Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 3529/'24 del ruolo generale T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giorgio Parlato, presso il cui studio in Napoli, alla Via Toledo, n. 256,, elett.te domcilia
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale di CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Stefano, Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00125968 61 000, avente ad oggetto contribuzione gestione commercianti per il periodo gennaio 2021/dicembre 2022. Deduceva di aver cessato di svolgere la propria attività in data 31 dicembre 2017, provvedendo alla comunicazione telematica ad Agenzia delle Entrate. Rappresentava di essere amministratore unico di Aeffe Group s.r.l. e che l'attività di impresa avente ad oggetto gli acquisti di merce ed i rapporti con i fornitori era stata svolta dal dipendente e la CP_3
1
2) accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dal Signor in ordine al presunto addebito per cui è causa;
3) con Parte_1 vittoria di spese e competenze del giudizio e accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che assumeva la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in ragione delle vicende relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti e CP_3 Parte_2
Il ricorso merita accoglimento. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. civ. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria intende accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Pertanto, è necessaria la prova, il cui onere incombe sull' , di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro CP_1 prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (Cass. n. 18892 cit.). Nella specie, parte resistente, gravata del relativo onere non ha fornito prova alcuna dello svolgimento di attività lavorativa da parte del socio amministratore
. Di contro risulta che in data 21.12.2017 è intervenuta Parte_1 cessazione della partita IVA (cfr doc 2 del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, dalla visura camerale agli atti risulta che al primo trimestre del 2022 la società impiegava 11 dipendenti (cfr visura camerale prodotta da parte ricorrente). Quanto poi ai lavoratori e , dipendenti CP_3 Parte_2 della società, rispettivamente, dal 16.9.2015 e dal 9.2.2025, priva di rilievo ai fini di causa risulta la circostanza del trasferimento di sede di lavoro;
le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part time risultano poi
2 successive al periodo di riferimento della pretesa azionata, essendo intervenute in data 1.4.2023 per il ed in data 1.3.2023 per la CP_3 Parte_2
Alla luce di quanto esposto, non essendo emersa prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il periodo in oggetto, devono dichiararsi non dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00125968 61 000,. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovute le poste per contributi gestione commercianti di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00125968 61 000,;
2) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in euro 890,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. G. Parlato, dichiaratosi antistatario.
Napoli 10.1.2025 Il Giudice del lavoro
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