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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 407/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 10/07/2024, vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Apicella (indirizzo PEC:
; Email_1
ricorrente
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Monteleone (indirizzo PEC:
; Email_2
resistente
Oggetto: omologa della separazione consensuale tra coniugi.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti nel corso dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 10.07.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a consensuale;
- visto il parere favorevole emesso dal P.M. in data 15.07.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) le parti il 22/08/2022 hanno contratto matrimonio concordatario in Ardore (RC); b) dal matrimonio è nata la figlia, ancora minorenne, , in data Persona_1
1 23.08.2023; c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra gli stessi;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati in ricorso, come altresì integrati e modificati nel verbale di udienza del 10.07.2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne (in ordine all'affido condiviso, alla collocazione presso la madre, alla regolamentazione delle visite del padre nonché all'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo), e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la figlia;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta presentata all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 10.07.2025, preso altresì atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi nata a Parte_1
Locri (RC) il 19.6.1990, e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 22.08.2022 in Ardore (RC), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardore (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 10/07/2024, vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Apicella (indirizzo PEC:
; Email_1
ricorrente
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Monteleone (indirizzo PEC:
; Email_2
resistente
Oggetto: omologa della separazione consensuale tra coniugi.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti nel corso dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 10.07.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a consensuale;
- visto il parere favorevole emesso dal P.M. in data 15.07.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) le parti il 22/08/2022 hanno contratto matrimonio concordatario in Ardore (RC); b) dal matrimonio è nata la figlia, ancora minorenne, , in data Persona_1
1 23.08.2023; c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra gli stessi;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati in ricorso, come altresì integrati e modificati nel verbale di udienza del 10.07.2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne (in ordine all'affido condiviso, alla collocazione presso la madre, alla regolamentazione delle visite del padre nonché all'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo), e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la figlia;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta presentata all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 10.07.2025, preso altresì atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi nata a Parte_1
Locri (RC) il 19.6.1990, e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 22.08.2022 in Ardore (RC), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardore (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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