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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 1 luglio 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHINI CINZIA in sostituzione dell'avv. PONTECORVI Parte_1 GIANLUCA Per l'avv. il Funzionario dott.ssa Controparte_1
Roberta Bonfanti in sostituzione dell'avv. SICILIANO VALENTINA L'avv. Lucchini si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. La dott.ssa Bonfanti si riporta a quanto dedotto negli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Terminata la discussione, il giudice onorario si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice onorario pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. r.g. 39/2025
Tra
Ricorrente: con l'avv. Gianluca Pontecorvi Parte_1
Convenuta: con gli avv.ti Eleonora Papi Rea, Valentina Siciliano e Maria Lavalle CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data 3/01/2025 la compagnia
[...] ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 44/2024 emessa e notificata il 6/12/2024 da Parte_1
(doc. 1). CP_1
L'ordinanza impugnata ha ingiunto a di pagare la sanzione pecuniaria Parte_1 amministrativa di € 5.000,00= per la violazione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 53/2018 che così recita:
“I vettori aerei trasferiscono i dati PNR:
a) In un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e
b) Immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a).
L'ordinanza impugnata richiama, per relationem, il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. 43/2023 elevato in data 25/08/2023 dalla Polizia di Stato -Ufficio Polizia di Frontiera
Aerea Aeroporto G. Marconi a carico di per la violazione di cui all'art. 5 del d.lgs. Parte_1
n. 53/2018 in quanto “…In data 22.08.2023, la lista dei passeggeri del volo AT952, delle ore 16.35, in arrivo da Casablanca (CMN), risultava incompleta in quanto in riferimento al passeggero Pt_2
venivano omessi i dati relativi al documento di viaggio” (doc. 2).
[...]
La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, evidenziava che per quanto attiene i dati del passeggero la circostanza che nella lista dei dati API / PNR trasmessi dopo la chiusura del volo Parte_2 fosse stato omesso il numero del passaporto non avrebbe potuto inficiare l'identificazione del soggetto, considerato che tutti i restanti dati e, dunque, le generalità complete erano corretti.
Richiamava in merito le Linee Guida per le sanzioni API/PNR, pubblicate in data 25/09/2020 CP_1
pagina2 di 4 (prot. n. 91426) che al punto 4.1), rubricato “le violazioni accertate per i dati API asseriti come errati
e/o non di buona qualità in presenza di elementi che consentano comunque la puntuale identificazione”, stabiscono che “in presenza di altri dati che siano sufficienti a consentire all'accertatore la compiuta identificazione del soggetto non viene a essere la ratio legis perché trattasi di mero errore materiale. Tale errore può essere agevolmente individuato confrontando i dati
API inviati con quelli ricavabili dalla verifica del documento presentato dal passeggero alla frontiera”.
La ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. 44/2024 nonché del sottostante verbale di accertamento e contestazione n. 43/2023. ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni meglio Controparte_2 illustrate nella comparsa di costituzione.
L'opposizione, per i motivi che si vanno ad esporre, è infondata.
Il d.lgs. n. 53/2018, attuativo della direttiva UE 2016/681, disciplina l'obbligo gravante sui vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, c.d. “dati API/PNR” all'Autorità di
Frontiera, ai fini di prevenzione, accertamento, indagine ed azione penale nei confronti di reati di terrorismo e dei reati gravi.
L'art. 24, comma 1, del citato decreto dispone che “il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 1000.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati”.
Nel caso di specie, la Polizia di Frontiera con il verbale n. 43/2023 ha accertato che con riferimento al passeggero erano stati omessi i dati relativi al documento di viaggio. Parte_2
La ricorrente assume che tale errore non sarebbe sanzionabile ai sensi del d.lgs. n. 53/2018.
L'assunto va disatteso.
La trasmissione dei dati del passeggero, incluso pertanto il numero di passaporto, risulta indispensabile per garantirne la corretta identificazione in conformità alla normativa sui dati
API/PNR.
Si richiama la pronuncia della Corte di Appello di NC (sentenza n. 260 del 12 febbraio 2025) che, sul punto, ha chiarito che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 53/2018 sanziona il vettore che non trasmette i dati ovvero li trasmette in modo incompleto o errato, sicchè detta “difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno dell'errore, anche in considerazione della ratio della norma, finalizzata a prevenire eventuali atti di terrorismo, di talchè indispensabile è la correttezza dei dati comunicati, diretta appunto a consentire di eseguire controlli
e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri”.
pagina3 di 4 Il d.lgs. n. 53/2018 individua una disciplina finalizzata a bilanciare le esigenze di prevenzione, accertamento, indagine ed azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con le contrapposte necessità di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
In tale contesto, quindi, il controllo eseguito dalla Polizia di Frontiera sulla correttezza dei dati
PNR/API forniti dal vettore risulta assolutamente pertinente rispetto alle finalità proprie della citata normativa. secondo quanto pronunciato dalla giurisprudenza, infatti, “la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma” (Trib. Busto Arsizio, sentenza n. 1640 del 30/11/2022).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni l'opposizione proposta va respinta e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 44/2024;
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.000,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 01/07/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 1 luglio 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHINI CINZIA in sostituzione dell'avv. PONTECORVI Parte_1 GIANLUCA Per l'avv. il Funzionario dott.ssa Controparte_1
Roberta Bonfanti in sostituzione dell'avv. SICILIANO VALENTINA L'avv. Lucchini si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. La dott.ssa Bonfanti si riporta a quanto dedotto negli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Terminata la discussione, il giudice onorario si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice onorario pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. r.g. 39/2025
Tra
Ricorrente: con l'avv. Gianluca Pontecorvi Parte_1
Convenuta: con gli avv.ti Eleonora Papi Rea, Valentina Siciliano e Maria Lavalle CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data 3/01/2025 la compagnia
[...] ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 44/2024 emessa e notificata il 6/12/2024 da Parte_1
(doc. 1). CP_1
L'ordinanza impugnata ha ingiunto a di pagare la sanzione pecuniaria Parte_1 amministrativa di € 5.000,00= per la violazione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 53/2018 che così recita:
“I vettori aerei trasferiscono i dati PNR:
a) In un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e
b) Immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a).
L'ordinanza impugnata richiama, per relationem, il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. 43/2023 elevato in data 25/08/2023 dalla Polizia di Stato -Ufficio Polizia di Frontiera
Aerea Aeroporto G. Marconi a carico di per la violazione di cui all'art. 5 del d.lgs. Parte_1
n. 53/2018 in quanto “…In data 22.08.2023, la lista dei passeggeri del volo AT952, delle ore 16.35, in arrivo da Casablanca (CMN), risultava incompleta in quanto in riferimento al passeggero Pt_2
venivano omessi i dati relativi al documento di viaggio” (doc. 2).
[...]
La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, evidenziava che per quanto attiene i dati del passeggero la circostanza che nella lista dei dati API / PNR trasmessi dopo la chiusura del volo Parte_2 fosse stato omesso il numero del passaporto non avrebbe potuto inficiare l'identificazione del soggetto, considerato che tutti i restanti dati e, dunque, le generalità complete erano corretti.
Richiamava in merito le Linee Guida per le sanzioni API/PNR, pubblicate in data 25/09/2020 CP_1
pagina2 di 4 (prot. n. 91426) che al punto 4.1), rubricato “le violazioni accertate per i dati API asseriti come errati
e/o non di buona qualità in presenza di elementi che consentano comunque la puntuale identificazione”, stabiscono che “in presenza di altri dati che siano sufficienti a consentire all'accertatore la compiuta identificazione del soggetto non viene a essere la ratio legis perché trattasi di mero errore materiale. Tale errore può essere agevolmente individuato confrontando i dati
API inviati con quelli ricavabili dalla verifica del documento presentato dal passeggero alla frontiera”.
La ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. 44/2024 nonché del sottostante verbale di accertamento e contestazione n. 43/2023. ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni meglio Controparte_2 illustrate nella comparsa di costituzione.
L'opposizione, per i motivi che si vanno ad esporre, è infondata.
Il d.lgs. n. 53/2018, attuativo della direttiva UE 2016/681, disciplina l'obbligo gravante sui vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, c.d. “dati API/PNR” all'Autorità di
Frontiera, ai fini di prevenzione, accertamento, indagine ed azione penale nei confronti di reati di terrorismo e dei reati gravi.
L'art. 24, comma 1, del citato decreto dispone che “il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 1000.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati”.
Nel caso di specie, la Polizia di Frontiera con il verbale n. 43/2023 ha accertato che con riferimento al passeggero erano stati omessi i dati relativi al documento di viaggio. Parte_2
La ricorrente assume che tale errore non sarebbe sanzionabile ai sensi del d.lgs. n. 53/2018.
L'assunto va disatteso.
La trasmissione dei dati del passeggero, incluso pertanto il numero di passaporto, risulta indispensabile per garantirne la corretta identificazione in conformità alla normativa sui dati
API/PNR.
Si richiama la pronuncia della Corte di Appello di NC (sentenza n. 260 del 12 febbraio 2025) che, sul punto, ha chiarito che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 53/2018 sanziona il vettore che non trasmette i dati ovvero li trasmette in modo incompleto o errato, sicchè detta “difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno dell'errore, anche in considerazione della ratio della norma, finalizzata a prevenire eventuali atti di terrorismo, di talchè indispensabile è la correttezza dei dati comunicati, diretta appunto a consentire di eseguire controlli
e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri”.
pagina3 di 4 Il d.lgs. n. 53/2018 individua una disciplina finalizzata a bilanciare le esigenze di prevenzione, accertamento, indagine ed azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con le contrapposte necessità di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
In tale contesto, quindi, il controllo eseguito dalla Polizia di Frontiera sulla correttezza dei dati
PNR/API forniti dal vettore risulta assolutamente pertinente rispetto alle finalità proprie della citata normativa. secondo quanto pronunciato dalla giurisprudenza, infatti, “la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma” (Trib. Busto Arsizio, sentenza n. 1640 del 30/11/2022).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni l'opposizione proposta va respinta e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 44/2024;
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.000,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 01/07/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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