Versione
20 giugno 1998
20 giugno 1998
Art. 2. Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola 1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto e' limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.
2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.
2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 28/11/2002, n. 498Provvedimento: […] che, parimenti, ne risulterebbero rafforzate anche le censure relative all'art. 2 del decreto legislativo n. 173 del 1998 [indicate alla lettera ( h )], che concerne l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai procedimenti inerenti la meccanizzazione agricola, oggi ricadente nell'ambito di potestà legislativa esclusiva regionale;Leggi di più...
- difetto di adeguata motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza·
- agricoltura·
- organizzazione e attribuzioni dell’amministrazione centrale·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- riproposizione di questione già sollevata, a seguito di restituzione degli atti al rimettente·
- lamentata lesione delle autonomie regionali, nel quadro costituzionale riformato