TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4426/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO 80 35139
PADOVA, presso lo studio dell'avv. COLINI FABRIZIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SENATORE TANIA, elettivamente domiciliata in VIA V. EMANUELE II, 66/D
CONSELVE, presso lo studio dell'avv. SENATORE TANIA
CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/02/1999 in Padova tra e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.29, Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 parte II, Serie A, vol. 01, anno 1999, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2.Confermare le statuizioni definite in sede di separazione in punto di affidamento del figlio minore Per
e pertanto, affidare quest'ultimo congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Galzignano Terme (PD) in Via Cà Demia n. 12, con assegnazione della casa familiare alla madre fino alla raggiunta autosufficienza economica dei figli;
3.Disporre che il genitore non collocatario, Sig. , possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Per
con le seguenti modalità: infrasettimanalmente, indicativamente il mercoledì pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola;
con il Per criterio dell'alternanza settimanale, il padre potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti potranno concordare un diverso giorno in base alle esigenze lavorative del padre e della madre, con preavviso telefonico tra i genitori con un giorno di anticipo e compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio e dei Per genitori. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la prima settimana (sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal
31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato. Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
4.Confermare a carico del Sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 Per
, la somma mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese in favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale CP_1 di Padova;
5.revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, per le ragioni indicate in atti, con decorrenza dalla data della presente domanda, (20/09/2024) l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente Sig. Per_ Per_
quale contributo al mantenimento dei figli , e unitamente al Parte_1 Per_3 contributo per le spese straordinarie o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento, Per_ limitatamente alla posizione della figlia , ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligazione di pagamento a titolo di mantenimento gravante sull'odierno ricorrente e, in ogni caso, con revoca al pagamento del contributo per le spese straordinarie. Per l'effetto disporre la ripetizione delle somme versate dal Sig. in favore della Pt_1
Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario a far data dalla presente domanda. CP_1
6. In merito all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali posto a carico dell'odierno ricorrente in favore della Sig.ra ci si rimette alla decisione dell'On.le Tribunale, tenuto CP_1 conto della dichiarata inammissibilità in sede di provvedimenti provvisori e delle dichiarazioni rese a verbale dalla resistente in data 14/03/2025;
7.Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata dalla Sig.ra CP_1
[...] pagina 2 di 10 8.Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
9.Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
In via istruttoria, ci si riporta alle istanze formulate nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., insistendo per la loro ammissione e per il rigetto di quelle avversarie.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto tra e trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 29, parte II, Serie B, anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in
Galzignano in Via Cà Demia n. 12;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora con obbligo immediato di modifica CP_1 della residenza da parte del sig. ; Pt_1
4. dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore presso la propria residenza, infrasettimanalmente, una sera a settimana, indicativamente il mercoledì dal pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola. Per Il padre, poi, con il criterio dell'alternanza settimanale, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti concordano sin d'ora che potranno essere individuati diversi e ulteriori giorni in base alle esigenze del figlio e dei genitori, con preavviso telefonico di un giorno di anticipo. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane anche non consecutive. I periodi delle ferie estive saranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà la prima settimana di vacanza (sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza (Natale 2025 sarà trascorso con la madre).
Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato, dividendo i giorni di vacanza parimenti tra i genitori (Pasqua 2025 sarà trascorsa con il padre).
Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
5. a parziale modifica degli accordi di separazione emessi dal Tribunale di Padova, stabilire che entro Per il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e della Per_ figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il sig. corrisponderà a Pt_1 Per mezzo bonifico bancario a la somma di €.600,00 (diconsi euro seicento) per e la CP_1 Per_ somma di €.200,00 (diconsi euro duecento) per , annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50%
pagina 3 di 10 delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova, che si ritiene integralmente richiamato;
6. riconoscere in favore della signora il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di €.400,00 mensili (diconsi euro quattrocento) da porsi a carico del sig. ; Parte_1 Per_
7. revocare l'assegno di mantenimento a favore di e a decorrere dalla sentenza Persona_5 di divorzio;
8. rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per le ragioni esposte in narrativa perchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
9. rigettare la domanda del di ripetizione delle somme già versate dal alla dal Pt_1 Pt_1 CP_1 deposito della domanda per le ragioni esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 13.2.1999, che dall'unione CP_1 erano nati i figli , in data 3.11.1999, , in data 18.4.2002, in data Per_2 Per_4 Per_3
Per
4.10.2003 ed , in data 13.1.2014, che la comunione materiale e spirituale era irrimediabilmente cessata, a seguito della separazione consensuale, omologata il
28.9.2021, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti.
si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ma contrastando le allegazioni e le domande del ricorrente con riferimento ai provvedimenti conseguenti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14.3.2025, gli stessi non si riconciliavano e con successiva ordinanza, in data 24.3.2025, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione.
All'udienza cartolare del 22.5.2025, le parti concludevano come in epigrafe.
***
Osserva il Tribunale che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che i coniugi hanno manifestato all'udienza di trattazione scritta, in data 8.7.2021, il consenso sulle condizioni della separazione personale, omologata con decreto in data pagina 4 di 10 28.9/6.10.2021.
Non risultando che dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel suddetto procedimento i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza si deve, quindi, ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia irrimediabilmente cessata, e sussistono dunque i presupposti tutti richiesti dagli artt.2,
3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
* Per In ordine all'affidamento dell'unico figlio ancora minore, , e ai tempi di presenza presso ciascun genitore, va osservato che non vi è contrasto fra i genitori e pertanto va provveduto in conformità alle concordi indicazioni degli stessi, che non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio.
Analogamente non vi è contrasto fra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale vivono tutti i figli.
Nessuna statuizione va presa dal Tribunale con riferimento alla residenza anagrafica del ricorrente, trattandosi di questione amministrativa.
*
I figli e sono pacificamente autosufficienti economicamente e pertanto Per_2 Per_3 nessun assegno è dovuto dal padre per il loro mantenimento, con decorrenza dall'ordinanza 24.3.2025, che ha pronunciato i provvedimenti provvisori e già disposto la revoca.
Quanto al mantenimento della figlia va premesso in diritto che la Suprema Per_4
Corte, con sentenza n.26875 del 20.9.2023, in ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, ha statuito che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”.
In applicazione di tale principio sarebbe stato onere della resistente dimostrare che la figlia maggiorenne non dispone di reddito sufficiente per il proprio Per_4
pagina 5 di 10 mantenimento, pur avendo curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e avendo cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro.
Al contrario, risulta che la figlia ha pacificamente ultimato da qualche anno il Per_4 percorso di studio della scuola superiore (maturità agraria) ed ha intrapreso subito dopo l'attività lavorativa, da ultimo trovando un'occupazione confacente al titolo di studio conseguito, con un reddito mensile di circa €.700,00.
La circostanza che il lavoro svolto sia a tempo parziale, con un reddito dunque ridotto rispetto alle potenzialità della giovane, non esclude la conseguita autonomia economica della figlia, che può comunque impiegare le residue energie lavorative in attività integrative e che di fatto avrebbe svolto anche attività stagionale di collaborazione nell'azienda agricola del padre e ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del padre in favore della madre convivente.
Con decorrenza dalla data della presente decisione va pertanto revocato qualunque assegno dovuto dal padre anche per la figlia e va rigettata la contraria domanda Per_4 della convenuta.
* Per Quanto al contributo di mantenimento per il figlio , appare equo l'importo mensile di €.350,00, riconosciuto in via provvisoria con ordinanza in data 24.3.2025.
Va infatti considerato che tale importo tiene conto, sia delle esigenze del figlio, attualmente undicenne, sia dei tempi di presenza presso il padre, sia ancora del fatto che il padre contribuisce al suo mantenimento anche attraverso l'assegnazione della casa familiare.
Il contributo indicato va inoltre maggiorato del 50% delle spese straordinarie, come determinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Padova.
*
Quanto all'assegno richiesto dalla moglie, va premesso che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass.11.7.2018, n.18287), in materia di assegno divorzile, hanno statuito che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, pagina 6 di 10 bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
La stessa Corte, in applicazione dei principi enunciati (cfr. Cass.15.3.2019, n.11178), ha poi precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art.5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione ed in merito va dato atto che dai documenti prodotti emerge che la moglie dispone di un reddito medio, netto mensile di circa €.800,00 per un lavoro part-time di cameriera (docc.2-3-4 resistente), mentre il marito, titolare di impresa agricola individuale, che impiega i terreni di proprietà della sua famiglia e in parte di proprietà esclusiva, oltre a terreni in affitto, risulta ricavare da tale attività importi annui lordi di circa €.52.000,00
(mediamente circa €.54.000,00 negli ultimi tre anni - docc.26-27-28).
Da tali importi vanno detratti i contributi , documentati in misura variabile, da CP_2 ultimo per circa €.7.600,00 annui (docc.29-30-31-32) ed è plausibile che venga detratta l'imposta forfetaria del 15%, con un ricavo, netto annuo di circa €.39.000,00, pari a circa €.3.250,00 mensili.
Il ricorrente dispone inoltre dell'abitazione di proprietà, attualmente assegnata alla resistente e vive con la madre in casa di proprietà della stessa mentre la moglie non risulta avere proprietà immobiliari.
La resistente svolge attività di cameriera part-time, sia perché affetta da una pagina 7 di 10 condizione di invalidità, che ne limita la capacità psico-fisica (doc.17), sia perchè dedita alle cure domestiche del figlio minore e dei figli conviventi. La stessa è stata regolarizzata come collaboratrice dell'impresa del marito ai fini della contribuzione ma non è contestato che, come dalla stessa allegato, essa perderà tale CP_2 condizione per effetto della presente pronuncia di scioglimento del matrimonio, onde per il futuro è plausibile che possa beneficiare della sola contribuzione per il lavoro part-time, svolto attualmente.
In ordine a tale, ultima circostanza va sottolineato che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna decisione sul prolungamento o sulla cessazione della contribuzione
, che il marito si è obbligato in sede di separazione consensuale a sostenere in CP_2 favore della moglie finchè la stessa non avrà un'occupazione a tempo pieno, trattandosi di accordo oggetto dell'autonomia negoziale delle parti, i cui effetti sono legati all'impiego (a tempo pieno o part-time) della moglie, oltre ai richiamati presupposti del vincolo familiare.
Alla luce della situazione sopra illustrata deve ritenersi che, allo stato attuale, sia ben più forte e stabile la situazione economica del , la cui attività di imprenditore Pt_1 agricolo è avviata e consolidata da anni, rispetto alla posizione della che CP_1 lavora come cameriera e che non ha consolidato negli anni la posizione previdenziale corrispondente, che avrebbe acquisito se avesse potuto lavorare a tempo pieno.
Non sembra poi dubbio che tale squilibrio sia, almeno in parte, frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio e che pertanto, in ragione della componente perequativa dell'assegno divorzile, possa essere accolta la domanda della resistente.
La ha infatti svolto fin dall'inizio dell'unione matrimoniale (1999) l'attività di CP_1 casalinga e collaboratrice nell'azienda agricola del marito attività proseguite per quasi tutta la durata del matrimonio (la separazione risale al 2021), avendo intrapreso l'attività di cameriera soltanto dal 2018.
Il marito, come si è detto, è invece comproprietario di terreni ed edifici ad uso agricolo e abitativo e titolare dell'azienda che produce e commercia ortaggi, frutta e vini e, sebbene tale condizione sia in parte derivata dal patrimonio che egli ha acquisito dalla famiglia d'origine, appare certo che alla valorizzazione di esso ha contribuito anche la moglie, sia con la propria collaborazione nell'impresa, sia con la dedizione, in misura prevalente, all'organizzazione della casa ed alla cura dei quattro pagina 8 di 10 figli, il tutto per effetto di scelte, evidentemente condivise dai coniugi, stante la lunga durata del matrimonio, che hanno consentito al marito di consolidare nei termini indicati la propria condizione lavorativa e reddituale e hanno invece privato la resistente della possibilità di coltivare da subito una propria attività professionale a tempo pieno, con ogni conseguenza anche sul piano previdenziale.
Quanto alla componente assistenziale, risulta altresì che il reddito della non CP_1 sia pienamente adeguato al proprio sostentamento, tenuto conto dello stipendio medio percepito e del fatto che essa dispone solo temporaneamente dell'abitazione familiare, in dipendenza della collocazione presso di lei del figlio minore.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a circa 22 anni, calcolata dalla data di celebrazione (1999) alla data della separazione (2021), valutata la partecipazione della resistente alla formazione del reddito del ricorrente, con l'apporto prestato nella lunga vita matrimoniale, sia con la cura della famiglia, che con la collaborazione nell'azienda agricola, e tenuto comunque conto dei redditi attuali delle parti, si stima congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in
€.400,00 mensili, come richiesto dalla resistente, a decorrere dalla data della presente decisione.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione.
***
In considerazione della natura e del complessivo esito della controversia, vi sono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.2.1999 in
Padova da e , trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Padova, in atti di matrimonio, parte II, Serie A, n.29, vol.01 dell'anno
1999; Per affida il figlio , congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Galzignano Terme (PD), via Cà Demia n.12 e presenza presso il padre come segue:
pagina 9 di 10 infrasettimanalmente, indicativamente il mercoledì pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola;
con il criterio dell'alternanza Per settimanale, il padre potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti potranno concordare un diverso giorno in base alle esigenze lavorative del padre e della madre, con preavviso telefonico tra i genitori con un giorno di anticipo e compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio e dei genitori. Durante le vacanze Per estive ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la prima settimana
(sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato. Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
assegna a la casa coniugale;
CP_1 pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1
Per giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di €.350,00, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere da aprile 2026; pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di €.400,00, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di annotare la presente sentenza al passaggio in giudicato;
dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e a decorrere dal 24.3.2025 e al mantenimento della figlia , a Per_2 Per_3 Per_4 decorrere dalla data della presente decisione;
compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 25.7.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4426/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO 80 35139
PADOVA, presso lo studio dell'avv. COLINI FABRIZIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SENATORE TANIA, elettivamente domiciliata in VIA V. EMANUELE II, 66/D
CONSELVE, presso lo studio dell'avv. SENATORE TANIA
CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/02/1999 in Padova tra e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.29, Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 parte II, Serie A, vol. 01, anno 1999, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2.Confermare le statuizioni definite in sede di separazione in punto di affidamento del figlio minore Per
e pertanto, affidare quest'ultimo congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Galzignano Terme (PD) in Via Cà Demia n. 12, con assegnazione della casa familiare alla madre fino alla raggiunta autosufficienza economica dei figli;
3.Disporre che il genitore non collocatario, Sig. , possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Per
con le seguenti modalità: infrasettimanalmente, indicativamente il mercoledì pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola;
con il Per criterio dell'alternanza settimanale, il padre potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti potranno concordare un diverso giorno in base alle esigenze lavorative del padre e della madre, con preavviso telefonico tra i genitori con un giorno di anticipo e compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio e dei Per genitori. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la prima settimana (sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal
31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato. Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
4.Confermare a carico del Sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 Per
, la somma mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese in favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale CP_1 di Padova;
5.revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, per le ragioni indicate in atti, con decorrenza dalla data della presente domanda, (20/09/2024) l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente Sig. Per_ Per_
quale contributo al mantenimento dei figli , e unitamente al Parte_1 Per_3 contributo per le spese straordinarie o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento, Per_ limitatamente alla posizione della figlia , ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligazione di pagamento a titolo di mantenimento gravante sull'odierno ricorrente e, in ogni caso, con revoca al pagamento del contributo per le spese straordinarie. Per l'effetto disporre la ripetizione delle somme versate dal Sig. in favore della Pt_1
Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario a far data dalla presente domanda. CP_1
6. In merito all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali posto a carico dell'odierno ricorrente in favore della Sig.ra ci si rimette alla decisione dell'On.le Tribunale, tenuto CP_1 conto della dichiarata inammissibilità in sede di provvedimenti provvisori e delle dichiarazioni rese a verbale dalla resistente in data 14/03/2025;
7.Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata dalla Sig.ra CP_1
[...] pagina 2 di 10 8.Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
9.Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
In via istruttoria, ci si riporta alle istanze formulate nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., insistendo per la loro ammissione e per il rigetto di quelle avversarie.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto tra e trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 29, parte II, Serie B, anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in
Galzignano in Via Cà Demia n. 12;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora con obbligo immediato di modifica CP_1 della residenza da parte del sig. ; Pt_1
4. dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore presso la propria residenza, infrasettimanalmente, una sera a settimana, indicativamente il mercoledì dal pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola. Per Il padre, poi, con il criterio dell'alternanza settimanale, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti concordano sin d'ora che potranno essere individuati diversi e ulteriori giorni in base alle esigenze del figlio e dei genitori, con preavviso telefonico di un giorno di anticipo. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane anche non consecutive. I periodi delle ferie estive saranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà la prima settimana di vacanza (sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza (Natale 2025 sarà trascorso con la madre).
Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato, dividendo i giorni di vacanza parimenti tra i genitori (Pasqua 2025 sarà trascorsa con il padre).
Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
5. a parziale modifica degli accordi di separazione emessi dal Tribunale di Padova, stabilire che entro Per il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e della Per_ figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il sig. corrisponderà a Pt_1 Per mezzo bonifico bancario a la somma di €.600,00 (diconsi euro seicento) per e la CP_1 Per_ somma di €.200,00 (diconsi euro duecento) per , annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50%
pagina 3 di 10 delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova, che si ritiene integralmente richiamato;
6. riconoscere in favore della signora il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di €.400,00 mensili (diconsi euro quattrocento) da porsi a carico del sig. ; Parte_1 Per_
7. revocare l'assegno di mantenimento a favore di e a decorrere dalla sentenza Persona_5 di divorzio;
8. rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per le ragioni esposte in narrativa perchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
9. rigettare la domanda del di ripetizione delle somme già versate dal alla dal Pt_1 Pt_1 CP_1 deposito della domanda per le ragioni esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 13.2.1999, che dall'unione CP_1 erano nati i figli , in data 3.11.1999, , in data 18.4.2002, in data Per_2 Per_4 Per_3
Per
4.10.2003 ed , in data 13.1.2014, che la comunione materiale e spirituale era irrimediabilmente cessata, a seguito della separazione consensuale, omologata il
28.9.2021, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti.
si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ma contrastando le allegazioni e le domande del ricorrente con riferimento ai provvedimenti conseguenti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14.3.2025, gli stessi non si riconciliavano e con successiva ordinanza, in data 24.3.2025, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione.
All'udienza cartolare del 22.5.2025, le parti concludevano come in epigrafe.
***
Osserva il Tribunale che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che i coniugi hanno manifestato all'udienza di trattazione scritta, in data 8.7.2021, il consenso sulle condizioni della separazione personale, omologata con decreto in data pagina 4 di 10 28.9/6.10.2021.
Non risultando che dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel suddetto procedimento i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza si deve, quindi, ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia irrimediabilmente cessata, e sussistono dunque i presupposti tutti richiesti dagli artt.2,
3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
* Per In ordine all'affidamento dell'unico figlio ancora minore, , e ai tempi di presenza presso ciascun genitore, va osservato che non vi è contrasto fra i genitori e pertanto va provveduto in conformità alle concordi indicazioni degli stessi, che non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio.
Analogamente non vi è contrasto fra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale vivono tutti i figli.
Nessuna statuizione va presa dal Tribunale con riferimento alla residenza anagrafica del ricorrente, trattandosi di questione amministrativa.
*
I figli e sono pacificamente autosufficienti economicamente e pertanto Per_2 Per_3 nessun assegno è dovuto dal padre per il loro mantenimento, con decorrenza dall'ordinanza 24.3.2025, che ha pronunciato i provvedimenti provvisori e già disposto la revoca.
Quanto al mantenimento della figlia va premesso in diritto che la Suprema Per_4
Corte, con sentenza n.26875 del 20.9.2023, in ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, ha statuito che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”.
In applicazione di tale principio sarebbe stato onere della resistente dimostrare che la figlia maggiorenne non dispone di reddito sufficiente per il proprio Per_4
pagina 5 di 10 mantenimento, pur avendo curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e avendo cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro.
Al contrario, risulta che la figlia ha pacificamente ultimato da qualche anno il Per_4 percorso di studio della scuola superiore (maturità agraria) ed ha intrapreso subito dopo l'attività lavorativa, da ultimo trovando un'occupazione confacente al titolo di studio conseguito, con un reddito mensile di circa €.700,00.
La circostanza che il lavoro svolto sia a tempo parziale, con un reddito dunque ridotto rispetto alle potenzialità della giovane, non esclude la conseguita autonomia economica della figlia, che può comunque impiegare le residue energie lavorative in attività integrative e che di fatto avrebbe svolto anche attività stagionale di collaborazione nell'azienda agricola del padre e ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del padre in favore della madre convivente.
Con decorrenza dalla data della presente decisione va pertanto revocato qualunque assegno dovuto dal padre anche per la figlia e va rigettata la contraria domanda Per_4 della convenuta.
* Per Quanto al contributo di mantenimento per il figlio , appare equo l'importo mensile di €.350,00, riconosciuto in via provvisoria con ordinanza in data 24.3.2025.
Va infatti considerato che tale importo tiene conto, sia delle esigenze del figlio, attualmente undicenne, sia dei tempi di presenza presso il padre, sia ancora del fatto che il padre contribuisce al suo mantenimento anche attraverso l'assegnazione della casa familiare.
Il contributo indicato va inoltre maggiorato del 50% delle spese straordinarie, come determinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Padova.
*
Quanto all'assegno richiesto dalla moglie, va premesso che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass.11.7.2018, n.18287), in materia di assegno divorzile, hanno statuito che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, pagina 6 di 10 bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
La stessa Corte, in applicazione dei principi enunciati (cfr. Cass.15.3.2019, n.11178), ha poi precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art.5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione ed in merito va dato atto che dai documenti prodotti emerge che la moglie dispone di un reddito medio, netto mensile di circa €.800,00 per un lavoro part-time di cameriera (docc.2-3-4 resistente), mentre il marito, titolare di impresa agricola individuale, che impiega i terreni di proprietà della sua famiglia e in parte di proprietà esclusiva, oltre a terreni in affitto, risulta ricavare da tale attività importi annui lordi di circa €.52.000,00
(mediamente circa €.54.000,00 negli ultimi tre anni - docc.26-27-28).
Da tali importi vanno detratti i contributi , documentati in misura variabile, da CP_2 ultimo per circa €.7.600,00 annui (docc.29-30-31-32) ed è plausibile che venga detratta l'imposta forfetaria del 15%, con un ricavo, netto annuo di circa €.39.000,00, pari a circa €.3.250,00 mensili.
Il ricorrente dispone inoltre dell'abitazione di proprietà, attualmente assegnata alla resistente e vive con la madre in casa di proprietà della stessa mentre la moglie non risulta avere proprietà immobiliari.
La resistente svolge attività di cameriera part-time, sia perché affetta da una pagina 7 di 10 condizione di invalidità, che ne limita la capacità psico-fisica (doc.17), sia perchè dedita alle cure domestiche del figlio minore e dei figli conviventi. La stessa è stata regolarizzata come collaboratrice dell'impresa del marito ai fini della contribuzione ma non è contestato che, come dalla stessa allegato, essa perderà tale CP_2 condizione per effetto della presente pronuncia di scioglimento del matrimonio, onde per il futuro è plausibile che possa beneficiare della sola contribuzione per il lavoro part-time, svolto attualmente.
In ordine a tale, ultima circostanza va sottolineato che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna decisione sul prolungamento o sulla cessazione della contribuzione
, che il marito si è obbligato in sede di separazione consensuale a sostenere in CP_2 favore della moglie finchè la stessa non avrà un'occupazione a tempo pieno, trattandosi di accordo oggetto dell'autonomia negoziale delle parti, i cui effetti sono legati all'impiego (a tempo pieno o part-time) della moglie, oltre ai richiamati presupposti del vincolo familiare.
Alla luce della situazione sopra illustrata deve ritenersi che, allo stato attuale, sia ben più forte e stabile la situazione economica del , la cui attività di imprenditore Pt_1 agricolo è avviata e consolidata da anni, rispetto alla posizione della che CP_1 lavora come cameriera e che non ha consolidato negli anni la posizione previdenziale corrispondente, che avrebbe acquisito se avesse potuto lavorare a tempo pieno.
Non sembra poi dubbio che tale squilibrio sia, almeno in parte, frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio e che pertanto, in ragione della componente perequativa dell'assegno divorzile, possa essere accolta la domanda della resistente.
La ha infatti svolto fin dall'inizio dell'unione matrimoniale (1999) l'attività di CP_1 casalinga e collaboratrice nell'azienda agricola del marito attività proseguite per quasi tutta la durata del matrimonio (la separazione risale al 2021), avendo intrapreso l'attività di cameriera soltanto dal 2018.
Il marito, come si è detto, è invece comproprietario di terreni ed edifici ad uso agricolo e abitativo e titolare dell'azienda che produce e commercia ortaggi, frutta e vini e, sebbene tale condizione sia in parte derivata dal patrimonio che egli ha acquisito dalla famiglia d'origine, appare certo che alla valorizzazione di esso ha contribuito anche la moglie, sia con la propria collaborazione nell'impresa, sia con la dedizione, in misura prevalente, all'organizzazione della casa ed alla cura dei quattro pagina 8 di 10 figli, il tutto per effetto di scelte, evidentemente condivise dai coniugi, stante la lunga durata del matrimonio, che hanno consentito al marito di consolidare nei termini indicati la propria condizione lavorativa e reddituale e hanno invece privato la resistente della possibilità di coltivare da subito una propria attività professionale a tempo pieno, con ogni conseguenza anche sul piano previdenziale.
Quanto alla componente assistenziale, risulta altresì che il reddito della non CP_1 sia pienamente adeguato al proprio sostentamento, tenuto conto dello stipendio medio percepito e del fatto che essa dispone solo temporaneamente dell'abitazione familiare, in dipendenza della collocazione presso di lei del figlio minore.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a circa 22 anni, calcolata dalla data di celebrazione (1999) alla data della separazione (2021), valutata la partecipazione della resistente alla formazione del reddito del ricorrente, con l'apporto prestato nella lunga vita matrimoniale, sia con la cura della famiglia, che con la collaborazione nell'azienda agricola, e tenuto comunque conto dei redditi attuali delle parti, si stima congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in
€.400,00 mensili, come richiesto dalla resistente, a decorrere dalla data della presente decisione.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione.
***
In considerazione della natura e del complessivo esito della controversia, vi sono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.2.1999 in
Padova da e , trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Padova, in atti di matrimonio, parte II, Serie A, n.29, vol.01 dell'anno
1999; Per affida il figlio , congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Galzignano Terme (PD), via Cà Demia n.12 e presenza presso il padre come segue:
pagina 9 di 10 infrasettimanalmente, indicativamente il mercoledì pomeriggio dopo scuola sino al mattino successivo quando il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola;
con il criterio dell'alternanza Per settimanale, il padre potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola. In ogni caso, le parti potranno concordare un diverso giorno in base alle esigenze lavorative del padre e della madre, con preavviso telefonico tra i genitori con un giorno di anticipo e compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio e dei genitori. Durante le vacanze Per estive ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la prima settimana
(sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato. Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo;
assegna a la casa coniugale;
CP_1 pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1
Per giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di €.350,00, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere da aprile 2026; pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di €.400,00, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di annotare la presente sentenza al passaggio in giudicato;
dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e a decorrere dal 24.3.2025 e al mantenimento della figlia , a Per_2 Per_3 Per_4 decorrere dalla data della presente decisione;
compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 25.7.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 10 di 10