TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6035
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza di attività istruttoria e mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Le censure procedimentali sono disattese ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, in quanto l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dello stesso, è palese che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul suo contenuto. Per il medesimo motivo, non colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

  • Rigettato
    Errato riferimento normativo e contraddittorietà del provvedimento

    Le deduzioni non sono condivisibili. Dalla documentazione si evince che via FA SS presenta stalli di sosta non affiancati dalla corsia di manovra. L'art. 9 della DAC n. 118/2025 non permette l'occupazione in presenza di un mero stallo di sosta, che non è assimilabile a una "fascia di sosta laterale", data l'assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata. Non vi è contraddittorietà nella nota impugnata che, richiamando la disciplina dell'art. 9 della DAC n. 118 del 2025, ha dichiarato improcedibile l'istanza poiché l'occupazione era richiesta in un'area non consentita.

  • Rigettato
    Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e classificazione della via

    La classificazione delle strade operata nel PGTU è il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità. L'inserimento di via FA SS nell'elenco della viabilità principale è ragionevole, avuto riguardo ai flussi di traffico del quartiere Prati e al ruolo di connessione della via alla rete viaria principale circostante. Le contestazioni riguardanti il PGTU non possono essere condivise.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Non possono essere accolte le doglianze relative alla asserita disparità di trattamento, tenuto conto che tale vizio presuppone la perfetta identità delle fattispecie, non dimostrata nel caso di specie, e che, comunque, l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in un altro frangente non può divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6035
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6035
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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