 dal confine medesimo;
-violazione dell’art. 16 NTA del PdF sotto altro profilo, eccesso di potere, per presentare l’intervento assentito una destinazione urbanistica assolutamente incompatibile con l'interesse paesaggistico ed ambientale tutelato dall'intera normativa di cui all'art. 16 NTA del PdF citato.
Esponeva in particolare il ricorrente di essere proprietario in Leuca (fraz. di Castrignano del Capo) di una antica villa con annesso giardino pertinenziale (villa Sangiovanni) gravata di usufrutto in favore della madre AR AD Sangiovanni, confinante con un'area solo parzialmente edificata, caratterizzata per moltissimi anni dalla presenza del vecchio cinema all'aperto (c.d. arena) di Leuca; precisava il ricorrente come entrambe le proprietà da ultimo citate risultino ubicate in una delle zone tipizzate come B3 dal Programma di fabbricazione vigente nel Comune di Castrignano, identificate e disciplinate come zone di " Edilizia esistente in zone di interesse ambientale e paesaggistico " dall'art. 16 NTA dello stesso strumento urbanistico.
Nel corso dell’estate 2014 il ricorrente ed i suoi familiari si avvedevano che nell'area confinante (e divenuta totalmente libera a seguito della demolizione delle preesistenze edilizie), iniziava ad essere realizzato un nuovo edificio che, pur risultando illeggibile il cartello di cantiere, già lasciava presagire il proprio contrasto tipologico e architettonico con l'ambiente urbano circostante; per tale ragione la madre del ricorrente eseguiva formale accesso agli atti, consentito dal Comune solo in data 08.10.2014, a seguito del quale entrambi si avvedevano essere in corso di realizzazione un complesso edificio a tre livelli, interamente destinati alla collocazione di esercizi commerciali, bar ristoro e parcheggio coperto per auto, il tutto per una superficie coperta complessiva di mq. 279,05 al piano terra, e mq. 99,10 al primo piano, per un volume complessivo di mc. 1.158,85, risultato assentito con permesso di costruire del 21.11.2013 n. 122, oggetto di una prima variante (PdC 19.05.14 n. 47) su cui il Comune di Castrignano ha assentito autorizzazione paesaggistica del 30.04.14 n. 44 inviata alla Sovrintendenza di Lecce ai sensi dell'art. 146 c. 11 Dlgs n. 42/04, e poi di una seconda e finale variante (PdC 17.07.14 n. 79); atti tutti impugnati dal ricorrente per i suindicati motivi di illegittimità.
Si costituivano il Comune di Castrignano del Capo ed il controinteressato EL FR eccependo l’irricevibilità nonché inammissibilità del ricorso e comunque invocandone il rigetto nel merito e, all’udienza pubblica del 27.05.2015, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Tanto premesso il ricorso va dichiarato irricevibile a cagione della tardività dell’impugnazione delle delibere consiliari di approvazione del " planovolumetrico " e della successiva " variante ", nonché dei permessi di costruire a suo tempo rilasciati e dell'autorizzazione paesaggistica, con riferimento alla quale il ricorso è altresì inammissibile per omessa notifica del medesimo all'Unione " Talassa - Mare di Leuca " tra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo quale Autorità all'uopo delegata dalla Regione Puglia titolare del relativo potere.
Ed invero, emerge dagli atti che le impugnate deliberazioni consiliari approvative del " Piano urbanistico d'insieme e planivolumetrico relativo alla maglia n° 8 in Marina di Leuca " proposto dal controinteressato, sono state pubblicate nell'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi rispettivamente, la delibera di C.C. n. 26 del 20.11.2012 in data 10.12.2012 e la successiva variante di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 05.03.2014 in data 11.03.2014; orbene, secondo il combinato disposto dell'art. 41 cod. proc. amm. e dell'art. 47 della legge n. 135/1990 (oggi sostituito dall'art. 124 del dlgs. n. 267/2000), il termine per impugnare tali atti decorre dalla pubblicazione dei medesimi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, a meno che l’impugnativa non provenga dai soggetti destinatari del provvedimento, da intendersi per tali sia i soggetti direttamente contemplati che i soggetti immediatamente incisi dall’atto, con riguardo ai quali il termine d’impugnazione comincia a decorrere dalla necessaria notifica nei loro confronti del provvedimento.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio solo in data 15.11.2014, quando era abbondantemente trascorso il termine decadenziale di giorni 60 dall’avvenuta pubblicazione delle delibere impugnate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Al riguardo, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale il medesimo, in quanto nudo proprietario di immobile confinante e ricadente all’interno della stessa maglia n° 8 in Marina di Leuca interessata dalle delibere in oggetto, sarebbe da annoverarsi tra i soggetti destinatari del provvedimento, in quanto direttamente inciso dal medesimo e pertanto rientrante tra coloro i quali dovevano ricevere apposita notifica dell’atto.
Ed invero, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato comunque richiamabile nel caso di specie, non è rinvenibile nell’ordinamento norma alcuna che “ disponga che gli atti di approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica debbano essere comunicati individualmente ai proprietari di unità immobiliari ubicate in aree confinanti, adiacenti o limitrofe a quelle interessate dall'intervento, non essendo gli stessi qualificabili come soggetti destinatari dei provvedimenti, in quanto soggetti non direttamente contemplati nell'atto o immediatamente incisi dai suoi effetti ” (Cons. Stato, Sez. V, 27.05.2014, n. 2750), potendo la qualità di confinante solo giustificare la legittimazione ad agire; ed invero, ove si riconoscesse la qualità di soggetto destinatario del provvedimento in capo al NI, dovrebbe ritenersi che tutti i proprietari e/o detentori a titolo qualificato di immobili confinanti e ricadenti nella zona interessata dal piano urbanistico d’insieme e planivolumetrico relativo alla Maglia n. 8 di cui alle delibere di C.C. debbano essere destinatari della relativa notifica, con un ingiustificato aggravio dell’azione amministrativa.
Dalla tardività dell’impugnazione delle delibere consiliari di approvazione del " planovolumetrico" e della successiva " variante ” consegue la tardività dell’impugnazione per illegittimità derivata anche degli impugnati permessi di costruire n. 122 del 21.11.2013, n. 47 del 19.05.14, e n. 79 del 17.07.14, assentiti allo stesso controinteressato, la cui impugnativa è comunque tardiva anche con riferimento ad eventuali vizi propri degli atti in parola; ed invero, considerato che i lavori di scavo, da cui il ricorrente poteva acquisire una prima conoscenza delle caratteristiche ontologiche e rilevanti del realizzando intervento costruttivo e comunque esercitare il proprio diritto di accesso onde procedere alla proposizione del ricorso, risultano incominciati nel marzo 2014, appare evidente che il presente ricorso notificato solo nel novembre 2014 si palesa irricevibile per tardività anche in relazione a tali provvedimenti.
Infine il ricorso spiegato, quanto all'impugnativa dell'Autorizzazione Paesaggistica 30.04.2014 n. 44, risulta non solo irricevibile per le suesposte considerazioni, ma altresì inammissibile per omessa notifica del medesimo all'Unione "Talassa - Mare di Leuca" tra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo quale Autorità all'uopo delegata dalla Regione Puglia titolare del relativo potere (cfr. Deliberazioni di G.R. Puglia n. 649 del 09/03/2010 e n. 1152 dell' 11/05/2010 richiamate nel corpo della stessa Autorizzazione Paesaggistica).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato irricevibile nonché inammissibile per tutte le suesposte considerazioni.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi, in relazione alla natura tecnica ed alla complessità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile ed inammissibile nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Antonella Lariccia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2015
IL SEGRETARIO