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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 882/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 882/2020 R.G. pendente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AN AT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
AN AT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parti opponenti-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dal Comandante dell'Ufficio, Capitano di Fregata Giudo
[...]
Avallone.
-parte opposta-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione il Sig. e la impugnavano Parte_1 Parte_2 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 22/2020 del 17.06.2020 Fg. 12903 emessa dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di . I ricorrenti evidenziavano che in CP_1
data 17.12.2019 gli veniva elevato un verbale di contestazione n. 4/2019 da parte della Capitaneria di porto- Guardia Costallara- di Reggio Calabria inerente alla presunta violazione dell'art. 10 comma 1,
art. 11 comma 1, art. 12 comma 1 e 4 e art. 14 comma 2 del D. L.vo n. 04/2012, perché durante
l'attività ispettiva a bordo del motopesca sopra citato ( ) nella manovra di recupero a Per_1
bordo dell'attrezzo (rete a strascico) un membro dell'equipaggio e precisamente il Sig. Parte_3
, provvedeva mediante coltello a tagliare la parte finale dell'attrezzo e della pertinente
[...]
cima galleggiante, col preciso intento di impedire un'analisi del pescato e della misurazione della
maglia del sacco”. In data 23.06.2020 la di notificava alle parti Controparte_1 CP_1
ricorrenti l'ordinanza di ingiunzione opposta per il pagamento della somma di euro 2.024,00.
Parti opponenti, nello specifico, chiedevano dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata, perché
fondata su fatti travisti e per violazione del diritto di difesa. A sostegno della richiesta avanzata parti opponenti affermavano che: “la rete a strascico in uso al momento del controllo non è stata tagliata
ma si è spezzata in conseguenza delle manovre che sono state ordinate al Capobarca dai verbalizzanti
e che egli ha dovuto effettuare per effetto dell'ordine ricevuto, pur consapevole della potenziale
pericolosità per l'attrezzo in questione”.
Con comparsa di costituzione e riposta, si costituiva in giudizio il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture- Capitaneria di Porto di impugnando e contestando tutto quanto ex CP_1
adverso affermato da parti ricorrenti.
Parte resistente in fatto deduceva che: “in data 17.12.2019, personale militare appartenente alla M/V
CP 735 in servizio presso la di Reggio Calabria (RC) redigeva il P.V.C. Controparte_1
n°41/2019/cp a carico dal Sig, e della opra Parte_1 Parte_4
meglio generalizzati (All.1), per la seguente violazione:
2 “in data 17/12/2019 alle ore 12:20, sul punto avente coordinate geografiche Lat. 38°32.688'N Long.
015°52.838'E nelle acque antistanti il comune di Nicotera (VV) durante l'attività ispettiva a Bordo
del M/P denominato “ ” 5RC1051, nella manovra di recupero a bordo dell'attrezzo da Per_1
pesca (rete a strascico) un membro dell'equipaggio, e precisamente il sig. Persona_2
, provvedeva mediante coltello a tagliare la parte finale dell'attrezzo e della pertinente
[...]
cima galleggiante, con il preciso intento di impedire un'analisi del pescato e della misurazione della
maglia del sacco. Quanto sopra costituisce violazione art- 10 comma 1 lettera t), sanzionato dal
D.lgs n. 04/2019 e ss.mm.ii., art 11 comma 1, art- 12 comma 1 e 4 e art. 14 comma 2”.
All'udienza del 23 maggio 2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale proposta da parte ricorrente e quella proposta in costituzione da parte resistente.
All'udienza del 13 dicembre 2022, si procedeva all'escussione dei testi presenti, Persona_2
e . Il Tribunale dichiarava parte opposta decaduta dall'assunzione della
[...] Testimone_1
prova testimoniale, rigettava la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudicante titolare del fascicolo all'udienza del
02.10.2025 le parti precisavano le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il ricorso è inammissibile e l'opposizione va conseguentemente rigettata.
In primis, giova ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente),
incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a
3 quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn. 3837/2001, 2363/2005, 5277/2007,
12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere/dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
Più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come
è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere
di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di
cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi
posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la
prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019). In
sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità
formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito,
le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, mentre i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi competono alla parte opponente.
Nel merito della presente controversia, va osservato che l'ordinanza ingiunzione scaturisce a seguito di un verbale di accertamento della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera- di Reggio Calabria.
Verbale, che costituisce l'unica prova circa illecito amministrativo contestato.
Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni Unite affermando il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di
una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di
fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza
del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale
4 non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione
nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti” (cfr. Cass. sez. un. n. 17355 del 2009, Cass. Civ. n.1510 del 2022).
Pertanto, l'efficacia fidefaciente dell'atto pubblico riguarda soltanto la circostanza che determinati fatti o dichiarazioni si siano effettivamente verificati o siano state rese davanti al pubblico ufficiale.
Nel caso in esame, le censure mosse da parti ricorrenti riguardano fatti – ovvero il taglio della corda da parte un membro dell'equipaggio- che la di Reggio Calabria verbalizza come Controparte_1
avvenuti alla di lei presenza.
Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto avente valenza di fede privilegiata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. In particolare, si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunziando sulla opposizione, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA il ricorso avvero l'ordinanza- ingiunzione n. 22/2020 del 17.06.2020 Fg. 12903
inammissibile.
ND parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.469,70 oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, li 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 882/2020 R.G. pendente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AN AT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
AN AT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parti opponenti-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dal Comandante dell'Ufficio, Capitano di Fregata Giudo
[...]
Avallone.
-parte opposta-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione il Sig. e la impugnavano Parte_1 Parte_2 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 22/2020 del 17.06.2020 Fg. 12903 emessa dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di . I ricorrenti evidenziavano che in CP_1
data 17.12.2019 gli veniva elevato un verbale di contestazione n. 4/2019 da parte della Capitaneria di porto- Guardia Costallara- di Reggio Calabria inerente alla presunta violazione dell'art. 10 comma 1,
art. 11 comma 1, art. 12 comma 1 e 4 e art. 14 comma 2 del D. L.vo n. 04/2012, perché durante
l'attività ispettiva a bordo del motopesca sopra citato ( ) nella manovra di recupero a Per_1
bordo dell'attrezzo (rete a strascico) un membro dell'equipaggio e precisamente il Sig. Parte_3
, provvedeva mediante coltello a tagliare la parte finale dell'attrezzo e della pertinente
[...]
cima galleggiante, col preciso intento di impedire un'analisi del pescato e della misurazione della
maglia del sacco”. In data 23.06.2020 la di notificava alle parti Controparte_1 CP_1
ricorrenti l'ordinanza di ingiunzione opposta per il pagamento della somma di euro 2.024,00.
Parti opponenti, nello specifico, chiedevano dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata, perché
fondata su fatti travisti e per violazione del diritto di difesa. A sostegno della richiesta avanzata parti opponenti affermavano che: “la rete a strascico in uso al momento del controllo non è stata tagliata
ma si è spezzata in conseguenza delle manovre che sono state ordinate al Capobarca dai verbalizzanti
e che egli ha dovuto effettuare per effetto dell'ordine ricevuto, pur consapevole della potenziale
pericolosità per l'attrezzo in questione”.
Con comparsa di costituzione e riposta, si costituiva in giudizio il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture- Capitaneria di Porto di impugnando e contestando tutto quanto ex CP_1
adverso affermato da parti ricorrenti.
Parte resistente in fatto deduceva che: “in data 17.12.2019, personale militare appartenente alla M/V
CP 735 in servizio presso la di Reggio Calabria (RC) redigeva il P.V.C. Controparte_1
n°41/2019/cp a carico dal Sig, e della opra Parte_1 Parte_4
meglio generalizzati (All.1), per la seguente violazione:
2 “in data 17/12/2019 alle ore 12:20, sul punto avente coordinate geografiche Lat. 38°32.688'N Long.
015°52.838'E nelle acque antistanti il comune di Nicotera (VV) durante l'attività ispettiva a Bordo
del M/P denominato “ ” 5RC1051, nella manovra di recupero a bordo dell'attrezzo da Per_1
pesca (rete a strascico) un membro dell'equipaggio, e precisamente il sig. Persona_2
, provvedeva mediante coltello a tagliare la parte finale dell'attrezzo e della pertinente
[...]
cima galleggiante, con il preciso intento di impedire un'analisi del pescato e della misurazione della
maglia del sacco. Quanto sopra costituisce violazione art- 10 comma 1 lettera t), sanzionato dal
D.lgs n. 04/2019 e ss.mm.ii., art 11 comma 1, art- 12 comma 1 e 4 e art. 14 comma 2”.
All'udienza del 23 maggio 2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale proposta da parte ricorrente e quella proposta in costituzione da parte resistente.
All'udienza del 13 dicembre 2022, si procedeva all'escussione dei testi presenti, Persona_2
e . Il Tribunale dichiarava parte opposta decaduta dall'assunzione della
[...] Testimone_1
prova testimoniale, rigettava la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudicante titolare del fascicolo all'udienza del
02.10.2025 le parti precisavano le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il ricorso è inammissibile e l'opposizione va conseguentemente rigettata.
In primis, giova ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente),
incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a
3 quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn. 3837/2001, 2363/2005, 5277/2007,
12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere/dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
Più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come
è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere
di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di
cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi
posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la
prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019). In
sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità
formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito,
le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, mentre i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi competono alla parte opponente.
Nel merito della presente controversia, va osservato che l'ordinanza ingiunzione scaturisce a seguito di un verbale di accertamento della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera- di Reggio Calabria.
Verbale, che costituisce l'unica prova circa illecito amministrativo contestato.
Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni Unite affermando il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di
una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di
fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza
del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale
4 non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione
nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti” (cfr. Cass. sez. un. n. 17355 del 2009, Cass. Civ. n.1510 del 2022).
Pertanto, l'efficacia fidefaciente dell'atto pubblico riguarda soltanto la circostanza che determinati fatti o dichiarazioni si siano effettivamente verificati o siano state rese davanti al pubblico ufficiale.
Nel caso in esame, le censure mosse da parti ricorrenti riguardano fatti – ovvero il taglio della corda da parte un membro dell'equipaggio- che la di Reggio Calabria verbalizza come Controparte_1
avvenuti alla di lei presenza.
Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto avente valenza di fede privilegiata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. In particolare, si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunziando sulla opposizione, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA il ricorso avvero l'ordinanza- ingiunzione n. 22/2020 del 17.06.2020 Fg. 12903
inammissibile.
ND parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.469,70 oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, li 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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