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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Gravina di Catania vico Mentana n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Francesco NA per procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Catania via Aosta n. 30, presso lo studio dell'Avv. Bruno Bonaventura, e rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Marcheselli, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/09/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2020, il Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5779/2019 del 18.11.2019, emesso dal
Tribunale di Catania in favore di - con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€6.783,43, oltre interessi legali dalla scadenza, oltre spese. L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) in via meramente cautelativa, autorizzarsi la chiamata in causa per i motivi di cui in premessa la Rag sig.ra via Alcide De Gasperi 67 Catania Pec Parte_3 Email_1
e del Dott. con studio in via Ofeli 35, scala A, cap. 95124, al fine di ritenere e Persona_1
1 dichiarare che il ha sempre agito diligentemente nel Controparte_2 caso de quo, e per l'effetto condannare la rag. sig.ra ed il Dott. , Parte_3 Persona_1 quale precedente amministratore del de quo e quale gestore dell'impianto d'ascensore Parte_1 oggetto del contratto di manutenzione, e chiamati in causa, a pagare direttamente alla CP_1 tutte le somme che dovessero essere riconosciute alla detta società. In ogni caso ed in subordine si chiede di ritenere e dichiarare che i sigg. e garantiscano e Parte_3 Persona_1 manlevano il delle somme che lo stesso dovesse essere Controparte_2 condannato a pagare alla in ordine al decreto ingiuntivo opposto, ed al CP_1 [...]
tutte le spese legali da questo sopportate. …..2) sempre in via preliminare Controparte_3 dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
3) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per i CP_1 motivi indicati in narrativa, e per l'effetto dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere;
4) in accoglimento, in tutto e/o in parte delle eccezioni sopra proposte con la presente opposizione revocare, annullare e/o con qualsiasi altra formula dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la infondatezza della pretesa creditizia ivi fatta valere nei confronti del in persona dell'amm.re p.t. Dott. Controparte_4 CP_5
c.f. e ciò sia con riferimento alla legittimità, soggettiva e oggettiva, che al merito
[...] P.IVA_1 della pretesa stessa nonché avuto riguardo al suo quantum per sorte capitale interessi e accessori tutti come ivi intimati per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare l'opposizione infondata in fatto e in CP_1 diritto, e in subordine, di accertare il corretto adempimento della e il mancato pagamento da CP_6 parte dell'opponente, con condanna del Condominio al pagamento della somma di €6.783,43 oltre interessi, anche ex art. 2041 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Parte_3 Persona_1
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione di prova per testi richiesta dalla CP_1
All'udienza del 15 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 30+ 20.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
2 In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva della CP_1
E' incontestata la facoltà dell'amministratore del tempo a stipulare, per conto del Condominio, un Contr contratto di manutenzione ascensore con la Gi. Parte_4
Dalla documentazione in atti emerge che la società a seguito di modifiche societarie e operazioni di scissione e fusione meglio descritte in atti è subentrata nel contratto originariamente sottoscritto tra il
Condominio e la Controparte_8
Sulla scorta di quanto pattuito nel contratto stipulato in data 8 novembre 2006 (vedi doc. 2 fasc. monit.), non risulta necessaria la manifestazione di consenso da parte del Condominio per il caso di modifiche societarie della società fornitrice “N.B.: Qualora la Vs. ditta dovesse cambiare ragione sociale, denominazione per trasformazione, cessione od altro, il presente impegno continuerà alle stesse condizioni sempreché la ditta subentrante mantenga integralmente quanto stabilito dalla presente scrittura”. La clausola suddetta reca peraltro la specifica sottoscrizione dell'amministratore del
. Parte_1
Conseguentemente, risulta provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra il Condominio, in persona dell'amministratore, e l'opposta avente ad oggetto la manutenzione dell'impianto elevatore sottoscritto tra le parti, non essendo necessaria nella fattispecie concreta alcuna ulteriore comunicazione per il detto subentro societario.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di fatture insolute e del titolo costituito dal contratto di manutenzione concluso tra il opponente, in persona dell'amministratore pro Parte_1
Con tempore e la sottoscritto in data 8 novembre 2006 avente Persona_1 Controparte_10 per oggetto la manutenzione con assistenza dell'impianto sollevatore al costo complessivo annuo di
Euro 32,00 mensili, come si evince chiaramente dall'intestazione e dall'indicazione delle prestazioni offerte, meglio indicate al punto 1).
In particolare, il contratto di manutenzione dell'impianto elevatore condominiale risulta sottoscritto per accettazione da all'epoca amministratore del Persona_1 Controparte_4
, intercorrendo qui con il Condominio.
[...]
Le fatture relative alle prestazioni eseguite sono le seguenti: 1) V08036 del 27.07.2012, emessa a saldo dei lavori straordinari eseguiti per l'importo di €6.360,00; 2) V09510 del 31.08.2012, emessa per la verifica straordinaria effettuata in data 31.07.2012 per un importo pari ad €53,00; 3) V00860 del
31.01.2013, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2013 per un importo pari ad
€256,72; 4) V12388 del 31.07.2013, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del
3 2013 per un importo pari ad €256,72; 5) V13453 del 31.07.2013 emessa per intervento straordinario
(sost. Molla rich. Porta cabine) per un importo pari ad €63,60; 6) V15500 del 31.08.2013, emessa per intervento straordinario (riparazione elettromagnete) per un importo pari ad €84,80; 7) V00855 del
31.01.2014, emessa per intervento straordinario (riparazione porte cabine) per un importo pari ad
€106,00; 8) V01085 del 31.01.2014, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2014 per un importo pari ad €264,47; 9) V14472 del 30.04.2014, per intervento straordinario (riparazione pulsante bottoniera) per un importo pari ad €90,10; 10) V16262 del 31.05.2014, emessa per verifica biennale impianto per un importo pari ad €68,90; 11) V18365 del 30.06.2014, emessa per intervento straordinario (sostituzione contatti cabine) per un importo pari ad € 137,80; 12) V25075 del
31.07.2014, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del 2014 per un importo pari ad €264,47; 13) V33867 del 30.11.2014, emessa per intervento straordinario (riparazione elettromagnete) per un importo di €63,60; 14) V05013 del 23.02.2015, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2015 per un importo pari ad €269,77; 15) V11793 del
24.04.2015, emessa per intervento straordinario (sostituzione guarnizioni) per un importo di € 127,20;
16) V20405 del 17.07.2015, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del 2015 per un importo pari ad € 269,77.
E' agli atti l'estratto autentico notarile del Registro IVA Vendite (sub. doc. 21).
E' poi irrilevante la dedotta stipula di un successivo contratto di manutenzione con una società terza dall'anno 2016, atteso che la pretesa creditoria afferisce ad un periodo temporale precedente (dal 2012 al 2015).
La società opposta ha peraltro comprovato l'adempimento delle prestazioni riportate nelle fatture oggetto del D.I. opposto, attraverso la produzione in giudizio dei rapporti di intervento, nei quali sono esattamente indicate la data, le prestazioni poste in essere presso lo stabile condominiale, la firma dell'operatore incaricato dell'esecuzione e dei rappresentanti dell'opponente, che attestano l'esecuzione degli interventi di manutenzione indicati (molti peraltro su chiamata dell'opponente) e l'esecuzione delle visite semestrali imposte ex lege.
So versati agli atti gli attestati d'intervento, che dimostrano quantomeno in via indiziaria l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione e degli interventi di riparazione effettuati (cfr. docc. 2-10, seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
Ulteriori elementi di riscontro probatorio della documentazione agli atti risultano forniti dal teste escusso tecnico che eseguì taluni degli interventi sull'ascensore, che ha riconosciuto Testimone_1
4 la propria firma sui rapporti di intervento effettuati personalmente, seppur chiarendo che il nome
[...]
e riguardasse altri colleghi di lavoro. Tes_2 Testimone_3
Risulta, pertanto, assolto sulla scorta di un complessivo vaglio del materiale probatorio agli atti l'onere gravante sull'opposta quale attore in senso sostanziale.
Di converso è incontestato l'inadempimento al pagamento del corrispettivo dei servizi resi non avendo la parte opponente dimostrato l'esistenza di fatti o atti estintivi dell'obbligazione.
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno pertanto rigettate le domande di “manleva” avanzate dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e stante l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni suddette e Pt_3 Per_1
l'accertamento del rapporto contrattuale tra e società opposta, e non a terzi soggetti in Parte_1 proprio.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. richiesta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore di riferimento, per tutte le fasi. Nulla sulle spese ai terzi contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.5779/2019 del
18.11.2019, emesso dal Tribunale di Catania;
rigetta le domande avanzate dall'opponente nei confronti di e Parte_3 Persona_1 condanna l'opponente, al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a. se dovute per legge. nulla sulle spese ai terzi contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Gravina di Catania vico Mentana n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Francesco NA per procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Catania via Aosta n. 30, presso lo studio dell'Avv. Bruno Bonaventura, e rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Marcheselli, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/09/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2020, il Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5779/2019 del 18.11.2019, emesso dal
Tribunale di Catania in favore di - con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€6.783,43, oltre interessi legali dalla scadenza, oltre spese. L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) in via meramente cautelativa, autorizzarsi la chiamata in causa per i motivi di cui in premessa la Rag sig.ra via Alcide De Gasperi 67 Catania Pec Parte_3 Email_1
e del Dott. con studio in via Ofeli 35, scala A, cap. 95124, al fine di ritenere e Persona_1
1 dichiarare che il ha sempre agito diligentemente nel Controparte_2 caso de quo, e per l'effetto condannare la rag. sig.ra ed il Dott. , Parte_3 Persona_1 quale precedente amministratore del de quo e quale gestore dell'impianto d'ascensore Parte_1 oggetto del contratto di manutenzione, e chiamati in causa, a pagare direttamente alla CP_1 tutte le somme che dovessero essere riconosciute alla detta società. In ogni caso ed in subordine si chiede di ritenere e dichiarare che i sigg. e garantiscano e Parte_3 Persona_1 manlevano il delle somme che lo stesso dovesse essere Controparte_2 condannato a pagare alla in ordine al decreto ingiuntivo opposto, ed al CP_1 [...]
tutte le spese legali da questo sopportate. …..2) sempre in via preliminare Controparte_3 dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
3) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per i CP_1 motivi indicati in narrativa, e per l'effetto dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere;
4) in accoglimento, in tutto e/o in parte delle eccezioni sopra proposte con la presente opposizione revocare, annullare e/o con qualsiasi altra formula dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la infondatezza della pretesa creditizia ivi fatta valere nei confronti del in persona dell'amm.re p.t. Dott. Controparte_4 CP_5
c.f. e ciò sia con riferimento alla legittimità, soggettiva e oggettiva, che al merito
[...] P.IVA_1 della pretesa stessa nonché avuto riguardo al suo quantum per sorte capitale interessi e accessori tutti come ivi intimati per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare l'opposizione infondata in fatto e in CP_1 diritto, e in subordine, di accertare il corretto adempimento della e il mancato pagamento da CP_6 parte dell'opponente, con condanna del Condominio al pagamento della somma di €6.783,43 oltre interessi, anche ex art. 2041 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Parte_3 Persona_1
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione di prova per testi richiesta dalla CP_1
All'udienza del 15 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 30+ 20.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
2 In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva della CP_1
E' incontestata la facoltà dell'amministratore del tempo a stipulare, per conto del Condominio, un Contr contratto di manutenzione ascensore con la Gi. Parte_4
Dalla documentazione in atti emerge che la società a seguito di modifiche societarie e operazioni di scissione e fusione meglio descritte in atti è subentrata nel contratto originariamente sottoscritto tra il
Condominio e la Controparte_8
Sulla scorta di quanto pattuito nel contratto stipulato in data 8 novembre 2006 (vedi doc. 2 fasc. monit.), non risulta necessaria la manifestazione di consenso da parte del Condominio per il caso di modifiche societarie della società fornitrice “N.B.: Qualora la Vs. ditta dovesse cambiare ragione sociale, denominazione per trasformazione, cessione od altro, il presente impegno continuerà alle stesse condizioni sempreché la ditta subentrante mantenga integralmente quanto stabilito dalla presente scrittura”. La clausola suddetta reca peraltro la specifica sottoscrizione dell'amministratore del
. Parte_1
Conseguentemente, risulta provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra il Condominio, in persona dell'amministratore, e l'opposta avente ad oggetto la manutenzione dell'impianto elevatore sottoscritto tra le parti, non essendo necessaria nella fattispecie concreta alcuna ulteriore comunicazione per il detto subentro societario.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di fatture insolute e del titolo costituito dal contratto di manutenzione concluso tra il opponente, in persona dell'amministratore pro Parte_1
Con tempore e la sottoscritto in data 8 novembre 2006 avente Persona_1 Controparte_10 per oggetto la manutenzione con assistenza dell'impianto sollevatore al costo complessivo annuo di
Euro 32,00 mensili, come si evince chiaramente dall'intestazione e dall'indicazione delle prestazioni offerte, meglio indicate al punto 1).
In particolare, il contratto di manutenzione dell'impianto elevatore condominiale risulta sottoscritto per accettazione da all'epoca amministratore del Persona_1 Controparte_4
, intercorrendo qui con il Condominio.
[...]
Le fatture relative alle prestazioni eseguite sono le seguenti: 1) V08036 del 27.07.2012, emessa a saldo dei lavori straordinari eseguiti per l'importo di €6.360,00; 2) V09510 del 31.08.2012, emessa per la verifica straordinaria effettuata in data 31.07.2012 per un importo pari ad €53,00; 3) V00860 del
31.01.2013, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2013 per un importo pari ad
€256,72; 4) V12388 del 31.07.2013, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del
3 2013 per un importo pari ad €256,72; 5) V13453 del 31.07.2013 emessa per intervento straordinario
(sost. Molla rich. Porta cabine) per un importo pari ad €63,60; 6) V15500 del 31.08.2013, emessa per intervento straordinario (riparazione elettromagnete) per un importo pari ad €84,80; 7) V00855 del
31.01.2014, emessa per intervento straordinario (riparazione porte cabine) per un importo pari ad
€106,00; 8) V01085 del 31.01.2014, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2014 per un importo pari ad €264,47; 9) V14472 del 30.04.2014, per intervento straordinario (riparazione pulsante bottoniera) per un importo pari ad €90,10; 10) V16262 del 31.05.2014, emessa per verifica biennale impianto per un importo pari ad €68,90; 11) V18365 del 30.06.2014, emessa per intervento straordinario (sostituzione contatti cabine) per un importo pari ad € 137,80; 12) V25075 del
31.07.2014, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del 2014 per un importo pari ad €264,47; 13) V33867 del 30.11.2014, emessa per intervento straordinario (riparazione elettromagnete) per un importo di €63,60; 14) V05013 del 23.02.2015, emessa per i canoni di manutenzione del primo semestre del 2015 per un importo pari ad €269,77; 15) V11793 del
24.04.2015, emessa per intervento straordinario (sostituzione guarnizioni) per un importo di € 127,20;
16) V20405 del 17.07.2015, emessa per la manutenzione ordinaria del secondo semestre del 2015 per un importo pari ad € 269,77.
E' agli atti l'estratto autentico notarile del Registro IVA Vendite (sub. doc. 21).
E' poi irrilevante la dedotta stipula di un successivo contratto di manutenzione con una società terza dall'anno 2016, atteso che la pretesa creditoria afferisce ad un periodo temporale precedente (dal 2012 al 2015).
La società opposta ha peraltro comprovato l'adempimento delle prestazioni riportate nelle fatture oggetto del D.I. opposto, attraverso la produzione in giudizio dei rapporti di intervento, nei quali sono esattamente indicate la data, le prestazioni poste in essere presso lo stabile condominiale, la firma dell'operatore incaricato dell'esecuzione e dei rappresentanti dell'opponente, che attestano l'esecuzione degli interventi di manutenzione indicati (molti peraltro su chiamata dell'opponente) e l'esecuzione delle visite semestrali imposte ex lege.
So versati agli atti gli attestati d'intervento, che dimostrano quantomeno in via indiziaria l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione e degli interventi di riparazione effettuati (cfr. docc. 2-10, seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
Ulteriori elementi di riscontro probatorio della documentazione agli atti risultano forniti dal teste escusso tecnico che eseguì taluni degli interventi sull'ascensore, che ha riconosciuto Testimone_1
4 la propria firma sui rapporti di intervento effettuati personalmente, seppur chiarendo che il nome
[...]
e riguardasse altri colleghi di lavoro. Tes_2 Testimone_3
Risulta, pertanto, assolto sulla scorta di un complessivo vaglio del materiale probatorio agli atti l'onere gravante sull'opposta quale attore in senso sostanziale.
Di converso è incontestato l'inadempimento al pagamento del corrispettivo dei servizi resi non avendo la parte opponente dimostrato l'esistenza di fatti o atti estintivi dell'obbligazione.
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno pertanto rigettate le domande di “manleva” avanzate dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e stante l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni suddette e Pt_3 Per_1
l'accertamento del rapporto contrattuale tra e società opposta, e non a terzi soggetti in Parte_1 proprio.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. richiesta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore di riferimento, per tutte le fasi. Nulla sulle spese ai terzi contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.5779/2019 del
18.11.2019, emesso dal Tribunale di Catania;
rigetta le domande avanzate dall'opponente nei confronti di e Parte_3 Persona_1 condanna l'opponente, al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a. se dovute per legge. nulla sulle spese ai terzi contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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