Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2025, proposto da
GE EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Cillaroto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Di Meglio, Andrea Botta e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma – Sez. III, adottata in data 19.3.2024, all’esito del procedimento esecutivo NRG. 21532/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SC IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 11 marzo 2025 parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione somme, adottata ex art. 552 c.p.c. dal Tribunale di Roma in data 19 marzo 2024 (RGE n. 21532/2019), avverso la quale non veniva proposta opposizione.
Con atto depositato in data 29 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dato prova di aver richiesto al Tribunale il certificato di non proposta impugnazione a mezzo di istanza rimasta privo di riscontro, mentre parte resistente non ha dedotto né provato - a quest’ultima spettando il relativo onere in base al principio della vicinanza della prova - di aver proposto impugnazione avverso l’ordinanza di assegnazione somme per la cui esecuzione è causa, dovendosi conseguentemente ritenere che la stessa sia rimasta inoppugnata.
Non possono essere condivise le ragioni opposte dall’Istituto resistente in ordine alla mancata ottemperanza dell’ordinanza in esame (l’avvenuto decesso del debitore, sig. GE ES in data 20.8.19) in quanto la predetta circostanza avrebbe dovuto essere oggetto della dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c., in mancanza della quale, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., “ il procedimento di non contestazione del credito del terzo pignorato INPS risulta perfezionato ”, come rilevato dall’ordinanza di cui è chiesta l’esecuzione.
Tanto premesso, non essendo state proposte dell’ente previdenziale impugnazioni avverso l’ordinanza in esame, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale consolidato (Ad. Pl. n. 2/2012) secondo cui l’ordinanza ex art. 552 c.p.c. costituisce provvedimento avverso il quale è esperibile il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art 112, comma 2 lett. c), c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il Prefetto di Roma o funzionario da questi delegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, quale Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il Prefetto di Roma o funzionario da questi delegato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge, a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
SC IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IO | CC VO |
IL SEGRETARIO