Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02542/2026REG.PROV.COLL.
N. 04161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4161 del 2025, proposto da INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
ER LA, rappresentato e difeso dall'avvocato VA BB, con domicilio eletto presso lo studio AO AL in Roma, via di Santa Costanza 7;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 5979/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. NO PI;
Uditi per le parti gli avvocati Gino Madonia e Maria Antonietta Callugaro per VA BB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta, proposta da ER LA al T.a.r. per il Lazio, di accertamento del diritto al ricalcolo del TFS previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990.
2. L’INPS ha resistito al ricorso, contrastando la richiesta per l’intervenuta prescrizione quinquennale del vantato diritto, con decorrenza della stessa dal collocamento a riposo (data di notifica del ricorso: 12 aprile 2024; collocamento a riposo in data 29 marzo 2019), e comunque per l’infondatezza della domanda.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. ha accolto il ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Alla base di tale decisione il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
- con riferimento all’eccepita prescrizione quinquennale del diritto al beneficio, è stato condiviso l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale il dies a quo comincia a decorrere dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; id., 20 marzo 2023, n. 2827), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238);
- quanto alla fondatezza della pretesa azionata nel merito, il T.a.r. (secondo il già espresso orientamento della sentenza n. 9011/2022, confermata in appello da Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238 ), è stata affermata la spettanza, al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare, del beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
4. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
4.1. Error in iudicando , avendo il T.a.r. respinto l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS, in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (secondo cui il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto, e cioè dalla data di cessazione dal servizio; nella specie avvenuta il 29.3.2019, mentre il primo atto interruttivo, cioè la notifica del ricorso di primo grado, è del 12.4.2024).
5. Si è costituito l’appellato, contrastando il gravame.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17.3.2026.
7. L’appello è infondato.
8. Giova evidenziare, in principalità, che l’INPS ha devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la sola questione della prescrizione, non avendo censurato il capo della sentenza del T.a.r. che ha riconosciuto la spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis del DL 387/1987 anche al personale che ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda (a condizione di aver compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile) e a prescindere dal rispetto del termine di presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità. Su questi ultimi capi della sentenza T.a.r. si è dunque formato il giudicato interno.
9. Quanto alla censura in tema di prescrizione del diritto, la stessa è infondata.
9.1. Come già affermato dal primo giudice, merita di essere condivisa la giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio, secondo cui la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione deve ritenersi coincidente con quella di emanazione dell' ultimo ordinativo di pagamento del TFS, che nel caso di specie è dell’11.4.2022 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell’INPS nel giudizio di I grado), mentre il ricorso al T.a.r. risulta notificato il 12.4.2024.
In tal senso, da ultimo, si veda Cons. Stato, Sez. II, n. 4478 del 2025, secondo cui, pur a fronte dei diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione, la Sezione ha stabilito di seguire quello secondo il quale tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. decisione n. 2980/2023 cit. e giur. ivi richiamata: Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto. Nel caso di specie, come detto, l’ultimo ordinativo di pagamento è dell’11.4.2022, mentre il ricorso al T.a.r. risulta notificato il 12.4.2024, per cui, allorché la prescrizione è stata ritualmente interrotta, il termine quinquennale non era compiuto.
Peraltro, nella specie l’appellato ha anche dedotto (e dimostrato) che il giudizio dinanzi al T.a.r è stato preceduto da istanza all’INPS di ricalcolo dell’indennità di buonuscita in data 5.4.2024, utile quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
10. L’unica censura devoluta in appello va dunque rigettata.
11. Quanto alle spese di lite, le ricordate incertezze giurisprudenziali sulla questione appena illustrata legittimano la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NO TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
NO PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO PI | GI NO TA |
IL SEGRETARIO