Art. 2. Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola 1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto e' limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.
2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.
2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.