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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5153/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. UL AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLACCHI CLAUDIA Avv. Alice Sini presente in sostituzione
Avv. SINI LUIGI
Appellato/i
NQ RE DI AN CP_1 CP_1
Avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO
Avv. TITTOCCHIA ELISA presente
NQ RE DI AN CP_2 CP_1
Avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO
Avv. TITTOCCHIA ELISA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB LO
CA d'TO
1 Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa UL AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Sini Luigi (C.F. e Polacchi Claudia (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viterbo, Via I. Garbini 84/G;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
) in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5 Persona_1
OL RO AR unitamente e disgiuntamente all'avv. Tittocchia Elisa ed elettivamente domiciliati nel di loro studio in Orvieto, C.so Cavour 75 giusta delega in atti;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo Sez Distaccata di Montefiascone Persona_1
per sentirlo condannare, previo accertamento incidentale della illiceità della Parte_1 indebita percezione di somme per un importo di €. 84.925,26, a) alla restituzione della suddetta
2 somma o di quella diversa che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali dalla consegna al saldo;
b) alla rifusione delle spese, sanzioni ed oneri per il ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006 per un totale di €. 7.525,06; c) al risarcimento del danno quantificato in €. 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva di esercitare l'attività di commerciante al dettaglio;
di aver conferito Persona_1 incarico, dall'anno 1998 e fino al 2006, a per la tenuta delle scritture contabili e Parte_1 la consulenza ed assistenza fiscale per la propria ditta individuale;
che in forza del rapporto professionale il provvedeva per conto del cliente alla denuncia dei redditi, presentazione Parte_1 del Modello Unico, dichiarazione trimestrale IVA nonché al pagamento di tutte le imposte, tributi, contributi ed oneri fiscali e previdenziali per conto del cliente;
che il presentava Parte_1 periodicamente al il conto dei pagamenti da effettuare e quest'ultimo gli costituiva la provvista CP_1 consegnandogli denaro contante o assegni tratti sul proprio conto corrente;
che durante il rapporto il non aveva avuto percezione della irregolarità della sua posizione fiscale, contributiva e CP_1 previdenziale in quanto le scritture contabili della sua attività erano detenute presso lo studio del
; che solo nell'anno 2006, quando interruppe il rapporto con il convenuto e conferì Parte_1 mandato ad altro professionista, veniva da questi posto a conoscenza dei gravi inadempimenti nel pagamento di tasse ed oneri previdenziali per gli anni pregressi;
che dal confronto tra gli importi corrisposti al convenuto a mezzo assegni bancari, risultanti dalle matrici prodotte in atti, e le somme versate a mezzo F24, risultanti dai cassetti fiscali dell'attore, emergeva uno scarto di € 84.925,26 che avrebbe indebitamente percepito dal senza destinarlo ai pagamenti di tributi, Parte_1 CP_1 imposte ed oneri vari;
che parallelamente alla consegna degli assegni bancari, il veva effettuato CP_1 notevoli esborsi anche in contanti a favore del , non potendone tuttavia determinare Parte_1
l'esatto importo;
che, peraltro, il , pur disponendo di tali abbondanti provviste richieste e
Parte_1 fornite dal cliente, aveva omesso numerosi pagamenti di legge per conto del per i quali CP_1 pervenivano, anche successivamente alla cessazione del rapporto professionale tra le parti, cartelle esattoriali con applicazioni di interessi, oneri e sanzioni per un totale di €. 7.525,06; che i fatti dedotti integravano gli estremi di fattispecie di reato (truffa o appropriazione indebita aggravate) e che solo nell'anno 2006, grazie alle verifiche condotte dal nuovo professionista Rag. il Persona_2 CP_1 aveva acquisito la consapevolezza sia dell'indebita sottrazione di ingenti somme di denaro, sia dell'omesso pagamento di tasse ed oneri vari da parte del;
che dai fatti illeciti commessi
Parte_1 dal derivava, oltreché l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e la
Parte_1 refusione delle spese, sanzioni ed oneri sostenuti dal per il ritardato pagamento di tasse, CP_1 contributi ed altri oneri, il titolo per la richiesta di risarcimento dei danni;
che, a tal riguardo, la mancata disponibilità, negli anni, delle somme illecitamente sottratte dal aveva posto il
Parte_1
3 in una condizione di crisi finanziaria che gli aveva impedito di investire nella propria attività CP_1 commerciale e così di implementare i propri guadagni e lo aveva costretto ad alienare titoli azionari e una proprietà immobiliare;
che, dunque, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura di €. 100.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva: che le modalità ed il contenuto Parte_1 del rapporto tra attore e convenuto non corrispondevano a quelle dedotte dall'attore, in quanto il aveva esclusivamente fornito al attività di consulenza fiscale e tributaria;
che Parte_1 CP_1
l'attività di elaborazione dei dati contabili era invece stata fornita dalla soc. , di cui il CP_3
era socio;
che per l'intera durata del rapporto le scritture contabili del erano Parte_1 CP_1 custodite e depositate presso la sede dell'attività commerciale dell'attore, ove aveva il domicilio fiscale;
che inoltre, nello stesso periodo, sia il convenuto che la società avevano fornito CP_3
i medesimi servizi alla soc. di proprietà dei figli dell'attore; che il Controparte_4
non aveva in suo favore una delega generale al pagamento di tutti i tributi e le imposte Parte_1 dell'attore; che non richiese mai al somme maggiori rispetto agli importi da pagare;
che non ha CP_1 mai omesso di effettuare pagamenti per i quali veniva talvolta espressamente incaricato;
che inoltre non vi era alcuna prova dei pretesi versamenti del in suo favore, non avendo le matrici degli CP_1 assegni versate in atti alcun valore probatorio;
che solo una minima parte delle matrici prodotte potevano essere riferite al , mentre la maggior parte riguardavano l'attività dei figli o della Parte_1 moglie dell'attore; che l'omissione di alcuni pagamenti di contributi previdenziali era da addebitare ad una precisa volontà e scelta del che infine la domanda avanzata dall'attore era prescritta. CP_1
Chiedeva quindi il convenuto il rigetto della domanda attorea perché prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, da liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 763/2019, pubblicata in data 10/06/2019, così statuiva:
“1) accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione e per l'effetto: - condanna il convenuto alla restituzione della somma di €. 52.184,25 corrisposta a mezzo assegni oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna altresì il convenuto alla restituzione della somma, corrisposta in contanti e determinata in via equitativa, di €. 5.000,00; - condanna il convenuto alla refusione delle spese, sanzioni ed oneri per ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006 per la somma di €. 13.365,52 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ( previo accertamento incidentale della illiceità penale del fatto) condanna il convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. quantificato in via equitativa nella somma complessiva di
€ 40.000,00; 2)- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore liquidate in € 527,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ponendo
4 a suo carico le spese della Ctu grafologica e quelle della Ctu contabile.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, previa immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello, rigettare tutte le domande attrici perché prescritte, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
ovvero in via subordinata, contenere le domande nei limiti specificamente indicati nei singoli motivi di appello;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e per l'effetto condannare il Sig. al risarcimento in favore del Sig. dei danni arrecati, nella misura Persona_1 Parte_1 che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generale e accessori di legge”. si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita in accoglimento delle superiori difese:- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n° 763/2019 del Tribunale di Viterbo, depositata il
10/6/2019, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per i motivi indicati e documentati in narrativa;
-nel merito: rigettare tutti i motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
-in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
d'appello indicato al n° 8) dell'atto di appello, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con Vittoria di Spese”.
Con ordinanza dell'8.1.2020 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza dl 5/04/2022 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa dell'avvenuto decesso in data 16/07/2021di Persona_1
Riassunto il giudizio da parte di , e , in qualità di Parte_1 CP_1 CP_2 eredi di si sono costituti formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita, in accoglimento delle superiori difese:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n°
763/2019 del Tribunale di Viterbo, depositata il 10/6/2019, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito: rigettare tutti i motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
d'appello indicato al n° 8) dell'atto di appello, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in nove motivi diretti a censurare Parte_1
5 l'accoglimento della avversa domanda.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“La domanda in esame è stata proposta da per ottenere la restituzione delle Persona_1 somme consegnate al proprio consulente Dott. nel periodo 1998 – 2006 a mezzo Parte_1 assegni bancari e dal medesimo non utilizzate per il pagamento di tasse, imposte, contributi ed altri oneri in favore dell'attore, oltre alla rifusione delle spese, sanzioni ed oneri sostenuti per il ritardato pagamento agli Enti creditori, nonché il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La domanda è accolta perché fondata come di seguito illustrato essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 642/15 e 22562/16).
La CTU grafologica, rilevato che tutte le firme verificate sono riferibili alla stessa gestualità grafica che corrisponde a quella del signor , ha accertato che le firme di girata Parte_1 sugli assegni prodotti in originale sono state certamente apposte dal convenuto e che quelle sugli assegni prodotti in copia fotostatica sono compatibili con la grafia del medesimo.
Questo Giudice ritiene di recepire il portato della consulenza tecnica e di non discostarsene, in quanto il CTU ha fatto buona applicazione dei principi logici e tecnici della materia producendo un elaborato completo e metodologicamente ineccepibile.
Va per inciso ricordato che la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. sulla non conformità delle copie agli originali degli assegni non impedisce al giudice di accertare la genuinità delle copie anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439). Il margine di fisiologica incertezza, connaturato alla verificazione delle fotocopie in assenza di originale non più nella disponibilità dell'attore, può essere anch'esso superato attraverso altre prove espletate in giudizio. I testi di parte attrice ( , ) hanno riferito di Tes_1 CP_2 CP_1 aver personalmente assistito in varie occasioni alle richieste che il formulava al di Parte_1 CP_1 somme di denaro per il pagamento di tasse, imposte, oneri vari, attraverso la presentazione di un conto scritto, che veniva saldato dall'attore a volte a mezzo contanti a volte a mezzo assegni bancari del stesso. Questi ultimi corrispondono nella data e nell'importo alle matrici prodotte CP_1 dall'attore, nonché ai prelievi evidenziati negli estratti del conto corrente del versati in atti. CP_1
Lo stesso convenuto, che inizialmente aveva disconosciuto le proprie sottoscrizioni su tutti gli assegni, ha poi nel merito dedotto i vari utilizzi che avrebbe fatto dei relativi importi (compensi professionali per la sua attività in favore dell'attore e della soc. , pagamenti effettuati CP_4 in favore dei figli e della moglie dell'attore etc). Tutti questi elementi, complessivamente valutati, portano a ritenere pienamente provato che il Dott. abbia percepito, nel corso del Parte_1
6 rapporto, dall'attore la somma totale di €. 111.986,78 risultante dalla somma degli Persona_1 importi dei 47 assegni bancari oggetto di verificazione.
La successiva CTU tecnico-contabile ha accertato, dopo una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti in causa, l'utilizzo che il ha fatto delle somme Parte_1 consegnategli dal a mezzo dei suddetti assegni, concludendo che €. 55.279,01 sono stati CP_1 utilizzati per tasse, imposte e contributi previdenziali, mentre € 4.523,52 sono relative al pagamento di fatture emesse dal a per l'attività di consulenza fiscale prestata in favore Parte_1 Persona_1 dell'attore; pertanto la somma che il convenuto è tenuto a restituire a , in quanto non Persona_1 utilizzata per il pagamento di tasse, imposte o contributi previdenziali, ovvero comunque in favore dell'attore, è pari ad € 52.184,25.
Il Giudice condivide le conclusioni della CTU tecnico-contabile, in quanto basate su una analisi completa ed esaustiva della documentazione (assegni e matrici, cassetti fiscali, fatture per prestazioni professionali) e su un ragionamento logico-tecnico immune da vizi e condivisibile. Il CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, accogliendo, ove dovuto, i rilievi formulati. Nella specie, il CTU ha ritenuto di contenere l'oggetto della propria indagine alla posizione fiscale-contributiva dell'attore, in quanto il non ha Parte_1 provato che esistesse alcun rapporto di mandato o di delega di pagamento in capo a Persona_1 per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, pagamenti di onorari per la consulenza fiscale o contabile o di altro tipo gravanti su , sui suoi soci figli dell'attore ovvero sulla moglie CP_4 del medesimo. D'altra parte, nessuna delle causali indicate nelle matrici degli assegni e valorizzate dal convenuto – in quanto aventi astratto valore confessorio a carico del - si è rivelata CP_1 corrispondente a pagamenti effettuati dal in favore della , dei figli o della Parte_1 CP_4 moglie del Il CTU ha correttamente accertato la circostanza dal raffronto tra gli importi CP_1 portati dagli assegni astrattamente riferibili all'attività dei figli dell'attore con i corrispondenti pagamenti risultanti dal cassetto fiscale della evidenziando che non vi è alcuna CP_4 corrispondenza (pag 45 CTU). È condivisibile anche la valutazione della scrittura privata tra il convenuto e la del 13.6.2005, inizialmente prodotta in copia dall'attore e disconosciuta CP_4 dal convenuto, che poi ha però riconosciuto l'originale esibito in udienza, con la quale il Parte_1 si dichiarava debitore dell'importo di €. 120.000,00, contestualmente rinunciando a far valere ogni diritto dipendente dai reciproci rapporti dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria (pag. 42-43 CTU).
Ciò che quindi è legittimamente desumibile dalle indicazioni delle causali sulle matrici prodotte – e non contestate dal convenuto – non è la destinazione o l'utilizzo che il fece dei relativi Parte_1 importi, bensì unicamente il titolo in base al quale il convenuto giustificava le proprie richieste al cliente. Da ciò emerge che il , per l'intera durata del rapporto professionale con l'attore, Parte_1
7 si sia fatto consegnare a mezzo assegni bancari importi ben superiori a quelli utilizzati in favore del cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo instaurato, ottenendo parallelamente anche somme in contante (come in più occasioni riferito dai testi escussi). Il fatto, scoperto dall'attore solo nell'anno 2006, in occasione della revoca del mandato al convenuto e dell'intervento del nuovo consulente, riveste in astratto gli estremi della truffa o, quantomeno, dell'appropriazione indebita continuate e per l'effetto sottopone la richiesta di restituzioni e risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. al termine prescrizionale di cui all'art. 2947, III° comma c.c., con l'effetto che la domanda giudiziale appare tempestivamente proposta dall'attore e l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va rigettata. Sul punto, il dato eminentemente formale che il domicilio fiscale dell'attore fosse stabilito presso la sua attività commerciale non permette di dedurre automaticamente la conoscenza della irregolarità della propria posizione fiscale e contributiva nel corso del rapporto. Tutti i testi assunti a riguardo hanno dichiarato che i libri contabili del (ad CP_1 eccezione del registro dei corrispettivi) si trovavano presso lo studio della che li CP_3 utilizzava per la tenuta della contabilità. Inoltre, il aveva conferito al l'incarico di CP_1 Parte_1 consulenza fiscale e tributaria, delegandogli il controllo e la corretta gestione della sua posizione fiscale e contributiva. È provato per testi che l'attore, avendo ricevuto alcune cartelle esattoriali anche prima del 2006, le consegnava al suo contabile, il quale gli riferiva che si trattava di errori e che avrebbe provveduto a risolverli, così inducendolo ad accumulare morosità. D'altra parte il
non ha provato di aver mai informato il cliente della irregolarità della posizione fiscale Parte_1 invitandolo a regolarizzarla ovvero usufruire dei condoni succedutisi nel tempo. Infine, è provato documentalmente che il abbia ripreso correttamente i pagamenti fiscali e contributivi, nonché CP_1 quelli derivanti dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali, non appena conferito l'incarico al nuovo consulente;
ciò fa desumere che gli inadempimenti fiscali e contributivi degli anni precedenti non dipendessero certo da una sua libera scelta. L'accertamento incidentale del fatto illecito, astrattamente sussumibile in fattispecie penalmente rilevante, legittima la richiesta dell'attore di refusione della somma di interessi, sanzioni, oneri della riscossione etc etc sostenuti a causa del ritardato pagamento delle cartelle esattoriali notificategli nel periodo compreso tra il '98 ed il 2006; somma che il CTU ha quantificato in €.13.365,52. Il CTU ha infatti evidenziato che il avesse CP_1 costituito in capo al idonea provvista per il pagamento dei tributi e contributi e che la Parte_1 rateizzazione degli importi ingiunti abbia rappresentato una scelta obbligata connessa allo stato di bisogno dell'attore determinato dalla sottrazione di ingenti denari da parte del convenuto negli anni appena precedenti. Se infatti è pienamente provato che il abbia consegnato al , a CP_1 Parte_1 mezzo assegni, €. 52.184,25 non dovuti, è parallelamente emerso dalle prove testimoniali che vi fossero anche frequenti consegne di denaro contante da parte dell'attore. La vendita dei titoli
8 azionari di Banca CA nell'anno 2001 e la alienazione, un anno dopo, di un magazzino, comprova, in capo al la necessità di liquidità per soddisfare le esose richieste del proprio CP_1 contabile. Sulla richiesta di risarcimento delle varie voci di danno ex art 2043 cc, il Giudice ritiene di quantificare il pregiudizio subito dall'attore facendo ricorso al criterio dell'equità. La vendita, nell'anno 2001 di azioni Banca CA per un controvalore di 31.843.000 milioni di lire e, nell'anno 2002, di un magazzino di 80 mq in Montefiascone al prezzo di €. 10.500,00 sono per i suddetti motivi da porre causalmente in relazione con la perdurante condizione di crisi di liquidità provocata dalla mancata disponibilità delle somme sottratte dal proprio contabile. Il danno derivato dalla alienazione di un immobile ad un prezzo già all'epoca inferiore a quello di mercato, come da fatto notorio, e che oggi avrebbe avuto un valore di scambio di circa 4 volte superiore, tenendo conto dei valori attuali estratti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, considerato altresì il mancato godimento del bene nel tempo, nella impossibilità di determinare la natura e la tempistica delle scelte che avrebbe in merito compiuto l'attore ove non spinto da uno stato di bisogno, viene quantificato in via equitativa nella somma di €. 10.000,00. Analoga valutazione di natura equitativa va fatta per il danno da dismissione del portafoglio azionario. È documentalmente provato che, se l'attore avesse conservato i titoli azionari della Banca CA fino all'anno 2009 (offerta pubblica di acquisto), avrebbe potuto guadagnare dalla successiva vendita circa 25mila euro in più. Tuttavia, non potendo oggi conoscere quali sarebbero state le libere scelte del anche tale danno va quantificato in via equitativa nella somma di €. 10.000,00. CP_1
È poi da ritenersi certa l'esistenza di un danno da lucro cessante collegato alla mancata disponibilità/godimento di una rilevante somma di denaro illecitamente sottratto dal convenuto all'attore per tutta la durata del rapporto professionale e mai restituita, nonché a quella successivamente destinata dall'attore al pagamento di interessi, oneri e sanzioni per la riscossione di tasse e tributi non pagati. Il era infatti un commerciante al dettaglio e, al tempo dei fatti, CP_1 possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari. La somma di oltre 52mila euro accertati dalla CTU,
a cui va aggiunta una parallela somma corrisposta in contanti, come è emerso dall'istruttoria svolta, ma che è stato impossibile per l'attore determinare nel suo esatto ammontare, avrebbe potuto essere produttiva di frutti civili da investimenti monetari, immobiliari o di altra natura. Questo Giudice, nella estrema difficoltà di determinare i vari momenti in cui progressivamente si è attuato l'illecito, ovvero si è concretizzata la mancata disponibilità di denaro, e di valutare ex post le scelte in termini di investimento che avrebbe operato di volta in volta l'attore, determina in via equitativa il danno derivante da lucro cessante in € 20.000,00.
Quanto alla domanda dell'attore di restituzione delle somme indebitamente percepite dal
per prestazioni svolte dalla soc. a favore della Parte_1 Controparte_5
9 respinta l'eccezione di tardività in quanto risulta tempestivamente proposta nella CP_4 prima difesa utile, ovvero all'udienza 183 cpc e poi precisata nelle prime memorie ex art. 183 cpc, questo Giudice la accoglie nei termini che seguono. Viste le fatture depositate dal convenuto per prestazioni di nei confronti di quasi tutte riportanti la modalità di CP_3 CP_4 pagamento “in contanti”; considerata l'affermazione di valore confessorio contenuta nella comparsa di costituzione, dove il dichiara che tali fatture sono state “in buona parte” Parte_1 onorate dal tramite pagamento al convenuto stesso;
precisato che il loro pagamento va CP_1 considerato estraneo a quelli effettuati tramite gli assegni bancari oggetto della CTU tecnico- contabile, per i motivi nella medesima indicati e che si ritiene di condividere;
tenuto conto altresì della scrittura privata di natura transattiva ( non contestata) tra il e la Parte_1 CP_4 dell'anno 2006, nonché della prova, emersa nel corso dell'istruttoria, della dazione di somme in contanti dall'attore al convenuto a latere dei pagamenti a mezzo assegni bancari;
ritenendo dunque raggiunta la prova che buona parte delle fatture in oggetto sono state indebitamente pagate dall'attore con modalità denaro contante nelle mani del , ma essendo oggettivamente Parte_1 impossibile l'esatta quantificazione dell'esborso, il giudice liquida in via equitativa l'obbligo restitutorio nella somma di €. 5.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo”.
Con il primo motivo rubricato “1) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel ritenere accertata la sussistenza di un mandato generale tra le parti. Violazione degli articoli 2697 e 2733 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. relativamente alla assoluta mancanza di motivazione sul punto”,
l'appellante censura la sentenza per non avere nulla detto in ordine al rapporto professionale tra le parti, con particolare riferimento alla contestazione dell'appellante circa la delega generale ai pagamenti. Questo considerando che l'appellante in primo grado ha dedotto di avere ricevuto specifici pagamenti. Ne consegue che le domande di restituzione debbono essere valutate separatamente anche in relazione alla prescrizione.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha dato conto di come era stato conferito dal all'appellante Pt_2
l'incarico di consulenza fiscale e tributaria, come d'altronde riconosciuto dallo stesso appellante in sede di comparsa di costituzione (e dato atto in sentenza). Pertanto l'assunto in ordine al fatto che nulla è stato detto in ordine al rapporto tra le parti non è fondato.
La circostanza che l'appellato non abbia conferito delega generale all'appellante per i pagamenti non vale a sostenere, come ritiene l'appellante, che questi debbano essere valutati autonomamente ai fini della domanda di restituzione, trattandosi di pagamenti da ricondurre all'incarico professionale conferito, attenendo proprio al suo oggetto.
10 L'assunto poi secondo cui sono presenti in giudizio documenti depositati da controparte che dimostrano una diversa causale rispetto alle dazioni di denaro è del tutto generico (in questo motivo d'appello), non confrontandosi l'appellante con la motivazione della sentenza.
Con il secondo motivo rubricato “2) Ha errato il Tribunale di Viterbo a discostarsi, senza adeguata motivazione, dalle risultanze della CTU grafologica ritenendo provato il pagamento da parte del signor della somma di € 111.986,78 in favore del signor per le Persona_1 Parte_1 causali dedotte nell'atto di citazione. Violazione dell'art. 2719 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115
e 116 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza per non essersi attenuto alla CTU che attribuiva con certezza allo stesso unicamente la sottoscrizione degli assegni in originale, mentre quanto a quelli in copia la consulenza concludeva per la mera compatibilità. Inoltre il giudice di primo grado non ha valutato la scarsa credibilità delle dichiarazioni testimoniali, comunque generiche e rese da soggetti legati all'appellato. A ciò si aggiunga che il pagamento degli assegni nulla comprova quanto all'incasso.
Innanzitutto il giudice di primo grado ha dato compiutamente conto di come secondo la consulenza grafologica mentre le firme di girata degli assegni prodotti in originale sono certamente dell'appellante, quelle delle firme apposte sugli assegni prodotti in copia sono “compatibili” con la grafia dell'appellante. Sul punto la CTU ha evidenziato come un giudizio di certezza può essere effettuato solo sugli originali, rappresentando come in relazione alle copie vi sono “elementi sostanziali importanti che miscelati insieme fanno presupporre che sia la stessa mano quella che ha vergato le firme in verifica in originale e le firme di comparazione, e ci sia una buona compatibilità con quelle in verifica in copia fotostatica”. Pertanto è stato comunque effettuato in relazione alle firme di cui agli assegni in copia un giudizio di elevata compatibilità della sottoscrizione. L'assunto secondo cui il giudice di primo grado si discosta immotivatamente dalla consulenza è quindi errato, fondandosi quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla compatibilità dedotta dal consulente.
Rilevato che nessuna contestazione è stata formulata dall'appellante circa il fatto che “la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. sulla non conformità delle copie agli originali degli assegni non impedisce al giudice di accertare la genuinità delle copie anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439)”, come ritenuto d'altronde dal giudice di primo grado in conformità al consolidato orientamento della S.C., l'appellante censura gli ulteriori elementi valutati dal giudice di primo grado per superare “il margine di fisiologica incertezza, connaturato alla verificazione delle fotocopie in assenza di originale non più nella disponibilità dell'attore”.
Per quanto attiene alla dedotta scarsa attendibilità dei testi in quanto parenti e anche legati da rapporti economici, va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. l'attendibilità “afferisce
11 alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass.
n. 35814/2023).
Inoltre l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 98/2019; Cass., n. 17630/2010). Pertanto di per sè il rapporto di parentela, e a maggior ragione l'esistenza di rapporti economici con le parti, non può fondare un giudizio di inattendibilità dei testi.
Ciò premesso, come dato conto da parte del giudice di primo grado i testi di parte attrice
( , ) hanno riferito di aver personalmente assistito in varie Tes_1 CP_2 CP_1 occasioni alle richieste che il formulava al di somme di denaro per il pagamento di Parte_1 CP_1 tasse, imposte, oneri vari, attraverso la presentazione di un conto scritto, che veniva saldato dall'attore a volte a mezzo contanti e a volte a mezzo assegni bancari del stesso. Il teste ha CP_1 CP_2 precisato che ciò ha riguardato un lungo lasso di tempo (dal 1998 sino al 2006). Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono concordi e prive di alcuna contraddizione. Chiaramente nessuno dei testi ha saputo riferire di date degli assegni, essendo del tutto implausibile il ricordo sul punto. Il rilievo secondo cui la non ha saputo spiegare la presenza nel negozio dello zio non tiene Tes_1 conto del fatto che la teste ha dichiarato che il negozio dello zio è ubicato sulla strada centrale del paese, risultando quindi in un luogo di passaggio. Inoltre la teste ha dichiarato di aver lavorato sino al 2000 come insegnante, potendo quindi andare a trovare lo zio.
A ritenere l'inattendibilità dei testi non può valere l'assunto dell'appellante secondo cui l'appellato doveva produrre il conto a cui si sono riferiti i testi, trattandosi per quanto riferito dai testi di un mero foglietto preparato dall'appellante con l'indicazione delle somme da corrispondere, che difficilmente poteva essere conservato (anche alla luce del rapporto di fiducia tra le parti).
Il fatto poi che gli assegni a cui hanno fatto riferimento i testi possano essere quelli originali
(dieci), non tiene conto del rilievo che i testi hanno indicato un lungo periodo (in particolare il teste
12 , parendo poco plausibile il versamento solo di dieci assegni in tale significativo Tes_2 periodo, facendo i testi riferimento a pagamenti costanti.
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto le firme di girata anche prodotte in copia come riconducibili all'appellante.
L'appellante rileva poi (come già dedotto in primo grado) che gli assegni in copia firmati dal riportano l'intestazione a “me medesimo”, non essendovi alcun elemento di riferibilità tra la CP_1 copia frontale dell'assegno e il retro di girata con la sottoscrizione. Inoltre la firma di girata non comprova l'incasso.
In relazione a tale profilo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, dalla firma di girata di un assegno e dall'incasso di tale assegno (ricavabile dal c/c) si può desumere che l'assegno sia stato riscosso dal soggetto che ha effettuato la girata. Rilevato che, per quanto osservato può ritenersi che le firme di girata siano dell'appellante, ne consegue che può ritenersi che vi sia stato l'incasso delle somme di cui agli assegni;
questo chiaramente nei limiti in cui risulti provato che le firme di girata corrispondano agli assegni prodotti (aspetto oggetto di contestazione).
Per quanto attiene alla corrispondenza delle firme di girata agli assegni (prodotti in copia), va evidenziato come in relazione ad alcuni assegni prodotti, nella firma di girata vi è l'apposizione da parte dell'istituto bancario dei dati dell'assegno e della sua transazione, non potendo quindi in relazione a tali assegni dubitarsi della riferibilità della firma di girata all'assegno. In particolare, vengono in considerazione gli assegni n. 0194978 04, 0194973 12, 0194971 10, 0173973 07, 2613529
09, 2592184 10, 0016928 02, 2962135. Inoltre, a maggiore conferma della riferibilità della firma di girata agli assegni, gli assegni n. 2592184 10 e 2613529 09 sono emessi a favore dell'appellante.
Vi sono poi altri assegni in cui nella firma di girata vi è l'apposizione da parte dell'istituto di credito della data dell'incasso dell'assegno corrispondente a quella indicata dalla banca per la transazione dell'assegno in questione ovvero altri dati corrispondenti all'operazione bancaria (n
CRA). Ciò porta a ritenere la corrispondenza della firma di girata agli assegni in questione. Vengono in considerazione gli assegni n. 2654494 11, 0027026 12, 0178416 04, 2644605 02, 2633762 01,
2629267 04, 2644602 12, 2629261 11, 2988169 02, 3182254 10, 3174599 12, 3174593 06, 3004140
09, 0122698 04, 124647 03. Inoltre, anche in questo caso a maggiore conferma della riferibilità della firma di girata agli assegni, gli assegni n. 2633762 e 2629261 sono stati emessi a favore dell'appellante.
Vi sono poi assegni emessi a favore dello stesso appellante, non potendo quindi dubitarsi della corrispondenza tra assegno e firma di girata. In particolare, vengono in considerazione gli assegni n.
2601665 01, 2592188 01 (oltre a quelli già indicati).
13 Pertanto in relazione agli assegni indicati va ritenuto provato l'incasso della somma di cui agli assegni da parte dell'appellante.
In relazione agli ulteriori assegni dalle fotopie in atti non è possibile evincere elementi per ricondurre le firme di girata all'assegno (risultando la fotocopia talora illeggibile ovvero non potendo dalla stessa trarre elementi utili per tale collegamento). Questo con riferimento agli assegni n.
0133135, 217 09, 122691 10, 2988163, 2972220, 29772217, 2654500, 0410905, 2654497, 0169671
08, 178419, 0178417, 0178411.
Va tuttavia osservato come quanto agli assegni n. 2654497, 2654500, 29772217, 217 09 e
178411, gli stesso risultano emessi il giorno in cui sono stati effettuati pagamenti nel cassetto fiscale, pagamenti effettuati da parte dell'appellante per quanto accertato;
il che porta a ritenere che gli stessi siano stati da lui riscossi per provvedere al pagamento.
Ulteriormente, per quanto attiene agli assegni emessi nel 2000 (n. 2972220 e 2988163), va osservato come dalla consulenza espletata risulta che per l'anno 2000 i versamenti nel cassetto fiscale sono stati superiori all'ammontare complessivo degli assegni (compresi questi due); il che porta ragionevolmente a ritenere che anche questi assegni siano stati riscossi dall'appellante.
Residuano pertanto unicamente gli assegni n. 122691, 124647, 133135, 169671, 178417,
178419, in relazione ai quali non risulta raggiunta la prova dell'incasso da parte dell'appellante, in assenza di prova della corrispondenza tra la firma di girata e assegno. Chiaramente il fatto che vi è una corrispondenza di tali assegni con le matrici non vale a ritenere tale prova, essendo le matrici scritte dalla stessa parte appellata.
Ne consegue che dall'importo complessivo degli assegni pari a € 111.986,78 va detratto l'importo di tali assegni pari a € 23.003,00, residuando la somma di € 88.983,78. Sul punto è quindi parzialmente fondato il motivo d'appello.
Con il terzo motivo rubricato “3) Ha errato il Tribunale ad aderire, in maniera acritica, alle conclusioni della CTU contabile, senza tenere in alcuna considerazione le puntuali osservazioni del
CTP del convenuto. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e difetto/assenza/contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 2733 c.c.”, l'appellante si duole del fatto che il giudice ha fatto proprie le risultanze della CTU contabile. Innanzitutto, secondo l'appellante, la CTU contabile non ha considerato la CTU grafologica che ha riconosciuto come originali solo 10 assegni e avrebbe dovuto escludere i pagamenti riferibili a causali differenti rispetto a quelle dedotte in giudizio. Alcuni assegni inoltre riportano causali sottoscritte da controparte non relative a imposte e contributi suoi, dovendo essere espunti. Inoltre erroneamente sono state valutate le competenze dell'appellante.
Per quanto attiene agli assegni in copia si rinvia a quanto sopra osservato (e all'esclusione di alcuni assegni, tra i quali gli assegni n. 178417 e 178419 con causale nella matrice “tasse bar” e
14 “pensione Anita”).
L'appellante incentra le contestazioni sul fatto che il giudice di primo grado ha aderito acriticamente alla consulenza che non ha valutato solo gli assegni originali, che non ha valutato solo gli assegni con causale attinente al pagamento di imposti e tributi, che non ha valutato il cassetto fiscale della e di e - figli dell'appellato -, che ha determinato CP_4 CP_1 Persona_3 erroneamente i compensi a lui dovuti.
Per quanto attiene agli aspetti attinenti alla valutazione degli assegni, della loro causale e del cassetto fiscale di altri soggetti, il giudice di primo grado ha evidenziato sul punto come “il CTU ha ritenuto di contenere l'oggetto della propria indagine alla posizione fiscale-contributiva dell'attore, in quanto il non ha provato che esistesse alcun rapporto di mandato o di delega Parte_1 di pagamento in capo a per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, pagamenti Persona_1 di onorari per la consulenza fiscale o contabile o di altro tipo gravanti su sui suoi CP_4 soci figli dell'attore ovvero sulla moglie del medesimo. D'altra parte, nessuna delle causali indicate nelle matrici degli assegni e valorizzate dal convenuto – in quanto aventi astratto valore confessorio
a carico del - si è rivelata corrispondente a pagamenti effettuati dal in favore della CP_1 Parte_1
, dei figli o della moglie del Il CTU ha correttamente accertato la circostanza CP_4 CP_1 dal raffronto tra gli importi portati dagli assegni astrattamente riferibili all'attività dei figli dell'attore con i corrispondenti pagamenti risultanti dal cassetto fiscale della CP_4 evidenziando che non vi è alcuna corrispondenza (pag 45 CTU).
È condivisibile anche la valutazione della scrittura privata tra il convenuto e la CP_4 del 13.6.2005, inizialmente prodotta in copia dall'attore e disconosciuta dal convenuto, che poi ha però riconosciuto l'originale esibito in udienza, con la quale il si dichiarava debitore Parte_1 dell'importo di €. 120.000,00, contestualmente rinunciando a far valere ogni diritto dipendente dai reciproci rapporti dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria (pag. 42-43 CTU). Ciò che quindi è legittimamente desumibile dalle indicazioni delle causali sulle matrici prodotte – e non contestate dal convenuto – non è la destinazione o l'utilizzo che il fece dei relativi importi, bensì Parte_1 unicamente il titolo in base al quale il convenuto giustificava le proprie richieste al cliente. Da ciò emerge che il , per l'intera durata del rapporto professionale con l'attore, si sia fatto Parte_1 consegnare a mezzo assegni bancari importi ben superiori a quelli utilizzati in favore del cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo instaurato, ottenendo parallelamente anche somme in contante (come in più occasioni riferito dai testi escussi)”.
Pertanto il giudice di primo grado non si è limitato a rinviare alla CTU, ma ha espressamente motivato in relazione a tali profili e sul punto l'appellante non formula alcuna argomentazione in senso contrario come era suo onere ex art. 342 c.p.c.
15 A ciò si aggiunga che, in relazione agli assegni con causale diversa dal pagamento di tasse e tributi per l'appellante, il consulente ha accertato (pg 45) che: in relazione all'assegno 178411 del
16.5.2003 con la matrice “condono” in data 16.5.2003 il cassetto fiscale dell'appellato evidenzia in data 16.5.2003 il pagamento a mezzo di F24 di un codice tributo 8073 che si riferisce ad una ipotesi di condono;
quanto agli altri assegni, i cassetti fiscali di ed alla data di emissione CP_2 CP_1 degli assegni non trovano pagamenti corrispondenti.
Pertanto il motivo di appello in relazione a tali profili è infondato.
Per quanto attiene poi al rilievo attinente alle fatture relative alle prestazioni professionali, ritenute da parte del CTU limitatamente all'importo di € 4.523,52, va osservato come condivisibilmente sono state escluse le fatture emesse per prestazioni rese a favore di altri soggetti
( e e e per prestazioni svolte da altro soggetto ( , CP_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 trattandosi di prestazioni per cui sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva) delle parti. Né sul punto l'appellante deduce alcun elemento in senso contrario.
Relativamente poi alle fatture (annotate nel registro IVA) per prestazioni rese dall'appellante all'appellato ed escluse in quanto indicate “per contanti” come modalità di pagamento, il motivo è fondato, atteso che – non venendo in rilievo un problema di prova delle prestazioni ma solo di pagamento – l'indicazione per contanti non vale a significare che il pagamento è stato effettuato per contanti (circostanza non comprovata) ma attiene unicamente alle modalità dell'eventuale pagamento
(in alcune è indicato “contanti vista fattura” a dimostrazione che la fattura è stata emessa prima del pagamento e che tale indicazione con comprova lo stesso). A ciò si aggiunga che a fronte della prova del pagamento degli assegni non risulta comprovato né dedotto il versamento da parte dell'appellato di ulteriori somme per il pagamento di tali prestazioni (e quindi la riferibilità degli assegni ad altre prestazioni) (cfr. Cass. n. 27247/2023 in materia di onere della prova). Sul punto le dichiarazioni testimoniali nel riferire pagamenti in contanti sono generiche, non indicando specificatamente le somme versate.
Ne consegue che deve essere considerato l'intero importo delle fatture pari ad € 10.214,62 invece del minor importo riconosciuto di € 4.4523,52.
Pertanto a fronte della somma di cui agli assegni pari a € 88.983,78, va detratta la somma di €
55.279,01, utilizzata per il pagamento di tasse, imposte e contributi dell'appellato, e quella di €
10.214,62 per prestazioni professionali dell'appellante, pervenendosi alla minor somma di €
23.490,15.
In tali limiti il motivo d'appello è fondato.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Ha errato il Tribunale nel condannare il convenuto al pagamento della somma di € 13.365,52= oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di
16 refusione delle spese, sanzioni ed oneri per ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006. Violazione dell'articolo 112, 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendolo condannato al pagamento di una somma superiore a quella richiesta per spese, sanzioni e oneri di ritardato pagamento, oltre che nell'avere determinato una somma errata (considerando anche quanto dovuto per rateizzazione che rappresenta una libera scelta dell'appellato) e non dovuta comunque in assenza di reato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto al fine della condanna oggetto del presente capo irrilevante è la configurabilità del fatto di reato, venendo in ogni caso in rilievo somme dovute a titolo risarcitorio per avere l'appellante incamerato somme corrisposte superiori a quelle effettivamente utilizzate, fonte di responsabilità anche ex art. 2043 c.c..
In citazione l'attore/appellato ha chiesto di “condannare il alla refusione delle Parte_1 spese, sanzioni, e oneri sostenuti o da corrispondere dal a causa del ritardato pagamento agli CP_1 enti creditori di tasse contributi ed altri oneri accessori dovuti per gli anni 1998/2006 per un totale di € 5.244,85 (già pagati) ed € 2.280,21 (irrogati e in corso di pagamento) per un totale di €
7.525,06”. Nessuna ulteriore precisazione è stata formulata in sede di memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. e solo in sede di precisazione l'attore ha chiesto l'ulteriore somma di € 13.365,52.
Precisato che trattandosi di questione attinente all'ammissibilità della domanda privo di rilevanza ha il fatto che tale questione non sia stata in precedenza sollevata dall'appellante, il motivo
è fondato in relazione al riconoscimento di somme superiori a quelle indicate in citazione pari a €
7.525,06, risultando inammissibile la maggior somma richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro non argomentata sulla base di fatti sopravvenuti).
Per quanto attiene all'errata valutazione anche di quanto dovuto per rateizzazione richiesta dall'appellato in relazione a somme dovute per omessi versamenti, va osservato come si tratta di somme che trovano la propria causa sul mancato versamento delle somme dovute da parte dell'appellante, risultando quindi causalmente riconducibili alla condotta dell'appellante. La scelta di operare la rateizzazione non può essere valutata come condotta colposa ex art. 1227 c.c., rispondendo alla necessità di dover far fronte nell'immediato a quanto richiesto dall'ente impositore per una rilevante somma. E questo anche tenuto conto del fatto che la richiesta attiene al pagamento di somme che dovevano essere corrisposte nel tempo.
Con il quinto motivo rubricato “5) Ha errato il Tribunale nel ritenere che le condotte oggetto del presente giudizio possano costituire un fatto di reato. Ha altresì errato nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto integrato un fatto di reato e rigettato la eccezione di prescrizione. L'appellante evidenzia come il
17 rapporto professionale si è interrotto nel 2005 e da allora non vi sono stati rapporti;
il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza del fatto di reato e comunque dichiarare la prescrizione delle somme anteriori al 2000.
Il ha agito nei confronti dell'appellante ex art. 2043 c.c.. La domanda attorea è stata Pt_2 proposta con atto di citazione notificato in data 21.6.2010.
In diritto va ricordato come secondo consolidata giurisprudenza della S.C. “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito” (Cass. n. 4683/2020). Pertanto il termine di prescrizione decorre non dal fatto illecito ma dalla conoscenza o, meglio, conoscibilità dell'illecito secondo l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha dato conto di come il fatto è stato scoperto dall'appellato solo nel 2006 in occasione della revoca del mandato all'appellante e la nomina di un altro consulente, e sul punto l'appellante non formula alcuna contestazione. D'altronde lo stesso appellante nella comparsa di costituzione in primo grado ha dato conto di come il rapporto professionale si è interrotto nel dicembre 2005, risultando sul punto tardiva (oltre che contraddittoria rispetto a quanto dedotto in primo grado) l'allegazione nell'atto di appello di una interruzione del rapporto nel maggio 2005. Pertanto può ritenersi che solo nel 2006 l'appellato abbia avuto conoscenza dei fatti lamentati.
Va poi osservato come è da escludere che in corso di rapporto l'appellato fosse a conoscenza di irregolarità dei pagamenti e che vi fosse da parte sua un difetto di diligenza. In relazione a tali aspetti il giudice di primo grado ha condivisibilmente osservato come “sul punto, il dato eminentemente formale che il domicilio fiscale dell'attore fosse stabilito presso la sua attività commerciale non permette di dedurre automaticamente la conoscenza della irregolarità della propria posizione fiscale e contributiva nel corso del rapporto. Tutti i testi assunti a riguardo hanno dichiarato che i libri contabili del (ad eccezione del registro dei corrispettivi) si trovavano CP_1 presso lo studio della , che li utilizzava per la tenuta della contabilità. Inoltre, il CP_3 CP_1 aveva conferito al l'incarico di consulenza fiscale e tributaria, delegandogli il controllo Parte_1
e la corretta gestione della sua posizione fiscale e contributiva. È provato per testi che l'attore, avendo ricevuto alcune cartelle esattoriali anche prima del 2006, le consegnava al suo contabile, il quale gli riferiva che si trattava di errori e che avrebbe provveduto a risolverli, così inducendolo ad accumulare morosità. D'altra parte il non ha provato di aver mai informato il cliente Parte_1 della irregolarità della posizione fiscale invitandolo a regolarizzarla ovvero usufruire dei condoni succedutisi nel tempo. Infine, è provato documentalmente che il abbia ripreso correttamente i CP_1
18 pagamenti fiscali e contributivi, nonché quelli derivanti dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali, non appena conferito l'incarico al nuovo consulente;
ciò fa desumere che gli inadempimenti fiscali
e contributivi degli anni precedenti non dipendessero certo da una sua libera scelta”. E sul punto nessuna censura è stata formulata dall'appellante. Quanto poi al rilievo che l'appellato fosse a conoscenza del fatto che le somme erano destinate a finalità differenti da quelle indicate nella matrice, va osservato come, al di là di quanto sopra osservato circa le matrici, rimane fermo che tali somme non sono state utilizzate nell'interesse dell'appellato.
D'altronde proprio il rapporto fiduciario con il proprio commercialista vale ad escludere che si possa ipotizzare la conoscenza di irregolarità (in assenza di elementi di prova).
Pertanto, anche a non ipotizzare la fattispecie di reato, in ogni caso è da escludere la prescrizione quinquennale ex art. 2043 c.c.., considerata la conoscenza dei fatti agli inizi del 2006 e stante la citazione nel giugno 2010. Peraltro anche ad ipotizzare la conoscenza a dicembre 2005 (data in cui l'appellante ha assunto in primo grado la cessazione del rapporto), in ogni caso è da escludersi la prescrizione.
Peraltro, a fronte del fatto che, per quanto sopra osservato, è stata accertata la corresponsione a favore dell'appellante di somme non versate per far fronte a quanto dovuto dall'appellato, appare difficile escludere la fattispecie di reato anche come elemento soggettivo. Quanto poi al fatto che non vi è prova dell'incasso di tali somme, e quindi dell'appropriazione indebita, una volta ritenuta la firma di girata degli assegni dell'appellante e il pagamento degli assegni, ne consegue che debba ritenersi le somme oggetto di appropriazione da parte dell'appellante.
In definitiva quindi il motivo è infondato.
Con il sesto motivo, rubricato “6) Ha errato il Tribunale di Viterbo nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c. e nella sua determinazione in via equitativa. Violazione degli articoli 2043 e 1226 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere riconosciuto in via equitativa un danno. L'appellante evidenzia come non è stato acquisito alcun elemento che possa portare a ritenere la vendita delle azioni e del magazzino conseguenti alle richieste di denaro provenienti dall'appellante; gli elementi acquisiti comprovano il contrario.
Il motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in via equitativa un risarcimento del danno, considerando che la vendita nell'anno 2001 delle azioni della Banca CA per un controvalore di circa 31.843.000 di lire e nell'anno 2002 di un magazzino di 80 mq a un prezzo di € 10.500,00 sono da collegare ad una crisi di liquidità provocata dalla mancata disponibilità delle somme sottratte dal
19 proprio contabile. Oltre a tale danno secondo il giudice di primo grado va riconosciuto un danno da lucro cessante, per mancata disponibilità delle somme, oltre ad un danno connesso alle somme corrisposte in contanti (riferite dai testi ma non comprovate nel loro preciso ammontare).
Innanzitutto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone che sia accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e che vi sia l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno a causa di fattori oggettivi
e non già quale conseguenza della negligenza della parte” (Cass. n. 127/2016). Pertanto il danno in via equitativa può essere riconosciuto nei limiti in cui sia provato un danno nell'an e sussista l'estrema difficoltà di provarlo nel suo ammontare.
Nel caso di specie il solo fatto storico che l'appellato in data 2001 ha venduto delle azioni per circa 31 milioni di lire e in data 2002 ha venduto un magazzino non comprova in alcun modo che ciò sia avvenuto per far fronte a carenze di liquidità determinata dalle somme corrisposte all'appellante.
L'assunto dell'appellato secondo cui il fatto che “il era infatti un commerciante al dettaglio e, CP_1 al tempo dei fatti, possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari” non vale a comprovare che la vendita sia stata determinata da carenze di liquidità, risultando fisiologica la vendita di beni e titoli da chi ne possiede più di uno. Anzi proprio tali elementi dimostrerebbero l'assenza di problemi di carattere economico. E nessuna prova è stata fornita sul punto, non parendo sufficiente la produzione di un estratto di un conto corrente solo del 2001. Peraltro va considerato che si tratta di somme corrisposte in un significativo arco di tempo, parendo dubitabile che possano avere inciso sulla liquidità di un commerciante. A ciò si aggiunga che, a fronte dell'assenza di problemi economici da parte dell'appellato, l'ammontare delle somme versate superiori a quelle dovute non pare particolarmente significativo. Va poi osservato come nessuna rilevanza possono avere somme in contanti riferire dai testi in assenza di alcuna quantificazione.
Pertanto è da escludere il riconoscimento di un danno connesso alla vendita di tali beni (per €
20.000).
Per quanto attiene poi alla valutazione del danno da lucro cessante, quantificato equitativamente in € 20.000,00, va osservato come sul punto il giudice ha evidenziato come “è poi da ritenersi certa
l'esistenza di un danno da lucro cessante collegato alla mancata disponibilità/godimento di una rilevante somma di denaro illecitamente sottratto dal convenuto all'attore per tutta la durata del rapporto professionale e mai restituita, nonché a quella successivamente destinata dall'attore al pagamento di interessi, oneri e sanzioni per la riscossione di tasse e tributi non pagati. Il era CP_1 infatti un commerciante al dettaglio e, al tempo dei fatti, possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari. La somma di oltre 52 mila euro accertati dalla CTU, a cui va aggiunta una parallela somma corrisposta in contanti, come è emerso dall'istruttoria svolta, ma che è stato impossibile per l'attore
20 determinare nel suo esatto ammontare, avrebbe potuto essere produttiva di frutti civili da investimenti monetari, immobiliari o di altra natura. Questo Giudice, nella estrema difficoltà di determinare i vari momenti in cui progressivamente si è attuato l'illecito, ovvero si è concretizzata la mancata disponibilità di denaro, e di valutare ex post le scelte in termini di investimento che avrebbe operato di volta in volta l'attore, determina in via equitativa il danno derivante da lucro cessante in € 20.000,00”.
Innanzitutto priva di rilevanza può avere al fine di tale quantificazione il fatto che i testi hanno riferito di somme di denaro in contanti, trattandosi di somme di cui non risulta provato l'ammontare e che quindi non possono essere oggetto di valutazione equitativa.
Per quanto attiene al danno da riconoscere a titolo di lucro cessante per il mancato godimento delle somme corrisposte, lo stesso può essere quantificato, in assenza di ulteriori elementi di prova, non forniti dalla parte (anche l'assunto relativo agli investimenti è generico, non parendo sufficiente il mero disinvestimento di cui sopra) nella rivalutazione ISTAT (cfr. Cass SU 1712/1995) dai singoli pagamenti (degli assegni quanto alla somma di € 23.490,15; e dalla corresponsione delle somme quanto ad € 7.525,06) alla pubblicazione della presente sentenza. In tal senso va riformata la sentenza di primo grado.
Con il settimo motivo, rubricato “7) Ha errato il Tribunale nell'accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall'attore ed avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate per conto della Violazione degli articoli 183, 115 e 116 c.p.c; motivazione illogica e CP_4 apparente, violazione dell'articolo 132 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per non avere considerato che la domanda di restituzione delle somme pagate per conto della era stata CP_4 proposta tardivamente. Inoltre erroneamente è stata accolta tale domanda, atteso che il pagamento del debito del terzo non legittima la richiesta di restituzione nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento ma fonda solo l'eventuale diritto di rivolgersi al debitore che ne ha beneficiato.
Per quanto attiene alla dedotta inammissibilità della domanda, la domanda di restituzione delle somme pagate per conto della alla non risulta proposta in sede di udienza di prima CP_4 CP_3 comparizione, in cui l'appellante si è limitato a rappresentare in relazione alla che tali CP_4 somme erano state indebitamente pagate, senza effettuare alcuna domanda di restituzione (attenendo la richiesta di restituzione alle somme indebite percepite dalla in relazione a fatture CP_3 emesse nei confronti dell'attore e non della , non parendo sul punto condivisibile quanto CP_4 ritenuto dal giudice di primo grado.
Va tuttavia osservato come la domanda risulta proposta nella prima memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. E secondo il più recente insegnamento della S.C. “merita condivisione il principio secondo cui la domanda nuova dell'attore, una volta ritenuta ammissibile quale
21 conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, possa essere formulata, oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 5 dell'art. 183 c.p.c., ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma successivo (Cass. n. 9978 del 2022; in senso contrario, tuttavia, Cass. n. 30745 del 2019 e n. 17708 del 2013). Depone in tal senso la stessa lettera della legge, che, prevedendo al n.2) del comma 6 citato, la fissazione di un secondo termine " per replicare alle domande ed eccezioni nuove ", esplicitamente riconosce l'ammissibilità della loro proposizione anche in sede di prima memoria istruttoria. Si è in proposito osservato che questa conclusione " si inscrive nella esigenza valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 12310-2015 di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto dalle parti, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale " (Cass. n. 9872 del 2022, citata)” (Cass. n. 19763/2024).
Pertanto deve ritenersi ammissibile la nuova domanda proposta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in conseguenza delle eccezioni del contenuto che aveva dedotto il pagamento da parte del AN di debenze a carico della per prestazioni rese dalla CP_4 CP_3
Quanto poi al rilievo circa il merito, va osservato come il giudice di merito ha argomentato quanto segue “viste le fatture depositate dal convenuto per prestazioni di nei confronti CP_3 di quasi tutte riportanti la modalità di pagamento “in contanti”; considerata CP_4
l'affermazione di valore confessorio contenuta nella comparsa di costituzione, dove il Parte_1 dichiara che tali fatture sono state “in buona parte” onorate dal tramite pagamento al CP_1 convenuto stesso;
precisato che il loro pagamento va considerato estraneo a quelli effettuati tramite gli assegni bancari oggetto della CTU tecnico-contabile, per i motivi nella medesima indicati e che si ritiene di condividere;
tenuto conto altresì della scrittura privata di natura transattiva (non contestata) tra il e la dell'anno 2006, nonché della prova, emersa nel corso Parte_1 CP_4 dell'istruttoria, della dazione di somme in contanti dall'attore al convenuto a latere dei pagamenti a mezzo assegni bancari;
ritenendo dunque raggiunta la prova che buona parte delle fatture in oggetto sono state indebitamente pagate dall'attore con modalità denaro contante nelle mani del
”. Parte_3
Il fatto che il abbia pagato volontariamente fatture per prestazioni rese dalla nei CP_1 CP_3 confronti della sostanzia l'adempimento di un terzo, che di per sé non legittima l'azione di Pt_4 ripetizione, non rilevando in senso contrario il fatto che il pagamento è avvenuto in contanti a favore del convenuto (socio della . Questo considerando che non è stato comprovato che le CP_3 prestazioni non sono state eseguite. Quanto poi al richiamo alla transazione del giugno 20025 tra la e il , ad essa risulta estranea la CP_4 Parte_1 CP_3
22 Peraltro va osservato come il giudice ha quantificato l'obbligo restitutorio in € 5.000,00 in via equitativa ritenendo “oggettivamente impossibile” l'esatta quantificazione dell'esborso. E sul punto valgano le considerazioni di cui al precedente motivo d'appello in ordine alla valutazione equitativa del danno da ammettere effettivamente unicamente nell'ipotesi di impossibilità ovvero estrema difficoltà di provare il danno. Ma nel caso di specie nessun elemento è stato concretamente comprovato a supporto di tale domanda, non sussistendo elementi per ritenere l'impossibilità di valutare il danno (trattandosi di pagamenti che si assumono effettuati e che quindi possono essere provati).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, tale domanda deve essere rigettata.
Con l'ottavo motivo, rubricato “8) Ha errato il Tribunale nell'omettere qualsiasi pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto. Violazione dell'art.112 c.p.c. e 132 c.p.c.”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere omesso alcuna statuizione in ordine alla proposta domanda riconvenzionale.
Rilevato che parte appellante nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimenti dei danni morali e materiali subiti e che effettivamente tale domanda non è stata esaminata, quanto sopra dedotto in relazione al merito dell'appello con riferimento al riconoscimento del fatto illecito dell'appellante porta ad escludere una lesione al suo onore e alla sua reputazione, con conseguente rigetto di tale domanda.
Con il nono motivo, rubricato “9) Ha errato il Tribunale nel condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore e nel porre a suo esclusivo carico i costi della
CTU grafologica e di quella contabile. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza in quanto la fondatezza dei precedenti motivi di appello doveva portare alla condanna di controparte alle spese. Inoltre l'accoglimento solo parziale della domanda doveva portare alla compensazione parziale delle spese.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio, con conseguente assorbimento di tale motivo d'appello.
In definitiva l'appellante va condannato al pagamento della complessiva minor somma di €
31.015,21 (€ 23.490,15 + 7.525,06), oltre rivalutazione ISTAT dai singoli pagamenti di cui a tale somma alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Spese.
L'esito complessivo del giudizio, con il riconoscimento all'appellato di una somma inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi per un terzo, dovendo i rimanenti due terzi essere posti a carico del , complessivamente soccombente. La Parte_1
23 liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022
(valore della causa sino ad € 52.000, tabella II e XII, scaglione IV, valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione in appello nei minimi stante la limitata attività svolta).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.763/2019 del Tribunale di Viterbo, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado: condanna al pagamento a favore di e quali eredi Parte_1 CP_1 CP_2 di della complessiva somma di € 31.015,21, oltre alla rivalutazione ISTAT dai singoli Persona_1 pagamenti di cui a tale somma alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta le ulteriori domande proposte dal CP_1 compensa le spese dei due gradi per un terzo, condannando alla refusione Parte_1
a favore di e quali eredi di delle spese dei due gradi che CP_1 CP_2 Persona_1 liquida (già ridotte) in: quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre 2/3CU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 5.646,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA;
f) pone le spese delle due CTU per due terzi a carico del e per un terzo a carico di Parte_1
e CP_1 CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AR LB LO
24
Sezione VI civile
R.G. 5153/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. UL AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLACCHI CLAUDIA Avv. Alice Sini presente in sostituzione
Avv. SINI LUIGI
Appellato/i
NQ RE DI AN CP_1 CP_1
Avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO
Avv. TITTOCCHIA ELISA presente
NQ RE DI AN CP_2 CP_1
Avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO
Avv. TITTOCCHIA ELISA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB LO
CA d'TO
1 Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa UL AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Sini Luigi (C.F. e Polacchi Claudia (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viterbo, Via I. Garbini 84/G;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
) in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5 Persona_1
OL RO AR unitamente e disgiuntamente all'avv. Tittocchia Elisa ed elettivamente domiciliati nel di loro studio in Orvieto, C.so Cavour 75 giusta delega in atti;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo Sez Distaccata di Montefiascone Persona_1
per sentirlo condannare, previo accertamento incidentale della illiceità della Parte_1 indebita percezione di somme per un importo di €. 84.925,26, a) alla restituzione della suddetta
2 somma o di quella diversa che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali dalla consegna al saldo;
b) alla rifusione delle spese, sanzioni ed oneri per il ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006 per un totale di €. 7.525,06; c) al risarcimento del danno quantificato in €. 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva di esercitare l'attività di commerciante al dettaglio;
di aver conferito Persona_1 incarico, dall'anno 1998 e fino al 2006, a per la tenuta delle scritture contabili e Parte_1 la consulenza ed assistenza fiscale per la propria ditta individuale;
che in forza del rapporto professionale il provvedeva per conto del cliente alla denuncia dei redditi, presentazione Parte_1 del Modello Unico, dichiarazione trimestrale IVA nonché al pagamento di tutte le imposte, tributi, contributi ed oneri fiscali e previdenziali per conto del cliente;
che il presentava Parte_1 periodicamente al il conto dei pagamenti da effettuare e quest'ultimo gli costituiva la provvista CP_1 consegnandogli denaro contante o assegni tratti sul proprio conto corrente;
che durante il rapporto il non aveva avuto percezione della irregolarità della sua posizione fiscale, contributiva e CP_1 previdenziale in quanto le scritture contabili della sua attività erano detenute presso lo studio del
; che solo nell'anno 2006, quando interruppe il rapporto con il convenuto e conferì Parte_1 mandato ad altro professionista, veniva da questi posto a conoscenza dei gravi inadempimenti nel pagamento di tasse ed oneri previdenziali per gli anni pregressi;
che dal confronto tra gli importi corrisposti al convenuto a mezzo assegni bancari, risultanti dalle matrici prodotte in atti, e le somme versate a mezzo F24, risultanti dai cassetti fiscali dell'attore, emergeva uno scarto di € 84.925,26 che avrebbe indebitamente percepito dal senza destinarlo ai pagamenti di tributi, Parte_1 CP_1 imposte ed oneri vari;
che parallelamente alla consegna degli assegni bancari, il veva effettuato CP_1 notevoli esborsi anche in contanti a favore del , non potendone tuttavia determinare Parte_1
l'esatto importo;
che, peraltro, il , pur disponendo di tali abbondanti provviste richieste e
Parte_1 fornite dal cliente, aveva omesso numerosi pagamenti di legge per conto del per i quali CP_1 pervenivano, anche successivamente alla cessazione del rapporto professionale tra le parti, cartelle esattoriali con applicazioni di interessi, oneri e sanzioni per un totale di €. 7.525,06; che i fatti dedotti integravano gli estremi di fattispecie di reato (truffa o appropriazione indebita aggravate) e che solo nell'anno 2006, grazie alle verifiche condotte dal nuovo professionista Rag. il Persona_2 CP_1 aveva acquisito la consapevolezza sia dell'indebita sottrazione di ingenti somme di denaro, sia dell'omesso pagamento di tasse ed oneri vari da parte del;
che dai fatti illeciti commessi
Parte_1 dal derivava, oltreché l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e la
Parte_1 refusione delle spese, sanzioni ed oneri sostenuti dal per il ritardato pagamento di tasse, CP_1 contributi ed altri oneri, il titolo per la richiesta di risarcimento dei danni;
che, a tal riguardo, la mancata disponibilità, negli anni, delle somme illecitamente sottratte dal aveva posto il
Parte_1
3 in una condizione di crisi finanziaria che gli aveva impedito di investire nella propria attività CP_1 commerciale e così di implementare i propri guadagni e lo aveva costretto ad alienare titoli azionari e una proprietà immobiliare;
che, dunque, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura di €. 100.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva: che le modalità ed il contenuto Parte_1 del rapporto tra attore e convenuto non corrispondevano a quelle dedotte dall'attore, in quanto il aveva esclusivamente fornito al attività di consulenza fiscale e tributaria;
che Parte_1 CP_1
l'attività di elaborazione dei dati contabili era invece stata fornita dalla soc. , di cui il CP_3
era socio;
che per l'intera durata del rapporto le scritture contabili del erano Parte_1 CP_1 custodite e depositate presso la sede dell'attività commerciale dell'attore, ove aveva il domicilio fiscale;
che inoltre, nello stesso periodo, sia il convenuto che la società avevano fornito CP_3
i medesimi servizi alla soc. di proprietà dei figli dell'attore; che il Controparte_4
non aveva in suo favore una delega generale al pagamento di tutti i tributi e le imposte Parte_1 dell'attore; che non richiese mai al somme maggiori rispetto agli importi da pagare;
che non ha CP_1 mai omesso di effettuare pagamenti per i quali veniva talvolta espressamente incaricato;
che inoltre non vi era alcuna prova dei pretesi versamenti del in suo favore, non avendo le matrici degli CP_1 assegni versate in atti alcun valore probatorio;
che solo una minima parte delle matrici prodotte potevano essere riferite al , mentre la maggior parte riguardavano l'attività dei figli o della Parte_1 moglie dell'attore; che l'omissione di alcuni pagamenti di contributi previdenziali era da addebitare ad una precisa volontà e scelta del che infine la domanda avanzata dall'attore era prescritta. CP_1
Chiedeva quindi il convenuto il rigetto della domanda attorea perché prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, da liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 763/2019, pubblicata in data 10/06/2019, così statuiva:
“1) accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione e per l'effetto: - condanna il convenuto alla restituzione della somma di €. 52.184,25 corrisposta a mezzo assegni oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna altresì il convenuto alla restituzione della somma, corrisposta in contanti e determinata in via equitativa, di €. 5.000,00; - condanna il convenuto alla refusione delle spese, sanzioni ed oneri per ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006 per la somma di €. 13.365,52 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ( previo accertamento incidentale della illiceità penale del fatto) condanna il convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. quantificato in via equitativa nella somma complessiva di
€ 40.000,00; 2)- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore liquidate in € 527,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ponendo
4 a suo carico le spese della Ctu grafologica e quelle della Ctu contabile.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, previa immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello, rigettare tutte le domande attrici perché prescritte, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
ovvero in via subordinata, contenere le domande nei limiti specificamente indicati nei singoli motivi di appello;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e per l'effetto condannare il Sig. al risarcimento in favore del Sig. dei danni arrecati, nella misura Persona_1 Parte_1 che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generale e accessori di legge”. si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita in accoglimento delle superiori difese:- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n° 763/2019 del Tribunale di Viterbo, depositata il
10/6/2019, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per i motivi indicati e documentati in narrativa;
-nel merito: rigettare tutti i motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
-in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
d'appello indicato al n° 8) dell'atto di appello, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con Vittoria di Spese”.
Con ordinanza dell'8.1.2020 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza dl 5/04/2022 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa dell'avvenuto decesso in data 16/07/2021di Persona_1
Riassunto il giudizio da parte di , e , in qualità di Parte_1 CP_1 CP_2 eredi di si sono costituti formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello adita, in accoglimento delle superiori difese:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n°
763/2019 del Tribunale di Viterbo, depositata il 10/6/2019, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito: rigettare tutti i motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
d'appello indicato al n° 8) dell'atto di appello, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in nove motivi diretti a censurare Parte_1
5 l'accoglimento della avversa domanda.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“La domanda in esame è stata proposta da per ottenere la restituzione delle Persona_1 somme consegnate al proprio consulente Dott. nel periodo 1998 – 2006 a mezzo Parte_1 assegni bancari e dal medesimo non utilizzate per il pagamento di tasse, imposte, contributi ed altri oneri in favore dell'attore, oltre alla rifusione delle spese, sanzioni ed oneri sostenuti per il ritardato pagamento agli Enti creditori, nonché il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La domanda è accolta perché fondata come di seguito illustrato essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 642/15 e 22562/16).
La CTU grafologica, rilevato che tutte le firme verificate sono riferibili alla stessa gestualità grafica che corrisponde a quella del signor , ha accertato che le firme di girata Parte_1 sugli assegni prodotti in originale sono state certamente apposte dal convenuto e che quelle sugli assegni prodotti in copia fotostatica sono compatibili con la grafia del medesimo.
Questo Giudice ritiene di recepire il portato della consulenza tecnica e di non discostarsene, in quanto il CTU ha fatto buona applicazione dei principi logici e tecnici della materia producendo un elaborato completo e metodologicamente ineccepibile.
Va per inciso ricordato che la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. sulla non conformità delle copie agli originali degli assegni non impedisce al giudice di accertare la genuinità delle copie anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439). Il margine di fisiologica incertezza, connaturato alla verificazione delle fotocopie in assenza di originale non più nella disponibilità dell'attore, può essere anch'esso superato attraverso altre prove espletate in giudizio. I testi di parte attrice ( , ) hanno riferito di Tes_1 CP_2 CP_1 aver personalmente assistito in varie occasioni alle richieste che il formulava al di Parte_1 CP_1 somme di denaro per il pagamento di tasse, imposte, oneri vari, attraverso la presentazione di un conto scritto, che veniva saldato dall'attore a volte a mezzo contanti a volte a mezzo assegni bancari del stesso. Questi ultimi corrispondono nella data e nell'importo alle matrici prodotte CP_1 dall'attore, nonché ai prelievi evidenziati negli estratti del conto corrente del versati in atti. CP_1
Lo stesso convenuto, che inizialmente aveva disconosciuto le proprie sottoscrizioni su tutti gli assegni, ha poi nel merito dedotto i vari utilizzi che avrebbe fatto dei relativi importi (compensi professionali per la sua attività in favore dell'attore e della soc. , pagamenti effettuati CP_4 in favore dei figli e della moglie dell'attore etc). Tutti questi elementi, complessivamente valutati, portano a ritenere pienamente provato che il Dott. abbia percepito, nel corso del Parte_1
6 rapporto, dall'attore la somma totale di €. 111.986,78 risultante dalla somma degli Persona_1 importi dei 47 assegni bancari oggetto di verificazione.
La successiva CTU tecnico-contabile ha accertato, dopo una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti in causa, l'utilizzo che il ha fatto delle somme Parte_1 consegnategli dal a mezzo dei suddetti assegni, concludendo che €. 55.279,01 sono stati CP_1 utilizzati per tasse, imposte e contributi previdenziali, mentre € 4.523,52 sono relative al pagamento di fatture emesse dal a per l'attività di consulenza fiscale prestata in favore Parte_1 Persona_1 dell'attore; pertanto la somma che il convenuto è tenuto a restituire a , in quanto non Persona_1 utilizzata per il pagamento di tasse, imposte o contributi previdenziali, ovvero comunque in favore dell'attore, è pari ad € 52.184,25.
Il Giudice condivide le conclusioni della CTU tecnico-contabile, in quanto basate su una analisi completa ed esaustiva della documentazione (assegni e matrici, cassetti fiscali, fatture per prestazioni professionali) e su un ragionamento logico-tecnico immune da vizi e condivisibile. Il CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, accogliendo, ove dovuto, i rilievi formulati. Nella specie, il CTU ha ritenuto di contenere l'oggetto della propria indagine alla posizione fiscale-contributiva dell'attore, in quanto il non ha Parte_1 provato che esistesse alcun rapporto di mandato o di delega di pagamento in capo a Persona_1 per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, pagamenti di onorari per la consulenza fiscale o contabile o di altro tipo gravanti su , sui suoi soci figli dell'attore ovvero sulla moglie CP_4 del medesimo. D'altra parte, nessuna delle causali indicate nelle matrici degli assegni e valorizzate dal convenuto – in quanto aventi astratto valore confessorio a carico del - si è rivelata CP_1 corrispondente a pagamenti effettuati dal in favore della , dei figli o della Parte_1 CP_4 moglie del Il CTU ha correttamente accertato la circostanza dal raffronto tra gli importi CP_1 portati dagli assegni astrattamente riferibili all'attività dei figli dell'attore con i corrispondenti pagamenti risultanti dal cassetto fiscale della evidenziando che non vi è alcuna CP_4 corrispondenza (pag 45 CTU). È condivisibile anche la valutazione della scrittura privata tra il convenuto e la del 13.6.2005, inizialmente prodotta in copia dall'attore e disconosciuta CP_4 dal convenuto, che poi ha però riconosciuto l'originale esibito in udienza, con la quale il Parte_1 si dichiarava debitore dell'importo di €. 120.000,00, contestualmente rinunciando a far valere ogni diritto dipendente dai reciproci rapporti dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria (pag. 42-43 CTU).
Ciò che quindi è legittimamente desumibile dalle indicazioni delle causali sulle matrici prodotte – e non contestate dal convenuto – non è la destinazione o l'utilizzo che il fece dei relativi Parte_1 importi, bensì unicamente il titolo in base al quale il convenuto giustificava le proprie richieste al cliente. Da ciò emerge che il , per l'intera durata del rapporto professionale con l'attore, Parte_1
7 si sia fatto consegnare a mezzo assegni bancari importi ben superiori a quelli utilizzati in favore del cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo instaurato, ottenendo parallelamente anche somme in contante (come in più occasioni riferito dai testi escussi). Il fatto, scoperto dall'attore solo nell'anno 2006, in occasione della revoca del mandato al convenuto e dell'intervento del nuovo consulente, riveste in astratto gli estremi della truffa o, quantomeno, dell'appropriazione indebita continuate e per l'effetto sottopone la richiesta di restituzioni e risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. al termine prescrizionale di cui all'art. 2947, III° comma c.c., con l'effetto che la domanda giudiziale appare tempestivamente proposta dall'attore e l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va rigettata. Sul punto, il dato eminentemente formale che il domicilio fiscale dell'attore fosse stabilito presso la sua attività commerciale non permette di dedurre automaticamente la conoscenza della irregolarità della propria posizione fiscale e contributiva nel corso del rapporto. Tutti i testi assunti a riguardo hanno dichiarato che i libri contabili del (ad CP_1 eccezione del registro dei corrispettivi) si trovavano presso lo studio della che li CP_3 utilizzava per la tenuta della contabilità. Inoltre, il aveva conferito al l'incarico di CP_1 Parte_1 consulenza fiscale e tributaria, delegandogli il controllo e la corretta gestione della sua posizione fiscale e contributiva. È provato per testi che l'attore, avendo ricevuto alcune cartelle esattoriali anche prima del 2006, le consegnava al suo contabile, il quale gli riferiva che si trattava di errori e che avrebbe provveduto a risolverli, così inducendolo ad accumulare morosità. D'altra parte il
non ha provato di aver mai informato il cliente della irregolarità della posizione fiscale Parte_1 invitandolo a regolarizzarla ovvero usufruire dei condoni succedutisi nel tempo. Infine, è provato documentalmente che il abbia ripreso correttamente i pagamenti fiscali e contributivi, nonché CP_1 quelli derivanti dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali, non appena conferito l'incarico al nuovo consulente;
ciò fa desumere che gli inadempimenti fiscali e contributivi degli anni precedenti non dipendessero certo da una sua libera scelta. L'accertamento incidentale del fatto illecito, astrattamente sussumibile in fattispecie penalmente rilevante, legittima la richiesta dell'attore di refusione della somma di interessi, sanzioni, oneri della riscossione etc etc sostenuti a causa del ritardato pagamento delle cartelle esattoriali notificategli nel periodo compreso tra il '98 ed il 2006; somma che il CTU ha quantificato in €.13.365,52. Il CTU ha infatti evidenziato che il avesse CP_1 costituito in capo al idonea provvista per il pagamento dei tributi e contributi e che la Parte_1 rateizzazione degli importi ingiunti abbia rappresentato una scelta obbligata connessa allo stato di bisogno dell'attore determinato dalla sottrazione di ingenti denari da parte del convenuto negli anni appena precedenti. Se infatti è pienamente provato che il abbia consegnato al , a CP_1 Parte_1 mezzo assegni, €. 52.184,25 non dovuti, è parallelamente emerso dalle prove testimoniali che vi fossero anche frequenti consegne di denaro contante da parte dell'attore. La vendita dei titoli
8 azionari di Banca CA nell'anno 2001 e la alienazione, un anno dopo, di un magazzino, comprova, in capo al la necessità di liquidità per soddisfare le esose richieste del proprio CP_1 contabile. Sulla richiesta di risarcimento delle varie voci di danno ex art 2043 cc, il Giudice ritiene di quantificare il pregiudizio subito dall'attore facendo ricorso al criterio dell'equità. La vendita, nell'anno 2001 di azioni Banca CA per un controvalore di 31.843.000 milioni di lire e, nell'anno 2002, di un magazzino di 80 mq in Montefiascone al prezzo di €. 10.500,00 sono per i suddetti motivi da porre causalmente in relazione con la perdurante condizione di crisi di liquidità provocata dalla mancata disponibilità delle somme sottratte dal proprio contabile. Il danno derivato dalla alienazione di un immobile ad un prezzo già all'epoca inferiore a quello di mercato, come da fatto notorio, e che oggi avrebbe avuto un valore di scambio di circa 4 volte superiore, tenendo conto dei valori attuali estratti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, considerato altresì il mancato godimento del bene nel tempo, nella impossibilità di determinare la natura e la tempistica delle scelte che avrebbe in merito compiuto l'attore ove non spinto da uno stato di bisogno, viene quantificato in via equitativa nella somma di €. 10.000,00. Analoga valutazione di natura equitativa va fatta per il danno da dismissione del portafoglio azionario. È documentalmente provato che, se l'attore avesse conservato i titoli azionari della Banca CA fino all'anno 2009 (offerta pubblica di acquisto), avrebbe potuto guadagnare dalla successiva vendita circa 25mila euro in più. Tuttavia, non potendo oggi conoscere quali sarebbero state le libere scelte del anche tale danno va quantificato in via equitativa nella somma di €. 10.000,00. CP_1
È poi da ritenersi certa l'esistenza di un danno da lucro cessante collegato alla mancata disponibilità/godimento di una rilevante somma di denaro illecitamente sottratto dal convenuto all'attore per tutta la durata del rapporto professionale e mai restituita, nonché a quella successivamente destinata dall'attore al pagamento di interessi, oneri e sanzioni per la riscossione di tasse e tributi non pagati. Il era infatti un commerciante al dettaglio e, al tempo dei fatti, CP_1 possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari. La somma di oltre 52mila euro accertati dalla CTU,
a cui va aggiunta una parallela somma corrisposta in contanti, come è emerso dall'istruttoria svolta, ma che è stato impossibile per l'attore determinare nel suo esatto ammontare, avrebbe potuto essere produttiva di frutti civili da investimenti monetari, immobiliari o di altra natura. Questo Giudice, nella estrema difficoltà di determinare i vari momenti in cui progressivamente si è attuato l'illecito, ovvero si è concretizzata la mancata disponibilità di denaro, e di valutare ex post le scelte in termini di investimento che avrebbe operato di volta in volta l'attore, determina in via equitativa il danno derivante da lucro cessante in € 20.000,00.
Quanto alla domanda dell'attore di restituzione delle somme indebitamente percepite dal
per prestazioni svolte dalla soc. a favore della Parte_1 Controparte_5
9 respinta l'eccezione di tardività in quanto risulta tempestivamente proposta nella CP_4 prima difesa utile, ovvero all'udienza 183 cpc e poi precisata nelle prime memorie ex art. 183 cpc, questo Giudice la accoglie nei termini che seguono. Viste le fatture depositate dal convenuto per prestazioni di nei confronti di quasi tutte riportanti la modalità di CP_3 CP_4 pagamento “in contanti”; considerata l'affermazione di valore confessorio contenuta nella comparsa di costituzione, dove il dichiara che tali fatture sono state “in buona parte” Parte_1 onorate dal tramite pagamento al convenuto stesso;
precisato che il loro pagamento va CP_1 considerato estraneo a quelli effettuati tramite gli assegni bancari oggetto della CTU tecnico- contabile, per i motivi nella medesima indicati e che si ritiene di condividere;
tenuto conto altresì della scrittura privata di natura transattiva ( non contestata) tra il e la Parte_1 CP_4 dell'anno 2006, nonché della prova, emersa nel corso dell'istruttoria, della dazione di somme in contanti dall'attore al convenuto a latere dei pagamenti a mezzo assegni bancari;
ritenendo dunque raggiunta la prova che buona parte delle fatture in oggetto sono state indebitamente pagate dall'attore con modalità denaro contante nelle mani del , ma essendo oggettivamente Parte_1 impossibile l'esatta quantificazione dell'esborso, il giudice liquida in via equitativa l'obbligo restitutorio nella somma di €. 5.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo”.
Con il primo motivo rubricato “1) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel ritenere accertata la sussistenza di un mandato generale tra le parti. Violazione degli articoli 2697 e 2733 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. relativamente alla assoluta mancanza di motivazione sul punto”,
l'appellante censura la sentenza per non avere nulla detto in ordine al rapporto professionale tra le parti, con particolare riferimento alla contestazione dell'appellante circa la delega generale ai pagamenti. Questo considerando che l'appellante in primo grado ha dedotto di avere ricevuto specifici pagamenti. Ne consegue che le domande di restituzione debbono essere valutate separatamente anche in relazione alla prescrizione.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha dato conto di come era stato conferito dal all'appellante Pt_2
l'incarico di consulenza fiscale e tributaria, come d'altronde riconosciuto dallo stesso appellante in sede di comparsa di costituzione (e dato atto in sentenza). Pertanto l'assunto in ordine al fatto che nulla è stato detto in ordine al rapporto tra le parti non è fondato.
La circostanza che l'appellato non abbia conferito delega generale all'appellante per i pagamenti non vale a sostenere, come ritiene l'appellante, che questi debbano essere valutati autonomamente ai fini della domanda di restituzione, trattandosi di pagamenti da ricondurre all'incarico professionale conferito, attenendo proprio al suo oggetto.
10 L'assunto poi secondo cui sono presenti in giudizio documenti depositati da controparte che dimostrano una diversa causale rispetto alle dazioni di denaro è del tutto generico (in questo motivo d'appello), non confrontandosi l'appellante con la motivazione della sentenza.
Con il secondo motivo rubricato “2) Ha errato il Tribunale di Viterbo a discostarsi, senza adeguata motivazione, dalle risultanze della CTU grafologica ritenendo provato il pagamento da parte del signor della somma di € 111.986,78 in favore del signor per le Persona_1 Parte_1 causali dedotte nell'atto di citazione. Violazione dell'art. 2719 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115
e 116 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza per non essersi attenuto alla CTU che attribuiva con certezza allo stesso unicamente la sottoscrizione degli assegni in originale, mentre quanto a quelli in copia la consulenza concludeva per la mera compatibilità. Inoltre il giudice di primo grado non ha valutato la scarsa credibilità delle dichiarazioni testimoniali, comunque generiche e rese da soggetti legati all'appellato. A ciò si aggiunga che il pagamento degli assegni nulla comprova quanto all'incasso.
Innanzitutto il giudice di primo grado ha dato compiutamente conto di come secondo la consulenza grafologica mentre le firme di girata degli assegni prodotti in originale sono certamente dell'appellante, quelle delle firme apposte sugli assegni prodotti in copia sono “compatibili” con la grafia dell'appellante. Sul punto la CTU ha evidenziato come un giudizio di certezza può essere effettuato solo sugli originali, rappresentando come in relazione alle copie vi sono “elementi sostanziali importanti che miscelati insieme fanno presupporre che sia la stessa mano quella che ha vergato le firme in verifica in originale e le firme di comparazione, e ci sia una buona compatibilità con quelle in verifica in copia fotostatica”. Pertanto è stato comunque effettuato in relazione alle firme di cui agli assegni in copia un giudizio di elevata compatibilità della sottoscrizione. L'assunto secondo cui il giudice di primo grado si discosta immotivatamente dalla consulenza è quindi errato, fondandosi quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla compatibilità dedotta dal consulente.
Rilevato che nessuna contestazione è stata formulata dall'appellante circa il fatto che “la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. sulla non conformità delle copie agli originali degli assegni non impedisce al giudice di accertare la genuinità delle copie anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439)”, come ritenuto d'altronde dal giudice di primo grado in conformità al consolidato orientamento della S.C., l'appellante censura gli ulteriori elementi valutati dal giudice di primo grado per superare “il margine di fisiologica incertezza, connaturato alla verificazione delle fotocopie in assenza di originale non più nella disponibilità dell'attore”.
Per quanto attiene alla dedotta scarsa attendibilità dei testi in quanto parenti e anche legati da rapporti economici, va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. l'attendibilità “afferisce
11 alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass.
n. 35814/2023).
Inoltre l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 98/2019; Cass., n. 17630/2010). Pertanto di per sè il rapporto di parentela, e a maggior ragione l'esistenza di rapporti economici con le parti, non può fondare un giudizio di inattendibilità dei testi.
Ciò premesso, come dato conto da parte del giudice di primo grado i testi di parte attrice
( , ) hanno riferito di aver personalmente assistito in varie Tes_1 CP_2 CP_1 occasioni alle richieste che il formulava al di somme di denaro per il pagamento di Parte_1 CP_1 tasse, imposte, oneri vari, attraverso la presentazione di un conto scritto, che veniva saldato dall'attore a volte a mezzo contanti e a volte a mezzo assegni bancari del stesso. Il teste ha CP_1 CP_2 precisato che ciò ha riguardato un lungo lasso di tempo (dal 1998 sino al 2006). Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono concordi e prive di alcuna contraddizione. Chiaramente nessuno dei testi ha saputo riferire di date degli assegni, essendo del tutto implausibile il ricordo sul punto. Il rilievo secondo cui la non ha saputo spiegare la presenza nel negozio dello zio non tiene Tes_1 conto del fatto che la teste ha dichiarato che il negozio dello zio è ubicato sulla strada centrale del paese, risultando quindi in un luogo di passaggio. Inoltre la teste ha dichiarato di aver lavorato sino al 2000 come insegnante, potendo quindi andare a trovare lo zio.
A ritenere l'inattendibilità dei testi non può valere l'assunto dell'appellante secondo cui l'appellato doveva produrre il conto a cui si sono riferiti i testi, trattandosi per quanto riferito dai testi di un mero foglietto preparato dall'appellante con l'indicazione delle somme da corrispondere, che difficilmente poteva essere conservato (anche alla luce del rapporto di fiducia tra le parti).
Il fatto poi che gli assegni a cui hanno fatto riferimento i testi possano essere quelli originali
(dieci), non tiene conto del rilievo che i testi hanno indicato un lungo periodo (in particolare il teste
12 , parendo poco plausibile il versamento solo di dieci assegni in tale significativo Tes_2 periodo, facendo i testi riferimento a pagamenti costanti.
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto le firme di girata anche prodotte in copia come riconducibili all'appellante.
L'appellante rileva poi (come già dedotto in primo grado) che gli assegni in copia firmati dal riportano l'intestazione a “me medesimo”, non essendovi alcun elemento di riferibilità tra la CP_1 copia frontale dell'assegno e il retro di girata con la sottoscrizione. Inoltre la firma di girata non comprova l'incasso.
In relazione a tale profilo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, dalla firma di girata di un assegno e dall'incasso di tale assegno (ricavabile dal c/c) si può desumere che l'assegno sia stato riscosso dal soggetto che ha effettuato la girata. Rilevato che, per quanto osservato può ritenersi che le firme di girata siano dell'appellante, ne consegue che può ritenersi che vi sia stato l'incasso delle somme di cui agli assegni;
questo chiaramente nei limiti in cui risulti provato che le firme di girata corrispondano agli assegni prodotti (aspetto oggetto di contestazione).
Per quanto attiene alla corrispondenza delle firme di girata agli assegni (prodotti in copia), va evidenziato come in relazione ad alcuni assegni prodotti, nella firma di girata vi è l'apposizione da parte dell'istituto bancario dei dati dell'assegno e della sua transazione, non potendo quindi in relazione a tali assegni dubitarsi della riferibilità della firma di girata all'assegno. In particolare, vengono in considerazione gli assegni n. 0194978 04, 0194973 12, 0194971 10, 0173973 07, 2613529
09, 2592184 10, 0016928 02, 2962135. Inoltre, a maggiore conferma della riferibilità della firma di girata agli assegni, gli assegni n. 2592184 10 e 2613529 09 sono emessi a favore dell'appellante.
Vi sono poi altri assegni in cui nella firma di girata vi è l'apposizione da parte dell'istituto di credito della data dell'incasso dell'assegno corrispondente a quella indicata dalla banca per la transazione dell'assegno in questione ovvero altri dati corrispondenti all'operazione bancaria (n
CRA). Ciò porta a ritenere la corrispondenza della firma di girata agli assegni in questione. Vengono in considerazione gli assegni n. 2654494 11, 0027026 12, 0178416 04, 2644605 02, 2633762 01,
2629267 04, 2644602 12, 2629261 11, 2988169 02, 3182254 10, 3174599 12, 3174593 06, 3004140
09, 0122698 04, 124647 03. Inoltre, anche in questo caso a maggiore conferma della riferibilità della firma di girata agli assegni, gli assegni n. 2633762 e 2629261 sono stati emessi a favore dell'appellante.
Vi sono poi assegni emessi a favore dello stesso appellante, non potendo quindi dubitarsi della corrispondenza tra assegno e firma di girata. In particolare, vengono in considerazione gli assegni n.
2601665 01, 2592188 01 (oltre a quelli già indicati).
13 Pertanto in relazione agli assegni indicati va ritenuto provato l'incasso della somma di cui agli assegni da parte dell'appellante.
In relazione agli ulteriori assegni dalle fotopie in atti non è possibile evincere elementi per ricondurre le firme di girata all'assegno (risultando la fotocopia talora illeggibile ovvero non potendo dalla stessa trarre elementi utili per tale collegamento). Questo con riferimento agli assegni n.
0133135, 217 09, 122691 10, 2988163, 2972220, 29772217, 2654500, 0410905, 2654497, 0169671
08, 178419, 0178417, 0178411.
Va tuttavia osservato come quanto agli assegni n. 2654497, 2654500, 29772217, 217 09 e
178411, gli stesso risultano emessi il giorno in cui sono stati effettuati pagamenti nel cassetto fiscale, pagamenti effettuati da parte dell'appellante per quanto accertato;
il che porta a ritenere che gli stessi siano stati da lui riscossi per provvedere al pagamento.
Ulteriormente, per quanto attiene agli assegni emessi nel 2000 (n. 2972220 e 2988163), va osservato come dalla consulenza espletata risulta che per l'anno 2000 i versamenti nel cassetto fiscale sono stati superiori all'ammontare complessivo degli assegni (compresi questi due); il che porta ragionevolmente a ritenere che anche questi assegni siano stati riscossi dall'appellante.
Residuano pertanto unicamente gli assegni n. 122691, 124647, 133135, 169671, 178417,
178419, in relazione ai quali non risulta raggiunta la prova dell'incasso da parte dell'appellante, in assenza di prova della corrispondenza tra la firma di girata e assegno. Chiaramente il fatto che vi è una corrispondenza di tali assegni con le matrici non vale a ritenere tale prova, essendo le matrici scritte dalla stessa parte appellata.
Ne consegue che dall'importo complessivo degli assegni pari a € 111.986,78 va detratto l'importo di tali assegni pari a € 23.003,00, residuando la somma di € 88.983,78. Sul punto è quindi parzialmente fondato il motivo d'appello.
Con il terzo motivo rubricato “3) Ha errato il Tribunale ad aderire, in maniera acritica, alle conclusioni della CTU contabile, senza tenere in alcuna considerazione le puntuali osservazioni del
CTP del convenuto. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e difetto/assenza/contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 2733 c.c.”, l'appellante si duole del fatto che il giudice ha fatto proprie le risultanze della CTU contabile. Innanzitutto, secondo l'appellante, la CTU contabile non ha considerato la CTU grafologica che ha riconosciuto come originali solo 10 assegni e avrebbe dovuto escludere i pagamenti riferibili a causali differenti rispetto a quelle dedotte in giudizio. Alcuni assegni inoltre riportano causali sottoscritte da controparte non relative a imposte e contributi suoi, dovendo essere espunti. Inoltre erroneamente sono state valutate le competenze dell'appellante.
Per quanto attiene agli assegni in copia si rinvia a quanto sopra osservato (e all'esclusione di alcuni assegni, tra i quali gli assegni n. 178417 e 178419 con causale nella matrice “tasse bar” e
14 “pensione Anita”).
L'appellante incentra le contestazioni sul fatto che il giudice di primo grado ha aderito acriticamente alla consulenza che non ha valutato solo gli assegni originali, che non ha valutato solo gli assegni con causale attinente al pagamento di imposti e tributi, che non ha valutato il cassetto fiscale della e di e - figli dell'appellato -, che ha determinato CP_4 CP_1 Persona_3 erroneamente i compensi a lui dovuti.
Per quanto attiene agli aspetti attinenti alla valutazione degli assegni, della loro causale e del cassetto fiscale di altri soggetti, il giudice di primo grado ha evidenziato sul punto come “il CTU ha ritenuto di contenere l'oggetto della propria indagine alla posizione fiscale-contributiva dell'attore, in quanto il non ha provato che esistesse alcun rapporto di mandato o di delega Parte_1 di pagamento in capo a per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, pagamenti Persona_1 di onorari per la consulenza fiscale o contabile o di altro tipo gravanti su sui suoi CP_4 soci figli dell'attore ovvero sulla moglie del medesimo. D'altra parte, nessuna delle causali indicate nelle matrici degli assegni e valorizzate dal convenuto – in quanto aventi astratto valore confessorio
a carico del - si è rivelata corrispondente a pagamenti effettuati dal in favore della CP_1 Parte_1
, dei figli o della moglie del Il CTU ha correttamente accertato la circostanza CP_4 CP_1 dal raffronto tra gli importi portati dagli assegni astrattamente riferibili all'attività dei figli dell'attore con i corrispondenti pagamenti risultanti dal cassetto fiscale della CP_4 evidenziando che non vi è alcuna corrispondenza (pag 45 CTU).
È condivisibile anche la valutazione della scrittura privata tra il convenuto e la CP_4 del 13.6.2005, inizialmente prodotta in copia dall'attore e disconosciuta dal convenuto, che poi ha però riconosciuto l'originale esibito in udienza, con la quale il si dichiarava debitore Parte_1 dell'importo di €. 120.000,00, contestualmente rinunciando a far valere ogni diritto dipendente dai reciproci rapporti dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria (pag. 42-43 CTU). Ciò che quindi è legittimamente desumibile dalle indicazioni delle causali sulle matrici prodotte – e non contestate dal convenuto – non è la destinazione o l'utilizzo che il fece dei relativi importi, bensì Parte_1 unicamente il titolo in base al quale il convenuto giustificava le proprie richieste al cliente. Da ciò emerge che il , per l'intera durata del rapporto professionale con l'attore, si sia fatto Parte_1 consegnare a mezzo assegni bancari importi ben superiori a quelli utilizzati in favore del cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo instaurato, ottenendo parallelamente anche somme in contante (come in più occasioni riferito dai testi escussi)”.
Pertanto il giudice di primo grado non si è limitato a rinviare alla CTU, ma ha espressamente motivato in relazione a tali profili e sul punto l'appellante non formula alcuna argomentazione in senso contrario come era suo onere ex art. 342 c.p.c.
15 A ciò si aggiunga che, in relazione agli assegni con causale diversa dal pagamento di tasse e tributi per l'appellante, il consulente ha accertato (pg 45) che: in relazione all'assegno 178411 del
16.5.2003 con la matrice “condono” in data 16.5.2003 il cassetto fiscale dell'appellato evidenzia in data 16.5.2003 il pagamento a mezzo di F24 di un codice tributo 8073 che si riferisce ad una ipotesi di condono;
quanto agli altri assegni, i cassetti fiscali di ed alla data di emissione CP_2 CP_1 degli assegni non trovano pagamenti corrispondenti.
Pertanto il motivo di appello in relazione a tali profili è infondato.
Per quanto attiene poi al rilievo attinente alle fatture relative alle prestazioni professionali, ritenute da parte del CTU limitatamente all'importo di € 4.523,52, va osservato come condivisibilmente sono state escluse le fatture emesse per prestazioni rese a favore di altri soggetti
( e e e per prestazioni svolte da altro soggetto ( , CP_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 trattandosi di prestazioni per cui sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva) delle parti. Né sul punto l'appellante deduce alcun elemento in senso contrario.
Relativamente poi alle fatture (annotate nel registro IVA) per prestazioni rese dall'appellante all'appellato ed escluse in quanto indicate “per contanti” come modalità di pagamento, il motivo è fondato, atteso che – non venendo in rilievo un problema di prova delle prestazioni ma solo di pagamento – l'indicazione per contanti non vale a significare che il pagamento è stato effettuato per contanti (circostanza non comprovata) ma attiene unicamente alle modalità dell'eventuale pagamento
(in alcune è indicato “contanti vista fattura” a dimostrazione che la fattura è stata emessa prima del pagamento e che tale indicazione con comprova lo stesso). A ciò si aggiunga che a fronte della prova del pagamento degli assegni non risulta comprovato né dedotto il versamento da parte dell'appellato di ulteriori somme per il pagamento di tali prestazioni (e quindi la riferibilità degli assegni ad altre prestazioni) (cfr. Cass. n. 27247/2023 in materia di onere della prova). Sul punto le dichiarazioni testimoniali nel riferire pagamenti in contanti sono generiche, non indicando specificatamente le somme versate.
Ne consegue che deve essere considerato l'intero importo delle fatture pari ad € 10.214,62 invece del minor importo riconosciuto di € 4.4523,52.
Pertanto a fronte della somma di cui agli assegni pari a € 88.983,78, va detratta la somma di €
55.279,01, utilizzata per il pagamento di tasse, imposte e contributi dell'appellato, e quella di €
10.214,62 per prestazioni professionali dell'appellante, pervenendosi alla minor somma di €
23.490,15.
In tali limiti il motivo d'appello è fondato.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Ha errato il Tribunale nel condannare il convenuto al pagamento della somma di € 13.365,52= oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di
16 refusione delle spese, sanzioni ed oneri per ritardato pagamento di tasse, contributi ed altri oneri dovuti per gli anni dal 1998 al 2006. Violazione dell'articolo 112, 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendolo condannato al pagamento di una somma superiore a quella richiesta per spese, sanzioni e oneri di ritardato pagamento, oltre che nell'avere determinato una somma errata (considerando anche quanto dovuto per rateizzazione che rappresenta una libera scelta dell'appellato) e non dovuta comunque in assenza di reato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto al fine della condanna oggetto del presente capo irrilevante è la configurabilità del fatto di reato, venendo in ogni caso in rilievo somme dovute a titolo risarcitorio per avere l'appellante incamerato somme corrisposte superiori a quelle effettivamente utilizzate, fonte di responsabilità anche ex art. 2043 c.c..
In citazione l'attore/appellato ha chiesto di “condannare il alla refusione delle Parte_1 spese, sanzioni, e oneri sostenuti o da corrispondere dal a causa del ritardato pagamento agli CP_1 enti creditori di tasse contributi ed altri oneri accessori dovuti per gli anni 1998/2006 per un totale di € 5.244,85 (già pagati) ed € 2.280,21 (irrogati e in corso di pagamento) per un totale di €
7.525,06”. Nessuna ulteriore precisazione è stata formulata in sede di memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. e solo in sede di precisazione l'attore ha chiesto l'ulteriore somma di € 13.365,52.
Precisato che trattandosi di questione attinente all'ammissibilità della domanda privo di rilevanza ha il fatto che tale questione non sia stata in precedenza sollevata dall'appellante, il motivo
è fondato in relazione al riconoscimento di somme superiori a quelle indicate in citazione pari a €
7.525,06, risultando inammissibile la maggior somma richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro non argomentata sulla base di fatti sopravvenuti).
Per quanto attiene all'errata valutazione anche di quanto dovuto per rateizzazione richiesta dall'appellato in relazione a somme dovute per omessi versamenti, va osservato come si tratta di somme che trovano la propria causa sul mancato versamento delle somme dovute da parte dell'appellante, risultando quindi causalmente riconducibili alla condotta dell'appellante. La scelta di operare la rateizzazione non può essere valutata come condotta colposa ex art. 1227 c.c., rispondendo alla necessità di dover far fronte nell'immediato a quanto richiesto dall'ente impositore per una rilevante somma. E questo anche tenuto conto del fatto che la richiesta attiene al pagamento di somme che dovevano essere corrisposte nel tempo.
Con il quinto motivo rubricato “5) Ha errato il Tribunale nel ritenere che le condotte oggetto del presente giudizio possano costituire un fatto di reato. Ha altresì errato nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto integrato un fatto di reato e rigettato la eccezione di prescrizione. L'appellante evidenzia come il
17 rapporto professionale si è interrotto nel 2005 e da allora non vi sono stati rapporti;
il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza del fatto di reato e comunque dichiarare la prescrizione delle somme anteriori al 2000.
Il ha agito nei confronti dell'appellante ex art. 2043 c.c.. La domanda attorea è stata Pt_2 proposta con atto di citazione notificato in data 21.6.2010.
In diritto va ricordato come secondo consolidata giurisprudenza della S.C. “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito” (Cass. n. 4683/2020). Pertanto il termine di prescrizione decorre non dal fatto illecito ma dalla conoscenza o, meglio, conoscibilità dell'illecito secondo l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha dato conto di come il fatto è stato scoperto dall'appellato solo nel 2006 in occasione della revoca del mandato all'appellante e la nomina di un altro consulente, e sul punto l'appellante non formula alcuna contestazione. D'altronde lo stesso appellante nella comparsa di costituzione in primo grado ha dato conto di come il rapporto professionale si è interrotto nel dicembre 2005, risultando sul punto tardiva (oltre che contraddittoria rispetto a quanto dedotto in primo grado) l'allegazione nell'atto di appello di una interruzione del rapporto nel maggio 2005. Pertanto può ritenersi che solo nel 2006 l'appellato abbia avuto conoscenza dei fatti lamentati.
Va poi osservato come è da escludere che in corso di rapporto l'appellato fosse a conoscenza di irregolarità dei pagamenti e che vi fosse da parte sua un difetto di diligenza. In relazione a tali aspetti il giudice di primo grado ha condivisibilmente osservato come “sul punto, il dato eminentemente formale che il domicilio fiscale dell'attore fosse stabilito presso la sua attività commerciale non permette di dedurre automaticamente la conoscenza della irregolarità della propria posizione fiscale e contributiva nel corso del rapporto. Tutti i testi assunti a riguardo hanno dichiarato che i libri contabili del (ad eccezione del registro dei corrispettivi) si trovavano CP_1 presso lo studio della , che li utilizzava per la tenuta della contabilità. Inoltre, il CP_3 CP_1 aveva conferito al l'incarico di consulenza fiscale e tributaria, delegandogli il controllo Parte_1
e la corretta gestione della sua posizione fiscale e contributiva. È provato per testi che l'attore, avendo ricevuto alcune cartelle esattoriali anche prima del 2006, le consegnava al suo contabile, il quale gli riferiva che si trattava di errori e che avrebbe provveduto a risolverli, così inducendolo ad accumulare morosità. D'altra parte il non ha provato di aver mai informato il cliente Parte_1 della irregolarità della posizione fiscale invitandolo a regolarizzarla ovvero usufruire dei condoni succedutisi nel tempo. Infine, è provato documentalmente che il abbia ripreso correttamente i CP_1
18 pagamenti fiscali e contributivi, nonché quelli derivanti dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali, non appena conferito l'incarico al nuovo consulente;
ciò fa desumere che gli inadempimenti fiscali
e contributivi degli anni precedenti non dipendessero certo da una sua libera scelta”. E sul punto nessuna censura è stata formulata dall'appellante. Quanto poi al rilievo che l'appellato fosse a conoscenza del fatto che le somme erano destinate a finalità differenti da quelle indicate nella matrice, va osservato come, al di là di quanto sopra osservato circa le matrici, rimane fermo che tali somme non sono state utilizzate nell'interesse dell'appellato.
D'altronde proprio il rapporto fiduciario con il proprio commercialista vale ad escludere che si possa ipotizzare la conoscenza di irregolarità (in assenza di elementi di prova).
Pertanto, anche a non ipotizzare la fattispecie di reato, in ogni caso è da escludere la prescrizione quinquennale ex art. 2043 c.c.., considerata la conoscenza dei fatti agli inizi del 2006 e stante la citazione nel giugno 2010. Peraltro anche ad ipotizzare la conoscenza a dicembre 2005 (data in cui l'appellante ha assunto in primo grado la cessazione del rapporto), in ogni caso è da escludersi la prescrizione.
Peraltro, a fronte del fatto che, per quanto sopra osservato, è stata accertata la corresponsione a favore dell'appellante di somme non versate per far fronte a quanto dovuto dall'appellato, appare difficile escludere la fattispecie di reato anche come elemento soggettivo. Quanto poi al fatto che non vi è prova dell'incasso di tali somme, e quindi dell'appropriazione indebita, una volta ritenuta la firma di girata degli assegni dell'appellante e il pagamento degli assegni, ne consegue che debba ritenersi le somme oggetto di appropriazione da parte dell'appellante.
In definitiva quindi il motivo è infondato.
Con il sesto motivo, rubricato “6) Ha errato il Tribunale di Viterbo nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c. e nella sua determinazione in via equitativa. Violazione degli articoli 2043 e 1226 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere riconosciuto in via equitativa un danno. L'appellante evidenzia come non è stato acquisito alcun elemento che possa portare a ritenere la vendita delle azioni e del magazzino conseguenti alle richieste di denaro provenienti dall'appellante; gli elementi acquisiti comprovano il contrario.
Il motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in via equitativa un risarcimento del danno, considerando che la vendita nell'anno 2001 delle azioni della Banca CA per un controvalore di circa 31.843.000 di lire e nell'anno 2002 di un magazzino di 80 mq a un prezzo di € 10.500,00 sono da collegare ad una crisi di liquidità provocata dalla mancata disponibilità delle somme sottratte dal
19 proprio contabile. Oltre a tale danno secondo il giudice di primo grado va riconosciuto un danno da lucro cessante, per mancata disponibilità delle somme, oltre ad un danno connesso alle somme corrisposte in contanti (riferite dai testi ma non comprovate nel loro preciso ammontare).
Innanzitutto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone che sia accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e che vi sia l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno a causa di fattori oggettivi
e non già quale conseguenza della negligenza della parte” (Cass. n. 127/2016). Pertanto il danno in via equitativa può essere riconosciuto nei limiti in cui sia provato un danno nell'an e sussista l'estrema difficoltà di provarlo nel suo ammontare.
Nel caso di specie il solo fatto storico che l'appellato in data 2001 ha venduto delle azioni per circa 31 milioni di lire e in data 2002 ha venduto un magazzino non comprova in alcun modo che ciò sia avvenuto per far fronte a carenze di liquidità determinata dalle somme corrisposte all'appellante.
L'assunto dell'appellato secondo cui il fatto che “il era infatti un commerciante al dettaglio e, CP_1 al tempo dei fatti, possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari” non vale a comprovare che la vendita sia stata determinata da carenze di liquidità, risultando fisiologica la vendita di beni e titoli da chi ne possiede più di uno. Anzi proprio tali elementi dimostrerebbero l'assenza di problemi di carattere economico. E nessuna prova è stata fornita sul punto, non parendo sufficiente la produzione di un estratto di un conto corrente solo del 2001. Peraltro va considerato che si tratta di somme corrisposte in un significativo arco di tempo, parendo dubitabile che possano avere inciso sulla liquidità di un commerciante. A ciò si aggiunga che, a fronte dell'assenza di problemi economici da parte dell'appellato, l'ammontare delle somme versate superiori a quelle dovute non pare particolarmente significativo. Va poi osservato come nessuna rilevanza possono avere somme in contanti riferire dai testi in assenza di alcuna quantificazione.
Pertanto è da escludere il riconoscimento di un danno connesso alla vendita di tali beni (per €
20.000).
Per quanto attiene poi alla valutazione del danno da lucro cessante, quantificato equitativamente in € 20.000,00, va osservato come sul punto il giudice ha evidenziato come “è poi da ritenersi certa
l'esistenza di un danno da lucro cessante collegato alla mancata disponibilità/godimento di una rilevante somma di denaro illecitamente sottratto dal convenuto all'attore per tutta la durata del rapporto professionale e mai restituita, nonché a quella successivamente destinata dall'attore al pagamento di interessi, oneri e sanzioni per la riscossione di tasse e tributi non pagati. Il era CP_1 infatti un commerciante al dettaglio e, al tempo dei fatti, possedeva proprietà immobiliari e titoli azionari. La somma di oltre 52 mila euro accertati dalla CTU, a cui va aggiunta una parallela somma corrisposta in contanti, come è emerso dall'istruttoria svolta, ma che è stato impossibile per l'attore
20 determinare nel suo esatto ammontare, avrebbe potuto essere produttiva di frutti civili da investimenti monetari, immobiliari o di altra natura. Questo Giudice, nella estrema difficoltà di determinare i vari momenti in cui progressivamente si è attuato l'illecito, ovvero si è concretizzata la mancata disponibilità di denaro, e di valutare ex post le scelte in termini di investimento che avrebbe operato di volta in volta l'attore, determina in via equitativa il danno derivante da lucro cessante in € 20.000,00”.
Innanzitutto priva di rilevanza può avere al fine di tale quantificazione il fatto che i testi hanno riferito di somme di denaro in contanti, trattandosi di somme di cui non risulta provato l'ammontare e che quindi non possono essere oggetto di valutazione equitativa.
Per quanto attiene al danno da riconoscere a titolo di lucro cessante per il mancato godimento delle somme corrisposte, lo stesso può essere quantificato, in assenza di ulteriori elementi di prova, non forniti dalla parte (anche l'assunto relativo agli investimenti è generico, non parendo sufficiente il mero disinvestimento di cui sopra) nella rivalutazione ISTAT (cfr. Cass SU 1712/1995) dai singoli pagamenti (degli assegni quanto alla somma di € 23.490,15; e dalla corresponsione delle somme quanto ad € 7.525,06) alla pubblicazione della presente sentenza. In tal senso va riformata la sentenza di primo grado.
Con il settimo motivo, rubricato “7) Ha errato il Tribunale nell'accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall'attore ed avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate per conto della Violazione degli articoli 183, 115 e 116 c.p.c; motivazione illogica e CP_4 apparente, violazione dell'articolo 132 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza per non avere considerato che la domanda di restituzione delle somme pagate per conto della era stata CP_4 proposta tardivamente. Inoltre erroneamente è stata accolta tale domanda, atteso che il pagamento del debito del terzo non legittima la richiesta di restituzione nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento ma fonda solo l'eventuale diritto di rivolgersi al debitore che ne ha beneficiato.
Per quanto attiene alla dedotta inammissibilità della domanda, la domanda di restituzione delle somme pagate per conto della alla non risulta proposta in sede di udienza di prima CP_4 CP_3 comparizione, in cui l'appellante si è limitato a rappresentare in relazione alla che tali CP_4 somme erano state indebitamente pagate, senza effettuare alcuna domanda di restituzione (attenendo la richiesta di restituzione alle somme indebite percepite dalla in relazione a fatture CP_3 emesse nei confronti dell'attore e non della , non parendo sul punto condivisibile quanto CP_4 ritenuto dal giudice di primo grado.
Va tuttavia osservato come la domanda risulta proposta nella prima memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. E secondo il più recente insegnamento della S.C. “merita condivisione il principio secondo cui la domanda nuova dell'attore, una volta ritenuta ammissibile quale
21 conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, possa essere formulata, oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 5 dell'art. 183 c.p.c., ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma successivo (Cass. n. 9978 del 2022; in senso contrario, tuttavia, Cass. n. 30745 del 2019 e n. 17708 del 2013). Depone in tal senso la stessa lettera della legge, che, prevedendo al n.2) del comma 6 citato, la fissazione di un secondo termine " per replicare alle domande ed eccezioni nuove ", esplicitamente riconosce l'ammissibilità della loro proposizione anche in sede di prima memoria istruttoria. Si è in proposito osservato che questa conclusione " si inscrive nella esigenza valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 12310-2015 di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto dalle parti, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale " (Cass. n. 9872 del 2022, citata)” (Cass. n. 19763/2024).
Pertanto deve ritenersi ammissibile la nuova domanda proposta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in conseguenza delle eccezioni del contenuto che aveva dedotto il pagamento da parte del AN di debenze a carico della per prestazioni rese dalla CP_4 CP_3
Quanto poi al rilievo circa il merito, va osservato come il giudice di merito ha argomentato quanto segue “viste le fatture depositate dal convenuto per prestazioni di nei confronti CP_3 di quasi tutte riportanti la modalità di pagamento “in contanti”; considerata CP_4
l'affermazione di valore confessorio contenuta nella comparsa di costituzione, dove il Parte_1 dichiara che tali fatture sono state “in buona parte” onorate dal tramite pagamento al CP_1 convenuto stesso;
precisato che il loro pagamento va considerato estraneo a quelli effettuati tramite gli assegni bancari oggetto della CTU tecnico-contabile, per i motivi nella medesima indicati e che si ritiene di condividere;
tenuto conto altresì della scrittura privata di natura transattiva (non contestata) tra il e la dell'anno 2006, nonché della prova, emersa nel corso Parte_1 CP_4 dell'istruttoria, della dazione di somme in contanti dall'attore al convenuto a latere dei pagamenti a mezzo assegni bancari;
ritenendo dunque raggiunta la prova che buona parte delle fatture in oggetto sono state indebitamente pagate dall'attore con modalità denaro contante nelle mani del
”. Parte_3
Il fatto che il abbia pagato volontariamente fatture per prestazioni rese dalla nei CP_1 CP_3 confronti della sostanzia l'adempimento di un terzo, che di per sé non legittima l'azione di Pt_4 ripetizione, non rilevando in senso contrario il fatto che il pagamento è avvenuto in contanti a favore del convenuto (socio della . Questo considerando che non è stato comprovato che le CP_3 prestazioni non sono state eseguite. Quanto poi al richiamo alla transazione del giugno 20025 tra la e il , ad essa risulta estranea la CP_4 Parte_1 CP_3
22 Peraltro va osservato come il giudice ha quantificato l'obbligo restitutorio in € 5.000,00 in via equitativa ritenendo “oggettivamente impossibile” l'esatta quantificazione dell'esborso. E sul punto valgano le considerazioni di cui al precedente motivo d'appello in ordine alla valutazione equitativa del danno da ammettere effettivamente unicamente nell'ipotesi di impossibilità ovvero estrema difficoltà di provare il danno. Ma nel caso di specie nessun elemento è stato concretamente comprovato a supporto di tale domanda, non sussistendo elementi per ritenere l'impossibilità di valutare il danno (trattandosi di pagamenti che si assumono effettuati e che quindi possono essere provati).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, tale domanda deve essere rigettata.
Con l'ottavo motivo, rubricato “8) Ha errato il Tribunale nell'omettere qualsiasi pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto. Violazione dell'art.112 c.p.c. e 132 c.p.c.”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere omesso alcuna statuizione in ordine alla proposta domanda riconvenzionale.
Rilevato che parte appellante nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimenti dei danni morali e materiali subiti e che effettivamente tale domanda non è stata esaminata, quanto sopra dedotto in relazione al merito dell'appello con riferimento al riconoscimento del fatto illecito dell'appellante porta ad escludere una lesione al suo onore e alla sua reputazione, con conseguente rigetto di tale domanda.
Con il nono motivo, rubricato “9) Ha errato il Tribunale nel condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore e nel porre a suo esclusivo carico i costi della
CTU grafologica e di quella contabile. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza in quanto la fondatezza dei precedenti motivi di appello doveva portare alla condanna di controparte alle spese. Inoltre l'accoglimento solo parziale della domanda doveva portare alla compensazione parziale delle spese.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio, con conseguente assorbimento di tale motivo d'appello.
In definitiva l'appellante va condannato al pagamento della complessiva minor somma di €
31.015,21 (€ 23.490,15 + 7.525,06), oltre rivalutazione ISTAT dai singoli pagamenti di cui a tale somma alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Spese.
L'esito complessivo del giudizio, con il riconoscimento all'appellato di una somma inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi per un terzo, dovendo i rimanenti due terzi essere posti a carico del , complessivamente soccombente. La Parte_1
23 liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022
(valore della causa sino ad € 52.000, tabella II e XII, scaglione IV, valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione in appello nei minimi stante la limitata attività svolta).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.763/2019 del Tribunale di Viterbo, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado: condanna al pagamento a favore di e quali eredi Parte_1 CP_1 CP_2 di della complessiva somma di € 31.015,21, oltre alla rivalutazione ISTAT dai singoli Persona_1 pagamenti di cui a tale somma alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta le ulteriori domande proposte dal CP_1 compensa le spese dei due gradi per un terzo, condannando alla refusione Parte_1
a favore di e quali eredi di delle spese dei due gradi che CP_1 CP_2 Persona_1 liquida (già ridotte) in: quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre 2/3CU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 5.646,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA;
f) pone le spese delle due CTU per due terzi a carico del e per un terzo a carico di Parte_1
e CP_1 CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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