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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
GINETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR),
Via Cairoli, n. 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foiano della
Chiana (AR), Scalinata della Torre, n. 4
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre e limitare l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre alla somma di euro 600,00 ( euro 300 per ciascun figlio ) in favore dei figli e , essendo, la figlia Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e convivente col sig. , con Per_3 Controparte_2
effetto dalla data del 6.04.2023 o ad altra ritenuta di giustizia;
In via d' urgenza ex art. 473
-bis 22 voglia congruamente ridurre alla somma di euro 600,00 l'importo di euro 994,83 di cui all' ordine esecutivo stragiudiziale notificato il 22 04 2025 alla ditta Romiti, datore di lavoro dell'esponente. Vittoria di spese e competenze. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre e limitare l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre alla somma di euro 600,00 ( euro 300 per ciascun figlio ) in favore dei figli
e , essendo, la figlia economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 Per_3
convivente col sig. , con effetto dalla data del 6.04.2023 o ad altra ritenuta Controparte_2 di giustizia;
In via d' urgenza ex art. 473 -bis 22 voglia congruamente ridurre alla somma di euro 600,00 l'importo di euro 994,83 di cui all' ordine esecutivo stragiudiziale notificato il 22 04 2025 alla ditta Romiti, datore di lavoro dell'esponente. Vittoria di spese e competenze.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: a) Respingere le domande formulate da controparte per le motivazioni esposte;
b) In ogni caso, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, prevedere
l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 Per_4
e corrispondendo la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 per
[...] Persona_5 ciascun figlio) oltre l'ulteriore assegno mensile di € 150,00 a favore della sig.ra CP_1
per la figlia – e quindi prevedere l'obbligo a carico del sig.
[...] Persona_6 Pt_1 di corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 900,00
[...] Controparte_1
2 oltre rivalutazione ISTAT - o quei diversi importi ritenuti di giustizia entro il 15 di ogni mese oltre al rimborso delle spese al 50% e confermare altresì il diritto alla percezione al 100% degli assegni unici in favore di;
ferme tutte le altre statuizioni in punto di Controparte_1
ripartizione delle spese. c) In ogni caso, con vittoria di spese legali e competenze professionali oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione nella misura del
15,00% sull'importo nonché Cap ed Iva come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 24.05.2025, il ricorrente Pt_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1676/2018, nei confronti della figlia , nata ad [...] il [...], dal matrimonio tra il Persona_6 ricorrente e la resistente Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione del contributo a titolo di mantenimento, posto a suo carico, ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno per i figli e ) con effetto dalla data del 06.04.2023 o ad altra ritenuta di giustizia. Per_1 Per_2
A sostegno delle proprie istanze, ha dedotto che le condizioni personali ed economiche della figlia sarebbero mutate rispetto alle precedenti statuizioni, seppur allora la stessa Per_3 fosse già maggiorenne nonché diplomata.
Ha precisato che rifiuterebbe già da tempo ogni contatto con il resistente, a Per_3
differenza dei suoi fratelli con cui lo stesso intrattiene rapporti regolari.
Ha altresì rappresentato di aver ritrovato un'occupazione lavorativa solo nel maggio 2023, dopo dieci anni di disoccupazione, e di essere venuto a conoscenza in quel frangente dell'autosufficienza economica raggiunta dalla figlia la quale tra l'altro non Per_3
risulterebbe più nello stato di famiglia della resistente.
Quest'ultima attualmente convivrebbe in quel di Bibbiena con il proprio fidanzato e avrebbe svolto diversi lavori presso alcune ditte di pulizie della zona.
Inoltre, la stessa avrebbe svolto e svolgerebbe tuttora un'attività online di commercio di prodotti di pulizia e di cosmetica e avrebbe acquistato una autovettura Fiat 500.
3 Secondo , la avrebbe agito in malafede non avendo mai comunicato allo Pt_1 CP_1
stesso la situazione afferente alla figlia e continuando a perseguirlo penalmente ed esecutivamente a più riprese, pretendendo la somma pari ad euro 900,00 oltre che rimanendo indifferente all'invito alla negoziazione assistita inviato in data 06.04.2023.
Da ultimo, ha evidenziato che il 22.04.2025 la notificava un ordine esecutivo CP_1
stragiudiziale all'attuale datore di lavoro del ricorrente per euro 994,83.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.07.2025, la resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto in via Controparte_1
principale il rigetto integrale del ricorso e, in ogni caso, in via riconvenzionale ha chiesto che venisse posto a carico di il contributo al mantenimento per i tre figli pari Parte_1
alla complessiva somma di euro 900,00 ( di cui euro 375,00 ciascuno per i figli Per_4
e ed euro 150,00 per la figlia ), da corrispondere
[...] Persona_5 Persona_6
alla resistente entro il 15 di ogni mese , oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venisse confermato il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale.
A supporto delle sue domande, la ha eccepito che il ricorrente avrebbe CP_1 abbandonato la figlia non l'avrebbe mai cercata e non avrebbe provato ad avere un Per_3
rapporto con la stessa.
Inoltre, a livello economico, il ricorrente non avrebbe mai contribuito regolarmente al mantenimento dei tre figli ed in particolare verserebbe da anni la somma pari ad euro 400,00, corrispondendola in ritardo o astenendosi per alcuni mesi.
Per tali ragioni, la avrebbe intrapreso nell'anno 2019 una procedura di esecuzione CP_1
immobiliare nei confronti del ricorrente, conclusasi con un accordo del 2022 non del tutto rispettato da quest'ultimo.
Al riguardo, ha specificato che il ricorrente, al fine di impedire alla di attivare CP_1 nuovamente la procedura di pignoramento immobiliare, donava la nuda proprietà di due dei suoi tre immobili di proprietà alla sorella.
In ordine alle condizioni economiche del ricorrente, ha eccepito che la situazione economica dello stesso sarebbe migliorata rispetto al passato e che ad oggi quest'ultimo percepirebbe uno stipendio mensile pari ad euro 1700,00.
Inoltre, ha rappresentato che lo stesso continuerebbe ad usufruire dei suoi immobili essendosi
4 riservato l'usufrutto, oltre ad aver ceduto uno dei tre ricavando la somma pari ad euro
12.500,00.
Per quanto attiene alla situazione economica della figlia ha rappresentato che ad Per_3
oggi non sarebbe definita e stabile in quanto, dopo aver fatto degli stage, avrebbe iniziato con contratti a termine e part-time prima di 18 ore settimanali e poi, da settembre 2024, di 24 ore settimanali.
A tal riguardo, ha evidenziato che, al fine di avviare al lavoro, la avrebbe Per_3 CP_1 acquistato per la stessa un'auto per la quale ancora dovrebbero essere corrisposte le rate del finanziamento.
Secondo la resistente, pertanto, la figlia non sarebbe ancora indipendente ed Per_3
autosufficiente, al pari degli altri due figli, e , l'uno appena Persona_4 Persona_5 diplomato e l'altro ancora in età scolare.
In relazione alle condizioni di salute ed economiche della resistente, ha eccepito di essere affetta da sclerosi multipla dal 2014 e di aver subito un aggravamento della malattia nel maggio del 2022.
Nonostante ciò, la continuerebbe a lavorare ed avrebbe lo stesso reddito a quello CP_1 percepito all'atto del divorzio, ma sarebbero aumentate le spese per la gestione della casa, acquistata nel 2023, e dei figli.
A tal proposito, ha sottolineato che, oltre a corrispondere una rata di mutuo per la casa pari ad euro 320,00 mensili, verserebbe le spese di condominio pari ad euro 70,00 mensili, la rata per l'acquisto della sua auto pari ad euro 112,00, la rata per l'acquisto dell'auto di Per_3 pari ad euro 185,00, le spese per le due assicurazioni RCA per euro 1.211,00 annui, la bolletta telefonica pari ad euro 50,00 mensili, la TARI per euro 284,00 anni nonché il premio assicurativo per euro 67,64 e le spese per lavori condominiali per l'importo di euro 15.000,00, per i quali già avrebbe corrisposto euro 4.647,49 grazie all'aiuto della madre.
Ha infine contestato quanto richiesto da controparte in ordine alla decorrenza della modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 16.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
5 Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento nei confronti della figlia
, come avanzata dal ricorrente, questa deve esser accolta. Persona_6
Nel caso di specie, non si rileva una netta contestazione della resistente in merito all'istanza di revoca posta dal ricorrente, al contrario la conferma, anche nella memoria ex CP_1
art. 473 bis.17 comma II, sia il cambio di residenza della figlia sia la sottoscrizione Per_3 di un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato a partire dal mese di agosto 2024 ad opera della stessa.
Per lo più, la resistente sembrerebbe concentrarsi sul comparare la situazione economica delle parti, confermando più o meno esplicitamente le sopravvenute modifiche a quanto precedentemente statuito in ordine alla figlia Per_3
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre ed in favore della figlia maggiorenne deve considerarsi cessato Per_3 con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte resistente circa l'aumento del contributo al mantenimento per i due figli e , la stessa merita Per_1 Per_2 accoglimento.
Innanzitutto, occorre premettere che ai fini dell'aumento del contributo di mantenimento dei figli occorre valutare le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo del matrimonio e della separazione, così come il tenore di vita in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ciascun genitore, la valenza domestica e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, nel caso in esame i due figli di anni 19 e neodiplomato, e , 13 Per_1 Per_2 anni, risultano ormai due adolescenti con esigenze differenti oltre che accresciute rispetto alle precedenti statuizioni.
I maggiori bisogni, in particolare, del figlio sono state per di più confermate dal Per_1
ricorrente al punto 2) della memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., che di seguito si riporta:
“Ne è un esempio il fatto che è riuscito ad acquistare per il figlio una Pt_1 Per_1 autovettura, grazie all'aiuto della sorella ( che ha procurato il denaro , euro CP_3
4000 ) , certamente usata, per permettere al figlio , terminati gli studi, di andare al lavoro e frequentare la propria fidanzatina , che risiede in quel di Camucia.”.
6 Quanto alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato per mezzo della Certificazione Unica 2025 allegata un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 17.154,44.
Invece, in ordine alla situazione patrimoniale della resistente, risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate, un reddito da lavoro dipendente e assimilati riferibile all'anno 2024 pari ad euro 14.388,00.
Inoltre, le ulteriori allegazioni di parte resistente, in ordine alle spese mensili ed annuali dalla stessa affrontate, hanno dato modo a questo Collegio di denotare le differenti risorse economiche degli ex coniugi.
Di conseguenza, considerate le allegazioni reddituali delle parti nonché la sperequazione economica delle stesse e la collocazione prevalente di e presso la madre Per_1 Per_2
e, infine, tenendo conto della accresciuta età anagrafica dei due figli rispetto all'epoca dell'emissione del provvedimento di questo Tribunale (2022), appare congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e pari Persona_4 Persona_5 alla complessiva somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, conferma il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale in favore di in quanto genitore collocatario prevalente dei figli e . Controparte_1 Per_1 Per_2
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, in relazione alle domande dai medesimi dispiegate nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1676/2018, così provvede:
1) dispone la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti di con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
Persona_6
7 2) dispone a carico del ricorrente, , un contributo al mantenimento ordinario Parte_1
per i figli e pari alla complessiva somma di euro Persona_4 Persona_5
800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare alla madre Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
3) conferma il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale in favore di
Controparte_1
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
GINETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR),
Via Cairoli, n. 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foiano della
Chiana (AR), Scalinata della Torre, n. 4
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre e limitare l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre alla somma di euro 600,00 ( euro 300 per ciascun figlio ) in favore dei figli e , essendo, la figlia Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e convivente col sig. , con Per_3 Controparte_2
effetto dalla data del 6.04.2023 o ad altra ritenuta di giustizia;
In via d' urgenza ex art. 473
-bis 22 voglia congruamente ridurre alla somma di euro 600,00 l'importo di euro 994,83 di cui all' ordine esecutivo stragiudiziale notificato il 22 04 2025 alla ditta Romiti, datore di lavoro dell'esponente. Vittoria di spese e competenze. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre e limitare l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre alla somma di euro 600,00 ( euro 300 per ciascun figlio ) in favore dei figli
e , essendo, la figlia economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 Per_3
convivente col sig. , con effetto dalla data del 6.04.2023 o ad altra ritenuta Controparte_2 di giustizia;
In via d' urgenza ex art. 473 -bis 22 voglia congruamente ridurre alla somma di euro 600,00 l'importo di euro 994,83 di cui all' ordine esecutivo stragiudiziale notificato il 22 04 2025 alla ditta Romiti, datore di lavoro dell'esponente. Vittoria di spese e competenze.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: a) Respingere le domande formulate da controparte per le motivazioni esposte;
b) In ogni caso, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, prevedere
l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 Per_4
e corrispondendo la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 per
[...] Persona_5 ciascun figlio) oltre l'ulteriore assegno mensile di € 150,00 a favore della sig.ra CP_1
per la figlia – e quindi prevedere l'obbligo a carico del sig.
[...] Persona_6 Pt_1 di corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 900,00
[...] Controparte_1
2 oltre rivalutazione ISTAT - o quei diversi importi ritenuti di giustizia entro il 15 di ogni mese oltre al rimborso delle spese al 50% e confermare altresì il diritto alla percezione al 100% degli assegni unici in favore di;
ferme tutte le altre statuizioni in punto di Controparte_1
ripartizione delle spese. c) In ogni caso, con vittoria di spese legali e competenze professionali oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione nella misura del
15,00% sull'importo nonché Cap ed Iva come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 24.05.2025, il ricorrente Pt_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1676/2018, nei confronti della figlia , nata ad [...] il [...], dal matrimonio tra il Persona_6 ricorrente e la resistente Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione del contributo a titolo di mantenimento, posto a suo carico, ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno per i figli e ) con effetto dalla data del 06.04.2023 o ad altra ritenuta di giustizia. Per_1 Per_2
A sostegno delle proprie istanze, ha dedotto che le condizioni personali ed economiche della figlia sarebbero mutate rispetto alle precedenti statuizioni, seppur allora la stessa Per_3 fosse già maggiorenne nonché diplomata.
Ha precisato che rifiuterebbe già da tempo ogni contatto con il resistente, a Per_3
differenza dei suoi fratelli con cui lo stesso intrattiene rapporti regolari.
Ha altresì rappresentato di aver ritrovato un'occupazione lavorativa solo nel maggio 2023, dopo dieci anni di disoccupazione, e di essere venuto a conoscenza in quel frangente dell'autosufficienza economica raggiunta dalla figlia la quale tra l'altro non Per_3
risulterebbe più nello stato di famiglia della resistente.
Quest'ultima attualmente convivrebbe in quel di Bibbiena con il proprio fidanzato e avrebbe svolto diversi lavori presso alcune ditte di pulizie della zona.
Inoltre, la stessa avrebbe svolto e svolgerebbe tuttora un'attività online di commercio di prodotti di pulizia e di cosmetica e avrebbe acquistato una autovettura Fiat 500.
3 Secondo , la avrebbe agito in malafede non avendo mai comunicato allo Pt_1 CP_1
stesso la situazione afferente alla figlia e continuando a perseguirlo penalmente ed esecutivamente a più riprese, pretendendo la somma pari ad euro 900,00 oltre che rimanendo indifferente all'invito alla negoziazione assistita inviato in data 06.04.2023.
Da ultimo, ha evidenziato che il 22.04.2025 la notificava un ordine esecutivo CP_1
stragiudiziale all'attuale datore di lavoro del ricorrente per euro 994,83.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.07.2025, la resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto in via Controparte_1
principale il rigetto integrale del ricorso e, in ogni caso, in via riconvenzionale ha chiesto che venisse posto a carico di il contributo al mantenimento per i tre figli pari Parte_1
alla complessiva somma di euro 900,00 ( di cui euro 375,00 ciascuno per i figli Per_4
e ed euro 150,00 per la figlia ), da corrispondere
[...] Persona_5 Persona_6
alla resistente entro il 15 di ogni mese , oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha infine chiesto che venisse confermato il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale.
A supporto delle sue domande, la ha eccepito che il ricorrente avrebbe CP_1 abbandonato la figlia non l'avrebbe mai cercata e non avrebbe provato ad avere un Per_3
rapporto con la stessa.
Inoltre, a livello economico, il ricorrente non avrebbe mai contribuito regolarmente al mantenimento dei tre figli ed in particolare verserebbe da anni la somma pari ad euro 400,00, corrispondendola in ritardo o astenendosi per alcuni mesi.
Per tali ragioni, la avrebbe intrapreso nell'anno 2019 una procedura di esecuzione CP_1
immobiliare nei confronti del ricorrente, conclusasi con un accordo del 2022 non del tutto rispettato da quest'ultimo.
Al riguardo, ha specificato che il ricorrente, al fine di impedire alla di attivare CP_1 nuovamente la procedura di pignoramento immobiliare, donava la nuda proprietà di due dei suoi tre immobili di proprietà alla sorella.
In ordine alle condizioni economiche del ricorrente, ha eccepito che la situazione economica dello stesso sarebbe migliorata rispetto al passato e che ad oggi quest'ultimo percepirebbe uno stipendio mensile pari ad euro 1700,00.
Inoltre, ha rappresentato che lo stesso continuerebbe ad usufruire dei suoi immobili essendosi
4 riservato l'usufrutto, oltre ad aver ceduto uno dei tre ricavando la somma pari ad euro
12.500,00.
Per quanto attiene alla situazione economica della figlia ha rappresentato che ad Per_3
oggi non sarebbe definita e stabile in quanto, dopo aver fatto degli stage, avrebbe iniziato con contratti a termine e part-time prima di 18 ore settimanali e poi, da settembre 2024, di 24 ore settimanali.
A tal riguardo, ha evidenziato che, al fine di avviare al lavoro, la avrebbe Per_3 CP_1 acquistato per la stessa un'auto per la quale ancora dovrebbero essere corrisposte le rate del finanziamento.
Secondo la resistente, pertanto, la figlia non sarebbe ancora indipendente ed Per_3
autosufficiente, al pari degli altri due figli, e , l'uno appena Persona_4 Persona_5 diplomato e l'altro ancora in età scolare.
In relazione alle condizioni di salute ed economiche della resistente, ha eccepito di essere affetta da sclerosi multipla dal 2014 e di aver subito un aggravamento della malattia nel maggio del 2022.
Nonostante ciò, la continuerebbe a lavorare ed avrebbe lo stesso reddito a quello CP_1 percepito all'atto del divorzio, ma sarebbero aumentate le spese per la gestione della casa, acquistata nel 2023, e dei figli.
A tal proposito, ha sottolineato che, oltre a corrispondere una rata di mutuo per la casa pari ad euro 320,00 mensili, verserebbe le spese di condominio pari ad euro 70,00 mensili, la rata per l'acquisto della sua auto pari ad euro 112,00, la rata per l'acquisto dell'auto di Per_3 pari ad euro 185,00, le spese per le due assicurazioni RCA per euro 1.211,00 annui, la bolletta telefonica pari ad euro 50,00 mensili, la TARI per euro 284,00 anni nonché il premio assicurativo per euro 67,64 e le spese per lavori condominiali per l'importo di euro 15.000,00, per i quali già avrebbe corrisposto euro 4.647,49 grazie all'aiuto della madre.
Ha infine contestato quanto richiesto da controparte in ordine alla decorrenza della modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 16.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
5 Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento nei confronti della figlia
, come avanzata dal ricorrente, questa deve esser accolta. Persona_6
Nel caso di specie, non si rileva una netta contestazione della resistente in merito all'istanza di revoca posta dal ricorrente, al contrario la conferma, anche nella memoria ex CP_1
art. 473 bis.17 comma II, sia il cambio di residenza della figlia sia la sottoscrizione Per_3 di un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato a partire dal mese di agosto 2024 ad opera della stessa.
Per lo più, la resistente sembrerebbe concentrarsi sul comparare la situazione economica delle parti, confermando più o meno esplicitamente le sopravvenute modifiche a quanto precedentemente statuito in ordine alla figlia Per_3
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre ed in favore della figlia maggiorenne deve considerarsi cessato Per_3 con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte resistente circa l'aumento del contributo al mantenimento per i due figli e , la stessa merita Per_1 Per_2 accoglimento.
Innanzitutto, occorre premettere che ai fini dell'aumento del contributo di mantenimento dei figli occorre valutare le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo del matrimonio e della separazione, così come il tenore di vita in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ciascun genitore, la valenza domestica e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, nel caso in esame i due figli di anni 19 e neodiplomato, e , 13 Per_1 Per_2 anni, risultano ormai due adolescenti con esigenze differenti oltre che accresciute rispetto alle precedenti statuizioni.
I maggiori bisogni, in particolare, del figlio sono state per di più confermate dal Per_1
ricorrente al punto 2) della memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., che di seguito si riporta:
“Ne è un esempio il fatto che è riuscito ad acquistare per il figlio una Pt_1 Per_1 autovettura, grazie all'aiuto della sorella ( che ha procurato il denaro , euro CP_3
4000 ) , certamente usata, per permettere al figlio , terminati gli studi, di andare al lavoro e frequentare la propria fidanzatina , che risiede in quel di Camucia.”.
6 Quanto alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato per mezzo della Certificazione Unica 2025 allegata un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 17.154,44.
Invece, in ordine alla situazione patrimoniale della resistente, risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate, un reddito da lavoro dipendente e assimilati riferibile all'anno 2024 pari ad euro 14.388,00.
Inoltre, le ulteriori allegazioni di parte resistente, in ordine alle spese mensili ed annuali dalla stessa affrontate, hanno dato modo a questo Collegio di denotare le differenti risorse economiche degli ex coniugi.
Di conseguenza, considerate le allegazioni reddituali delle parti nonché la sperequazione economica delle stesse e la collocazione prevalente di e presso la madre Per_1 Per_2
e, infine, tenendo conto della accresciuta età anagrafica dei due figli rispetto all'epoca dell'emissione del provvedimento di questo Tribunale (2022), appare congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e pari Persona_4 Persona_5 alla complessiva somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, conferma il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale in favore di in quanto genitore collocatario prevalente dei figli e . Controparte_1 Per_1 Per_2
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, in relazione alle domande dai medesimi dispiegate nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1676/2018, così provvede:
1) dispone la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti di con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
Persona_6
7 2) dispone a carico del ricorrente, , un contributo al mantenimento ordinario Parte_1
per i figli e pari alla complessiva somma di euro Persona_4 Persona_5
800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare alla madre Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
3) conferma il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale in favore di
Controparte_1
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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