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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'NI, all'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3174.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] l'[...], cod. fisc. ; Pt_3 C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...], cod. fisc. ; C.F._4 Parte_5 nato a [...] il [...], cod. fisc. ; nato a C.F._5 Parte_6
IA (SA) il 22.10.1964, cod. fisc. rappresentati e difesi, C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, in forza dei mandati in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati
TA OT e NI TA, unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso il loro studio in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore
Ricorrenti
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1
– 84121 – alla Via Nizza n. 146, C.F/P.IVA CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace Avente ad oggetto: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto
Sanità del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, CCNL
Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nei giorni di ferie maturate - Anni 2020 – 2024.
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori dei ricorrenti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite .
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' , impiegati presso il Presidio Ospedaliero CP_1
“Maria SS. Addolorata” di OL (SA), distribuiti in diverse Unità Operative, nello specifico:
“Chirurgia Generale”, “Oculistica”, “Malattie Infettive e Tropicali” e “Sale Operatorie”.
Dichiaravano che il loro inquadramento professionale, secondo il CCNL Comparto Sanità del
02.11.2022, era così articolato: Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) - Infermiere, Area dei
Professionisti della Salute;
Operatore Socio-Sanitario (OSS), Area del Personale di Supporto. Tali inquadramenti corrispondono alle precedenti categorie B e D del CCNL Comparto Sanità del
21.05.2018; precisavano che, a far data dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, a seguito delle disposizioni di servizio, avevano sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) sia nei giorni feriali che festivi e che, dunque, in maniera routinaria, avevano espletato la propria attività lavorativa su tre turni (mattina, pomeriggio, notte); lamentavano tuttavia che, come analiticamente riscontrabile dai cartellini marcatempo che allegavano al ricorso, il computo della retribuzione feriale annuale non aveva tenuto conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro;
ciò era da considerarsi in violazione della Direttiva 2003/88 – art. 7, paragrafo 1, che aveva certificato la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo, che si poneva in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni, e che era correlato allo status personale e professionale del lavoratore: evidenziavano che tale concetto peraltro era stato poi ripreso dalla Corte di cassazione in una serie di sentenze che provvedevano ad allegare al ricorso (Cassazione – Sez.
Lavoro n. 13425/2019; Cassazione – Sez. Lavoro n. 22401/2020; Cassazione – Sez. Lavoro n.
14089/2021; Cassazione – Sez. Lavoro n. 20216/2021; Cassazione – Sez. Lavoro n. 18160/2023); tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di ” 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'03.04.2020 al 31.12.2023, e, per
l'effetto;
2. condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore CP_1 delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 808,00; : € 428,00; Parte_1 Parte_2
€ 877,00; : € 877,00; : € 722,00; Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
€ 748,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a
[...] seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”
L non si costituiva in giudizio, ma l'avv. TA, difensore delle parti ricorrenti, Parte_7 nelle note di trattazione scritta depositate il 29.9.2025 dichiarava che, nelle more del giudizio, la resistente aveva provveduto alla corresponsione di quanto Controparte_2 rivendicato dalle parti ricorrenti, liquidando le relative competenze nelle buste paga dei mesi di maggio e giugno 2025.
Chiedeva quindi al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti con vittoria di spese.
Il giudice all'odierna udienza decideva la causa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza.
******
L'avvenuta corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme rivendicate in ricorso impone una pronuncia di cessata materia del contendere . La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ebbene , nel caso di specie , se è pacifico che i ricorrenti hanno ottenuto quanto rivendicato con il ricorso introduttivo , sicchè è venuto meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della domanda , ciò non di meno rimane la necessità di pronunciarsi in ordine in ordine alle spese del giudizio , atteso che con le note di trattazione scritta i ricorrenti reclamano la rivalsa delle spese in base al principio della soccombenza virtuale .
Sennonché a parere del giudicante sussistono , nella specie , giusti motivi per una integrale compensazione delle spese .
Dobbiamo tener presente , infatti , che l' ha operato conformemente alle Controparte_2 disposizioni contenute nella contrattazione collettiva , sicchè non può ritenersi ab origine illegittimo il pagamento delle ferie senza l'inserimento delle indennità oggi rivendicate . A ciò si aggiunga che i ricorrenti, pur avendo inoltrato una richiesta stragiudiziale di riconoscimento delle indennità in questione , hanno inoltrato il ricorso giudiziario già il mese successivo pur consapevoli della difficoltà dell'ente di addivenire velocemente alla quantificazione delle somme spettanti ai lavoratori. E ciò appare tanto più rilevante se consideriamo che l' ha provveduto CP_2
a corrispondere quanto richiesto già nei mesi di maggio e giugno e quindi molto prima dell'udienza fissata per la trattazione della causa .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 8 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'NI