Ordinanza presidenziale 29 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23083 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12712/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12712 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Paggi, Francesco Ienco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto -OMISSIS- del 05.06.2019, notificato in data 01.07.2019, mediante il quale il Ministero degli Interni ha adottato il rigetto dell’istanza proposta dal ricorrente per il conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1, lettera d), L. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in data 21 ottobre 2014.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 5 giugno 2019 “ visti gli atti istruttori ”, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza della richiedente.
Avverso il suddetto provvedimento di diniego il ricorrente insorge con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di diritto:
1) violazione di legge per violazione art 10-bis l 241/90;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) eccesso di potere per falsità dei presupposti;
4) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 9278/2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della resistente “ Ritenuto necessario, ai fini del decidere e per completezza di trattazione, acquisire elementi informativi di maggiore dettaglio circa i motivi ostativi sottesi all’avversato provvedimento di diniego (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere interlocutorio istruttorio n. 32/2024 datato 11 gennaio 2024), chiarendo, innanzitutto, per quale fattispecie di reato l’interessato è risultato denunciato ( Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate , ex art. 453 c.p., ovvero Fabbricazione o detenzione di materiale esplodenti , ex art. 435 c.p.), nonché acquisire il certificato dei carichi pendenti e il certificato giudiziale anche da parte dell’amministrazione, considerato che detti certificati possono avere un contenuto diverso a seconda che siano rilasciati a richiesta di soggetti privati o pubblici (art. 39, DPR 313/2002) ”.
L’amministrazione non ha ottemperato a detta ordinanza istruttoria.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. - Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al caso di specie il ricorrente, che ritiene di possedere i requisiti per l’acquisto della cittadinanza, confuta la correttezza dell’operato dell’amministrazione che, a fronte della istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana presentata il 21 ottobre 2014, ha adottato il provvedimento di rigetto in data 5 giugno 2019, facendo generico riferimento agli atti istruttori.
Dall’esame degli atti di causa è risultato che la p.a. nel corso dell’istruttoria ha fondato la propria sfavorevole determinazione sulla riconducibilità al ricorrente di elementi di controindicazione di carattere penale.
Tuttavia, riscontrata il carattere, oltre che generico, discordante tra gli elementi emergenti dagli atti di causa (v. segnatamente preavviso di rigetto e rapporto informativo della competente Questura, allegati ai Documenti depositati dalla p.a. il 31 gennaio 2025) e tenuto conto di quanto dedotto e prodotto dal ricorrente, con ordinanza collegiale n. 9278/2025 è stato disposto, a carico della p.a. resistente, che non ha inadempiuto, di acquisire informativi di maggiore dettaglio circa i motivi ostativi sottesi all’avversato provvedimento di diniego (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere interlocutorio istruttorio n. 32/2024 datato 11 gennaio 2024), chiarendo, innanzitutto, per quale fattispecie di reato l’interessato è risultato denunciato ( Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate , ex art. 453 c.p., ovvero Fabbricazione o detenzione di materiale esplodenti , ex art. 435 c.p.), nonché acquisire il certificato dei carichi pendenti e il certificato giudiziale anche da parte dell’amministrazione, considerato che detti certificati possono avere un contenuto diverso a seconda che siano rilasciati a richiesta di soggetti privati o pubblici (art. 39, DPR 313/2002).
Considerato che nel processo ammnistrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, l'inottemperanza alle richieste di produzione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione può essere valutata a sfavore della parte pubblica (cfr., T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11/11/2022, n. 283)
Detto principio, di cui all'art. 64, comma 4, cod. proc. amm., assume ancor più pregnanza, quando, come nel caso di specie, ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio, consentendo al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, che non si pongano in conflitto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.
Il Ministero dell’interno, peraltro, nulla ha dedotto su quanto prospettato da parte attrice, confortato, tra l’altro, dalle risultanze dei certificati penali rilasciati dalle autorità competenti, dalla stessa parte prodotti, è invece rimasto inadempiente all’incombente istruttorio disposto con la richiamata ordinanza n. 9278/2025, adottata anche in ragione della consapevolezza che il certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato a richiesta dei soggetti pubblici potrebbe essere diverso, dovendo riportare eventualmente tutte le condanne subite, anche se estinte e con previsione della non menzione.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto di quelli che risultano essere gli elementi istruttori raccolti dall’autorità procedente nel corso del procedimento concessorio, in mancanza di informazioni circostanziate sul contestato comportamento posto in essere dal richiedente lo status , di elementi aggiornati e di dettaglio sullo stato del relativo procedimento penale, ritiene condivisibile la censura di parte sul cattivo uso del potere discrezionale esercitato, vista l’impossibilità di rinvenire elementi di prova per ritenere l’avversato diniego sorretto da concrete ragioni in grado di giustificare adeguatamente il formulato giudizio di inaffidabilità e non integrazione (v. da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, 193/2023).
In altre parole, il Collegio ritiene che la determinazione negativa assunta dall’Amministrazione non poggi su una valutazione che possa considerarsi in maniera indubbia scrupolosa e attenta a tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, in grado di assicurare un giudizio attendibile sulla posizione dell’aspirante cittadino.
Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NT CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT CE | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.