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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11249/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2025 da 1) Parte_1
Nato a Trani il giorno 05/03/1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Christian Marino e con l'Avv. Antonella Boschi presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il giorno 02/12/1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. MM Vignola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monvalle (VA) il 10.9.2011 (anno 2011 atto n. 3 parte II serie C Ufficio 1)
separati con sentenza Trib. Milano n. 9593/2024 pubblicata il 06/11/2024 a seguito di procedura giudiziale Rg. 12319/2022 – Trib. Milano (passata in giudicato in data 11.7.2025) pagina 1 di 6 con i seguenti figli:
.f. nata a [...] il [...] cittadina italiana;
Per_1 C.F._3
ON FE c.f. nato a [...] il [...] cittadino italiano;
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 10/09/2011, iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Monvalle al n. 3, Serie C, Parte II, Ufficio 1;
- ordinare al Comune di Monvalle di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e così, dunque, OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) Affidamento di MM nata il [...] e ON nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Milano Via Savona n. 127;
2) Assegnazione della casa coniugale di Savona n. 127, a , proprietaria esclusiva, in Parte_2 virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema:
- a week alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando li accompagna a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di competenza paterna il mercoledì dalla fine della scuola sino alla mattina successiva quando li accompagna a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna il mercoledì dalla fine della scuola sino al venerdì mattina quando li accompagna a scuola;
- durante le vacanze estive per un periodo di quattro settimane, di cui due consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie per un periodo di sette giorni che comprenda la Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con la madre;
- le vacanze pasquali e gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni con la madre. Il tutto salvo migliori accordi tra le parti.
4) Il padre avrà l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici Istat
pagina 2 di 6 (con prima rivalutazione Novembre 2025), oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate
(come da linee guida “extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di
Milano nel giugno 2025), con esclusione della retta della scuola privata frequentata dai minori che resta a carico della e/o dei di lei genitori: Pt_2
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori
e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 3 di 6 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per
l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata del 50%, sempre con esclusione della retta della scuola privata frequentata dai minori che resta a carico della e/o dei di lei genitori. Pt_2
5) Assegno unico per il nucleo familiare suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Monvalle (VA) il 10/09/2011, atto n. 3 parte II serie C Ufficio 1, tra ed . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monvalle (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NN TA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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