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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 2205/2022 del registro generale avente ad oggetto la separazione giudiziale tra:
, , nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 settembre 1980, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Orsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Corso G. Amendola n. 11, giust a procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26 giugno 1972, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Grelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), piazza XX Settembre n. 32, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2022, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal marito, sig. con la quale CP_1 aveva contratto matrimonio in AB (Marocco) il 10 febbraio 2006, esponendo che dalla loro unione è nato il figlio (il giorno 11 novembre 2012) e deducendo, Per_1
a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni tra il padre e il figlio;
determinare l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 400, “somma che dovrà essere aumentata sino ad euro 500,00 mensili qualora la madre perda il lavoro e risulti disoccupata”, oltre al 50% delle spese straordinarie;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno mensile da porre a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie “qualora perda il lavoro, che attualmente è solo a tempo determinato, e risulti disoccupata”; porre “le spese condominiali relative alla abitazione di Via G. Puccini n. 10 in
Uzzano saranno a carico del sig. compresa l'utenza dell'acqua, Controparte_1 nonché eventuali spese per tributi, imposte e tasse sulla casa assegnata, mentre resteranno a carico della sig.ra le spese delle altre utenze Parte_1 relative ai consumi di gas, elettricità e nettezza urbana” .
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione CP_1
e alle richieste di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma chiedendo di regolamentare diversamente le frequentazioni del padre con il figlio e di disporre il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé dello stesso, con suddivisione paritaria delle spese straordinarie. Ha chiesto infine il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice della fase presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato gli opportuni provvedimenti
2 provvisori ed urgenti;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con ordinanza del 3 ottobre 2023, la giudice istruttrice ha: delegato il servizio sociale allo svolgimento di indagini socio -familiari sul nucleo familiare;
ordinato a parte ricorrente di integrare la propria documentazione patrimoniale e reddituale;
chiesto al pubblico ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti nei confronti delle parti relativi a condotte di violenza domestica, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c.
In data 18 gennaio 2024 è stata acquisita una relazione del servizio sociale sui risultati delle indagini espletate.
All'udienza del 23 gennaio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata il 2 febbraio 2024, parte resistente ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 27 -28 febbraio 2023.
Con nota autorizzata depositata il 8 marzo 2024 parte ricorrente ha contestato la fondatezza dell'istanza di modifica, istando per il suo rigetto.
Sentite le parti all'udienza del 9 aprile 2024, con ordinanza del 5 maggio 2024, la giudice istruttrice ha: rigettato l'istanza di modifica di parte resistente;
invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuale o congiunto;
chiesto al servizio sociale di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Acquisita la relazione del servizio sociale, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 gennaio 2025, le parti hanno chiesto pronuncia di sentenza non definitiva sullo stato e di disporre un rinvio della causa ad altra udienza al fine di tentare di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni con rinuncia alla concessione di termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Con sentenza parziale n. 120/2025 è stata pronunciata la separazione delle parti.
Acquisita la relazione di aggiornamento del servizio sociale del 6 maggio 2025 e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, all'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione di un
3 termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c.
2. Le parti hanno concordemente chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337-ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli e non essendo emersi - nel corso del giudizio e dell'ambito dell'attività di indagine e successivo monitoraggio del servizio sociale - elementi che inducano a ritenere che tale modalità di affidamento non risponda, nel caso concreto, all'interesse di CP_2
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Il minore continuerà a risiedere presso la casa familiare con la madre, alla quale deve pertanto essere assegnato l'immobile, come da ultimo richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio
2025, nella parte in cui parte resistente ha chiesto “che l'assegnazione della casa coniugale alla madre sia disposta nel solo interesse del minore e che la madre stessa ne faccia uso esclusivo per esigenze abitative e di vita propria del figlio”).
3. Le parti hanno concordemente chiesto di confermare il regime di frequentazione del minore con i genitori disposto con ordinanza presidenziale (in conformità agli accordi raggiunti dalle parti già in quella sede) con due sole modifiche.
Nella propria comparsa conclusionale, parte resistente ha infatti ribadito la richiesta che “ stia con il padre per il pernotto anche nel giorno del mercoledì della CP_2 seconda e della quarta settimana, dato che altrimenti in tali settimane il figlio
4 dormirebbe dal padre solo il giovedì” (cfr. pag. n. 7 comparsa conclusionale parte resistente).
La ricorrente non si è opposta all'accoglimento di questa richiesta (“Unica differenza, rispetto ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa dal dott. è la richiesta del sig. di tenere con sé il figlio per il Per_2 CP_1 pernotto anche nel giorno del mercoledì della seconda e della quarta settimana, richiesta ribadita anche alla udienza del 17.10.2024 e su cui questa parte, se il
Giudice lo riterrà opportuno, e sempre nell'esclusivo interesse del minore, potrà decidere accogliendo la richiesta”, cfr. pag. n. 2 memoria di replica parte ricorrente) che, pertanto, può essere accolta.
A parziale modifica del regime di frequentazione disposto all'esito della fase presidenziale, così come evidenziato dalla ricorrente nella propria memoria di replica, deve altresì essere recepito il seguente accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio: “Le parti concordano che quando la ricorrente non va al lavoro la mattina, accompagnerà direttamente lei il bimbo a scuola avvertendo con preavviso il padre” (cfr. verbale dell'udienza del 17 ottobre 2024).
4. Dall'esame della relazione del servizio sociale del 5 maggio 2025, risulta che: le parti hanno partecipato regolarmente ai gruppi di “sostegno e facilitazione alla genitorialità separata”; “non risulta al momento alcuna conflittualità genitoriale
(…) i genitori sono in grado di comunicare e prendere autonomamente accordi riguardo alle decisioni relative al figlio. I genitori, ad oggi, continuano a mantenere attivo il sostegno alla genitorialità, ritenendolo utile”; le parti hanno riferito ai servizi di “aver raggiunto un equilibrio comunicativo e di aver parzialmente riconosciuto le dinamiche comunicative disfunzionali del passato. Hanno dichiarato che il minore sta bene e che tra di loro vi è un buon accordo. Entrambi hanno concordato sull'assenza della necessità di un percorso psicologico per il figlio, e si
è deciso di procedere con la chiusura di tale percorso”; “entrambi i genitori sono risultati collaborativi e disponibili”.
Alla luce di tali risultanze, tenuto conto degli accordi raggiunti dalle parti sulle condizioni di affidamento del figlio minore e in assenza di diversa domanda, può essere disposta la cessazione dell'attività di sostegno e monitoraggio del servizio sociale territoriale.
5. Persiste il contrasto tra le parti in ordine al mantenimento del figlio minore.
5 In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo un assegno perequativo di euro 400 mensili o, in subordine, di euro
300 mensili.
Il resistente ha chiesto, viceversa, di disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza di costui presso il genitore.
5.1. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento ordinario dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.c., ai sensi del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli da parte dei genitori.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce poi che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5.2. Quanto alle condizioni economiche e reddituali delle parti, all'esito del giudizio, risulta provato quanto segue.
5.2.1. La ricorrente: vive con il figlio presso la casa coniugale di proprietà del resistente;
a decorrere dal mese di settembre 2022, svolge attività lavorativa presso la società SIAT S.r.l., prima e fino al mese di marzo 2023, con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo una retribuzione lorda mensile di circa 1.618 euro per quattordici mensilità (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente), poi, a decorrere dal mese di marzo 2023, con contratto a tempo indeterminato con il medesimo trattamento economico (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente) e quindi per una retribuzione netta mensile di circa 1.500 euro (media buste paga 2023 risultanti dall'esame della documentazione prodotta il 14 gennaio 2024); è titolare di un conto corrente postale con saldo creditore di 24.14 4 alla data del 30 settembre 2023 (cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrente e documenti prodotti in data 14 gennaio 2024); ha dichiarato di percepire la somma mensile di euro 25 a titolo di assegno unico universale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) ma di tali somme non vi è traccia negli estratti conto
6 prodotti;
corrisponde una rata mensile di euro 254 per la restituzione del finanziamento sottoscritto per l'acquisto dell'autovettura (doc. n. 52 fasc. ricorrente); ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili.
Dall'esame degli estratti conto della ricorrente risulta: che tra il mese di marzo 2022
e il mese di settembre 2022 la ricorrente ha lavorato per la società Parte_2 percependo una retribuzione complessiva di euro 11.068; il versamento di un assegno dell'importo di 2.500 euro in data 1 marzo 2023 privo di giustificazione causale;
il versamento di un assegno bancario dell'importo di euro 1.240 in fata 31 gennaio 2023).
5.2.2. Il resistente: vive presso la propria famiglia di origine in un immobile sito in
Buggiano, via Ponte Buggianese n. 61, di cui è comproprietario nella misura di 1/6, quindi, non è gravato dal pagamento di un canone di locazione;
è proprietario per intero della casa coniugale assegnata alla ricorrente;
è proprietario nella misura di
1/6 di un terreno non edificabile (circostanza non contestata) sito in Buggiano e di un immobile sito in Buggiano (PT) via Lucchese n. 63, presso il quale ha sede la
Infissi Giorgetti S.r.l., società della quale il resistente è socio per la quota di 1/12; presta attività di lavoro parasubordinato per tale società percependo una retribuzione media mensile dell'importo di euro 1.250 circa (doc. n. 45 fasc. resistente) mentre in precedenza, fino al mese di settembre 2023, percepiva l'importo netto mensile di euro 1.000 (come dallo stesso dichiarato e come risulta dalla media delle somme percepite risultanti dalle buste paga dei mesi gennaio - ottobre 2022, prodotte sub. doc. 2 fasc. resistente); è titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo di euro 1.912 alla data del 15 luglio 2023 (doc. n. 33 e n. 34 fasc. resistente); è titolare di un dossier titoli presso Banca Centro Toscana Umbra del controvalore di euro
28.362,33 alla data del 15 luglio 2023 (doc. n. 35 fasc. resistente) il cui rendimento risulta dall'esame degli estratti conto prodotti (es. accredito di 1.924,49 euro il 25 maggio 2023; accredito di 3.068,55 euro il 28 dicembre 2022); è intestatario del
Fondo Pensione Aperto Aureo n. 86261 presso la Banca Centro Toscana Umbria con saldo di euro 4.459,21 alla data del 30 giugno 2023 (doc. n. 37 fasc. resistente); sostiene una rata mensile di euro 272,83 per la restituzione del contratto di finanziamento sottoscritto nel mese di gennaio 2023 per l'acquisto della propria autovettura (cfr. doc. n. 18 fasc. resistente).
Dall'esame degli estratti conto risulta che il resistente: ha percepito la somma mensile di euro 27 a titolo di assegno unico universale spettante per il figlio fino al
7 mese di maggio 2023, nel mese di giugno 2023, la somma percepita a tale titolo è stata invece di euro 110 circa;
occasionalmente ha percepito aiuti economici dai propri familiari (es.
1.500 euro a titolo di donazione dal padre in data 13 giugno
2023); ha effettuato versamenti in contanti o assegni di cui non sono note le causali
(versamento assegno fuori piazza di 150 euro il 24 luglio 2020; versamento assegno fuori piazza di 700 euro il 29 luglio 2020; versamento assegno fuori piazza di 600 euro il 17 agosto 2020; versamento assegno fuori piazza di 250 euro il 9 settembre
2020; versamento su carta di euro 900 l'11 settembre 2020; versamento in contanti di euro 750 il 24 dicembre 2020; versamento di euro 800 il 12 aprile 2021; versamento di euro 200 il 10 ag osto 2021; versamento di euro 150 il 14 settembre
2021; versamento di euro 250 il 2 novembre 2021; versamento di euro 900 in data
31 dicembre 2021; versamento di 400 euro il 27 luglio 2022); versamento di euro
1.000 in data 24 aprile 2023).
Almeno fino al mese di gennaio 2023 (cfr. pag. n. 5 istanza depositata dal resistente il 2 febbraio 2024) ha prestato attività lavorativa occasionale come cameriere per il ristorante Casorino di percependo una somma mensile di circa Persona_3
150/200 euro (cfr. estratti conto in atti).
Il resistente ha allegato che la partecipazione societaria nella società Infissi
Giorgetti S.r.l. “non gli comporta alcun utile, avendo purtroppo la società maturato una grossa perdita nel 2020 (anno della pandemia), pari ad € 77.525,38, che, oltre che nell'anno passato ed in quello in corso, si riverbererà anche negli anni a venire”
(cfr. pag. 13 comparsa di costituzione del resistente). La circostanza deve considerarsi pacifica perché mai contestata dalla ricorrente e anche perché dall'esame degli estratti conto risultano solo sporadici accrediti di piccole somme a titolo di dividendi (es. 43,11 euro in data 8 maggio 2023; 29,97 euro il 3 febbraio
2023).
5.2.3. Il resistente ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente in ordine alle proprie condizioni economiche e reddituali.
In proposito, occorre considerare che, nell'imporre ai coniugi nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
8 Questa deroga ai principi che disciplinano in generale l'attività difensiva – oggi positivizzata nell'art. 473-bis.18 c.p.c. – trova il suo fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116
c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo. Tale comportamento processuale deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non consentendo al Collegio di determinare con la dovuta esattezza quale sia la proporzione tra le condizioni economiche complessive delle parti (Tribunale Roma, sez. I, 15 luglio 2016; Tribunale Roma, sez. I, 19 maggio 2017; Tribunale di Pistoia
n. 712 del 2022).
Nel caso di specie, in ossequio ai richiamati principi di diritto, ricorrono elementi che inducono ragionevolmente a dubitare dell'attendibilità delle allegazioni di parte ricorrente.
La sig.ra ha invero prodotto la documentazione comprovante la propria Parte_1 situazione patrimoniale e reddituale in modo incompleto e solo a seguito della reiterata richiesta del giudice istruttore (ordinanze del 25 maggio 2023 e del 3 ottobre 2023).
Nonostante la puntuale contestazione del resistente, che ha documentato la titolarità da parte della ricorrente del conto corrente postale identificato con il seguente IBAN
[...] (doc. n. 43 e n. 44 fasc. resistente), la ricorrente non ha prodotto gli estratti conto, limitandosi a produrre quelli dell'estratto conto postale identificato con codice IBAN [...] e genericamente ad affermare di non aver prodotto gli estratti conto dell'altro conto corrente perché cointestato al resistente, circostanza specificamente contestata da costui e non provata dalla ricorrente. L'esistenza di un ulteriore conto corrente non documentato potrebbe giustificare la mancata prova in atti della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico universale.
Tale comportamento reticente e contrario ai doveri di lealtà processuale induce ragionevolmente a dubitare della attendibilità della rappresentazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali fornita dalla ricorrente che, pertanto, devono presumersi più floride di quelle dichiarate.
9 5.2.4. Non vi sono ragioni concrete per dubitare, invece, dell'attendibilità delle condizioni economiche e reddituali del resistente.
5.3. Per ciò che concerne gli effettivi tempi di permanenza del minore presso i genitori e, dunque, gli oneri di accudimento e mantenimento diretto che gravano in concreto su ciascuno di essi, va rilevato che, come ammesso dalla stessa ricorrente,
“il figlio trascorre tempi analoghi con i genitori, compatibilmente certo con i rispettivi tempi lavorativi” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione davanti al giudice istruttore).
5.4. Alla luce delle risultanze sopra descritte, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, che appaiono tendenzialmente equivalenti (tenuto conto anche del patrimonio immobiliare del resistente), considerate le presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono lui garantire, tenuto conto dei tempi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore e quindi della valenza economica dei concreti compiti domestici e di cura incombenti sulle parti, considerato infine il valore dell'assegnazione della casa coniugale, appare congruo prevedere che ciascun genitore si provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di permanenza di costoro presso ciascun g enitore.
Deve conseguentemente intendersi revocato l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio, determinato in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale.
6. L'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018, che in questa sede si intende richiamare, al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie con i requisiti di occasionalità, sporadicità, imprevedibilità gravosità o voluttuarietà, individuate nell'art. 6 del nuovo Protocollo e quindi: quelle non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e
10 spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida); quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post -universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
11 per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Collegio ritiene congruo confermare il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie per il figlio, così come da costoro richiesto.
7. Il Collegio prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. e alla richiesta di porre “le spese condominiali relative alla abitazione di Via G. Puccini n. 10 in Uzzano saranno a carico del sig.
[...]
, compresa l'utenza dell'acqua, nonché eventuali spese per tributi, imposte CP_1
e tasse sulla casa assegnata, mentre resteranno a carico de lla sig.ra Parte_1 le spese delle altre utenze relative ai consumi di gas, elettricità e nettezza
[...] urbana”.
Tali domande, proposte nel ricorso introduttivo, non sono state riproposte dalla ricorrente nel corso del giudizio e sono state rinunciate sin dal momento della costituzione davanti alla giudice istruttrice.
8. Stante la formalizzata “rinuncia al patrocinio a carico dello Stato a cui era stata ammessa con provvedimento del 13.12.2021” e rilevato che la ricorrente ha superato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sin dall'anno di introduzione del giudizio, deve essere revocata la sua ammissione al beneficio.
9. Il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di affidamento del figlio minore e sul criterio di ripartizione delle spese straordinarie giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite;
l'ulteriore terzo segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità media della controversia, utilizzando i parametri medi di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147 del 2022.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, dato atto che con sentenza parziale n. 120/2025 è stata pronunciata la separazione personale tra i sig.ri
[...]
e definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
a) affida il figlio minore (nato in data [...]) ad entrambi Persona_4
i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con residenza presso l'abitazione materna;
b) assegna la casa coniugale sita in Uzzano (PT), via Puccini n. 10 alla sig.ra
[...]
; Parte_1
c) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, durante l'anno scolastico:
-- nella prima e nella terza settimana del mese :
- il lunedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre o dal nonno paterno che lo terranno anche per la notte;
- il martedì mattina il padre porterà a scuola da cui verrà prelevato alle 16.00 CP_2 dal padre stesso o dal nonno paterno, il quale ultimo lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi preleva to dalla madre che lo terrà con sé per la notte;
- il mercoledì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno;
resterà poi con il nonno paterno sino alle ore 19.00 quando la madre CP_2 lo passerà a prendere per tenerlo con sé per la notte;
- il giovedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi prelevato dalla madre, che lo terrà con sé per la notte;
13 - il venerdì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terranno con sé sino al lunedì mattina, quando il Sig. lo CP_1 accompagnerà a scuola;
-- nella seconda e nella quarta settimana del mese :
- il lunedì mattina il padre porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle CP_2
16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terrà con sé sino alle ore 19.00 quando la madre lo passerà a prendere e lo terrà con sé per la notte;
- il martedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno, il quale ultimo lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi prelevato dalla madre che lo terrà con sé per la notte;
- il mercoledì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo terrà con sé fino al venerdì mattina;
- il venerdì il padre porterà a scuola da cui poi lo preleverà alle ore 16.00 per CP_2 portarlo a casa sua ove poi la madre alle ore 19.00 si recherà a prelevarlo per tenerlo con sé sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà verso le ore 07.30 presso la casa paterna;
-- salvo diverso accordo tra le parti, le mattine successive ad un pernottamento del minore presso la madre, sarà costei ad accompagnare il figlio direttamente a scuola, se non impegnata in attività lavorativa quella mattina, dandone congruo preavviso al padre;
d) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti:
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività natalizie , CP_2 trascorrerà, ad anni alterni, la prima e la seconda settimane di vacanza con l'uno e con l'altro genitore, con la precisazione che nella settimana del Natale almeno la
Vigilia sia trascorsa con l'altro genitore, così da consentire l'abituale scambio dei doni;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali , CP_2 trascorrerà, ad anni alterni, i primi tre giorni di vacanza, comprendenti la Santa
Pasqua (dalle ore 15.00 del venerdì antecedente e sino alle ore 16.00 della domenica), con un genitore ed i successivi tre giorni, comprendenti il Lunedì
14 dell'Angelo (dalle ore 16.00 della domenica e sino alle ore 16.00 del mercoledì successivo), con l'altro;
- il giorno del compleanno ed i giorni delle altre ricorrenze (laddove non sia possibile, come sarebbe preferibile, che entrambi i genitori trascorrano tali occasioni insieme, almeno con riferimento ai giorni del compleanno del figlio) saranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. Per il CP_2 giorno del compleanno si chiede che, dati i rispettivi orari lavorativi dei genitori, il pranzo venga trascorso con il padre e la cena con la madre, salvo che sia CP_2 impegnato a scuola per il pranzo, caso in cui la cena di tale ricorrenza sarà consumata alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva , e comunque in generale nel periodo estivo, trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore CP_2 due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
e) dispone la cessazione del mandato di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare al servizio sociale territoriale;
f) dispone che ciascuna parte provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi coincidenti con la permanenza di costui presso il genitore;
g) dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018;
h) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra Parte_1
;
[...]
i) compensa per i due terzi le spese di lite tra le parti;
condanna la sig.ra
[...]
al pagamento in favore del sig. di un terzo delle spese di Parte_1 CP_1 lite liquidate in euro 3.620 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi anche al servizio sociale della Società della Salute della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
15 La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 2205/2022 del registro generale avente ad oggetto la separazione giudiziale tra:
, , nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 settembre 1980, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Orsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Corso G. Amendola n. 11, giust a procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26 giugno 1972, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Grelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), piazza XX Settembre n. 32, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2022, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal marito, sig. con la quale CP_1 aveva contratto matrimonio in AB (Marocco) il 10 febbraio 2006, esponendo che dalla loro unione è nato il figlio (il giorno 11 novembre 2012) e deducendo, Per_1
a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni tra il padre e il figlio;
determinare l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 400, “somma che dovrà essere aumentata sino ad euro 500,00 mensili qualora la madre perda il lavoro e risulti disoccupata”, oltre al 50% delle spese straordinarie;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno mensile da porre a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie “qualora perda il lavoro, che attualmente è solo a tempo determinato, e risulti disoccupata”; porre “le spese condominiali relative alla abitazione di Via G. Puccini n. 10 in
Uzzano saranno a carico del sig. compresa l'utenza dell'acqua, Controparte_1 nonché eventuali spese per tributi, imposte e tasse sulla casa assegnata, mentre resteranno a carico della sig.ra le spese delle altre utenze Parte_1 relative ai consumi di gas, elettricità e nettezza urbana” .
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione CP_1
e alle richieste di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma chiedendo di regolamentare diversamente le frequentazioni del padre con il figlio e di disporre il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé dello stesso, con suddivisione paritaria delle spese straordinarie. Ha chiesto infine il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice della fase presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato gli opportuni provvedimenti
2 provvisori ed urgenti;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con ordinanza del 3 ottobre 2023, la giudice istruttrice ha: delegato il servizio sociale allo svolgimento di indagini socio -familiari sul nucleo familiare;
ordinato a parte ricorrente di integrare la propria documentazione patrimoniale e reddituale;
chiesto al pubblico ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti nei confronti delle parti relativi a condotte di violenza domestica, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c.
In data 18 gennaio 2024 è stata acquisita una relazione del servizio sociale sui risultati delle indagini espletate.
All'udienza del 23 gennaio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata il 2 febbraio 2024, parte resistente ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 27 -28 febbraio 2023.
Con nota autorizzata depositata il 8 marzo 2024 parte ricorrente ha contestato la fondatezza dell'istanza di modifica, istando per il suo rigetto.
Sentite le parti all'udienza del 9 aprile 2024, con ordinanza del 5 maggio 2024, la giudice istruttrice ha: rigettato l'istanza di modifica di parte resistente;
invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuale o congiunto;
chiesto al servizio sociale di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Acquisita la relazione del servizio sociale, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 gennaio 2025, le parti hanno chiesto pronuncia di sentenza non definitiva sullo stato e di disporre un rinvio della causa ad altra udienza al fine di tentare di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni con rinuncia alla concessione di termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Con sentenza parziale n. 120/2025 è stata pronunciata la separazione delle parti.
Acquisita la relazione di aggiornamento del servizio sociale del 6 maggio 2025 e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, all'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione di un
3 termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c.
2. Le parti hanno concordemente chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337-ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli e non essendo emersi - nel corso del giudizio e dell'ambito dell'attività di indagine e successivo monitoraggio del servizio sociale - elementi che inducano a ritenere che tale modalità di affidamento non risponda, nel caso concreto, all'interesse di CP_2
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Il minore continuerà a risiedere presso la casa familiare con la madre, alla quale deve pertanto essere assegnato l'immobile, come da ultimo richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio
2025, nella parte in cui parte resistente ha chiesto “che l'assegnazione della casa coniugale alla madre sia disposta nel solo interesse del minore e che la madre stessa ne faccia uso esclusivo per esigenze abitative e di vita propria del figlio”).
3. Le parti hanno concordemente chiesto di confermare il regime di frequentazione del minore con i genitori disposto con ordinanza presidenziale (in conformità agli accordi raggiunti dalle parti già in quella sede) con due sole modifiche.
Nella propria comparsa conclusionale, parte resistente ha infatti ribadito la richiesta che “ stia con il padre per il pernotto anche nel giorno del mercoledì della CP_2 seconda e della quarta settimana, dato che altrimenti in tali settimane il figlio
4 dormirebbe dal padre solo il giovedì” (cfr. pag. n. 7 comparsa conclusionale parte resistente).
La ricorrente non si è opposta all'accoglimento di questa richiesta (“Unica differenza, rispetto ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa dal dott. è la richiesta del sig. di tenere con sé il figlio per il Per_2 CP_1 pernotto anche nel giorno del mercoledì della seconda e della quarta settimana, richiesta ribadita anche alla udienza del 17.10.2024 e su cui questa parte, se il
Giudice lo riterrà opportuno, e sempre nell'esclusivo interesse del minore, potrà decidere accogliendo la richiesta”, cfr. pag. n. 2 memoria di replica parte ricorrente) che, pertanto, può essere accolta.
A parziale modifica del regime di frequentazione disposto all'esito della fase presidenziale, così come evidenziato dalla ricorrente nella propria memoria di replica, deve altresì essere recepito il seguente accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio: “Le parti concordano che quando la ricorrente non va al lavoro la mattina, accompagnerà direttamente lei il bimbo a scuola avvertendo con preavviso il padre” (cfr. verbale dell'udienza del 17 ottobre 2024).
4. Dall'esame della relazione del servizio sociale del 5 maggio 2025, risulta che: le parti hanno partecipato regolarmente ai gruppi di “sostegno e facilitazione alla genitorialità separata”; “non risulta al momento alcuna conflittualità genitoriale
(…) i genitori sono in grado di comunicare e prendere autonomamente accordi riguardo alle decisioni relative al figlio. I genitori, ad oggi, continuano a mantenere attivo il sostegno alla genitorialità, ritenendolo utile”; le parti hanno riferito ai servizi di “aver raggiunto un equilibrio comunicativo e di aver parzialmente riconosciuto le dinamiche comunicative disfunzionali del passato. Hanno dichiarato che il minore sta bene e che tra di loro vi è un buon accordo. Entrambi hanno concordato sull'assenza della necessità di un percorso psicologico per il figlio, e si
è deciso di procedere con la chiusura di tale percorso”; “entrambi i genitori sono risultati collaborativi e disponibili”.
Alla luce di tali risultanze, tenuto conto degli accordi raggiunti dalle parti sulle condizioni di affidamento del figlio minore e in assenza di diversa domanda, può essere disposta la cessazione dell'attività di sostegno e monitoraggio del servizio sociale territoriale.
5. Persiste il contrasto tra le parti in ordine al mantenimento del figlio minore.
5 In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo un assegno perequativo di euro 400 mensili o, in subordine, di euro
300 mensili.
Il resistente ha chiesto, viceversa, di disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza di costui presso il genitore.
5.1. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento ordinario dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.c., ai sensi del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli da parte dei genitori.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce poi che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5.2. Quanto alle condizioni economiche e reddituali delle parti, all'esito del giudizio, risulta provato quanto segue.
5.2.1. La ricorrente: vive con il figlio presso la casa coniugale di proprietà del resistente;
a decorrere dal mese di settembre 2022, svolge attività lavorativa presso la società SIAT S.r.l., prima e fino al mese di marzo 2023, con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo una retribuzione lorda mensile di circa 1.618 euro per quattordici mensilità (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente), poi, a decorrere dal mese di marzo 2023, con contratto a tempo indeterminato con il medesimo trattamento economico (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente) e quindi per una retribuzione netta mensile di circa 1.500 euro (media buste paga 2023 risultanti dall'esame della documentazione prodotta il 14 gennaio 2024); è titolare di un conto corrente postale con saldo creditore di 24.14 4 alla data del 30 settembre 2023 (cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrente e documenti prodotti in data 14 gennaio 2024); ha dichiarato di percepire la somma mensile di euro 25 a titolo di assegno unico universale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) ma di tali somme non vi è traccia negli estratti conto
6 prodotti;
corrisponde una rata mensile di euro 254 per la restituzione del finanziamento sottoscritto per l'acquisto dell'autovettura (doc. n. 52 fasc. ricorrente); ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili.
Dall'esame degli estratti conto della ricorrente risulta: che tra il mese di marzo 2022
e il mese di settembre 2022 la ricorrente ha lavorato per la società Parte_2 percependo una retribuzione complessiva di euro 11.068; il versamento di un assegno dell'importo di 2.500 euro in data 1 marzo 2023 privo di giustificazione causale;
il versamento di un assegno bancario dell'importo di euro 1.240 in fata 31 gennaio 2023).
5.2.2. Il resistente: vive presso la propria famiglia di origine in un immobile sito in
Buggiano, via Ponte Buggianese n. 61, di cui è comproprietario nella misura di 1/6, quindi, non è gravato dal pagamento di un canone di locazione;
è proprietario per intero della casa coniugale assegnata alla ricorrente;
è proprietario nella misura di
1/6 di un terreno non edificabile (circostanza non contestata) sito in Buggiano e di un immobile sito in Buggiano (PT) via Lucchese n. 63, presso il quale ha sede la
Infissi Giorgetti S.r.l., società della quale il resistente è socio per la quota di 1/12; presta attività di lavoro parasubordinato per tale società percependo una retribuzione media mensile dell'importo di euro 1.250 circa (doc. n. 45 fasc. resistente) mentre in precedenza, fino al mese di settembre 2023, percepiva l'importo netto mensile di euro 1.000 (come dallo stesso dichiarato e come risulta dalla media delle somme percepite risultanti dalle buste paga dei mesi gennaio - ottobre 2022, prodotte sub. doc. 2 fasc. resistente); è titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo di euro 1.912 alla data del 15 luglio 2023 (doc. n. 33 e n. 34 fasc. resistente); è titolare di un dossier titoli presso Banca Centro Toscana Umbra del controvalore di euro
28.362,33 alla data del 15 luglio 2023 (doc. n. 35 fasc. resistente) il cui rendimento risulta dall'esame degli estratti conto prodotti (es. accredito di 1.924,49 euro il 25 maggio 2023; accredito di 3.068,55 euro il 28 dicembre 2022); è intestatario del
Fondo Pensione Aperto Aureo n. 86261 presso la Banca Centro Toscana Umbria con saldo di euro 4.459,21 alla data del 30 giugno 2023 (doc. n. 37 fasc. resistente); sostiene una rata mensile di euro 272,83 per la restituzione del contratto di finanziamento sottoscritto nel mese di gennaio 2023 per l'acquisto della propria autovettura (cfr. doc. n. 18 fasc. resistente).
Dall'esame degli estratti conto risulta che il resistente: ha percepito la somma mensile di euro 27 a titolo di assegno unico universale spettante per il figlio fino al
7 mese di maggio 2023, nel mese di giugno 2023, la somma percepita a tale titolo è stata invece di euro 110 circa;
occasionalmente ha percepito aiuti economici dai propri familiari (es.
1.500 euro a titolo di donazione dal padre in data 13 giugno
2023); ha effettuato versamenti in contanti o assegni di cui non sono note le causali
(versamento assegno fuori piazza di 150 euro il 24 luglio 2020; versamento assegno fuori piazza di 700 euro il 29 luglio 2020; versamento assegno fuori piazza di 600 euro il 17 agosto 2020; versamento assegno fuori piazza di 250 euro il 9 settembre
2020; versamento su carta di euro 900 l'11 settembre 2020; versamento in contanti di euro 750 il 24 dicembre 2020; versamento di euro 800 il 12 aprile 2021; versamento di euro 200 il 10 ag osto 2021; versamento di euro 150 il 14 settembre
2021; versamento di euro 250 il 2 novembre 2021; versamento di euro 900 in data
31 dicembre 2021; versamento di 400 euro il 27 luglio 2022); versamento di euro
1.000 in data 24 aprile 2023).
Almeno fino al mese di gennaio 2023 (cfr. pag. n. 5 istanza depositata dal resistente il 2 febbraio 2024) ha prestato attività lavorativa occasionale come cameriere per il ristorante Casorino di percependo una somma mensile di circa Persona_3
150/200 euro (cfr. estratti conto in atti).
Il resistente ha allegato che la partecipazione societaria nella società Infissi
Giorgetti S.r.l. “non gli comporta alcun utile, avendo purtroppo la società maturato una grossa perdita nel 2020 (anno della pandemia), pari ad € 77.525,38, che, oltre che nell'anno passato ed in quello in corso, si riverbererà anche negli anni a venire”
(cfr. pag. 13 comparsa di costituzione del resistente). La circostanza deve considerarsi pacifica perché mai contestata dalla ricorrente e anche perché dall'esame degli estratti conto risultano solo sporadici accrediti di piccole somme a titolo di dividendi (es. 43,11 euro in data 8 maggio 2023; 29,97 euro il 3 febbraio
2023).
5.2.3. Il resistente ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente in ordine alle proprie condizioni economiche e reddituali.
In proposito, occorre considerare che, nell'imporre ai coniugi nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
8 Questa deroga ai principi che disciplinano in generale l'attività difensiva – oggi positivizzata nell'art. 473-bis.18 c.p.c. – trova il suo fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116
c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo. Tale comportamento processuale deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non consentendo al Collegio di determinare con la dovuta esattezza quale sia la proporzione tra le condizioni economiche complessive delle parti (Tribunale Roma, sez. I, 15 luglio 2016; Tribunale Roma, sez. I, 19 maggio 2017; Tribunale di Pistoia
n. 712 del 2022).
Nel caso di specie, in ossequio ai richiamati principi di diritto, ricorrono elementi che inducono ragionevolmente a dubitare dell'attendibilità delle allegazioni di parte ricorrente.
La sig.ra ha invero prodotto la documentazione comprovante la propria Parte_1 situazione patrimoniale e reddituale in modo incompleto e solo a seguito della reiterata richiesta del giudice istruttore (ordinanze del 25 maggio 2023 e del 3 ottobre 2023).
Nonostante la puntuale contestazione del resistente, che ha documentato la titolarità da parte della ricorrente del conto corrente postale identificato con il seguente IBAN
[...] (doc. n. 43 e n. 44 fasc. resistente), la ricorrente non ha prodotto gli estratti conto, limitandosi a produrre quelli dell'estratto conto postale identificato con codice IBAN [...] e genericamente ad affermare di non aver prodotto gli estratti conto dell'altro conto corrente perché cointestato al resistente, circostanza specificamente contestata da costui e non provata dalla ricorrente. L'esistenza di un ulteriore conto corrente non documentato potrebbe giustificare la mancata prova in atti della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico universale.
Tale comportamento reticente e contrario ai doveri di lealtà processuale induce ragionevolmente a dubitare della attendibilità della rappresentazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali fornita dalla ricorrente che, pertanto, devono presumersi più floride di quelle dichiarate.
9 5.2.4. Non vi sono ragioni concrete per dubitare, invece, dell'attendibilità delle condizioni economiche e reddituali del resistente.
5.3. Per ciò che concerne gli effettivi tempi di permanenza del minore presso i genitori e, dunque, gli oneri di accudimento e mantenimento diretto che gravano in concreto su ciascuno di essi, va rilevato che, come ammesso dalla stessa ricorrente,
“il figlio trascorre tempi analoghi con i genitori, compatibilmente certo con i rispettivi tempi lavorativi” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione davanti al giudice istruttore).
5.4. Alla luce delle risultanze sopra descritte, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, che appaiono tendenzialmente equivalenti (tenuto conto anche del patrimonio immobiliare del resistente), considerate le presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono lui garantire, tenuto conto dei tempi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore e quindi della valenza economica dei concreti compiti domestici e di cura incombenti sulle parti, considerato infine il valore dell'assegnazione della casa coniugale, appare congruo prevedere che ciascun genitore si provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di permanenza di costoro presso ciascun g enitore.
Deve conseguentemente intendersi revocato l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio, determinato in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale.
6. L'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018, che in questa sede si intende richiamare, al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie con i requisiti di occasionalità, sporadicità, imprevedibilità gravosità o voluttuarietà, individuate nell'art. 6 del nuovo Protocollo e quindi: quelle non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e
10 spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida); quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post -universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
11 per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Collegio ritiene congruo confermare il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie per il figlio, così come da costoro richiesto.
7. Il Collegio prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. e alla richiesta di porre “le spese condominiali relative alla abitazione di Via G. Puccini n. 10 in Uzzano saranno a carico del sig.
[...]
, compresa l'utenza dell'acqua, nonché eventuali spese per tributi, imposte CP_1
e tasse sulla casa assegnata, mentre resteranno a carico de lla sig.ra Parte_1 le spese delle altre utenze relative ai consumi di gas, elettricità e nettezza
[...] urbana”.
Tali domande, proposte nel ricorso introduttivo, non sono state riproposte dalla ricorrente nel corso del giudizio e sono state rinunciate sin dal momento della costituzione davanti alla giudice istruttrice.
8. Stante la formalizzata “rinuncia al patrocinio a carico dello Stato a cui era stata ammessa con provvedimento del 13.12.2021” e rilevato che la ricorrente ha superato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sin dall'anno di introduzione del giudizio, deve essere revocata la sua ammissione al beneficio.
9. Il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di affidamento del figlio minore e sul criterio di ripartizione delle spese straordinarie giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite;
l'ulteriore terzo segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità media della controversia, utilizzando i parametri medi di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147 del 2022.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, dato atto che con sentenza parziale n. 120/2025 è stata pronunciata la separazione personale tra i sig.ri
[...]
e definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
a) affida il figlio minore (nato in data [...]) ad entrambi Persona_4
i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con residenza presso l'abitazione materna;
b) assegna la casa coniugale sita in Uzzano (PT), via Puccini n. 10 alla sig.ra
[...]
; Parte_1
c) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, durante l'anno scolastico:
-- nella prima e nella terza settimana del mese :
- il lunedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre o dal nonno paterno che lo terranno anche per la notte;
- il martedì mattina il padre porterà a scuola da cui verrà prelevato alle 16.00 CP_2 dal padre stesso o dal nonno paterno, il quale ultimo lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi preleva to dalla madre che lo terrà con sé per la notte;
- il mercoledì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno;
resterà poi con il nonno paterno sino alle ore 19.00 quando la madre CP_2 lo passerà a prendere per tenerlo con sé per la notte;
- il giovedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi prelevato dalla madre, che lo terrà con sé per la notte;
13 - il venerdì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terranno con sé sino al lunedì mattina, quando il Sig. lo CP_1 accompagnerà a scuola;
-- nella seconda e nella quarta settimana del mese :
- il lunedì mattina il padre porterà a scuola da cui verrà poi prelevato alle CP_2
16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno che lo terrà con sé sino alle ore 19.00 quando la madre lo passerà a prendere e lo terrà con sé per la notte;
- il martedì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo porterà a scuola da cui verrà prelevato alle 16.00 dal padre stesso o dal nonno paterno, il quale ultimo lo terrà con sé sino alle 17.30, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio al cui termine verrà poi prelevato dalla madre che lo terrà con sé per la notte;
- il mercoledì la madre accompagnerà verso le 07.30 il figlio dal padre, il quale lo terrà con sé fino al venerdì mattina;
- il venerdì il padre porterà a scuola da cui poi lo preleverà alle ore 16.00 per CP_2 portarlo a casa sua ove poi la madre alle ore 19.00 si recherà a prelevarlo per tenerlo con sé sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà verso le ore 07.30 presso la casa paterna;
-- salvo diverso accordo tra le parti, le mattine successive ad un pernottamento del minore presso la madre, sarà costei ad accompagnare il figlio direttamente a scuola, se non impegnata in attività lavorativa quella mattina, dandone congruo preavviso al padre;
d) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti:
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività natalizie , CP_2 trascorrerà, ad anni alterni, la prima e la seconda settimane di vacanza con l'uno e con l'altro genitore, con la precisazione che nella settimana del Natale almeno la
Vigilia sia trascorsa con l'altro genitore, così da consentire l'abituale scambio dei doni;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali , CP_2 trascorrerà, ad anni alterni, i primi tre giorni di vacanza, comprendenti la Santa
Pasqua (dalle ore 15.00 del venerdì antecedente e sino alle ore 16.00 della domenica), con un genitore ed i successivi tre giorni, comprendenti il Lunedì
14 dell'Angelo (dalle ore 16.00 della domenica e sino alle ore 16.00 del mercoledì successivo), con l'altro;
- il giorno del compleanno ed i giorni delle altre ricorrenze (laddove non sia possibile, come sarebbe preferibile, che entrambi i genitori trascorrano tali occasioni insieme, almeno con riferimento ai giorni del compleanno del figlio) saranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. Per il CP_2 giorno del compleanno si chiede che, dati i rispettivi orari lavorativi dei genitori, il pranzo venga trascorso con il padre e la cena con la madre, salvo che sia CP_2 impegnato a scuola per il pranzo, caso in cui la cena di tale ricorrenza sarà consumata alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva , e comunque in generale nel periodo estivo, trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore CP_2 due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
e) dispone la cessazione del mandato di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare al servizio sociale territoriale;
f) dispone che ciascuna parte provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi coincidenti con la permanenza di costui presso il genitore;
g) dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018;
h) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra Parte_1
;
[...]
i) compensa per i due terzi le spese di lite tra le parti;
condanna la sig.ra
[...]
al pagamento in favore del sig. di un terzo delle spese di Parte_1 CP_1 lite liquidate in euro 3.620 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi anche al servizio sociale della Società della Salute della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
15 La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni.
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