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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1802/2024 RG avente ad oggetto: “ opposizione decreto ingiuntivo – contributi “
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato APRILE Parte_1
FERDINANDO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore –
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocato FOSSI CRISTINA ed elettivamente domiciliato in CALLE DEL GAMBERO 8 VENEZIA-MESTRE,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 la ricorrente/opponente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 502/2024 del 2/8/2024 notificatole in data 5/8/2024 « in via preliminare: sospendersi l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche inaudita altera parte;
- nel merito: in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, evocare lo stesso per prescrizione della pretesa contributiva fino all'anno 2015;
- in via riconvenzionale: disporsi la restituzione delle somme indebitamente
1 percette dall'Ente, pari a 11.104,45 euro, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c».
Nel costituirsi Controparte_1
ha contestato l'opposizione e l'eccezione
[...] di prescrizione concludendo « NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE accertata e dichiarata la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla dott.sa , rigettare l'opposizione Parte_1 ex adverso promossa e, per l'effetto, nel confermare il decreto n. 502/2024 emesso dal Tribunale di Venezia, condannare la dott.ssa , nata a Parte_1
Venezia il 27/01/1971, residente in [...] interno 2, CF , a pagare ad C.F._1 [...]
con sede in Roma, Via Andrea Controparte_1
Cesalpino 1, CF , in persona del l.r.p.t., l'importo di cui al P.IVA_1 decreto ingiuntivo n. 502/2024, emesso in data 2/8/2024 dal Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro pari ad € 47.508,57, oltre sanzioni e interessi nella misura prevista dal Regolamentano per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente, e rivalutazione monetaria delle singole scadenze mensili sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Dunque con il ricorso monitorio l'
[...]
ha Parte_2 esposto che:
2. -ai sensi degli articoli 2, 7, 10, e 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente, l'iscritto è obbligato annualmente a comunicare i redditi professionali conseguiti e a corrispondere (in acconto e in saldo) i contributi determinati in proporzione al reddito dichiarato, salva l'applicazione dei contributi minimi;
3. -l'odierna opponente in data 15/3/2002 aveva presentato domanda di iscrizione con decorrenza dal 02/01/2002;
2 4. -negli anni l'attuale opponente aveva omesso il versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, oltre alle sanzioni e interessi come da documentazione prodotta: doc. 3 estratto conto 10/2/2010 e doc. 4 avviso ricevimento estratto conto 2010, doc. 5 estratto conto 30/1/2015 e doc. 6 avviso ricevimento estratto conto 2015, doc. 7 comunicazione 4/3/2019
e doc. 8 avviso ricevimento raccomandata 4/3/2019- doc. 9 comunicazione
16/12/2021 e doc. 10 accettazione pec dicembre 2021 e doc. 11 consegna pec dicembre 2021;
5. -in data 4/4/2022 (doc. 12) l'Ente comunicava alla dott.ssa Pt_1
l'approvazione della richiesta di quest'ultima di un piano di versamento in 96 rate mensili (doc. 13);
6. -il mancato adempimento al piano suindicato, comporta la sussistenza di un debito al 25/07/2024, in capo alla dott.ssa di € 47.508,57, come Pt_1 risulta dall'estratto conto predisposto ai sensi del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell' (doc. 14). CP_1
7. L' ha chiarito che i contributi riguardano il periodo 2007- CP_1
2023 e la ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti sino al
2015 compreso.
8. Ciò posto gli atti interruttivi della prescrizione allegati da CP_1 sarebbero l'estratto conto 10/2/2010 e 30/1/2025, la comunicazione datata
16/12/2021 e l'istanza di rateazione avanzata dalla ricorrente in data non precisata e relativa ai seguenti contributi e annualità «A titolo di contributi anni
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-
2019-2020-2021 pari a € 31.011,99 - A titolo di interessi anni 2006-2007-
2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-
2021 pari a € 13.478,84 - A titolo di sanzioni anni 2006-2007-2008-2009-
2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 pari a €
5.727,70».
9. Con raccomandata AR ricevuta dalla dott.ssa in data Pt_1
20/2/2010 ha inviato alla ricorrente l'Estratto conto contributivo al CP_1
10/2/2010 contenente il Quadro Montante contributivo relativo agli anni 2002-
2009 per un totale di € 18.478, 92, il Quadro versamenti effettuati negli anni
3 2002, 2003 e 2005, il Quadro posizione reddituale e contributiva ove vengono indicati in rosso anno per anno e rispetto ai diversi titoli ( soggettivo, integrativo, maternità, sanzione e interessi) gli «importi non versati» negli anni
2002-2009, nel riquadro finale a p. 4 si legge che « il presente estratto conto
(...) costituisce altresì interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 lett. b Legge 335/1995 e del Regolamento di previdenza dell'Ente approvato con DM 15/1071997 e successive modificazioni per quanto concerne eventuali debiti contributivi dell'Iscritto medesimo nei confronti dell'Ente stesso e per le relative maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni ai sensi degli artt. 2, 10 e 11 del citato regolamento».
10. Segue « Modulo di pagamento di debiti contributivi, interessi e sanzioni da utilizzare se necessario per la regolarizzazione degli adempimenti non correttamente assolti legati all'iscrizione alle comunicazioni annuali ed al versamento dei contributi» nella lettera allegata datata 1/2/2010 si afferma espressamente che « la sua posizione non risulta regolare, la invitiamo pertanto a verificare i dati contenuti nell'estratto conto provvedendo a comunicare agli uffici dell'ente il relativo aggiornamento, ovvero ad effettuare con cortese sollecitudine il saldo degli importi che risultano tutt'ora non versati».
11. Con raccomandata AR ricevuta dalla ricorrente in data 17/2/2015 viene inviato l'estratto conto contributivo relativo agli anni 2002-2013, con indicazione, tra l'altro, degli importi non versati dal 2002 al 2013 in relazione ai diversi titoli;
ha prodotto unicamente l'estratto conto, contenente CP_1 nell'ultima pagina il riquadro nel quale si rammenta che l'atto vale ad interrompere la prescrizione dei contributi, e non la lettera di accompagnamento.
12. Con successiva pec del 23/12/2021 viene richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi interessi e sanzioni 2006-2020 per un importo di €
48.626,82.
13. Infine con il ricorso monitorio notificato in data 5/8/2024 sono stati richiesti tutti i contributi, sanzioni ed interessi non versati ( vd sub colonna « importi non versati» del doc. 14 allegato al ricorso monitorio) dal 2007 al
2023.
4 14. Ora la prescrizione sarebbe stata interrotta il 20/2/2010 (anni 2002-
2009), il 17/2/2015 (2002-2013), il 23/12/2021 ( anni 2006-2020) e il 5/8/2024
(anni 2007 – 2023).
15. Si osserva infatti che l'invio degli estratti conto è chiaramente volto a chiedere la regolarizzazione dei contributi e costituisce espressamente atto interruttivo della prescrizione.
16. Con la pec del 23/12/2021, poi, inequivocabilmente si chiede il pagamento dei contributi interessi e sanzioni relativi al periodo 2006- 2020.
17. Tuttavia dalla raccomandata del 17/2/2015 il termine di prescrizione si è compiuto il 17/2/2020.
18. Il predetto termine non è stato sospeso dalla normativa emergenziale, posto che l'art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e l'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, hanno previsto i seguenti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
19. Dunque si sono prescritti i contributi che dovevano essere pagati entro il 12/2/2016 ( ovvero entro il 23/12/2016, a cui va detratto il periodo di sospensione di 311 gg).
20. Al netto del fatto che la richiesta di rateazione non è stata prodotta, in ogni caso la stessa è successiva alla data del 23/12/2021 e deve condividersi quanto statuito dalla S.C. con Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 ovvero che
«in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio”. La richiesta di rateizzazione non è stata prodotta e non è dato dunque accertare il riconoscimento di quali anni, non rinvenibili nelle successive rate».
5 21. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018) atteso che oggetto del giudizio di opposizione è la pretesa vantata dall'opposto.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento dell'eccezione di prescrizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna a corrispondere ad Parte_1
i contributi, sanzioni ed interessi il cui pagamento scadeva entro il CP_1
12/2/2026;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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