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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3269/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3269 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra n.q. erede legittimo del sig. Parte_1 Per_1
(8.3.1948 – c.f.: - domiciliato come in atti;
rappresentato e
[...] C.F._1 difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Margherita Accardo del Foro di Reggio
Calabria) e l in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto rigettato per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'indebito per cui è causa, o comunque la sua non ripetibilità, per le motivazioni di cui in narrativa. Con ogni conseguenza
1 di legge e con la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- che il suo dante causa era titolare di pensione di reversibilità cat. SO Persona_1
n.02546407;
- che con missiva datata 3.2.2023 l' di Reggio Calabria gli ha contestato un indebito CP_1 pagamento di complessivi € 139,98, asseritamente corrisposti sine titulo al predetto dante causa su tale pensione nel periodo 1.1.2009 – 30.6.2013, con precisazione che l'indebito sarebbe stato determinato da riscossione di quote di integrazione al minimo non spettanti per motivi reddituali;
- che il defunto non godeva di redditi diversa dalla pensione di Persona_1
reversibilità di cui era titolare, per cui l'assunto dell' doveva ritenersi infondato;
CP_1
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo..
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve in primo luogo osservarsi che parte ricorrente non ha in alcun modo dato prova del diritto alla percezione degli importi di cui si discute.
In tal modo, è venuto meno all'onere probatorio – ben specifico – enunciato al riguardo dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, CP_1
legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass.,1228/2011).
2 2.1. Una volta evidenziato quanto precede, deve sottolinearsi che al momento del decesso del dante causa dell'odierno ricorrente (e quindi al 12.12.13) il primo era già stato messo al corrente dall' quanto alla sussistenza dell'indebito di cui si discute nella (cfr. CP_1
comunicazione del 24.5.2013, notificata al in data 7.6.2013, in CP_1 Persona_1 cui si fa per l'appunto riferimento alla riscossione di “quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Atteso che, come da specificazione dell' confermata dalla documentazione in atti (cfr. CP_1
doc.3-4-5 fascicolo di parte resistente) l'indebito è riferibile al solo anno 2013, risulta rispettata la specifica disciplina dettata dell'art.13 co. 2 L.412/1991.
La notifica dello stesso è infatti avvenuta entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza da parte dell' degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del CP_1
trattamento pensionistico - la cui erogazione, va ricordato, non ha mai il carattere della definitività essendo soggetta a verifica (cfr. modello 730 trasmesso dal defunto PE
.
[...]
La trattenuta operata dall' deve quindi ritenersi tempestiva, anche perché intervenuta – CP_1
per le ragioni appena sopra esposte – nel rispetto del termine ordinario decennale ex art.2033
c.c.
Tanto basta alla reiezione del ricorso, atteso che la limitatissima entità della somma di cui si discute non può costituire ex se prova della mancanza di dolo del beneficiario e che spettava al ricorrente la prova – non fornita, per come detto – che il superamento della soglia reddituale fosse imputabile alle prestazioni già conosciute dall' e non anche a quelle aggiuntive CP_1
(per quanto oggettivamente a loro volta di importo minimo) emergenti dalle dichiarazioni reddituali di cui si è detto.
3. Spese non ripetibili ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti
3 costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.1.2025
4
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3269 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra n.q. erede legittimo del sig. Parte_1 Per_1
(8.3.1948 – c.f.: - domiciliato come in atti;
rappresentato e
[...] C.F._1 difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Margherita Accardo del Foro di Reggio
Calabria) e l in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto rigettato per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'indebito per cui è causa, o comunque la sua non ripetibilità, per le motivazioni di cui in narrativa. Con ogni conseguenza
1 di legge e con la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- che il suo dante causa era titolare di pensione di reversibilità cat. SO Persona_1
n.02546407;
- che con missiva datata 3.2.2023 l' di Reggio Calabria gli ha contestato un indebito CP_1 pagamento di complessivi € 139,98, asseritamente corrisposti sine titulo al predetto dante causa su tale pensione nel periodo 1.1.2009 – 30.6.2013, con precisazione che l'indebito sarebbe stato determinato da riscossione di quote di integrazione al minimo non spettanti per motivi reddituali;
- che il defunto non godeva di redditi diversa dalla pensione di Persona_1
reversibilità di cui era titolare, per cui l'assunto dell' doveva ritenersi infondato;
CP_1
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo..
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve in primo luogo osservarsi che parte ricorrente non ha in alcun modo dato prova del diritto alla percezione degli importi di cui si discute.
In tal modo, è venuto meno all'onere probatorio – ben specifico – enunciato al riguardo dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, CP_1
legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass.,1228/2011).
2 2.1. Una volta evidenziato quanto precede, deve sottolinearsi che al momento del decesso del dante causa dell'odierno ricorrente (e quindi al 12.12.13) il primo era già stato messo al corrente dall' quanto alla sussistenza dell'indebito di cui si discute nella (cfr. CP_1
comunicazione del 24.5.2013, notificata al in data 7.6.2013, in CP_1 Persona_1 cui si fa per l'appunto riferimento alla riscossione di “quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Atteso che, come da specificazione dell' confermata dalla documentazione in atti (cfr. CP_1
doc.3-4-5 fascicolo di parte resistente) l'indebito è riferibile al solo anno 2013, risulta rispettata la specifica disciplina dettata dell'art.13 co. 2 L.412/1991.
La notifica dello stesso è infatti avvenuta entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza da parte dell' degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del CP_1
trattamento pensionistico - la cui erogazione, va ricordato, non ha mai il carattere della definitività essendo soggetta a verifica (cfr. modello 730 trasmesso dal defunto PE
.
[...]
La trattenuta operata dall' deve quindi ritenersi tempestiva, anche perché intervenuta – CP_1
per le ragioni appena sopra esposte – nel rispetto del termine ordinario decennale ex art.2033
c.c.
Tanto basta alla reiezione del ricorso, atteso che la limitatissima entità della somma di cui si discute non può costituire ex se prova della mancanza di dolo del beneficiario e che spettava al ricorrente la prova – non fornita, per come detto – che il superamento della soglia reddituale fosse imputabile alle prestazioni già conosciute dall' e non anche a quelle aggiuntive CP_1
(per quanto oggettivamente a loro volta di importo minimo) emergenti dalle dichiarazioni reddituali di cui si è detto.
3. Spese non ripetibili ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti
3 costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.1.2025
4
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati