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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Parte_1 C.F._1
Pellegrini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Terni, via Fratini
n. 55 (p.e.c. ; Email_1
- appellante - contro
, c.f. e p.i. Controparte_1
, con sede legale corrente in Terni, via Campo Fregoso n.72, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gentiletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Cesare Battisti n. 7 (p.e.c.
; Email_2
- appellata -
Oggetto: restituzione di somme erogate dal socio alla società semplice.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 9 Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato l'ordinanza n. 10186/2023 del Tribunale di Terni, Parte_1 pubblicata in data 22.11.2023 – ed emessa all'esito del proc. per rito sommario R.G. n.
2203/2022 - con la quale era stata respinta la domanda di restituzione di somme che assumeva di avere erogato alla Controparte_1
(breviter anche “la società”).
[...]
L'atto di gravame, pur notificato tempestivamente con citazione (e non con ricorso depositato ex art. 702-quater, comma 1, c.p.c.) riedita la sentenza di prime cure, senza formulazione di specifici motivi. Si desume che l'ha censurata: per Parte_1 mancata ammissione dei mezzi istruttori, che avrebbero corredato di maggiore forza istruttoria la documentazione versata in atti, sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che l'adempimento spontaneo non potesse essere configurato anche come adempimento autonomo;
perché il vincolo societario avrebbe impedito all'appellante di esperire la propria azione di ripetizione, esercitabile comunque ex art. 2041 c.c., dato che gli apporti dei soci alla società sarebbero avvenuti attraverso strumenti completamente differenti, e, non essendo stati annotati nei registri della società, dovrebbero intendersi prestiti ad ogni effetto.
Ha aggiunto che: la società restituendogli alcune somme ne aveva riconosciuto la natura di prestiti, avvalorando la propria tesi, giacché l'identificazione dei versamenti dei soci come finanziamenti o apporti in conto capitale fonderebbe sulla volontà negoziale delle parti nel momento in cui era stata manifestata o, in mancanza, sulla qualificazione che avevano ricevuto nel bilancio in considerazione della sua soggezione all'approvazione dei soci;
la qualificazione delle somme come “finanziamenti soci” o
“debiti verso soci” e la loro iscrizione nel bilancio al passivo dello stato patrimoniale li avrebbe qualificati come finanziamenti, che, se iscritti tra le riserve patrimoniali, sarebbero stati da intendersi come versamenti in conto capitale.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità dell'appello in assenza di specifici motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c. oltre che per la mancanza di specifica enunciazione delle parti dell'ordinanza che si intende censurare e per l'omessa pagina 2 di 9 indicazione degli errori nel ragionamento del primo Giudice e delle motivazioni a sostegno della riforma richiesta. Ha sottolineato che: la documentazione allegata dall'appellante, anche con le successive memorie, induce ad escludere che abbia dato prova del diritto al rimborso consistendo in fatture intestate alla società, scontrini inidonei a dimostrare la provenienza delle somme utilizzate per i pagamenti, e assegni scarsamente leggibili;
difetta la prova del personale esborso delle somme chieste in restituzione.
Ha, da ultimo, riproposto la domanda di condanna per lite temeraria nei confronti dell'appellante ex art. 96 c.p.c., già rigettata nel primo grado, facendo riferimento al comportamento della controparte che avrebbe abusato del processo agendo in giudizio con mala fede o colpa grave sin dall'introduzione del ricorso per rito sommario.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata perché è possibile desumere le censure che l'appellante rivolge al provvedimento di primo grado.
L'error in procedendo è stato, infatti, ricondotto al mancato inquadramento giuridico della questione dedotta dal ricorrente con richiesta di revisione della natura delle somme che avrebbe sborsato in favore della società, da qualificarsi quali “prestiti” e non come conferimenti, oltre che alla non ammissione delle prove che avrebbero consentito di confermare la natura degli esborsi da lui effettuati. Tanto basta, posto che l'esistenza di ostacoli al dovere di pronunciarsi sul merito deve essere considerata eccezionale, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione è sufficiente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni dedotte dal giudice di prime cure, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. ord. 23804/2025).
La doglianza relativa al rigetto della richiesta di revisione del compendio istruttorio è stata respinta con ordinanza del 27.6.2024 che in questa sede va recepita e ribadita. Invero, stante la natura documentale e sommaria della causa che ci occupa, che non ha subito mutamento di rito, e delle obbligazioni dedotte, aventi ad oggetto pagamenti e restituzioni di somme, non può avere ingresso la prova testimoniale richiesta dall'appellante perché non rilevante ai fini della decisione in quanto i capitoli pagina 3 di 9 formulati in parte vertono su circostanze che per la genericità (anticipazioni o prestiti) della deduzione nulla aggiungono alle acquisizioni documentali (v. cap. 2), in parte su circostanze che ove confermate non supporterebbero la tesi attorea del mutuo (v. cap. 1,
3, 4, 8), in parte su altre (circostanze) già provate mediante le produzioni documentali, senza attardarsi a considerare che in parte si riferiscono a fatti non allegati nel ricorso introduttivo. Peraltro, da ultimo è appena il caso di osservare che l'ordinanza in data
5.4.2023 che aveva rigettato in primo grado l'istanza di ammissione delle prove non è stato neppure oggetto di espressa istanza di revoca da parte dell'appellante.
In ordine al tema della restituzione delle somme è incontestato che Parte_1
al momento dell'introduzione della domanda fosse socio non amministratore
[...] della società semplice , insieme ad amministratore unico e CP_1 Controparte_1 legale rappresentate, cui, ex art. 6 dell'atto costitutivo (doc. n. 1 A del fascicolo dell'appellante) erano attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della costituita società.
Parimenti, è provato che la società era stata costituita in data 6.5.2014 (doc. n. 1 A del fascicolo dell'appellante) e non contestato in primo grado che aveva Parte_1 effettuato dei pagamenti nel periodo tra il 2014 ed il 2018 nel conto corrente della società semplice, con la finalità preminente di raggiungere l'oggetto sociale. In particolare, detti pagamenti (somme versate nell'interesse della società a favore di terzi come la Camera di Commercio e la Confederazione Italiana degli Agricoltori) effettuati spontaneamente da sarebbero consistiti nella cifra di € 74.323,00, di cui Parte_1
€ 50.257,00 sono stati versamenti bancari effettuati tra le annualità 2014 e 2016, ciò che si desume dalla documentazione allegata al ricorso ed alle memorie istruttorie (doc. 1A –
1G del fascicolo dell'appellante).
Sennonché, tali pagamenti non erano stati tutti effettuati da per Parte_1 quanto meglio si dirà, ma anche da tale (all 1. C, doc. c del fascicolo Persona_1 dell'appellante) e che non possono essere considerati effettuati in forza dell'art. 1180
c.c., norma che, come è noto, disciplina l'adempimento spontaneo del terzo. Manca infatti la prova che era “terzo” rispetto la società semplice costituita - Parte_1 anzi il fatto di essere socio depone all'evidenza per il rilievo opposto, atteso che il socio della società semplice è “debitore” principale e non “terzo” rispetto al debito assunto pagina 4 di 9 dalla società -, nonché della circostanza che quelle somme furono versate con la finalità di ripianare debiti esistenti in quel momento a fronte di contratti stipulati dalla società semplice con i creditori e non piuttosto di consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale nel senso dichiarato, e, dunque, la prova della qualifica di debitrice della società.
Fermo restando che, come già rilevato dal Tribunale - capo della pronuncia non oggetto di impugnazione -, in forza dell'art. 6 dell'atto costitutivo della società, e in assenza del conferimento di mandati ad personam, è logico ritenere che la presunzione dei pagamenti effettuati in nome e per conto della società fosse avvenuta per volontà di ovvero per volontà del legale rappresentante e amministratore unico Controparte_1 della società. Ed in effetti si legge che gli unici versamenti su c/c della società in cui risulta indicato quale nome del disponente - con causale “apporto Parte_1 socio” - sono quelli datati 28.7.2015 (di € 16.000,00 – all. C del fascicolo dell'appellante) e quello del 25.4.2016 (di € 2.337,00 - all. D del fascicolo dell'appellante), che risulta provato essere stati restituiti al disponente, anche in misura maggiore, con bonifico in data 29.12.2015, recante l'importo di € 19.500,00, e con bonifico di € 2.337,00 in data
25.4.2016 (all. D, pag. n. 3 del fascicolo dell'appellante).
Ciò posto, quanto alla natura delle somme versate su disposizione di Parte_1
cioè corrisposte per sua volontà anche da soggetti terzi come e
[...] Persona_1 incamerate nel c/c della società, nella materia societaria sono distinguibili: a) i conferimenti (art. 2253 c.c.) versati in esecuzione dell'obbligo, appunto, di conferimento in denaro (ossia per fornire alla società i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività sociale) che diventano somme di proprietà della società (ovvero di tutti i soci secondo la propria quota di partecipazione) e che, come tali, non sono ripetibili se non al momento dello scioglimento/liquidazione della società; b) i finanziamenti dei soci, appunto mutui o prestiti, ma in tal caso la fonte del pagamento, e la causalità dello stesso, debbono essere adeguatamente preveduti per via negoziale;
soltanto in questo secondo caso, infatti, nasce un credito del socio nei confronti della società, che sia fruttifero od infruttifero secondo quanto convenuto;
c) i versamenti in conto capitale e a fondo perduto (o a copertura perdite) distinguibili dalla c.d. “targa nella riserva”, di cui il primo dà diritto alla creazione di una riserva non proporzionale e di pertinenza del soggetto che ha effettuato il versamento, il secondo si confonde con il patrimonio pagina 5 di 9 sociale ed è destinato ad essere utilizzato per la copertura di perdite già verificatesi o per eventuali perdite future, senza che il soggetto erogante possa vantare alcuna pretesa preferenziale su detta posta, il che significa che una volta acquisiti dalla società, rappresentano poste di netto attribuibili a tutti i soci indistintamente, indipendentemente dalla proporzionalità o meno del loro conferimento.
Giova rimarcare che i versamenti in conto capitale non costituiscono né un conferimento formale né un prestito e sono tesi a rafforzare il patrimonio sociale senza incremento della quota di partecipazione sociale e senza diritto alla restituzione se non al momento dello scioglimento o liquidazione sociale (Cass., 29.10.2015 n. 24861). Tale qualificazione è data nella materia che ci occupa quando il socio versa somme per esigenze di copertura o perdite o per rafforzare la liquidità senza pretendere nulla in cambio. Ne deriva che, fermo il difetto di prova della provenienza delle somme versate nel c/c della società, i conferimenti ex art. 2253 c.c. diventano a tutti gli effetti patrimonio sociale e non è prevista la ripetizione degli stessi, giacché il prestito o finanziamento dei soci deve prevedere espressa fonte negoziale o disposizione statutaria per la ripetizione e, infine, i versamenti in conto capitale e a fondo perduto, destinati al patrimonio sociale, non prevedono il diritto alla ripetizione.
Reputa la Corte che in assenza di espressa volontà delle parti, di causalità di pagamento inequivoche nel senso di effettuare mutui o prestiti, dal comportamento dei soci e dalle scritture contabili (che non spostano gli elementi noti come ad es. l'esame del bilancio 2015: doc. n. 7 del fascicolo dell'appellante anche perché due bonifici effettuati da recano la causale “apporto socio” – v. doc. C – all. 1 c, pag. Parte_1
n. 35 del fascicolo dell'appellante e si tratta di somme comunque restituite al disponente
, non può nascere un credito esigibile, né insorgere un titolo autonomo, Parte_1 in favore del socio non amministratore, atteso che costui non ha dimostrato il personale esborso delle altre somme versate alla società e non esiste una volontà delle parti che, anche in deroga all'art. 6 dell'atto costitutivo, permetta di qualificare le operazioni contabili assunte dall'appellante come mutui o prestiti da lui effettuati nei confronti della società semplice. Invero, posto il principio che la sostanza dell'operazione (volontà delle parti e modalità) prevale comunque sulla mera denominazione contabile e che la denominazione contabile (“versamento in conto capitale”, “finanziamento soci”, o pagina 6 di 9 “apporto soci”), diversamente da quanto sostiene l'appellante non è, comunque, elemento decisivo, dovendosi guardare alla realtà sostanziale dell'operazione (Cass. n.
7919/2020), l'iscrizione a bilancio delle somme versate in favore della società come
“finanziamenti soci” o “debiti verso soci” e l'ipotetica iscrizione nel bilancio alla voce
“passivo” dello stato patrimoniale valgono quali mere operazioni contabili estranee alla fonte negoziale e rimangono indifferenti al preteso diritto restitutorio così azionato.
Ancora: l'operazione contabile non è stata dotata di prova rigorosa (ciò che viene indicizzato e stornato nel documento di bilancio potrebbe anche essere frutto di mero errore contabile) non essendo stata dimostrata la diversa natura dei versamenti disposti per volontà dell'appellante neppure espressamente indicati a bilancio come
“finanziamento socio” o “debiti verso soci” (doc. n. 7/A del bilancio 2015). Peraltro, il finanziamento espresso di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società (cfr. Cass. n. 16122 del 6.6.2024). E data l'assenza della deliberazione sociale, o quantomeno di mandato ad negotia stipulato dal legale rappresentante della società in favore del disponente, non è possibile qualificare i versamenti provenienti da come mutui o finanziamenti ma, al più, Parte_1 come conferimenti, somme che, per loro natura, non avrebbero comunque costituito oggetto di ripetizione (salvo in casi eccezionali, e per effetto riflesso, come in caso di recesso del socio e di liquidazione della propria quota di partecipazione sociale) perché versate al fine di realizzare il raggiungimento dell'oggetto sociale.
Siffatti pagamenti non possono, neppure, determinare un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., qualificazione proposta dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello come ampliamento della domanda, come tale non consentito.
L'azione è, peraltro, “sussidiaria” e “residuale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 33954 del
5.12.2023) e presuppone l'impoverimento acausale, un titolo giustificativo, l'esistenza di un danno o pregiudizio subìto e, quantomeno, uno squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, presupposti insussistenti essendo chiara la causa e la finalità dei versamenti beneficiati dalla società, ovvero il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'assenza di un pregiudizio subìto, atteso che il socio non amministratore costituiva il Parte_1
pagina 7 di 9 soggetto giuridico, insieme ad cui quelle somme erano comunque Controparte_1 destinate, tanto da non essersi verificata neppure la fuori uscita di quelle somme dalla propria sfera patrimoniale.
Del resto, la fonte dell'amministrazione societaria era disciplinata dall'art. 6 dell'atto costitutivo, che l'attribuiva ad conferendogli la rappresentanza Controparte_1
e i poteri della gestione ordinaria e straordinaria, tale per cui nel caso di pagamenti effettuati dal socio non amministratore a favore della società la fonte dell'obbligo restitutorio, in ipotesi, sarebbe insorta nel caso di negozio all'uopo stipulato (come un mandato di pagamento) che desse conto dell'inequivoca volontà delle parti manifestata.
Tuttavia, nulla di ciò è avvenuto, con la conseguenza che a sono Parte_1 state restituite le somme che aveva versato personalmente con la causale “apporto socio” (ciò che ne esclude a priori la natura di “conferimenti” e che depone per un versamento di somme in quel caso volto ad agevolare la gestione o coprire temporaneamente esigenze di cassa della società) mentre, le disposizioni sugli altri versamenti effettuati per il tramite di soggetti terzi (come non hanno Persona_1 fatto insorgere in suo favore capo un automatico diritto alla restituzione, stante l'assenza di diversa volontà negoziale.
L'appello va, dunque, rigettato.
La domanda di lite temeraria, genericamente (ri)formulata dall'appellata ex art. 96
c.p.c. (definita “pertinente” e “suffragata”) con richiesta di sanzione equitativa per una improba condotta processuale ex adverso assunta - che, è bene precisarlo, è stata ritenuta tale dall'appellata sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado – è stata rigettata e tale capo della pronuncia non è stato oggetto di appello incidentale. Va pur detto che la domanda di lite temeraria non costituisce domanda “nuova” o “autonoma” sicché è possibile anche che sia avanzata in grado di appello per la prima volta (Cass. 21.4.2016
n. 1115 e Cass. 9.12.2019, n. 32029), tuttavia l'effetto del giudicato formatosi ne preclude l'esame e, in ogni caso, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che l'istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire la relativa liquidazione anche se equitativa, ciò che difetta, rimanendo inevaso l'onere della prova (Cass. n. 15175/2023).
pagina 8 di 9 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura sommaria del procedimento, detratta la fase istruttoria perché non è stata svolta, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n.
38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) tenuto conto dell'attività professionale profusa, dell'esame delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa
(€ 74.323,60) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.10.2025.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. le spese di
[...] lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara l'appellante tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 6.11.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Parte_1 C.F._1
Pellegrini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Terni, via Fratini
n. 55 (p.e.c. ; Email_1
- appellante - contro
, c.f. e p.i. Controparte_1
, con sede legale corrente in Terni, via Campo Fregoso n.72, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gentiletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Cesare Battisti n. 7 (p.e.c.
; Email_2
- appellata -
Oggetto: restituzione di somme erogate dal socio alla società semplice.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 9 Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato l'ordinanza n. 10186/2023 del Tribunale di Terni, Parte_1 pubblicata in data 22.11.2023 – ed emessa all'esito del proc. per rito sommario R.G. n.
2203/2022 - con la quale era stata respinta la domanda di restituzione di somme che assumeva di avere erogato alla Controparte_1
(breviter anche “la società”).
[...]
L'atto di gravame, pur notificato tempestivamente con citazione (e non con ricorso depositato ex art. 702-quater, comma 1, c.p.c.) riedita la sentenza di prime cure, senza formulazione di specifici motivi. Si desume che l'ha censurata: per Parte_1 mancata ammissione dei mezzi istruttori, che avrebbero corredato di maggiore forza istruttoria la documentazione versata in atti, sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che l'adempimento spontaneo non potesse essere configurato anche come adempimento autonomo;
perché il vincolo societario avrebbe impedito all'appellante di esperire la propria azione di ripetizione, esercitabile comunque ex art. 2041 c.c., dato che gli apporti dei soci alla società sarebbero avvenuti attraverso strumenti completamente differenti, e, non essendo stati annotati nei registri della società, dovrebbero intendersi prestiti ad ogni effetto.
Ha aggiunto che: la società restituendogli alcune somme ne aveva riconosciuto la natura di prestiti, avvalorando la propria tesi, giacché l'identificazione dei versamenti dei soci come finanziamenti o apporti in conto capitale fonderebbe sulla volontà negoziale delle parti nel momento in cui era stata manifestata o, in mancanza, sulla qualificazione che avevano ricevuto nel bilancio in considerazione della sua soggezione all'approvazione dei soci;
la qualificazione delle somme come “finanziamenti soci” o
“debiti verso soci” e la loro iscrizione nel bilancio al passivo dello stato patrimoniale li avrebbe qualificati come finanziamenti, che, se iscritti tra le riserve patrimoniali, sarebbero stati da intendersi come versamenti in conto capitale.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità dell'appello in assenza di specifici motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c. oltre che per la mancanza di specifica enunciazione delle parti dell'ordinanza che si intende censurare e per l'omessa pagina 2 di 9 indicazione degli errori nel ragionamento del primo Giudice e delle motivazioni a sostegno della riforma richiesta. Ha sottolineato che: la documentazione allegata dall'appellante, anche con le successive memorie, induce ad escludere che abbia dato prova del diritto al rimborso consistendo in fatture intestate alla società, scontrini inidonei a dimostrare la provenienza delle somme utilizzate per i pagamenti, e assegni scarsamente leggibili;
difetta la prova del personale esborso delle somme chieste in restituzione.
Ha, da ultimo, riproposto la domanda di condanna per lite temeraria nei confronti dell'appellante ex art. 96 c.p.c., già rigettata nel primo grado, facendo riferimento al comportamento della controparte che avrebbe abusato del processo agendo in giudizio con mala fede o colpa grave sin dall'introduzione del ricorso per rito sommario.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata perché è possibile desumere le censure che l'appellante rivolge al provvedimento di primo grado.
L'error in procedendo è stato, infatti, ricondotto al mancato inquadramento giuridico della questione dedotta dal ricorrente con richiesta di revisione della natura delle somme che avrebbe sborsato in favore della società, da qualificarsi quali “prestiti” e non come conferimenti, oltre che alla non ammissione delle prove che avrebbero consentito di confermare la natura degli esborsi da lui effettuati. Tanto basta, posto che l'esistenza di ostacoli al dovere di pronunciarsi sul merito deve essere considerata eccezionale, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione è sufficiente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni dedotte dal giudice di prime cure, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. ord. 23804/2025).
La doglianza relativa al rigetto della richiesta di revisione del compendio istruttorio è stata respinta con ordinanza del 27.6.2024 che in questa sede va recepita e ribadita. Invero, stante la natura documentale e sommaria della causa che ci occupa, che non ha subito mutamento di rito, e delle obbligazioni dedotte, aventi ad oggetto pagamenti e restituzioni di somme, non può avere ingresso la prova testimoniale richiesta dall'appellante perché non rilevante ai fini della decisione in quanto i capitoli pagina 3 di 9 formulati in parte vertono su circostanze che per la genericità (anticipazioni o prestiti) della deduzione nulla aggiungono alle acquisizioni documentali (v. cap. 2), in parte su circostanze che ove confermate non supporterebbero la tesi attorea del mutuo (v. cap. 1,
3, 4, 8), in parte su altre (circostanze) già provate mediante le produzioni documentali, senza attardarsi a considerare che in parte si riferiscono a fatti non allegati nel ricorso introduttivo. Peraltro, da ultimo è appena il caso di osservare che l'ordinanza in data
5.4.2023 che aveva rigettato in primo grado l'istanza di ammissione delle prove non è stato neppure oggetto di espressa istanza di revoca da parte dell'appellante.
In ordine al tema della restituzione delle somme è incontestato che Parte_1
al momento dell'introduzione della domanda fosse socio non amministratore
[...] della società semplice , insieme ad amministratore unico e CP_1 Controparte_1 legale rappresentate, cui, ex art. 6 dell'atto costitutivo (doc. n. 1 A del fascicolo dell'appellante) erano attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della costituita società.
Parimenti, è provato che la società era stata costituita in data 6.5.2014 (doc. n. 1 A del fascicolo dell'appellante) e non contestato in primo grado che aveva Parte_1 effettuato dei pagamenti nel periodo tra il 2014 ed il 2018 nel conto corrente della società semplice, con la finalità preminente di raggiungere l'oggetto sociale. In particolare, detti pagamenti (somme versate nell'interesse della società a favore di terzi come la Camera di Commercio e la Confederazione Italiana degli Agricoltori) effettuati spontaneamente da sarebbero consistiti nella cifra di € 74.323,00, di cui Parte_1
€ 50.257,00 sono stati versamenti bancari effettuati tra le annualità 2014 e 2016, ciò che si desume dalla documentazione allegata al ricorso ed alle memorie istruttorie (doc. 1A –
1G del fascicolo dell'appellante).
Sennonché, tali pagamenti non erano stati tutti effettuati da per Parte_1 quanto meglio si dirà, ma anche da tale (all 1. C, doc. c del fascicolo Persona_1 dell'appellante) e che non possono essere considerati effettuati in forza dell'art. 1180
c.c., norma che, come è noto, disciplina l'adempimento spontaneo del terzo. Manca infatti la prova che era “terzo” rispetto la società semplice costituita - Parte_1 anzi il fatto di essere socio depone all'evidenza per il rilievo opposto, atteso che il socio della società semplice è “debitore” principale e non “terzo” rispetto al debito assunto pagina 4 di 9 dalla società -, nonché della circostanza che quelle somme furono versate con la finalità di ripianare debiti esistenti in quel momento a fronte di contratti stipulati dalla società semplice con i creditori e non piuttosto di consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale nel senso dichiarato, e, dunque, la prova della qualifica di debitrice della società.
Fermo restando che, come già rilevato dal Tribunale - capo della pronuncia non oggetto di impugnazione -, in forza dell'art. 6 dell'atto costitutivo della società, e in assenza del conferimento di mandati ad personam, è logico ritenere che la presunzione dei pagamenti effettuati in nome e per conto della società fosse avvenuta per volontà di ovvero per volontà del legale rappresentante e amministratore unico Controparte_1 della società. Ed in effetti si legge che gli unici versamenti su c/c della società in cui risulta indicato quale nome del disponente - con causale “apporto Parte_1 socio” - sono quelli datati 28.7.2015 (di € 16.000,00 – all. C del fascicolo dell'appellante) e quello del 25.4.2016 (di € 2.337,00 - all. D del fascicolo dell'appellante), che risulta provato essere stati restituiti al disponente, anche in misura maggiore, con bonifico in data 29.12.2015, recante l'importo di € 19.500,00, e con bonifico di € 2.337,00 in data
25.4.2016 (all. D, pag. n. 3 del fascicolo dell'appellante).
Ciò posto, quanto alla natura delle somme versate su disposizione di Parte_1
cioè corrisposte per sua volontà anche da soggetti terzi come e
[...] Persona_1 incamerate nel c/c della società, nella materia societaria sono distinguibili: a) i conferimenti (art. 2253 c.c.) versati in esecuzione dell'obbligo, appunto, di conferimento in denaro (ossia per fornire alla società i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività sociale) che diventano somme di proprietà della società (ovvero di tutti i soci secondo la propria quota di partecipazione) e che, come tali, non sono ripetibili se non al momento dello scioglimento/liquidazione della società; b) i finanziamenti dei soci, appunto mutui o prestiti, ma in tal caso la fonte del pagamento, e la causalità dello stesso, debbono essere adeguatamente preveduti per via negoziale;
soltanto in questo secondo caso, infatti, nasce un credito del socio nei confronti della società, che sia fruttifero od infruttifero secondo quanto convenuto;
c) i versamenti in conto capitale e a fondo perduto (o a copertura perdite) distinguibili dalla c.d. “targa nella riserva”, di cui il primo dà diritto alla creazione di una riserva non proporzionale e di pertinenza del soggetto che ha effettuato il versamento, il secondo si confonde con il patrimonio pagina 5 di 9 sociale ed è destinato ad essere utilizzato per la copertura di perdite già verificatesi o per eventuali perdite future, senza che il soggetto erogante possa vantare alcuna pretesa preferenziale su detta posta, il che significa che una volta acquisiti dalla società, rappresentano poste di netto attribuibili a tutti i soci indistintamente, indipendentemente dalla proporzionalità o meno del loro conferimento.
Giova rimarcare che i versamenti in conto capitale non costituiscono né un conferimento formale né un prestito e sono tesi a rafforzare il patrimonio sociale senza incremento della quota di partecipazione sociale e senza diritto alla restituzione se non al momento dello scioglimento o liquidazione sociale (Cass., 29.10.2015 n. 24861). Tale qualificazione è data nella materia che ci occupa quando il socio versa somme per esigenze di copertura o perdite o per rafforzare la liquidità senza pretendere nulla in cambio. Ne deriva che, fermo il difetto di prova della provenienza delle somme versate nel c/c della società, i conferimenti ex art. 2253 c.c. diventano a tutti gli effetti patrimonio sociale e non è prevista la ripetizione degli stessi, giacché il prestito o finanziamento dei soci deve prevedere espressa fonte negoziale o disposizione statutaria per la ripetizione e, infine, i versamenti in conto capitale e a fondo perduto, destinati al patrimonio sociale, non prevedono il diritto alla ripetizione.
Reputa la Corte che in assenza di espressa volontà delle parti, di causalità di pagamento inequivoche nel senso di effettuare mutui o prestiti, dal comportamento dei soci e dalle scritture contabili (che non spostano gli elementi noti come ad es. l'esame del bilancio 2015: doc. n. 7 del fascicolo dell'appellante anche perché due bonifici effettuati da recano la causale “apporto socio” – v. doc. C – all. 1 c, pag. Parte_1
n. 35 del fascicolo dell'appellante e si tratta di somme comunque restituite al disponente
, non può nascere un credito esigibile, né insorgere un titolo autonomo, Parte_1 in favore del socio non amministratore, atteso che costui non ha dimostrato il personale esborso delle altre somme versate alla società e non esiste una volontà delle parti che, anche in deroga all'art. 6 dell'atto costitutivo, permetta di qualificare le operazioni contabili assunte dall'appellante come mutui o prestiti da lui effettuati nei confronti della società semplice. Invero, posto il principio che la sostanza dell'operazione (volontà delle parti e modalità) prevale comunque sulla mera denominazione contabile e che la denominazione contabile (“versamento in conto capitale”, “finanziamento soci”, o pagina 6 di 9 “apporto soci”), diversamente da quanto sostiene l'appellante non è, comunque, elemento decisivo, dovendosi guardare alla realtà sostanziale dell'operazione (Cass. n.
7919/2020), l'iscrizione a bilancio delle somme versate in favore della società come
“finanziamenti soci” o “debiti verso soci” e l'ipotetica iscrizione nel bilancio alla voce
“passivo” dello stato patrimoniale valgono quali mere operazioni contabili estranee alla fonte negoziale e rimangono indifferenti al preteso diritto restitutorio così azionato.
Ancora: l'operazione contabile non è stata dotata di prova rigorosa (ciò che viene indicizzato e stornato nel documento di bilancio potrebbe anche essere frutto di mero errore contabile) non essendo stata dimostrata la diversa natura dei versamenti disposti per volontà dell'appellante neppure espressamente indicati a bilancio come
“finanziamento socio” o “debiti verso soci” (doc. n. 7/A del bilancio 2015). Peraltro, il finanziamento espresso di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società (cfr. Cass. n. 16122 del 6.6.2024). E data l'assenza della deliberazione sociale, o quantomeno di mandato ad negotia stipulato dal legale rappresentante della società in favore del disponente, non è possibile qualificare i versamenti provenienti da come mutui o finanziamenti ma, al più, Parte_1 come conferimenti, somme che, per loro natura, non avrebbero comunque costituito oggetto di ripetizione (salvo in casi eccezionali, e per effetto riflesso, come in caso di recesso del socio e di liquidazione della propria quota di partecipazione sociale) perché versate al fine di realizzare il raggiungimento dell'oggetto sociale.
Siffatti pagamenti non possono, neppure, determinare un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., qualificazione proposta dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello come ampliamento della domanda, come tale non consentito.
L'azione è, peraltro, “sussidiaria” e “residuale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 33954 del
5.12.2023) e presuppone l'impoverimento acausale, un titolo giustificativo, l'esistenza di un danno o pregiudizio subìto e, quantomeno, uno squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, presupposti insussistenti essendo chiara la causa e la finalità dei versamenti beneficiati dalla società, ovvero il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'assenza di un pregiudizio subìto, atteso che il socio non amministratore costituiva il Parte_1
pagina 7 di 9 soggetto giuridico, insieme ad cui quelle somme erano comunque Controparte_1 destinate, tanto da non essersi verificata neppure la fuori uscita di quelle somme dalla propria sfera patrimoniale.
Del resto, la fonte dell'amministrazione societaria era disciplinata dall'art. 6 dell'atto costitutivo, che l'attribuiva ad conferendogli la rappresentanza Controparte_1
e i poteri della gestione ordinaria e straordinaria, tale per cui nel caso di pagamenti effettuati dal socio non amministratore a favore della società la fonte dell'obbligo restitutorio, in ipotesi, sarebbe insorta nel caso di negozio all'uopo stipulato (come un mandato di pagamento) che desse conto dell'inequivoca volontà delle parti manifestata.
Tuttavia, nulla di ciò è avvenuto, con la conseguenza che a sono Parte_1 state restituite le somme che aveva versato personalmente con la causale “apporto socio” (ciò che ne esclude a priori la natura di “conferimenti” e che depone per un versamento di somme in quel caso volto ad agevolare la gestione o coprire temporaneamente esigenze di cassa della società) mentre, le disposizioni sugli altri versamenti effettuati per il tramite di soggetti terzi (come non hanno Persona_1 fatto insorgere in suo favore capo un automatico diritto alla restituzione, stante l'assenza di diversa volontà negoziale.
L'appello va, dunque, rigettato.
La domanda di lite temeraria, genericamente (ri)formulata dall'appellata ex art. 96
c.p.c. (definita “pertinente” e “suffragata”) con richiesta di sanzione equitativa per una improba condotta processuale ex adverso assunta - che, è bene precisarlo, è stata ritenuta tale dall'appellata sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado – è stata rigettata e tale capo della pronuncia non è stato oggetto di appello incidentale. Va pur detto che la domanda di lite temeraria non costituisce domanda “nuova” o “autonoma” sicché è possibile anche che sia avanzata in grado di appello per la prima volta (Cass. 21.4.2016
n. 1115 e Cass. 9.12.2019, n. 32029), tuttavia l'effetto del giudicato formatosi ne preclude l'esame e, in ogni caso, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che l'istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire la relativa liquidazione anche se equitativa, ciò che difetta, rimanendo inevaso l'onere della prova (Cass. n. 15175/2023).
pagina 8 di 9 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura sommaria del procedimento, detratta la fase istruttoria perché non è stata svolta, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n.
38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) tenuto conto dell'attività professionale profusa, dell'esame delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa
(€ 74.323,60) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.10.2025.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. le spese di
[...] lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara l'appellante tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 6.11.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
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