Articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 311. Cessione di beni mobili a titolo gratuito 1. Il Ministero della difesa puo' cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:
a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;
2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando non ne e' possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
((4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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