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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca, a seguito di trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Mario ANDREUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio del predetto difensore sito in Lucca, via del Toro n.5 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Rossella QUARTA ed elettivamente domiciliato in Lucca, piazza CP_1
Martiri della Libertà n.65 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente in data 21.12.2023 ha adito questo Tribunale affinché: “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del
Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro: - dichiarare non dovuta la somma pretesa dall' con l'avviso di CP_1 addebito impugnato pari a € 89.142,45=, in via pregiudiziale, essendo l'eventuale credito prescritto e comunque, nel merito, essendo insussistente;
- per l'effetto, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di ogni effetto l'avviso di addebito eseguito dall' per il predetto importo di € 89.142,45= avviso di addebito n. 362 2022 0000 8276 88 501 notificato alla CP_1
il 14.12.2022 0000 8276 88 501 notificato alla il 14.12.2023. Con Parte_1 Parte_1 vittoria di spese ed onorari di causa”.
Faceva altresì istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito in oggetto.
Rappresentava:
1 1) di aver ricevuto in data 13.12.2023, l'avviso di addebito n. 36220220000827688501 per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 89.142,45, emesso ai sensi del D.L n.78/2010 per “presunte inadempienze poste in essere da negli anni 2015 (da luglio a dicembre 2015) e giugno e luglio 2016.” Controparte_2
2) con il sopraindicato avviso di addebito, l' faceva riferimento al debito a ruolo imputato alla società CP_1 per inadempienze contributive relativamente al lavoratore dipendente , e Controparte_2 Persona_1 per il quale debito la società ricorrente veniva individuata come “illimitatamente responsabile per effetto dell'atto di fusione del 05.04.2016”
3) rilevava che la società in data 12.04.2016 si è fusa per incorporazione nella Controparte_2
che successivamente è stata denominata . Parte_1 Parte_1
Allegava visura camerale dalla quale emerge che la fusione è stata eseguita in data 02.08.2016 e che in data
31.08.2016 si è avuta la cancellazione per estinzione dal Registro delle Imprese della società CP_2
[...]
4) che l'avviso di addebito in oggetto relativo al recupero dei presunti contributi per eccedenza massimale
(per il periodo luglio-dicembre 2015 e giugno-luglio 2016), imputato da alla società CP_1 Controparte_2
[...
deriva dalla contestazione da parte di della mancata comunicazione all'Istituto stesso, da parte del CP_1 lavoratore dipendente , della scelta dell'opzione per il sistema contributivo (avendo il Persona_1 Per_1
accreditati contributi a forme pensionistiche obbligatorie antecedenti al 01.01.1996).
[...]
La società ricorrente afferma che, sulla base della documentazione in atti e delle scelte esercitate dal lavoratore in ordine al sistema contributivo, le pretese avanzate da nei confronti della Persona_1 CP_1 siano infondate. Parte_1
Eccepisce, infatti, preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo essendo intervenuta la notifica, del suddetto avviso di addebito, a solo in data Parte_1
13.12.2023 mentre il presunto credito di si riferisce agli anni 2015 (luglio-dicembre) e 2016 (giugno- CP_1 luglio) senza che vi sia stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione stessa.
Lamenta, infatti, che le comunicazioni precedenti a quella del dicembre 2023, sono state fatte da solo CP_1 ed esclusivamente alla società in date in cui la società stessa si era già estinta Controparte_2
(31.08.2016) a seguito della fusione sopra indicata: ovvero una prima comunicazione contenente diffida prot. CMBDR. del 17/12/2020.866123 ed una seconda comunicazione dell'avviso di addebito CP_1
362202200082768000 formato il 23.07.2022.
Dunque, nessun valido atto interruttivo della prescrizione è intervenuto tra il 2015/2016 e il 2023. CP_ Pertanto “Ne consegue che, nel caso di specie, anche ammesso e non concesso che il credito contributivo dell fosse effettivamente esistente all'origine e cioè nel 2015 e fino a luglio 2016, di certo oggi deve considerarsi definitivamente ed irrimediabilmente prescritto.”
2 In secondo luogo, affermava la “Illegittimità del recupero contributivo dell' stante la legittimità della limitazione CP_1 dei versamenti contributivi relativamente al Sig. al massimale annuo previsto dalla Legge.” Per_1
Rilevava infatti che, sulla base dell'art.18 comma 2 della legge 335/95, si ha solo la previsione di un massimale annuo della base contributiva, ma non vi è alcuna imposizione di una contestuale comunicazione all' dell'opzione per il sistema contributivo. CP_1
Osservava che, viceversa, nella circolare n. 177 del 1996 si prevedeva che “i datori di lavoro erano CP_1 semplicemente tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili per l'anzianità contributiva, anteriori all'01.01.1996. L'azienda, una volta acquisita tale dichiarazione da parte del dipendente, è tenuta a sottoporre al prelievo contributivo la sola quota di retribuzione fino al massimale annuo.
Di queste modalità di assoggettamento a contribuzione in conseguenza dell'esercizio dell'opzione per il regime contributivo è stata, comunque, immediatamente resa edotta anche l' dato che, come sopra specificato, la quota eccedente rispetto al CP_1 massimale annuo per il dipendente interessato è indicato e quantificato in un apposito campo all'interno del modello Uniemens
(in precedenza DM10) mensilmente inviato all' ” CP_1
Rappresentava, pertanto, che tale dichiarazione era stata acquisita dal datore di lavoro con lettera consegnata dal lavoratore tramite raccomandata a mano in data 02.01.2016 e che, inoltre, tale opzione veniva confermata dal lavoratore stesso con raccomandata a/r indirizzata a in data 16.04.2022. CP_1
Sottolineava che in ogni caso la procedura da seguire per la comunicazione all' dell'opzione del CP_1 sistema contributivo non veniva specificata fino a che non è intervenuto il messaggio 5062 del 2020. CP_1
In data 08.01.2024 questo Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito in oggetto.
Si costituiva l' che, contestando il ricorso in quanto infondato, ne chiedeva il rigetto. CP_1
Chiedeva infatti di “-respingere il ricorso e le relative domande perché infondate, confermare il credito e la richiesta contributiva di cui alla diffida dell'05.01.2021; -dichiarare in ogni caso obbligata la ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni ed inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento.”
Contestava sia l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi quanto l'illegittimità del recupero contributivo, osservando che:
1) l'attività di vigilanza era sorta da due circostanze: “-nella titolarità da parte del dipendente di una Persona_1 anzianità contributiva antecedente al 01/01/1996; -nella mancanza di documentazione comprovante l'esercizio del diritto di opzione dal sistema retributivo a quello contributivo ai sensi della legge 335/1995”
3 2) In conseguenza di ciò veniva emessa la diffida prot. CMBDR.17/12/2020.8661234 per il mancato CP_1 versamento dei contributi. L'ente previdenziale tentava di notificare tale diffida a mezzo PEC alla società
Controparte_2
3) sulla base della circolare n.54/2021 la richiesta di opzione al sistema contributivo deve pervenire CP_1 in via telematica dal lavoratore affinché si abbia la verifica dei requisiti per potervi accedere e per poter poi emettere una lettera di accoglimento recapitata al richiedente.
Prima dell'esistenza di questo invio telematico occorreva che venisse presentato un modello cartaceo il quale doveva essere protocollato dalla sede CP_1
Parte resistente rileva altresì che “Dagli archivi delle pensioni non risulta che ci sia mai stata opzione al sistema CP_ contributivo da parte del sig. . Tale tesi risulta confermata anche dai colleghi della sede di Massa Parte_3
Carrara, i quali non hanno trovato alcuna richiesta dell'opzione risalente agli anni 2015 e 2016.
A tal proposito, dalle informazioni acquisite presso l'Ufficio competente risulta che la documentazione prodotta dall'azienda a sostegno della tesi dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, consegnata brevi manu dal Sig. Persona_1 in data 02 Gennaio 2016, avesse come destinatario la costituenda società e non la Parte_1 CP_2
Inoltre, dall'esame dell'estratto contributivo Hydraweb del sig. si evince che nei rapporti di lavoro instaurati Per_1 successivamente alla l'imponibile contributivo è stato assoggettato interamente a contribuzione Parte_1 ordinaria, anche per la quota che superava il massimale.”
Rappresentava, inoltre, che il sig. in data 24/10/2023 ha presentato domanda di pensione Persona_1 con calcolo misto a partire dal 10/2023 e che tale prestazione è stata liquidata a calcolo misto.
Parte ricorrente con memoria autorizzata del 26.09.2025 osservava in particolare che “La piena fondatezza CP_ della eccezione di prescrizione sollevata da questa difesa è confermata dalla lettura della memoria di costituzione dell CP_ l' infatti ha confermato di aver notificato la diffida riferita al debito contributivo degli anni 2015/2016 in data
17.12.2020 alla nonostante che detta società si fosse pacificamente estinta e Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese con effetto dal 31.08.2016.”
Depositava quindi note scritte del 22.10.2025 confermando il proprio assunto e riportandosi a tutto quanto precedentemente dedotto insisteva, quindi, nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria sopra indicata.
La causa istruita documentalmente, veniva trattata con udienza cartolare e decisa come da infrascritto dispositivo.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso
4 Questa Giudice deve accogliere l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata da parte ricorrente.
Preliminarmente si osserva che la prescrizione eccepita dal ricorrente, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione è comunque rilevabile d'ufficio dal Giudicante, infatti “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti
l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d' ufficio” (cfr ex multis, Cass. 21830/2015, Cass. 26820/2018, Cass., sez. lavoro, 31282/2019).
Ciò premesso, a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, a partire dal gennaio 1996 è diventato quinquennale.
Dunque, sulla base di quanto statuito dall'art.3 della legge 335/1995 sopra indicato, nonché per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i crediti di natura contributiva si prescrivono in 5 anni e detto termine decorre dal giorno di scadenza del versamento.
Si osserva che il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per pagare il contributo previdenziale e la decorrenza della prescrizione stessa può essere interrotta dall'ente di previdenza inviando al contribuente diffida ad adempiere.
Conformemente a ciò, la Cassazione ha stabilito il principio, dal quale questa Giudice non ha ragione di CP_ discostarsi, per cui le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inail, Comuni,
Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (Cass.
SS.UU. n.23397/2016).
Si osserva infatti che, anche se non vi è impugnazione dell'avviso di addebito, il termine di prescrizione resta comunque quinquennale posto che la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (o avviso di addebito rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi CP_1 dell'art. 2953 c.c. (Cass. Civ. SS.UU., n. 23397/2016; Cass. SS.UU. n. 23397/2016 ); per cui le Sezioni Unite nel caso di mancata impugnazione della cartella non ritengono applicabile la disposizione di cui all'art. 2953
c.c., ai sensi del quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, e ciò perché
l'avviso di addebito benché emesso ex D.L.78/2010 è pur sempre un atto amministrativo.
5 In merito alle somme aggiuntive, quali sanzioni ed interessi di mora richiesti dall' deve ritenersi CP_1 comunque valere anche per essi la prescrizione quinquennale.
A tal proposito si rileva che con un primo orientamento giurisprudenziale si era ritenuto che tali somme potessero essere assoggettate al termine di prescrizione ordinario di dieci anni e non a quello ridotto quinquennale previsto per i crediti contributivi stante la loro diversa natura giuridica.
Successivamente, invece, si è avuto un cambiamento di orientamento, cui questa Giudice si conforma, per cui anche alle suddette somme si deve applicare il termine di prescrizione di cinque anni alla luce della considerazione che nonostante le somme aggiuntive abbiano natura giuridica di sanzioni civili, sussiste un rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra il debito contributivo e tali somme dovute per omesso o ritardato pagamento. Ed è per tali motivi, si osserva, che l'atto inviato al contribuente per recuperare i contributi interrompe la prescrizione anche per le somme aggiuntive. Si è infatti stabilito che “In materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali si' che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili” (cfr.
Cass.SS.UU. 5076/2015)
Ne consegue che il credito per le somme aggiuntive nasce de iure, quando scade il termine legale per il pagamento del debito contributivo in relazione al periodo di contribuzione ed è quindi sottoposto allo stesso regime prescrizionale previsto per le omissioni contributive.
Nel caso di specie, posto che – essendo i contributi relativi al periodo luglio-dicembre per quanto riguarda l'anno 2015 e al periodo giugno-luglio per quanto concerne l'anno 2016 - non è intervenuto, alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica, alla società ricorrente, dell'avviso di addebito in oggetto che si è avuta solo nel dicembre del 2023. CP_ Dunque, il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995.
Infatti, vero è che la società , in conseguenza della fusione per incorporazione Parte_1 intervenuta il 05.04.2016, fosse responsabile illimitatamente per il debito a ruolo maturato dalla tuttavia, come emerge dai documenti in atti di parte ricorrente e come da Controparte_2 affermazione nella memoria di costituzione di parte resistente, le precedenti notifiche venivano eseguite da CP_ solo ed esclusivamente alla società in date successive all'estinzione della società Controparte_2 stessa avvenuta in seguito alla fusione per incorporazione sopra indicata.
Parte resistente non fornisce prova di un valido atto interruttivo della prescrizione.
6 Nel dettaglio: la infatti, si estingueva e veniva cancellata dal registro imprese a Controparte_2 decorrere dal 31.08.2016; invece, come afferma l'ente stesso, procedeva “Con protocollo CP_1
CP_ CMBDR.17/12/2020.8661234, a mezzo PEC da Fascicolo elettronico del contribuente, l' ha tentato di CP_1 notificare la diffida all'azienda come da documentazione che si produce.” (documentazione assente Controparte_2 in atti di parte resistente).
Tra l'altro, come emerge dai documenti di parte ricorrente, la suddetta notifica a non Controparte_2 risulterebbe neanche regolare in quanto pare sia stata effettuata tramite raccomandata a/r (dalla quale non si evince neanche la data di ricezione) al rappresentante legale della società signor Controparte_2 indirizzandola a lui personalmente: nello stesso atto risulta indicato a mano Parte_2 Parte_2 legale rappresentante” ma non vi è l'esatta indicazione del suo domicilio o residenza come
[...] previsto dall'art.145 c.p.c. che così dispone: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Sempre sulla base dei documenti prodotti da parte ricorrente si ha una seconda notifica relativa all'avviso di addebito n. 362202200082768000 formato il 23/07/2022.
Dunque, entrambe le notifiche venivano effettuate solo ed esclusivamente alla società Controparte_2 quando ormai questa era stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Tutto ciò considerato, non possono, pertanto, considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione essendo rivolte ad un soggetto giuridico non più esistente.
Il primo valido atto di notifica alla società si ha invece solo in data 13/12/2023, Parte_1 relativamente all'intimazione di pagamento dell'avviso di addebito n. 3622022827688501. quando ormai i relativi crediti contributivi si erano prescritti.
Nella suddetta intimazione di pagamento dell'avviso di addebito in oggetto si fa riferimento ad una notifica dell'avviso stesso in data 17.08.2022: anche se di questa fosse stata prodotta prova sarebbe comunque intervenuta la prescrizione sia per i crediti contributivi del 2015 nonché del 2016.
Alla luce di quanto sopra disposto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta ciò precludendo l'esame degli ulteriori argomenti svolti dal ricorrente.
Spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così
7 dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti, comprensivi delle conseguenti somme aggiuntive e per l'effetto dichiara non dovuta la relativa somma richiesta di cui all'avviso di addebito n.
36220220000827688501;
- condanna l' alla rifusione delle spese che liquida in euro 4.201,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_1
Lucca, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca, a seguito di trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Mario ANDREUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio del predetto difensore sito in Lucca, via del Toro n.5 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Rossella QUARTA ed elettivamente domiciliato in Lucca, piazza CP_1
Martiri della Libertà n.65 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente in data 21.12.2023 ha adito questo Tribunale affinché: “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del
Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro: - dichiarare non dovuta la somma pretesa dall' con l'avviso di CP_1 addebito impugnato pari a € 89.142,45=, in via pregiudiziale, essendo l'eventuale credito prescritto e comunque, nel merito, essendo insussistente;
- per l'effetto, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di ogni effetto l'avviso di addebito eseguito dall' per il predetto importo di € 89.142,45= avviso di addebito n. 362 2022 0000 8276 88 501 notificato alla CP_1
il 14.12.2022 0000 8276 88 501 notificato alla il 14.12.2023. Con Parte_1 Parte_1 vittoria di spese ed onorari di causa”.
Faceva altresì istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito in oggetto.
Rappresentava:
1 1) di aver ricevuto in data 13.12.2023, l'avviso di addebito n. 36220220000827688501 per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 89.142,45, emesso ai sensi del D.L n.78/2010 per “presunte inadempienze poste in essere da negli anni 2015 (da luglio a dicembre 2015) e giugno e luglio 2016.” Controparte_2
2) con il sopraindicato avviso di addebito, l' faceva riferimento al debito a ruolo imputato alla società CP_1 per inadempienze contributive relativamente al lavoratore dipendente , e Controparte_2 Persona_1 per il quale debito la società ricorrente veniva individuata come “illimitatamente responsabile per effetto dell'atto di fusione del 05.04.2016”
3) rilevava che la società in data 12.04.2016 si è fusa per incorporazione nella Controparte_2
che successivamente è stata denominata . Parte_1 Parte_1
Allegava visura camerale dalla quale emerge che la fusione è stata eseguita in data 02.08.2016 e che in data
31.08.2016 si è avuta la cancellazione per estinzione dal Registro delle Imprese della società CP_2
[...]
4) che l'avviso di addebito in oggetto relativo al recupero dei presunti contributi per eccedenza massimale
(per il periodo luglio-dicembre 2015 e giugno-luglio 2016), imputato da alla società CP_1 Controparte_2
[...
deriva dalla contestazione da parte di della mancata comunicazione all'Istituto stesso, da parte del CP_1 lavoratore dipendente , della scelta dell'opzione per il sistema contributivo (avendo il Persona_1 Per_1
accreditati contributi a forme pensionistiche obbligatorie antecedenti al 01.01.1996).
[...]
La società ricorrente afferma che, sulla base della documentazione in atti e delle scelte esercitate dal lavoratore in ordine al sistema contributivo, le pretese avanzate da nei confronti della Persona_1 CP_1 siano infondate. Parte_1
Eccepisce, infatti, preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo essendo intervenuta la notifica, del suddetto avviso di addebito, a solo in data Parte_1
13.12.2023 mentre il presunto credito di si riferisce agli anni 2015 (luglio-dicembre) e 2016 (giugno- CP_1 luglio) senza che vi sia stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione stessa.
Lamenta, infatti, che le comunicazioni precedenti a quella del dicembre 2023, sono state fatte da solo CP_1 ed esclusivamente alla società in date in cui la società stessa si era già estinta Controparte_2
(31.08.2016) a seguito della fusione sopra indicata: ovvero una prima comunicazione contenente diffida prot. CMBDR. del 17/12/2020.866123 ed una seconda comunicazione dell'avviso di addebito CP_1
362202200082768000 formato il 23.07.2022.
Dunque, nessun valido atto interruttivo della prescrizione è intervenuto tra il 2015/2016 e il 2023. CP_ Pertanto “Ne consegue che, nel caso di specie, anche ammesso e non concesso che il credito contributivo dell fosse effettivamente esistente all'origine e cioè nel 2015 e fino a luglio 2016, di certo oggi deve considerarsi definitivamente ed irrimediabilmente prescritto.”
2 In secondo luogo, affermava la “Illegittimità del recupero contributivo dell' stante la legittimità della limitazione CP_1 dei versamenti contributivi relativamente al Sig. al massimale annuo previsto dalla Legge.” Per_1
Rilevava infatti che, sulla base dell'art.18 comma 2 della legge 335/95, si ha solo la previsione di un massimale annuo della base contributiva, ma non vi è alcuna imposizione di una contestuale comunicazione all' dell'opzione per il sistema contributivo. CP_1
Osservava che, viceversa, nella circolare n. 177 del 1996 si prevedeva che “i datori di lavoro erano CP_1 semplicemente tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili per l'anzianità contributiva, anteriori all'01.01.1996. L'azienda, una volta acquisita tale dichiarazione da parte del dipendente, è tenuta a sottoporre al prelievo contributivo la sola quota di retribuzione fino al massimale annuo.
Di queste modalità di assoggettamento a contribuzione in conseguenza dell'esercizio dell'opzione per il regime contributivo è stata, comunque, immediatamente resa edotta anche l' dato che, come sopra specificato, la quota eccedente rispetto al CP_1 massimale annuo per il dipendente interessato è indicato e quantificato in un apposito campo all'interno del modello Uniemens
(in precedenza DM10) mensilmente inviato all' ” CP_1
Rappresentava, pertanto, che tale dichiarazione era stata acquisita dal datore di lavoro con lettera consegnata dal lavoratore tramite raccomandata a mano in data 02.01.2016 e che, inoltre, tale opzione veniva confermata dal lavoratore stesso con raccomandata a/r indirizzata a in data 16.04.2022. CP_1
Sottolineava che in ogni caso la procedura da seguire per la comunicazione all' dell'opzione del CP_1 sistema contributivo non veniva specificata fino a che non è intervenuto il messaggio 5062 del 2020. CP_1
In data 08.01.2024 questo Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito in oggetto.
Si costituiva l' che, contestando il ricorso in quanto infondato, ne chiedeva il rigetto. CP_1
Chiedeva infatti di “-respingere il ricorso e le relative domande perché infondate, confermare il credito e la richiesta contributiva di cui alla diffida dell'05.01.2021; -dichiarare in ogni caso obbligata la ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni ed inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento.”
Contestava sia l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi quanto l'illegittimità del recupero contributivo, osservando che:
1) l'attività di vigilanza era sorta da due circostanze: “-nella titolarità da parte del dipendente di una Persona_1 anzianità contributiva antecedente al 01/01/1996; -nella mancanza di documentazione comprovante l'esercizio del diritto di opzione dal sistema retributivo a quello contributivo ai sensi della legge 335/1995”
3 2) In conseguenza di ciò veniva emessa la diffida prot. CMBDR.17/12/2020.8661234 per il mancato CP_1 versamento dei contributi. L'ente previdenziale tentava di notificare tale diffida a mezzo PEC alla società
Controparte_2
3) sulla base della circolare n.54/2021 la richiesta di opzione al sistema contributivo deve pervenire CP_1 in via telematica dal lavoratore affinché si abbia la verifica dei requisiti per potervi accedere e per poter poi emettere una lettera di accoglimento recapitata al richiedente.
Prima dell'esistenza di questo invio telematico occorreva che venisse presentato un modello cartaceo il quale doveva essere protocollato dalla sede CP_1
Parte resistente rileva altresì che “Dagli archivi delle pensioni non risulta che ci sia mai stata opzione al sistema CP_ contributivo da parte del sig. . Tale tesi risulta confermata anche dai colleghi della sede di Massa Parte_3
Carrara, i quali non hanno trovato alcuna richiesta dell'opzione risalente agli anni 2015 e 2016.
A tal proposito, dalle informazioni acquisite presso l'Ufficio competente risulta che la documentazione prodotta dall'azienda a sostegno della tesi dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, consegnata brevi manu dal Sig. Persona_1 in data 02 Gennaio 2016, avesse come destinatario la costituenda società e non la Parte_1 CP_2
Inoltre, dall'esame dell'estratto contributivo Hydraweb del sig. si evince che nei rapporti di lavoro instaurati Per_1 successivamente alla l'imponibile contributivo è stato assoggettato interamente a contribuzione Parte_1 ordinaria, anche per la quota che superava il massimale.”
Rappresentava, inoltre, che il sig. in data 24/10/2023 ha presentato domanda di pensione Persona_1 con calcolo misto a partire dal 10/2023 e che tale prestazione è stata liquidata a calcolo misto.
Parte ricorrente con memoria autorizzata del 26.09.2025 osservava in particolare che “La piena fondatezza CP_ della eccezione di prescrizione sollevata da questa difesa è confermata dalla lettura della memoria di costituzione dell CP_ l' infatti ha confermato di aver notificato la diffida riferita al debito contributivo degli anni 2015/2016 in data
17.12.2020 alla nonostante che detta società si fosse pacificamente estinta e Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese con effetto dal 31.08.2016.”
Depositava quindi note scritte del 22.10.2025 confermando il proprio assunto e riportandosi a tutto quanto precedentemente dedotto insisteva, quindi, nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria sopra indicata.
La causa istruita documentalmente, veniva trattata con udienza cartolare e decisa come da infrascritto dispositivo.
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Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso
4 Questa Giudice deve accogliere l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata da parte ricorrente.
Preliminarmente si osserva che la prescrizione eccepita dal ricorrente, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione è comunque rilevabile d'ufficio dal Giudicante, infatti “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti
l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d' ufficio” (cfr ex multis, Cass. 21830/2015, Cass. 26820/2018, Cass., sez. lavoro, 31282/2019).
Ciò premesso, a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, a partire dal gennaio 1996 è diventato quinquennale.
Dunque, sulla base di quanto statuito dall'art.3 della legge 335/1995 sopra indicato, nonché per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i crediti di natura contributiva si prescrivono in 5 anni e detto termine decorre dal giorno di scadenza del versamento.
Si osserva che il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per pagare il contributo previdenziale e la decorrenza della prescrizione stessa può essere interrotta dall'ente di previdenza inviando al contribuente diffida ad adempiere.
Conformemente a ciò, la Cassazione ha stabilito il principio, dal quale questa Giudice non ha ragione di CP_ discostarsi, per cui le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inail, Comuni,
Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (Cass.
SS.UU. n.23397/2016).
Si osserva infatti che, anche se non vi è impugnazione dell'avviso di addebito, il termine di prescrizione resta comunque quinquennale posto che la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (o avviso di addebito rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi CP_1 dell'art. 2953 c.c. (Cass. Civ. SS.UU., n. 23397/2016; Cass. SS.UU. n. 23397/2016 ); per cui le Sezioni Unite nel caso di mancata impugnazione della cartella non ritengono applicabile la disposizione di cui all'art. 2953
c.c., ai sensi del quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, e ciò perché
l'avviso di addebito benché emesso ex D.L.78/2010 è pur sempre un atto amministrativo.
5 In merito alle somme aggiuntive, quali sanzioni ed interessi di mora richiesti dall' deve ritenersi CP_1 comunque valere anche per essi la prescrizione quinquennale.
A tal proposito si rileva che con un primo orientamento giurisprudenziale si era ritenuto che tali somme potessero essere assoggettate al termine di prescrizione ordinario di dieci anni e non a quello ridotto quinquennale previsto per i crediti contributivi stante la loro diversa natura giuridica.
Successivamente, invece, si è avuto un cambiamento di orientamento, cui questa Giudice si conforma, per cui anche alle suddette somme si deve applicare il termine di prescrizione di cinque anni alla luce della considerazione che nonostante le somme aggiuntive abbiano natura giuridica di sanzioni civili, sussiste un rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra il debito contributivo e tali somme dovute per omesso o ritardato pagamento. Ed è per tali motivi, si osserva, che l'atto inviato al contribuente per recuperare i contributi interrompe la prescrizione anche per le somme aggiuntive. Si è infatti stabilito che “In materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali si' che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili” (cfr.
Cass.SS.UU. 5076/2015)
Ne consegue che il credito per le somme aggiuntive nasce de iure, quando scade il termine legale per il pagamento del debito contributivo in relazione al periodo di contribuzione ed è quindi sottoposto allo stesso regime prescrizionale previsto per le omissioni contributive.
Nel caso di specie, posto che – essendo i contributi relativi al periodo luglio-dicembre per quanto riguarda l'anno 2015 e al periodo giugno-luglio per quanto concerne l'anno 2016 - non è intervenuto, alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica, alla società ricorrente, dell'avviso di addebito in oggetto che si è avuta solo nel dicembre del 2023. CP_ Dunque, il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995.
Infatti, vero è che la società , in conseguenza della fusione per incorporazione Parte_1 intervenuta il 05.04.2016, fosse responsabile illimitatamente per il debito a ruolo maturato dalla tuttavia, come emerge dai documenti in atti di parte ricorrente e come da Controparte_2 affermazione nella memoria di costituzione di parte resistente, le precedenti notifiche venivano eseguite da CP_ solo ed esclusivamente alla società in date successive all'estinzione della società Controparte_2 stessa avvenuta in seguito alla fusione per incorporazione sopra indicata.
Parte resistente non fornisce prova di un valido atto interruttivo della prescrizione.
6 Nel dettaglio: la infatti, si estingueva e veniva cancellata dal registro imprese a Controparte_2 decorrere dal 31.08.2016; invece, come afferma l'ente stesso, procedeva “Con protocollo CP_1
CP_ CMBDR.17/12/2020.8661234, a mezzo PEC da Fascicolo elettronico del contribuente, l' ha tentato di CP_1 notificare la diffida all'azienda come da documentazione che si produce.” (documentazione assente Controparte_2 in atti di parte resistente).
Tra l'altro, come emerge dai documenti di parte ricorrente, la suddetta notifica a non Controparte_2 risulterebbe neanche regolare in quanto pare sia stata effettuata tramite raccomandata a/r (dalla quale non si evince neanche la data di ricezione) al rappresentante legale della società signor Controparte_2 indirizzandola a lui personalmente: nello stesso atto risulta indicato a mano Parte_2 Parte_2 legale rappresentante” ma non vi è l'esatta indicazione del suo domicilio o residenza come
[...] previsto dall'art.145 c.p.c. che così dispone: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Sempre sulla base dei documenti prodotti da parte ricorrente si ha una seconda notifica relativa all'avviso di addebito n. 362202200082768000 formato il 23/07/2022.
Dunque, entrambe le notifiche venivano effettuate solo ed esclusivamente alla società Controparte_2 quando ormai questa era stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Tutto ciò considerato, non possono, pertanto, considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione essendo rivolte ad un soggetto giuridico non più esistente.
Il primo valido atto di notifica alla società si ha invece solo in data 13/12/2023, Parte_1 relativamente all'intimazione di pagamento dell'avviso di addebito n. 3622022827688501. quando ormai i relativi crediti contributivi si erano prescritti.
Nella suddetta intimazione di pagamento dell'avviso di addebito in oggetto si fa riferimento ad una notifica dell'avviso stesso in data 17.08.2022: anche se di questa fosse stata prodotta prova sarebbe comunque intervenuta la prescrizione sia per i crediti contributivi del 2015 nonché del 2016.
Alla luce di quanto sopra disposto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta ciò precludendo l'esame degli ulteriori argomenti svolti dal ricorrente.
Spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così
7 dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti, comprensivi delle conseguenti somme aggiuntive e per l'effetto dichiara non dovuta la relativa somma richiesta di cui all'avviso di addebito n.
36220220000827688501;
- condanna l' alla rifusione delle spese che liquida in euro 4.201,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_1
Lucca, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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