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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 728/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Fiorina Maria Bozzarello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Silvio Sesti, n. 19, E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 llegat , dall'avv. Fabiola Lacroce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rende, al viale della Resistenza, n. 98, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 25/6/2025
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 13/3/2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
, dalla quale, in data 8/3/2017, è nato il figlio CP_1 Per_1
a entrambi i genitori. La ricorrente ha riferito di non aver mai ostacolato i rapporti di frequentazione del padre col figlio, né richiesto alcun mantenimento per quest'ultimo. Tuttavia, essendo affetta da problematiche di salute di tipo oncologico ed essendo al contempo aumentate le esigenze del figlio minore, si è rivolta al tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti genitoriali, chiedendo l'affidamento condiviso del bambino da collocarsi presso di lei, il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso e l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del bambino con un assegno mensile di € 150,00 da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, ferma restando la possibilità di trattenere per intero l'importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_2
Si è costituito in giudizio per riferire di avere raggiunto Controparte_1 un accordo con la controparte nei termini che seguono: affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, diritto di visita del padre da esercitarsi per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 18:00 alle ore 20:00, da concordarsi preventivamente con la madre, oltre a tutte le domeniche dalle ore 11:00 alle ore 19:00; durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni di vigilia di Natale, Capodanno ed Epifania con un genitore e i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania con l'altro; durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) con l'altro; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre tenendo conto degli impegni lavorativi. Il padre provvederà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento, entro il giorno 15 di ciascun mese, di un assegno di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti concordano a che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla . Pt_1
All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico del figlio minore può essere recepito, apparendo le condizioni concordate confacenti all'interesse del minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in merito alla attribuzione per intero alla dell'assegno unico universale. Pt_1
Nulla sulle spese in consi one dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattese, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e, per l'effetto, così provvede:
Pagina 2 di 3 il figlio minore , nato a [...] l'[...], è affidato Persona_2 congiuntamente i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento del figlio minore mediante il versamento, in favore di
, di un assegno di € 150,00, entro il giorno 15 di ciascun Parte_1 mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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