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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12989/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RAZA ILEANA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in RO AI (Bs) Via G. Marconi n.3/A
e
(c.f. ), con l'avv. RAZA ILEANA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in RO AI (Bs) Via G. Marconi n.3/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 2.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) dichiarare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del signor nei confronti del figlio Pt_2 Per_1
b) dichiarare la cessazione dell'assegnazione della casa familiare in favore della signora Pt_1
c) omologare la concessione in comodato gratuito da parte del signor alla signora Pt_2 Pt_1 dell'utilizzo esclusivo della propria quota di proprietà sull'immobile sito in Gardone V.T. alla via
Padile n. 36/A, sino al 31 dicembre 2025;
d) prendere atto ed omologare l'impegno del signor a stipulare con la signora a Pt_2 Pt_1 decorrere dal 1° gennaio 2026, un contratto di locazione a riscatto relativo alla propria quota dell'immobile familiare, con canone mensile pari ad € 300,00 (trecento//00); e) prendere atto ed omologare l'impegno della signora a corrispondere la quota parte Pt_1 dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relativa alla quota di proprietà del signor per tutta la Pt_2 durata del comodato gratuito e del successivo contratto di locazione a riscatto;
f) prendere atto ed omologare la rinuncia espressa dalla signora a qualsiasi pretesa in merito Pt_1 alla rivalutazione ISTAT degli importi di mantenimento corrisposti dal signor negli anni Pt_2 precedenti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 18.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti, la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1280/2019 del 02/05/2019, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1280/2019 del 02/05/2019
n.r.g. 18102/2018, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
OS TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12989/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RAZA ILEANA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in RO AI (Bs) Via G. Marconi n.3/A
e
(c.f. ), con l'avv. RAZA ILEANA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in RO AI (Bs) Via G. Marconi n.3/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 2.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) dichiarare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del signor nei confronti del figlio Pt_2 Per_1
b) dichiarare la cessazione dell'assegnazione della casa familiare in favore della signora Pt_1
c) omologare la concessione in comodato gratuito da parte del signor alla signora Pt_2 Pt_1 dell'utilizzo esclusivo della propria quota di proprietà sull'immobile sito in Gardone V.T. alla via
Padile n. 36/A, sino al 31 dicembre 2025;
d) prendere atto ed omologare l'impegno del signor a stipulare con la signora a Pt_2 Pt_1 decorrere dal 1° gennaio 2026, un contratto di locazione a riscatto relativo alla propria quota dell'immobile familiare, con canone mensile pari ad € 300,00 (trecento//00); e) prendere atto ed omologare l'impegno della signora a corrispondere la quota parte Pt_1 dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relativa alla quota di proprietà del signor per tutta la Pt_2 durata del comodato gratuito e del successivo contratto di locazione a riscatto;
f) prendere atto ed omologare la rinuncia espressa dalla signora a qualsiasi pretesa in merito Pt_1 alla rivalutazione ISTAT degli importi di mantenimento corrisposti dal signor negli anni Pt_2 precedenti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 18.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti, la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1280/2019 del 02/05/2019, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1280/2019 del 02/05/2019
n.r.g. 18102/2018, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
OS TE