Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 22/12/2025, n. 23450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23450 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7452 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato LU NT , con domicilio digitale come da P EC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per affari, emanato in data 26/3/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Colombo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. RT AR IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell' art. 60 cod. proc. amm .;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- la ricorrente, imprenditrice di nazionalità dello Sri Lanka , ha impugnato - previa tutela cautelare - il provvedimento del 26/3/2025 con cui la Sede Diplomatica di Colombo le ha negato il Visto d’ingresso per affari - necessario al fine di poter sottoscrivere, presso la sede di BI (MI) di Telecomunicazioni Elettroniche Milano SRL , il contratto di acquisto di un trasmettitore TV del valore di circa € 53.000 – prospettando “ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto”;
- il Collegio ha disposto l’immediato riesame del diniego – entro 10 giorni dalla notifica dell’ Ordinanza n.5464 dell’8/10/2025 – al fine di assicurare, in caso di esito positivo, il sollecito rilascio del visto per affari all’imprenditrice dello Sri Lanka, atteso che – come rappresenta il gravame, non confutato, sul punto, dalla Rappresentanza Diplomatica di Colombo - ”la vita socio-professionale della ricorrente si svolge stabilmente in Sri Lanka, dove è socia insieme al padre della ditta Aqua Life, specializzata nella fornitura di sistemi di raffreddamento per trasmettitori, dalla quale riceve un salario base di150.000 LKR (pari a circa 450 Euro) oltre agli utili societari, per un totale annuo di circa 7.500.000 LKR, pari a circa 22.000 Euro. Inoltre, la ricorrente è sposata ed è proprietaria di diversi beni immobili in Sri Lanka”. Argomentazione che neutralizza il rischio migratorio con cui viene motivato il gravato diniego;
- nondimeno - come evidenziato nella memoria depositata dalla ricorrente il 12/12/2025 , né il MAECI ha eccepito alcunchè al riguardo - l'Ambasciata d'Italia a Colombo in data 3/12/2025 ha convocato la ricorrente per il successivo 10/12/2025 – solo 5 giorni prima dell’ udienza camerale del 15/12/2025, fissata per esaminare collegialmente l’esito del remand – per giunta pretendendo la formalizzazione di una nuova istanza di visto per affari . In tal modo, indebitamente aggravando la relativa procedura.
Considerato che
- la documentazione in atti nonché la condotta procedimentale e processuale delle parti determinano il Collegio ad accogliere il ricorso e – per l’effetto – annullare il provvedimento impugnato.
Né in sede di riesercizio del potere, la competente Sede di Colombo potrà reiterare il diniego del visto per affari in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese processuali seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.000 (Mille) a carico del MAEC I e a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeoe del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES ZI, Presidente
RT AR IO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR IO | ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.