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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9801 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9801 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. NALIN SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NALIN SILVIA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AN il 30/10/1966, residente in [...] Cod.Fisc.:
e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
residente in [...], Cod.Fisc.: C.F._2
b) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
OMOLOGARE
quindi, le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) l'abitazione familiare resterà in proprietà e assegnata alla moglie con gli con arredi e
corredi ivi presenti, ad eccezione di eventuali arredi e concordati tra le parti;
3) a definizione dei rapporti patrimoniali e giuridici nascenti dal rapporto coniugale e ai fini
del componimento della crisi sopraggiunta, la Sig.ra verserà al Sig la Parte_1 CP_1
somma di € 160.000,00= (centosessantamila /00) come segue:
1) € 60.00.00= (sessantamila/ 00) entro e non oltre 10 giorni dalla emissione della sentenza
di separazione a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente del sig. CP_1
n.: [...] ovvero nella diversa e antecedente data laddove nelle
disponibilità della sig,.a ; la restante cifra di € 100.000,00= (centomila/00) entro Parte_1
e non oltre il 31/12/2030, con le tempistiche che verranno concordare tra le parti. La sig.ra
si impegna a versare al marito la somma di € 100.00,000, sempre a mezzo Parte_1
bonifico, non appena ne avrà disponibilità anche anticipatamente alla data suindicata;
la
sig,ra si impegna a reperire altro garante del mutuo in essere e liberare il marito Parte_1
dall'obbligazione assunta;
2) il sig. si onera al versamento in favore della sig,ra del 50 % delle spese CP_1 Parte_1
ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento dei due cani e che vivranno Per_1 Per_2
con la sig.a Alla fine di ciascun mese la sig,ra invierà le ricevute di Parte_1 Parte_1
pagamento e il sig. verserà con bonifico alla moglie, alle note coordinate, entro il 10 CP_1
del mese successivo la metà delle spese. Il sig. si impegna, altresì, ad essere di Parte_1
supporto all'accudimento dei cani in assenza della sig.ra concordando con lei Parte_1
orari e giorni in cui resterà con loro.
I coniugi dichiarano che gli accordi riportati nel presente ricorso sono funzionali ed
indispensabili alla soluzione definitiva della crisi coniugale, regolando definitivamente i
rapporti giuridici ed economici nascenti dal rapporto coniugale stesso e che, pertanto, non vi
è alcun spirito di liberalità. Dichiarano inoltre che, qualora ve ne fosse la necessità, intendono
usufruire dell'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali in forza delle
previsioni dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte costituzionale
n. 154 del 10.05.1999; I coniugi dichiarano di essere allo stato ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto,
allo stato, non sarà necessario prevedere alcun assegno di mantenimento.
Spese ed onorari della presente procedura compensati
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del dpr 115/02 si dichiara che la presente procedura
sconta il contributo unificato di € 43,00.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 21/10/2006 trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Padova al n. 279, parte I Vol. 02.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n.2 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione del punto n.2 relativo alla casa familiare poiché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9801 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. NALIN SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NALIN SILVIA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AN il 30/10/1966, residente in [...] Cod.Fisc.:
e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
residente in [...], Cod.Fisc.: C.F._2
b) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
OMOLOGARE
quindi, le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) l'abitazione familiare resterà in proprietà e assegnata alla moglie con gli con arredi e
corredi ivi presenti, ad eccezione di eventuali arredi e concordati tra le parti;
3) a definizione dei rapporti patrimoniali e giuridici nascenti dal rapporto coniugale e ai fini
del componimento della crisi sopraggiunta, la Sig.ra verserà al Sig la Parte_1 CP_1
somma di € 160.000,00= (centosessantamila /00) come segue:
1) € 60.00.00= (sessantamila/ 00) entro e non oltre 10 giorni dalla emissione della sentenza
di separazione a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente del sig. CP_1
n.: [...] ovvero nella diversa e antecedente data laddove nelle
disponibilità della sig,.a ; la restante cifra di € 100.000,00= (centomila/00) entro Parte_1
e non oltre il 31/12/2030, con le tempistiche che verranno concordare tra le parti. La sig.ra
si impegna a versare al marito la somma di € 100.00,000, sempre a mezzo Parte_1
bonifico, non appena ne avrà disponibilità anche anticipatamente alla data suindicata;
la
sig,ra si impegna a reperire altro garante del mutuo in essere e liberare il marito Parte_1
dall'obbligazione assunta;
2) il sig. si onera al versamento in favore della sig,ra del 50 % delle spese CP_1 Parte_1
ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento dei due cani e che vivranno Per_1 Per_2
con la sig.a Alla fine di ciascun mese la sig,ra invierà le ricevute di Parte_1 Parte_1
pagamento e il sig. verserà con bonifico alla moglie, alle note coordinate, entro il 10 CP_1
del mese successivo la metà delle spese. Il sig. si impegna, altresì, ad essere di Parte_1
supporto all'accudimento dei cani in assenza della sig.ra concordando con lei Parte_1
orari e giorni in cui resterà con loro.
I coniugi dichiarano che gli accordi riportati nel presente ricorso sono funzionali ed
indispensabili alla soluzione definitiva della crisi coniugale, regolando definitivamente i
rapporti giuridici ed economici nascenti dal rapporto coniugale stesso e che, pertanto, non vi
è alcun spirito di liberalità. Dichiarano inoltre che, qualora ve ne fosse la necessità, intendono
usufruire dell'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali in forza delle
previsioni dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte costituzionale
n. 154 del 10.05.1999; I coniugi dichiarano di essere allo stato ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto,
allo stato, non sarà necessario prevedere alcun assegno di mantenimento.
Spese ed onorari della presente procedura compensati
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del dpr 115/02 si dichiara che la presente procedura
sconta il contributo unificato di € 43,00.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 21/10/2006 trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Padova al n. 279, parte I Vol. 02.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n.2 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione del punto n.2 relativo alla casa familiare poiché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti