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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720160001653101 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720170005946848 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720190004830107 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720200004366504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15/10/2023 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, avverso l'intimazione di pagamento n.
29720239005187970/000, notificata in data 28/08/2023, limitatamente alle somme pretese a titolo di tasse automobilistiche anni 2011, 2012, 2013 e 2017, per complessivi € 1.566,93, con le seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 29720160001653101000, notificata il 30/10/2016, di € 297,90 per tassa automobilistica anno 2011;
b) n. 29720170005946848000, notificata il 08/01/2018, di € 293,05 per tassa automobilistica anno 2012;
c) n. 29720190004830107000, notificata il 03/09/2019, di € 289,20 per tassa automobilistica anno 2013;
d) n. 29720200004366504000, notificata il 30/05/2022, di € 686,78 per tassa automobilistica anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce il decorso del termine triennale di prescrizione, in assenza di atti interruttivi anche già alla data della presunta notifica delle cartelle, senza che la mancata impugnazione delle precedenti cartelle di pagamento possa rilevare o rendere inopponibile la prescrizione triennale del credito.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare prescritto il credito nascente dal mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2017, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento in parte qua nonché delle cartelle di pagamento e del ruolo sottostanti, mai pervenute alla ricorrente;
conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittime, inapplicabili e/o infondate le sanzioni irrogate e gli accessori;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 05/03/2024 la Corte rigetta l'istanza di sospensione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione finanziaria, delle spese processuali della fase cautelare che si liquidano in
€ 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Con controdeduzioni depositate in data 15/05/2024 si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, la quale rileva:
● la carenza di legittimazione passiva per tutte le eccezioni inerenti alla paventata mancata notifica di atti prodromici
● la regolarità della svolta notifica ed il mancato decorso del termine prescrizionale, stante la notifica di atti interruttivi (avvisi di intimazione), e tenuto conto della sospensione delle procedure di notifica e dei termini prescrizionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
● la inammissibilità del ricorso per decadenza dal potere di impugnazione delle cartelle sottese;
● la insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente rigettare/revocarsi la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) sempre preliminarmente e in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile per decadenza dal potere di impugnazione delle cartelle sottese all'avviso di intimazione oggi impugnato;
3) sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ADER, per tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa e, per l'effetto, tenere indenne ADER da tutte le conseguenze derivanti da una eventuale soccombenza in giudizio stante la sua totale estraneità rispetto alle domande poste dal ricorrente e attesa la piena legittimità degli atti di riscossione;
4) tenere indenne la deducente da qualsivoglia onere conseguente la eventuale soccombenza in giudizio per ragioni inerenti all'attività posta in essere dall'ente impositore che dovrà manlevare e rivalsare la deducente di quanto la stessa fosse tenuta a pagare per spese in favore della parte ricorrente, ed integrando il contraddittorio nei confronti degli Enti impositori Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Ragusa e Regione Siciliana;
5) nel merito dire e ritenere esigibile il credito stante il mancato decorso del termine prescrizionale;
con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 25/06/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Ragusa, rilevando:
● il difetto di legittimazione passiva in ordine alla cartella 29720200004366504000, emessa per mancato pagamento di tassa automobilistica dell'anno 2017, tributo di competenza della Regione Siciliana;
● la regolare notifica delle cartelle di pagamento, non impugnate entro il termine di legge, con inammissibilità di contestazioni tardive;
● l'insussistenza dei requisiti per la concessa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 29/07/2025 AD deposita chiamata di terzo notificata.
Con controdeduzioni depositate in data 23/01/2026 si costituisce la Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, rilevando:
● l'insussistenza della prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19;
● il diritto della Regione di provedere direttamente all'iscrizione a ruolo ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale;
● il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29720160001653101000,
29720170005946848000 e 29720190004830107000.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e confermare la pretesa tributaria dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 29720200004366504000 anno 2017 rivolta al sig. Ricorrente_1; dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Sicilia con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29720160001653101000, 29720170005946848000 e 29720190004830107000 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica che riguarda le pretese tributarie afferenti rispettivamente gli anni 2011, 2012 e 2013, e per effetto tenere indenne l'Amministrazione da ogni onere relativo;
conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che da quanto depositato dagli enti convenuti (non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente) risulta che:
- la cartella n. 29720160001653101000 è stata notificata ex art. 140 c.p.c. nell'ottobre 2016, ed è stata seguita da intimazione di pagamento n. 97 2018 90016290 92/000 notificata a mezzo racc. a.r. il 20/03/2019, con invio rifiutato;
- la cartella n. 29720170005946848000 è stata notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza nel dicembre
2017; - la cartella n. 29720190004830107000 è stata notificata con racc. a.r. nel settembre 2019, con invio rifiutato;
- la cartella n. 29720200004366504000 (unica di competenza della Regione Sicilia) è stata notificata nel maggio 2022 a mani del ricorrente.
■ che pertanto le suddette cartelle, non opposte nel termine di legge, sono divenute definitive, ed “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che, quanto alla prescrizione successiva alle notifiche, per le cartelle nn. 29720160001653101000,
29720190004830107000 e 29720200004366504000, dalla data di notifica delle stesse (o della intimazione n. 97 2018 90016290 92/000) alla data di notifica dell'atto impugnato (28/08/2023) non risulta decorso il termine di prescrizione triennale, anche tenuto conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale da covid-19;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che per la cartella n. 29720170005946848000, in assenza di validi atti interruttivi, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica dell'atto impugnato (28/08/2023) risulta decorso il termine di prescrizione triennale, anche tenendo conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale da covid-19; al riguardo nessuna valenza ha l'avviso di intimazione n. 29720229001121867000 (notificato in data
22/06/2022), non riferibile alla cartella predetta in assenza della sua produzione in giudizio da parte di AD;
■ che tanto comporta, limitatamente alla pretesa prescritta di cui alla cartella n. 29720170005946848000,
l'illegittimità dell'atto impugnato, che va invece confermato per la restante parte;
■ che, quanto alle spese di giudizio, ne va disposta la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente, AD
e Ade, stante il parziale accoglimento del ricorso con riferimento alle cartelle di competenza di Ade;
parte ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, nei rapporti con la Regione Siciliana, la cui cartella di competenza è stata integralmente confermata;
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29720170005946848000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che conferma per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Regione Siciliana,
Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239005187970000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720160001653101 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720170005946848 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720190004830107 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. N. 29720200004366504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15/10/2023 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, avverso l'intimazione di pagamento n.
29720239005187970/000, notificata in data 28/08/2023, limitatamente alle somme pretese a titolo di tasse automobilistiche anni 2011, 2012, 2013 e 2017, per complessivi € 1.566,93, con le seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 29720160001653101000, notificata il 30/10/2016, di € 297,90 per tassa automobilistica anno 2011;
b) n. 29720170005946848000, notificata il 08/01/2018, di € 293,05 per tassa automobilistica anno 2012;
c) n. 29720190004830107000, notificata il 03/09/2019, di € 289,20 per tassa automobilistica anno 2013;
d) n. 29720200004366504000, notificata il 30/05/2022, di € 686,78 per tassa automobilistica anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce il decorso del termine triennale di prescrizione, in assenza di atti interruttivi anche già alla data della presunta notifica delle cartelle, senza che la mancata impugnazione delle precedenti cartelle di pagamento possa rilevare o rendere inopponibile la prescrizione triennale del credito.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare prescritto il credito nascente dal mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2017, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento in parte qua nonché delle cartelle di pagamento e del ruolo sottostanti, mai pervenute alla ricorrente;
conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittime, inapplicabili e/o infondate le sanzioni irrogate e gli accessori;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 05/03/2024 la Corte rigetta l'istanza di sospensione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione finanziaria, delle spese processuali della fase cautelare che si liquidano in
€ 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Con controdeduzioni depositate in data 15/05/2024 si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, la quale rileva:
● la carenza di legittimazione passiva per tutte le eccezioni inerenti alla paventata mancata notifica di atti prodromici
● la regolarità della svolta notifica ed il mancato decorso del termine prescrizionale, stante la notifica di atti interruttivi (avvisi di intimazione), e tenuto conto della sospensione delle procedure di notifica e dei termini prescrizionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
● la inammissibilità del ricorso per decadenza dal potere di impugnazione delle cartelle sottese;
● la insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente rigettare/revocarsi la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) sempre preliminarmente e in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile per decadenza dal potere di impugnazione delle cartelle sottese all'avviso di intimazione oggi impugnato;
3) sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ADER, per tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa e, per l'effetto, tenere indenne ADER da tutte le conseguenze derivanti da una eventuale soccombenza in giudizio stante la sua totale estraneità rispetto alle domande poste dal ricorrente e attesa la piena legittimità degli atti di riscossione;
4) tenere indenne la deducente da qualsivoglia onere conseguente la eventuale soccombenza in giudizio per ragioni inerenti all'attività posta in essere dall'ente impositore che dovrà manlevare e rivalsare la deducente di quanto la stessa fosse tenuta a pagare per spese in favore della parte ricorrente, ed integrando il contraddittorio nei confronti degli Enti impositori Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Ragusa e Regione Siciliana;
5) nel merito dire e ritenere esigibile il credito stante il mancato decorso del termine prescrizionale;
con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 25/06/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Ragusa, rilevando:
● il difetto di legittimazione passiva in ordine alla cartella 29720200004366504000, emessa per mancato pagamento di tassa automobilistica dell'anno 2017, tributo di competenza della Regione Siciliana;
● la regolare notifica delle cartelle di pagamento, non impugnate entro il termine di legge, con inammissibilità di contestazioni tardive;
● l'insussistenza dei requisiti per la concessa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 29/07/2025 AD deposita chiamata di terzo notificata.
Con controdeduzioni depositate in data 23/01/2026 si costituisce la Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, rilevando:
● l'insussistenza della prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19;
● il diritto della Regione di provedere direttamente all'iscrizione a ruolo ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale;
● il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29720160001653101000,
29720170005946848000 e 29720190004830107000.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e confermare la pretesa tributaria dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 29720200004366504000 anno 2017 rivolta al sig. Ricorrente_1; dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Sicilia con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29720160001653101000, 29720170005946848000 e 29720190004830107000 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica che riguarda le pretese tributarie afferenti rispettivamente gli anni 2011, 2012 e 2013, e per effetto tenere indenne l'Amministrazione da ogni onere relativo;
conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che da quanto depositato dagli enti convenuti (non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente) risulta che:
- la cartella n. 29720160001653101000 è stata notificata ex art. 140 c.p.c. nell'ottobre 2016, ed è stata seguita da intimazione di pagamento n. 97 2018 90016290 92/000 notificata a mezzo racc. a.r. il 20/03/2019, con invio rifiutato;
- la cartella n. 29720170005946848000 è stata notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza nel dicembre
2017; - la cartella n. 29720190004830107000 è stata notificata con racc. a.r. nel settembre 2019, con invio rifiutato;
- la cartella n. 29720200004366504000 (unica di competenza della Regione Sicilia) è stata notificata nel maggio 2022 a mani del ricorrente.
■ che pertanto le suddette cartelle, non opposte nel termine di legge, sono divenute definitive, ed “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che, quanto alla prescrizione successiva alle notifiche, per le cartelle nn. 29720160001653101000,
29720190004830107000 e 29720200004366504000, dalla data di notifica delle stesse (o della intimazione n. 97 2018 90016290 92/000) alla data di notifica dell'atto impugnato (28/08/2023) non risulta decorso il termine di prescrizione triennale, anche tenuto conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale da covid-19;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che per la cartella n. 29720170005946848000, in assenza di validi atti interruttivi, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica dell'atto impugnato (28/08/2023) risulta decorso il termine di prescrizione triennale, anche tenendo conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale da covid-19; al riguardo nessuna valenza ha l'avviso di intimazione n. 29720229001121867000 (notificato in data
22/06/2022), non riferibile alla cartella predetta in assenza della sua produzione in giudizio da parte di AD;
■ che tanto comporta, limitatamente alla pretesa prescritta di cui alla cartella n. 29720170005946848000,
l'illegittimità dell'atto impugnato, che va invece confermato per la restante parte;
■ che, quanto alle spese di giudizio, ne va disposta la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente, AD
e Ade, stante il parziale accoglimento del ricorso con riferimento alle cartelle di competenza di Ade;
parte ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, nei rapporti con la Regione Siciliana, la cui cartella di competenza è stata integralmente confermata;
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29720170005946848000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che conferma per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Regione Siciliana,
Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico