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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2822/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.2002 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GUERCIO,
ATTORE contro
P.M. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
ANCONA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: conclude riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte [Voglia l'On.le Tribunale adìto: - autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
- contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”.]. Parte_1 Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolto a questo Tribunale deducendo che fin dall'infanzia ha Parte_1
sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur pagina 1 essendo un individuo di sesso biologico maschile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale.
Parte ricorrente ha altresì affermato che ha interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili e che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma (Centro di eccellenza e di riferimento per il Centro Italia sui disturbi dell'identità di genere, istituito con Legge
Regionale del 1990 ed operativo in materia sin dal 1992), nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa e con il Dott. Responsabile Per_2 Per_3
del servizio, i quali hanno redatto esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG).
Ha aggiunto che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di una donna;
anche l'endocrinologo dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria delle Marche ha ritenuto infatti che parte ricorrente fosse clinicamente e fisicamente pronto ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico maschile con l'aspetto femminile desiderato, tanto è vero che ha iniziato da tempo a somministrare la terapia ormonale femminilizzante.
Ha chiesto pertanto, contestualmente all'autorizzazione a procedere con intervento chirurgico, la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, anche al fine di evitare la frustrante condizione nella quale un soggetto ormai di aspetto femminile, si trova a vivere nella propria quotidianità, con l'indicazione del sesso femminile e del nuovo nome, indicato in ”. Per_1
In assenza di coniuge e figli, l'atto di citazione è stato notificato al Pubblico Ministero, che non è intervenuto nel giudizio.
2. E' stata acquisita la certificazione a firma del dott. , dirigente medico della Persona_4
Clinica di Endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle
Marche, attestante che la persona ricorrente è seguita per disforia di genere dal 19.11.2020 e da allora assume terapia ormonale di affermazione di genere, risultata ben tollerata.
E' stata altresì acquisita la consulenza psicologica prodotta dalla parte ricorrente, redatta dal dott.
e dalla dott.ssa del SAIFIP (servizio per l'adeguamento tra Persona_5 Testimone_1
identità fisica e identità psichica) dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, nella quale si dà atto che, ancor prima che raggiungesse la maggior età, a Persona_6
gennaio 2020, i suoi genitori l'avevano condotto/a presso il Servizio con richiesta di valutazione ed pagina 2 eventuale presa in carico del disagio relativo all'identità di genere. I medici hanno riferito che a settembre 2020 la persona ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico, dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata
e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato" (OMS,201S) già denominata Disforia di Genere.
Nella relazione si dà altresì atto che la persona a novembre 2020 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso un endocrinologo privato, che continua nel periodo attuale.
Nel corso del procedimento si è proceduto a all'interrogatorio libero della parte che, presentatosi con abiti e acconciatura femminili ed esprimendosi spontaneamente al femminile, ha dichiarato di confermare il contenuto del ricorso, precisando di aver cominciato a 14 anni a capire di avere qualcosa di diverso dagli altri ragazzini e già a 15 anni a farsi chiamare . Ha riferito che per Per_1
alcuni anni i suoi genitori, che erano separati, hanno avuto problemi ad accettare la situazione, che a scuola ci sono stati episodi di bullismo, con offese, denigrazioni e difficoltà sia con i compagni
(nonostante ci fosse qualcuno che aveva un atteggiamento amichevole e non discriminatorio) che con i professori, e che solo con l'inizio dell'Accademia di Belle Arti a Macerata i rapporti con i coetanei sono stati più facili, ed anche quelli con gli insegnanti.
Ha dichiarato che la discrasia tra l'effettivo sentire, l'aspetto e le risultanze anagrafiche crea moltissimi problemi (ad esempio all'università per l'uso del nome al maschile anche per account e posta elettronica nelle video-call, oppure quando si trova a fare domande per lavoro o corsi), ha confermato la volontà di procedere con la rettifica anagrafica e l'intenzione di effettuare gli interventi chirurgici necessari, mastoplastica e vaginoplastica, nella speranza di poterli fare in Italia.
All'esito, si è ritenuto non necessario eseguire ulteriori accertamenti (se non la acquisizione di relazioni aggiornate e più approfondite da parte degli specialisti), atteso che la parte ricorrente, ventiduenne, non è coniugata, non ha figli e da un congruo tempo ha avviato il percorso personale e medico, restando in lei salde le motivazioni che l'hanno determinata alla presentazione della domanda giudiziale, sì che non deve ritenersi necessario alcun approfondimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, con rinuncia ai termini per memorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. La rettificazione di attribuzione di sesso è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982 n. 164, la quale prevede sia l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici per modificare i caratteri sessuali al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo al genere in cui ci si identifica, sia la rettificazione del sesso da femminile a maschile e viceversa e del nome nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello stato civile.
pagina 3 Va ricordato che l'elaborazione giuridica è stata a lungo ferma nella convinzione, secondo la lettura testuale della legge ed in particolare dell'art. 1, che il trattamento medico-chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari fosse un passaggio obbligato per la rettificazione del sesso;
solo in seguito si è riflettuto in ordine alla possibilità di una rettificazione di sesso che possa prescindere dall'intervento.
Secondo un primo indirizzo, oramai superato, il raggiungimento dell'identità sessuale, divergente dalla mera corrispondenza tra sesso biologico e genere, doveva ritenersi realizzabile solo previo intervento medico-chirurgico che conciliasse i caratteri sessuali primari al genere desiderato. In questa prospettiva, la tutela in tema di transessualismo favoriva pressoché esclusivamente l'interesse statuale alla certezza in ordine al genere biologico, maschile o femminile, di un soggetto.
La svolta nel panorama giurisprudenziale è stata segnata da alcune decisioni, piuttosto recenti, che hanno invece ritenuto solo eventuale l'intervento chirurgico ed hanno reputato di poter superare l'ostacolo dell'art. 1, comma 1, l. n. 164/1982 mediante interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., 20 luglio 2015, n. 15138), sulla scorta dell'art. 31 d. lgs
150/2011, nel frattempo introdotto a disciplina del procedimento, ha osservato come l'art. 1, comma
1, l. n. 164/1982, faccia generico riferimento ai «caratteri sessuali» (pur essendo già nota al tempo della redazione della legge la distinzione tra caratteri sessuali primari e secondari) e il successivo art. 3 preveda che l'intervento chirurgico debba essere autorizzato «quando necessario».
L'interpretazione congiunta delle due disposizioni non può ritenersi pertanto espressiva di un contenuto precettivo univoco. In tale contesto, dev'essere attribuito alle persone transessuali il diritto di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” il cui “momento conclusivo (…) è individuale e certamente non standardizzabile” (cfr. la motivazione della sentenza citata).
Determinante è stata poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 21 ottobre 2015 secondo cui «la legge n. 164/1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (...)». Secondo la Consulta, infatti, la norma va interpretata alla luce dei diritti della persona, e «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione [dei caratteri sessuali], porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al
pagina 4 percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali». Spetta chiaramente al giudice, precisa la Corte, «un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona»1.
Entrambe le pronunce si fondano sul pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, riconducibile in quanto tale ai diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla nostra carta costituzionale, sia dalla C.E.D.U..
L'intervento chirurgico non è più ritenuto, quindi, indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce “solo un eventuale ausilio per il benessere della persona”, “ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica”.
Successivamente, la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Va aggiunto che, nelle more del presente procedimento, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 3.7.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti rilevato che “potendo questo percorso [di transizione dell'identità di genere] compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
4. Tale evoluzione interpretativa ha comportato ovvie ricadute sul piano processuale, imponendo in particolare la revisione dell'impostazione tradizionale che considerava l'intervento medico- chirurgico quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, e della scansione del giudizio in due fasi procedimentali, una prima in cui il giudice era chiamato ad 1 Corte Cost. sentenza 5 novembre 2015, n. 219. pagina 5 accertare la presenza di circostanze tali da ritenere sussistente il diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un sesso diverso e che conduceva, se necessario, alla autorizzazione con sentenza del trattamento medico-chirurgico, ed una seconda fase in cui il magistrato era chiamato ad affrontare il profilo della rettificazione anagrafica.
Nel sistema attuale, deve ritenersi che l'interessato può formulare, in un'unica istanza, entrambe le richieste.
Il nuovo orientamento si ricava implicitamente dall'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011: «con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
Tale orientamento ha preso forma inizialmente come obiter dictum della Corte di Cassazione
(secondo Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138), «il procedimento non è più bifasico nel senso che non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, due pronunce, una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso», per poi essere confermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015, fino ad assumere il valore di principio giuridico, fatto proprio da numerosi Tribunali italiani2, cui questo
Collegio ritiene di aderire.
Va rilevato, infatti, che se il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi in funzione della piena tutela del diritto alla salute (laddove è volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, non vi è motivo per ritenere l'intervento chirurgico stesso funzionale all'accoglimento della domanda di rettifica e per imporre due distinte fasi del procedimento, essendo al contrario pienamente accoglibile la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico. Circa le immediate ricadute della sentenza n. 143/2024 – con particolare riferimento alla eventuale inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento – si ritiene di non mutare la formulazione del dispositivo precedentemente adottata (v. infra).
5. Nel caso di specie, gli psicologi del SAIPIF ritengono che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica, ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con Incongruenza di Genere. La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”, dando atto che l'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di contenere i disagi Per_1
relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo, e rilevando come il possesso di documenti al maschile faccia emergere profonde difficoltà limitando la libertà della persona e contribuendo a costituire fattore di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza. Ritengono utile, ai fini della salute psicofisica della persona, che la stessa prosegua il sostegno psicologico come supporto all'inserimento in nuove realtà sia relazionali che sociali.
Dalle valutazioni psicologiche integrative a firma del dott. risulta che parte Persona_7
ricorrente prosegue con regolarità il percorso psicoterapico, che “nasce dalla richiesta della paziente di uno spazio personale in cui poter esplorare e scoprire le risorse a disposizione per fronteggiare le sfide evolutive che si sta trovando ad affrontare, risorse che le stanno Per_1
permettendo anche di riflettere sulla sua storia passata in cui si intrecciano dinamiche familiari e vissuti personali”. Secondo lo psicoterapeuta “appare evidente l'investimento della paziente su se stessa in termini di disponibilità e tenacia nel tentativo di attivare il maggior numero di risorse che le permettano da un lato un miglioramento nella qualità e quotidianità della vita, dall'altro di superare un ingombrante passato sempre più ridimensionato”.
La predetta valutazione, conferma, all'esito dell'ulteriore percorso psicoterapeutico svolto, come il lavoro psicologico svolto dalla parte ricorrente su se stessa abbia interessato sia il profilo della disforia di genere che gli aspetti legati alle situazioni traumatiche dell'infanzia e adolescenza, così da escludere che la risposta per cui oggi si chiede tutela giurisdizionale (la transizione sessuale) sia una risposta solo parziale, e da ritenere che essa sia, al contrario, un mezzo pienamente funzionale al raggiungimento del benessere psico-fisico completo della persona.
pagina 7 Quanto al profilo endocrinologico, riferisce il dott. che la paziente – le cui iniziali aspettative Per_4
nei confronti della terapia ormonale “apparivano del tutto realistiche e dimostravano chiaramente il suo elevato grado di consapevolezza nei confronti della condizione di disforia di genere” – effettua la terapia con regolarità e presenta una buona risposta clinica ai trattamenti.
La terapia ormonale femminilizzante, che determina un radicale cambiamento fenotipico del corpo ed un profondo cambiamento nei vissuti psicologici della persona, ha rappresentato – come accade in genere – “uno spartiacque rispetto ad una condizione di maggior benessere con il proprio corpo
e con gli altri”.
Dalle certificazioni emerge pertanto da un lato che il richiesto intervento non presenta ostacoli o impedimenti di tipo fisico ed anzi risulta necessario per la salute stessa della parte ricorrente la quale è attualmente sottoposta a un pesante carico ormonale derivante non soltanto dalla perdurante presenza delle gonadi maschili, ma anche dalla terapia femminilizzante che ha assunto (e sta assumendo), dall'altro che il percorso di transizione da maschile a femminile è pressoché compiuto e la decisione della ricorrente di cambiare sesso è seria, definitiva e irreversibile.
In conclusione, può dirsi accertato non solo un intento serio e univoco di transizione dal genere maschile al femminile, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, che corrobora e rafforza l'intento manifestato.
6. Sussistono ampiamente quindi, in assenza di espressioni di avviso contrario, i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Si osserva che sebbene l'intervento chirurgico di adeguamento del sesso non sia più ritenuto necessario alla pronuncia di rettificazione anagrafica, con conseguente superfluità della richiesta autorizzazione, ragioni pratiche quali la presenza di espressa domanda sul punto e l'opportunità di evitare perplessità in fase esecutiva consigliano di pronunciare, in conformità a quanto richiesto, oltre alla rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile (con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la annotazione nel relativo registro, con il cambiamento del nome, da “ ” a ”), altresì la autorizzazione alla Parte_1 Per_1
esecuzione degli interventi chirurgici ritenuti necessari per completare il percorso di riattribuzione del sesso.
7. Nulla va disposto sulle spese processuali in ragione della natura della causa e della mancanza di ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 in accoglimento del ricorso,
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
CA (MC) il 13/05/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di CA (MC) parte II serie B n. 85, anno 2002, nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta debba sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile” e che all'indicazione del nome “
[...]
” debba sostituirsi il nome “ ”; Pt_1 Per_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA (MC) di dare esecuzione alla presente sentenza, annotandola sull'atto di nascita e provvedendo ad ogni ulteriore rettifica o comunicazione che si renda necessaria;
AUTORIZZA a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.
Nulla per le spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. ad esempio: Tribunale di Bari 14.12.2015 n. 5467; Tribunale di Modena 03.02.2016 n. 230; Tribunale di
Savona 30.03.2016 n. 357; Tribunale di Lucca 21.06.2016 n. 1347; Tribunale di Cassino 14.07.2016 n. 976;
Tribunale di Viterbo 22.08.2016 n. 923; Tribunale di Salerno 29.09.2016 n. 4296; Tribunale di Vicenza
04.10.2016 n. 1358; Tribunale di Padova 20.10.2016 n. 2859; Tribunale di Padova 16.11.2016 n. 3114; Tribunale di Verona 19.11.2016 n. 3043; Tribunale di Reggio Emilia 23.11.2016 n. 150; Tribunale di
Livorno 24.12.2016 n. 1554; Trib. Taranto 10.03.2017 n. 693; Tribunale di Roma 04.04.2017 n. 6734;
Tribunale di Milano 10.04.2017 n. 4090. pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.2002 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GUERCIO,
ATTORE contro
P.M. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
ANCONA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: conclude riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte [Voglia l'On.le Tribunale adìto: - autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
- contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”.]. Parte_1 Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolto a questo Tribunale deducendo che fin dall'infanzia ha Parte_1
sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur pagina 1 essendo un individuo di sesso biologico maschile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale.
Parte ricorrente ha altresì affermato che ha interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili e che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma (Centro di eccellenza e di riferimento per il Centro Italia sui disturbi dell'identità di genere, istituito con Legge
Regionale del 1990 ed operativo in materia sin dal 1992), nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa e con il Dott. Responsabile Per_2 Per_3
del servizio, i quali hanno redatto esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG).
Ha aggiunto che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di una donna;
anche l'endocrinologo dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria delle Marche ha ritenuto infatti che parte ricorrente fosse clinicamente e fisicamente pronto ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico maschile con l'aspetto femminile desiderato, tanto è vero che ha iniziato da tempo a somministrare la terapia ormonale femminilizzante.
Ha chiesto pertanto, contestualmente all'autorizzazione a procedere con intervento chirurgico, la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, anche al fine di evitare la frustrante condizione nella quale un soggetto ormai di aspetto femminile, si trova a vivere nella propria quotidianità, con l'indicazione del sesso femminile e del nuovo nome, indicato in ”. Per_1
In assenza di coniuge e figli, l'atto di citazione è stato notificato al Pubblico Ministero, che non è intervenuto nel giudizio.
2. E' stata acquisita la certificazione a firma del dott. , dirigente medico della Persona_4
Clinica di Endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle
Marche, attestante che la persona ricorrente è seguita per disforia di genere dal 19.11.2020 e da allora assume terapia ormonale di affermazione di genere, risultata ben tollerata.
E' stata altresì acquisita la consulenza psicologica prodotta dalla parte ricorrente, redatta dal dott.
e dalla dott.ssa del SAIFIP (servizio per l'adeguamento tra Persona_5 Testimone_1
identità fisica e identità psichica) dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, nella quale si dà atto che, ancor prima che raggiungesse la maggior età, a Persona_6
gennaio 2020, i suoi genitori l'avevano condotto/a presso il Servizio con richiesta di valutazione ed pagina 2 eventuale presa in carico del disagio relativo all'identità di genere. I medici hanno riferito che a settembre 2020 la persona ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico, dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata
e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato" (OMS,201S) già denominata Disforia di Genere.
Nella relazione si dà altresì atto che la persona a novembre 2020 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso un endocrinologo privato, che continua nel periodo attuale.
Nel corso del procedimento si è proceduto a all'interrogatorio libero della parte che, presentatosi con abiti e acconciatura femminili ed esprimendosi spontaneamente al femminile, ha dichiarato di confermare il contenuto del ricorso, precisando di aver cominciato a 14 anni a capire di avere qualcosa di diverso dagli altri ragazzini e già a 15 anni a farsi chiamare . Ha riferito che per Per_1
alcuni anni i suoi genitori, che erano separati, hanno avuto problemi ad accettare la situazione, che a scuola ci sono stati episodi di bullismo, con offese, denigrazioni e difficoltà sia con i compagni
(nonostante ci fosse qualcuno che aveva un atteggiamento amichevole e non discriminatorio) che con i professori, e che solo con l'inizio dell'Accademia di Belle Arti a Macerata i rapporti con i coetanei sono stati più facili, ed anche quelli con gli insegnanti.
Ha dichiarato che la discrasia tra l'effettivo sentire, l'aspetto e le risultanze anagrafiche crea moltissimi problemi (ad esempio all'università per l'uso del nome al maschile anche per account e posta elettronica nelle video-call, oppure quando si trova a fare domande per lavoro o corsi), ha confermato la volontà di procedere con la rettifica anagrafica e l'intenzione di effettuare gli interventi chirurgici necessari, mastoplastica e vaginoplastica, nella speranza di poterli fare in Italia.
All'esito, si è ritenuto non necessario eseguire ulteriori accertamenti (se non la acquisizione di relazioni aggiornate e più approfondite da parte degli specialisti), atteso che la parte ricorrente, ventiduenne, non è coniugata, non ha figli e da un congruo tempo ha avviato il percorso personale e medico, restando in lei salde le motivazioni che l'hanno determinata alla presentazione della domanda giudiziale, sì che non deve ritenersi necessario alcun approfondimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, con rinuncia ai termini per memorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. La rettificazione di attribuzione di sesso è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982 n. 164, la quale prevede sia l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici per modificare i caratteri sessuali al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo al genere in cui ci si identifica, sia la rettificazione del sesso da femminile a maschile e viceversa e del nome nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello stato civile.
pagina 3 Va ricordato che l'elaborazione giuridica è stata a lungo ferma nella convinzione, secondo la lettura testuale della legge ed in particolare dell'art. 1, che il trattamento medico-chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari fosse un passaggio obbligato per la rettificazione del sesso;
solo in seguito si è riflettuto in ordine alla possibilità di una rettificazione di sesso che possa prescindere dall'intervento.
Secondo un primo indirizzo, oramai superato, il raggiungimento dell'identità sessuale, divergente dalla mera corrispondenza tra sesso biologico e genere, doveva ritenersi realizzabile solo previo intervento medico-chirurgico che conciliasse i caratteri sessuali primari al genere desiderato. In questa prospettiva, la tutela in tema di transessualismo favoriva pressoché esclusivamente l'interesse statuale alla certezza in ordine al genere biologico, maschile o femminile, di un soggetto.
La svolta nel panorama giurisprudenziale è stata segnata da alcune decisioni, piuttosto recenti, che hanno invece ritenuto solo eventuale l'intervento chirurgico ed hanno reputato di poter superare l'ostacolo dell'art. 1, comma 1, l. n. 164/1982 mediante interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., 20 luglio 2015, n. 15138), sulla scorta dell'art. 31 d. lgs
150/2011, nel frattempo introdotto a disciplina del procedimento, ha osservato come l'art. 1, comma
1, l. n. 164/1982, faccia generico riferimento ai «caratteri sessuali» (pur essendo già nota al tempo della redazione della legge la distinzione tra caratteri sessuali primari e secondari) e il successivo art. 3 preveda che l'intervento chirurgico debba essere autorizzato «quando necessario».
L'interpretazione congiunta delle due disposizioni non può ritenersi pertanto espressiva di un contenuto precettivo univoco. In tale contesto, dev'essere attribuito alle persone transessuali il diritto di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” il cui “momento conclusivo (…) è individuale e certamente non standardizzabile” (cfr. la motivazione della sentenza citata).
Determinante è stata poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 21 ottobre 2015 secondo cui «la legge n. 164/1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (...)». Secondo la Consulta, infatti, la norma va interpretata alla luce dei diritti della persona, e «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione [dei caratteri sessuali], porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al
pagina 4 percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali». Spetta chiaramente al giudice, precisa la Corte, «un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona»1.
Entrambe le pronunce si fondano sul pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, riconducibile in quanto tale ai diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla nostra carta costituzionale, sia dalla C.E.D.U..
L'intervento chirurgico non è più ritenuto, quindi, indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce “solo un eventuale ausilio per il benessere della persona”, “ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica”.
Successivamente, la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Va aggiunto che, nelle more del presente procedimento, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 3.7.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti rilevato che “potendo questo percorso [di transizione dell'identità di genere] compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
4. Tale evoluzione interpretativa ha comportato ovvie ricadute sul piano processuale, imponendo in particolare la revisione dell'impostazione tradizionale che considerava l'intervento medico- chirurgico quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, e della scansione del giudizio in due fasi procedimentali, una prima in cui il giudice era chiamato ad 1 Corte Cost. sentenza 5 novembre 2015, n. 219. pagina 5 accertare la presenza di circostanze tali da ritenere sussistente il diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un sesso diverso e che conduceva, se necessario, alla autorizzazione con sentenza del trattamento medico-chirurgico, ed una seconda fase in cui il magistrato era chiamato ad affrontare il profilo della rettificazione anagrafica.
Nel sistema attuale, deve ritenersi che l'interessato può formulare, in un'unica istanza, entrambe le richieste.
Il nuovo orientamento si ricava implicitamente dall'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011: «con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
Tale orientamento ha preso forma inizialmente come obiter dictum della Corte di Cassazione
(secondo Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138), «il procedimento non è più bifasico nel senso che non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, due pronunce, una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso», per poi essere confermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015, fino ad assumere il valore di principio giuridico, fatto proprio da numerosi Tribunali italiani2, cui questo
Collegio ritiene di aderire.
Va rilevato, infatti, che se il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi in funzione della piena tutela del diritto alla salute (laddove è volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, non vi è motivo per ritenere l'intervento chirurgico stesso funzionale all'accoglimento della domanda di rettifica e per imporre due distinte fasi del procedimento, essendo al contrario pienamente accoglibile la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico. Circa le immediate ricadute della sentenza n. 143/2024 – con particolare riferimento alla eventuale inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento – si ritiene di non mutare la formulazione del dispositivo precedentemente adottata (v. infra).
5. Nel caso di specie, gli psicologi del SAIPIF ritengono che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica, ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con Incongruenza di Genere. La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”, dando atto che l'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di contenere i disagi Per_1
relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo, e rilevando come il possesso di documenti al maschile faccia emergere profonde difficoltà limitando la libertà della persona e contribuendo a costituire fattore di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza. Ritengono utile, ai fini della salute psicofisica della persona, che la stessa prosegua il sostegno psicologico come supporto all'inserimento in nuove realtà sia relazionali che sociali.
Dalle valutazioni psicologiche integrative a firma del dott. risulta che parte Persona_7
ricorrente prosegue con regolarità il percorso psicoterapico, che “nasce dalla richiesta della paziente di uno spazio personale in cui poter esplorare e scoprire le risorse a disposizione per fronteggiare le sfide evolutive che si sta trovando ad affrontare, risorse che le stanno Per_1
permettendo anche di riflettere sulla sua storia passata in cui si intrecciano dinamiche familiari e vissuti personali”. Secondo lo psicoterapeuta “appare evidente l'investimento della paziente su se stessa in termini di disponibilità e tenacia nel tentativo di attivare il maggior numero di risorse che le permettano da un lato un miglioramento nella qualità e quotidianità della vita, dall'altro di superare un ingombrante passato sempre più ridimensionato”.
La predetta valutazione, conferma, all'esito dell'ulteriore percorso psicoterapeutico svolto, come il lavoro psicologico svolto dalla parte ricorrente su se stessa abbia interessato sia il profilo della disforia di genere che gli aspetti legati alle situazioni traumatiche dell'infanzia e adolescenza, così da escludere che la risposta per cui oggi si chiede tutela giurisdizionale (la transizione sessuale) sia una risposta solo parziale, e da ritenere che essa sia, al contrario, un mezzo pienamente funzionale al raggiungimento del benessere psico-fisico completo della persona.
pagina 7 Quanto al profilo endocrinologico, riferisce il dott. che la paziente – le cui iniziali aspettative Per_4
nei confronti della terapia ormonale “apparivano del tutto realistiche e dimostravano chiaramente il suo elevato grado di consapevolezza nei confronti della condizione di disforia di genere” – effettua la terapia con regolarità e presenta una buona risposta clinica ai trattamenti.
La terapia ormonale femminilizzante, che determina un radicale cambiamento fenotipico del corpo ed un profondo cambiamento nei vissuti psicologici della persona, ha rappresentato – come accade in genere – “uno spartiacque rispetto ad una condizione di maggior benessere con il proprio corpo
e con gli altri”.
Dalle certificazioni emerge pertanto da un lato che il richiesto intervento non presenta ostacoli o impedimenti di tipo fisico ed anzi risulta necessario per la salute stessa della parte ricorrente la quale è attualmente sottoposta a un pesante carico ormonale derivante non soltanto dalla perdurante presenza delle gonadi maschili, ma anche dalla terapia femminilizzante che ha assunto (e sta assumendo), dall'altro che il percorso di transizione da maschile a femminile è pressoché compiuto e la decisione della ricorrente di cambiare sesso è seria, definitiva e irreversibile.
In conclusione, può dirsi accertato non solo un intento serio e univoco di transizione dal genere maschile al femminile, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, che corrobora e rafforza l'intento manifestato.
6. Sussistono ampiamente quindi, in assenza di espressioni di avviso contrario, i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Si osserva che sebbene l'intervento chirurgico di adeguamento del sesso non sia più ritenuto necessario alla pronuncia di rettificazione anagrafica, con conseguente superfluità della richiesta autorizzazione, ragioni pratiche quali la presenza di espressa domanda sul punto e l'opportunità di evitare perplessità in fase esecutiva consigliano di pronunciare, in conformità a quanto richiesto, oltre alla rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile (con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la annotazione nel relativo registro, con il cambiamento del nome, da “ ” a ”), altresì la autorizzazione alla Parte_1 Per_1
esecuzione degli interventi chirurgici ritenuti necessari per completare il percorso di riattribuzione del sesso.
7. Nulla va disposto sulle spese processuali in ragione della natura della causa e della mancanza di ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 in accoglimento del ricorso,
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
CA (MC) il 13/05/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di CA (MC) parte II serie B n. 85, anno 2002, nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta debba sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile” e che all'indicazione del nome “
[...]
” debba sostituirsi il nome “ ”; Pt_1 Per_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA (MC) di dare esecuzione alla presente sentenza, annotandola sull'atto di nascita e provvedendo ad ogni ulteriore rettifica o comunicazione che si renda necessaria;
AUTORIZZA a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.
Nulla per le spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. ad esempio: Tribunale di Bari 14.12.2015 n. 5467; Tribunale di Modena 03.02.2016 n. 230; Tribunale di
Savona 30.03.2016 n. 357; Tribunale di Lucca 21.06.2016 n. 1347; Tribunale di Cassino 14.07.2016 n. 976;
Tribunale di Viterbo 22.08.2016 n. 923; Tribunale di Salerno 29.09.2016 n. 4296; Tribunale di Vicenza
04.10.2016 n. 1358; Tribunale di Padova 20.10.2016 n. 2859; Tribunale di Padova 16.11.2016 n. 3114; Tribunale di Verona 19.11.2016 n. 3043; Tribunale di Reggio Emilia 23.11.2016 n. 150; Tribunale di
Livorno 24.12.2016 n. 1554; Trib. Taranto 10.03.2017 n. 693; Tribunale di Roma 04.04.2017 n. 6734;
Tribunale di Milano 10.04.2017 n. 4090. pagina 6