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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.10.2025
Causa n. 650/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ferrari il quale fa presente che la ricorrente non è comparsa per motivi economici, di far fronte al viaggio dalla Moldavia dove risiede attualmente e per la parte convenuta l'avv. Brusco
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 16.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 650 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 12/04/2023 avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato domestico/differenze retributive/omissioni contributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RU IV, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.4.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza
A.
1-accertarsi e dichiararsi che l'odierna ricorrente ha prestato la attività Parte_1 lavorativa, come dipendente subordinata, esercitando l'attività di collaboratrice domestica- assistente alla persona, dal 01.07.2011 al 31.05.2015, a favore di ed Persona_1
alle dipendenze sostanziali della di lei figlia secondo quanto descritto in Controparte_1
parte espositiva del presente atto;
A.
2-accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro di cui si tratta era regolamentato dalle disposizioni tutte del C.C.N.L. per i lavoratori domestici
2007 e 2013, dovendosi altresì riconoscere alla lavoratrice oggi ricorrente la qualifica C
Super di cui al detto Contratto Collettivo e l'inquadramento in un rapporto a tempo pieno, indeterminato ed in regime di convivenza;
A.
3-accertarsi e dichiararsi che in relazione al rapporto di lavoro di cui si tratta e dalla sua risoluzione l'odierna ricorrente ha maturato verso parte datoriale credito per emolumenti straordinari, ordinari e anche festivi, riposi e
1 ferie non godute e comunque non remunerate, festività, gratifica natalizia, T.F.R. e quant'altro, per la somma di €23.926,93 oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo il calcolo sviluppato in parte espositiva;
A.
4-quanto accertato e dichiarato, condannarsi al pagamento a favore di della somma di €23.962,93 sopra Controparte_1 Parte_1
indicata, ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa, oltre accessori di legge, dal sorgere del credito alla completa estinzione;
A.
5-nel caso di ritenuta inapplicabilità nella specie dei
C.C.N.L. 2007 e 2013 indicati in narrativa, condannarsi la menzionata parte resistente
a corrispondere alla odierna ricorrente la somma che sarà Controparte_1 Parte_1
valutata di giustizia, determinata anche all'esito di giudizio equitativo, ragguagliata a misura tale da assicurare alla lavoratrice un'esistenza libera e dignitosa, nonché proporzionata all'attività lavorativa prestata, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo saldo. B)
QUANTO AI PROFILI CONTRIBUTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PAROLA B.
1- accertata e dichiarata la totale omissione contributiva di cui parte datoriale nel caso si è resa responsabile in relazione al rapporto che qui occupa dall'avvio della relazione lavorativa
(01.07.2011) fino al 04.09.2011, nonché della parziale omissione contributiva dal 01.10.2014 al 31.05.2015; B.
2-accertata e dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del credito contributivo originariamente vantato dalla ricorrente verso parte datoriale nel rapporto qui in discussione;
B.
3-accertato e dichiarato il danno consistente nella lesione da parte del datore di lavoro del diritto della lavoratrice alla contribuzione previdenziale, nonché accertata e dichiarata l'impossibilità o la difficoltà estrema di quantificare la misura di detto danno;
B.
4-condannarsi a risarcire a il danno a lei cagionato Controparte_1 Parte_1
dalla lesione del diritto alla contribuzione previdenziale, lesione manifestatasi in forma dell'omissione contributiva accertata e dichiarata, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia all'esito di stima equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere delle singole obbligazioni al saldo;
B.
5-in subordine, quanto sopra accertato, pronunciare condanna generica contro al risarcimento del danno derivato a per Controparte_1 Parte_1
l'omissione contributiva accertata, danno da liquidarsi in altra sede. C) onorari e spese di causa, anche rimborso forfettario 15% competenze, interamente rifusi”. A distanza di circa 8 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui è causa e quando ormai non era più residente e/o domiciliata in Italia e senza essere mai comparsa personalmente in udienza (per come dichiarato dal difensore, non avendo la stessa adeguati mezzi economici per poter
2 sostenere il costo del viaggio dalla Moldavia), la ricorrente ha in sintesi dedotto: di essere stata contattata nell'estate del 2011 da la quale cercava una persona per Controparte_1
assistere la propria madre non autosufficiente, all'epoca novantenne;
che la Persona_1
SI necessitava di assistenza totale a causa di un gravoso intervento di stomia Per_1
intestinale e doveva assumere diversi farmaci a cadenze orarie;
che nel corso degli incontri preliminari all'assunzione, era stato pattuito un regime di convivenza a tempo pieno;
che l'orario richiesto andava dalle 7:00 alle 20:30, dal lunedì al sabato, con due ore di riposo giornaliero (14:00-16:00); che, inoltre, nei giorni festivi e domenicali, la lavoratrice doveva comunque operare per il risveglio e il primo accudimento (dalle 7:00 circa) e per l'assistenza serale (fino alle 20:30); che la retribuzione mensile iniziale concordata era di circa € 900,00; che la ricorrente aveva accettato a condizione che la sua posizione fosse integralmente e correttamente regolarizzata, ottenendo rassicurazioni in tal senso;
che l'attività lavorativa era iniziata il 1° luglio 2011; che per i primi due mesi (luglio e agosto 2011), il lavoro era stato prestato "in nero"; che la retribuzione di € 850,00 è stata versata in contanti da CP_1
che solo il 5 settembre 2011 aveva presentato alla lavoratrice una
[...] Controparte_1
lettera di assunzione a nome di " , indicante un rapporto a tempo pieno e Persona_1
indeterminato, 54 ore settimanali, inquadramento C-Super; che nonostante la regolarizzazione, la ricorrente si accorse di non ricevere alcuna maggiorazione per gli straordinari né per il lavoro prestato il sabato, la domenica e nelle festività; che per tutto il corso del rapporto, durato fino al 31 maggio 2015, la lavoratrice aveva prestato costantemente
12,5 ore settimanali di attività straordinaria eccedente il limite di 54 ore (sia diurna che festiva/domenicale) senza mai ricevere la prescritta maggiorazione retributiva;
che dal 2013, lamentava l'onerosità del contratto e aveva cercato di ottenere la firma di un Controparte_1
nuovo contratto con meno ore e una retribuzione ridotta (€ 600,00 circa), proposta che era stata rifiutata;
che la era arrivata a minacciare il licenziamento e aveva organizzato CP_1
colloqui con altre candidate, ma che si era opposta fermamente al cambio della Persona_1
badante; che nell'ottobre 2014, aveva convinto la ricorrente ad accettare una Controparte_1 riduzione figurativa dell'orario a 24 ore settimanali (poi 25 ore dal dicembre 2014) per ottenere un risparmio sui costi previdenziali, assicurando che l'orario di lavoro effettivo e la remunerazione sarebbero rimasti invariati;
di avere sottoscritto la variazione per timore di perdere l'occupazione; che le buste paga da ottobre 2014 in poi contenevano voci descrittive specifiche (come "arretrati" o "competenza" o "ind. varia") che avevano l'effetto pratico di integrare la retribuzione part-time fino a raggiungere l'importo dovuto per il full-time (circa €
3 850,00 - € 900,00), confermando che il lavoro a tempo pieno era continuato di fatto;
che a gennaio 2015, la ricorrente aveva comunicato che si sarebbe dimessa a fine maggio 2015, motivando la scelta con la gravosità della prestazione e l'insoddisfazione per il trattamento economico e le anomalie contributive;
che la aveva risposto che avrebbe trovato una CP_1
soluzione per la cessazione e il saldo delle spettanze, dichiarando di non disporre della liquidità necessaria;
che a seguito della cessazione (31 maggio 2015), la busta paga finale di maggio 2015 indicava un totale dovuto di € 5.709,50 ma che tuttavia, la aveva versato CP_1 solo un acconto di € 2.500,00 in contanti e, successivamente, un ulteriore bonifico di €
600,00; che a fronte del perdurante silenzio della resistente, la ricorrente (tramite Acli Col.f. e poi tramite il proprio difensore) aveva avviato il tentativo di conciliazione, rimasto senza esito per mancata adesione della parte datoriale;
che nel maggio 2016, l'estratto conto contributivo aveva confermato una rilevantissima omissione contributiva da parte datoriale: nessun CP_2
versamento per il 2011, 2013 e 2015, e solo versamenti parziali (39 settimane) nel 2012 e (13 settimane) nel 2014; che il solo credito complessivo per differenze retributive e T.F.R. ammonterebbe a € 23.926,93, oltre accessori.
2. Si è costituita, tardivamente, la resistente chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. All'esito della prima udienza del 19.10.2023 infatti il Giudice, verificata la regolarità della notifica ed in assenza della parte personalmente, aveva dichiarato la contumacia della resistente e ammesso le prove con ordinanza del 19.10.2023, disponendo l'interrogatorio della resistente contumace;
il 30.1.2024 la resistente si è costituita opponendosi all'accoglimento del ricorso;
all'udienza del 7.2.2024, la difesa di parte ricorrente aveva citato i testimoni che erano comparsi e la difesa di parte resistente aveva prodotto certificato medico asseritamente attestante l'impossibilità della parte a comparire per rendere l'interrogatorio formale disposto, nonché documentato che uno dei testi citati dalla ricorrente, il dott. , era Persona_2 deceduto. I difensori hanno chiesto congiuntamente, prima dell'inizio dell'istruttoria, un rinvio in pendenza di sopravvenute trattative, rinvio che veniva concesso al 7.3.2024. Su richiesta congiunta delle parti la causa è stata quindi ulteriormente rinviata al 13.11.2024, udienza non celebratasi per sopravvenuto impedimento del difensore e quindi al 28.11.2024.
A tale udienza, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a conciliare a fronte del versamento di una somma di Euro 3.000,00 oltre ad un contributo per le spese legali di Euro 1.000,00, ma la resistente si è dichiarata indisponibile a conciliare. All'udienza del 9.7.2025 è stata interrogata la parte resistente, nuovamente convocata avendo ritenuto il
4 Giudice che lo stato di ansia e depressione non potessero considerarsi validi impedimenti alla comparizione in udienza;
è stata sentita l'unica testimone comparsa All'esito, il Tes_1
Giudice ha rinviato per la discussione, ritenendo irrilevante procedere nell'istruttoria stante la qualità dei testi indicati dalla ricorrente (la dott.ssa , medico curante di Persona_3 [...]
per come indicato dalla stessa ricorrente si sarebbe recata al domicilio dell'anziana Per_1 per controllare lo stato della stomia, solo tre o quattro volte nell'arco di un anno, vedendo la badante ma non potendo certo testimoniare sull'orario di inizio e fine del lavoro di quest'ultima, né, per la scarsa frequenza delle visite, fornire rilevanti elementi indiziari).
All'odierna udienza, lette le note autorizzate, sentite le conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. La ricorrente, a fronte di un contratto di lavoro subordinato come badante (CS) convivente con decorrenza dal 5.9.2011 per 54 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria espressamente indicata e con la retribuzione lorda di Euro 897,14, ferie per 26 giorni lavorativi e applicazione CCNL Lavoro domestico del 16.2.2007, sottoscritto dalla stessa e da
(doc. 8 ricorrente), afferma che l'effettiva e sostanziale datrice di lavoro Persona_1
sarebbe stata la figlia di quest'ultima e di avere iniziato a lavorare prima della data indicata in contratto, avendo svolto molte più ore di quelle contrattualmente previste, ma di quanto affermato non ha fornito alcuna adeguata prova.
5. La resistente ottantenne, interrogata su fatti accaduti 14 anni prima ed evidentemente sotto stress per la convocazione in udienza (cfr. anche certificato del medico di base del 30.1.2024 in cui lo stesso aveva attestato che la stessa è soggetta a sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico), ma pienamente capace di riferire, seppur con tutti i limiti del caso
(compresa la qualità di parte), sui fatti, ha dichiarato che l'anziana madre era all'epoca autosufficiente e che tuttavia non voleva che rimanesse da sola, così aveva fornito il numero della ricorrente alla stessa madre, avendolo tramite una sua cliente e amica. La ha in CP_1 particolare dichiarato: “La ricorrente chiama mia mamma e si mettono d'accordo. Quindi lei va a stare da mia mamma, uscivano insieme, andavano a fare la spesa insieme. Mia mamma all'epoca aveva 89 anni, ma come ho detto era in gamba. Hanno festeggiato poi insieme i 90 anni di mia madre. Mia mamma aveva la sua gestione del denaro, se ne occupava direttamente lei. Non ricordo quanto prendeva, sui 1500-1600. Mia mamma si chiamava
. ADR: aveva parlato anche con me la ricorrente, non mi ricordo che Persona_1 abbia parlato con me anche di soldi. Non mi ricordo se c'era anche mio marito quando
5 abbiamo parlato. Dopo ne abbiamo avuto altre due di badanti con l'agenzia, quindi faccio fatica a ricostruire i fatti. ADR. L'intervenuto che ha avuto mia mamma era di stomia intestinale. Aveva il sacchetto era stomatizzata. Riusciva però a cambiarsi e lavarsi da sola.
Dopo l'intervento e il ricovero è tornata a casa. La domenica la ricorrente era libera. Poi anche quando io chiudevo il negozio andavo da mia mamma e lei era libera. Chiudevo dalle
13 alle 15:30. Mi pare che lei andasse dal figlio, usciva.
La domenica mattina tante volte andava mio marito e lui andava. La domenica mangiavamo con lei o la portavamo fuori. La domenica era sempre libera. ADR: mia mamma si svegliava verso le 8:30 mi chiamava. La sera vedevano la tv, anche con la vicina, andava a dormire verso le 22:30/23. La ricorrente cucinava (a parte il sabato e la domenica), puliva casa.
Aiutava mia mamma a cambiare la stomatizzazione. Per lavarsi mia mamma era autosufficiente. Non so dire sui rapporti contrattuali e la regolarizzazione, l'ha sempre gestito mia mamma. Non mi ricordo di avere fatto firmare una lettera di assunzione alla ricorrente, ribadisco il rapporto lo gestiva mia madre che la pagava con la sua pensione.
Non so chi sia la sig.ra . Tes_1
ADR: mi pare che la ricorrente sia rimasta un paio di anni con mia madre. ADR: mi pare che
d'estate sia andata via, ma non ricordo bene.
ADR: la dott.ssa seguiva mia madre, ma non a casa, andavano loro in studio da lei. Per_3
Era molto affezionata a mia mamma, comunque mia mamma andava quando c'era bisogno.
Lo studio è attaccato al quindi vicino casa. Non ricordo se fosse capitato che la Pt_2
dott.ssa sia dovuta andare a casa di mia madre. ADR: la ricorrente è andata via lei, si sposava la figlia. A me spiaceva, ma ha deciso lei. Il figlio stava qua a Verona, credo che il pomeriggio quando andavo io, andasse dal figlio come ho detto. Dopo che è andata via non
l'ho più sentita, se non per le richieste di questo processo.
ADR della difesa di parte ricorrente: preciso che in realtà era stata la ricorrente non avendo un posto dove dormire a chiedermi se poteva dormire da mia madre. ADR: prima lavorava da altra SI che è morta e lei voleva anche da dormire, quindi si è accordata anche per rimanere la notte, come le altre badanti”.
Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, valutate nel loro complesso, seppur riferite in modo spesso confuso, in ragione dello stato emotivo della parte, possono evincersi alcune circostanze di fatto che smentiscono in parte le allegazioni della ricorrente ed in particolare la relativa autonomia della madre, nonché la conseguente capacità della stessa di gestire il denaro quindi il rapporto di lavoro con la ricorrente (che non esclude evidentemente che la
6 figlia potesse aiutare la madre ad effettuare dei prelievi di contanti senza per questo determinare il mutamento della titolarità del rapporto) e l'assenza di esigenze di assistenza continua (che rendono implausibile l'apporto orario di lavoro, oltre quello contrattuale, rivendicato in ricorso), il fatto che quest'ultima non lavorasse la domenica e che il pomeriggio si assentasse per andare dal figlio.
6. D'altra parte alcun utile elemento è stato fornito in sede testimoniale dalla SI Tes_1 la quale ha dichiarato: “La ricorrente è una mia amica. La conosco da più di 15 anni,
[...] non ricordo con esattezza. La ricorrente quando l'ho conosciuta faceva la badante. Pt_1
lavorava, ero anche io in quel palazzo io al quarto piano e lei era al terzo, sostituivo una donna, lavorava con la mamma di Non mi è mai capitato di vedere Controparte_1
personalmente la mamma della SI . Incontravo da sola. Capitava che CP_1 Pt_1
lasciasse la SI al bar con le amiche e lei veniva a Vittorio Veneto, al parco in Pt_1
fondo a via IV novembre. Questo capitava dalle 15, loro uscivano al pomeriggio. La ricorrente accompagnava la SI al bar e la lasciava lì. Non ricordo se la SI camminava col bastone o con altro ausilio. mi diceva che la domenica si alzava la Pt_1
mattina la lavava la sistemava e le dava da mangiare e che questo lo faceva gratis, non so perché. La figlia voleva così. Non so se poi la domenica andava la figlia. Non so dove andava poi tutto il giorno, però usciva tutto il resto del giorno. Non so se la sig.ra fosse CP_1
solita andare dalla madre durante gli orari del pranzo nel corso della settimana. Io sono stata in quel palazzo un mese e mezzo circa”. La teste oltre a poter riferire per un brevissimo periodo di tempo (un mese e mezzo), ha in maniera inequivoca, sementito che l'anziana SI avesse bisogno di assistenza continua riferendo che il pomeriggio la stessa veniva accompagnata al bar e lasciata con le amiche, mentre la badante si allontanava e che la ricorrente la domenica usciva per tutto il giorno (dando riscontro a quanto sostenuto in sede di interrogatorio dalla resistente). Evidente quindi che anche tali elementi non depongono a favore delle deduzioni di parte ricorrente, ne forniscono alcun utile indizio a sostegno delle tesi di quest'ultima.
7. Non univoche e comunque insufficienti appaiono inoltre le risultanze documentali. In particolare non decisiva appare l'asserzione difensiva con riferimento alla quietanza di pagamento della somma di Euro 2.500,00 per FR (per un totale di Euro 5.709,50 per il mese di maggio 2015, ultimo asseritamente lavorato), secondo cui la dichiarazione della ricorrente manoscritta sulla ricevuta di prelievo della somma in contanti dal conto corrente cointestato
(tra le resistente e la di lei madre), sarebbe stata in realtà redatta dalla ricorrente in parte ed in
7 particolare: nata il [...] in [...] o ricevuto €2.500 per FR e il Persona_4 mese magio di un tot 5.709,50 dalla sig. frase che sarebbe stata integrata (e Controparte_3 conclusa) con “la (figlia)” il cui tratto sarebbe riconducibile, sempre secondo le ultime deduzioni della difesa della ricorrente, al tratto grafico della resistente (doc. 16 ric.), così come desumibile dal raffronto delle lettere “f” e “a” di cui al doc. 8 ric. Il fatto che la figlia abbia effettuato un prelievo dal conto cointestato con la propria madre per pagare le spettanze di fine rapporto della ricorrente, non sono certamente idonee a provare che la stessa sia stata l'effettivo datore di lavoro, ben potendo trattarsi di una normale attività di delega o incarico della madre alla figlia di effettuare un pagamento, così come peraltro del tutto ambivalente è il fatto che la stessa abbia tenuto a far precisare nel predetto documento la sua qualità CP_1
(proprio per evitare l'uso che poi ne è stato fatto in questo giudizio).
8. Appare altresì singolare che solo nelle note conclusive la difesa della ricorrente affermi in maniera esplicita, contestando l'autenticità della firma apposta dalla sig.ra Persona_1 alla lettera di assunzione dell'1.9.2011 (doc. 8 ric.) affermando che il tratto di penna
[...]
appare ben diverso da quello apposto all'accordo di variazione dell'orario di lavoro (da 54 a
24 ore settimanali) a far data dal 1.10.2014 (doc. 10 ric.) e sostenendo quindi che tale documento sia stato sottoscritto dall'odierna convenuta, mentre il secondo dalla madre della stessa. Quello che rileva al di là delle sottoscrizioni dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente e non formalmente e tempestivamente contestati è che la parte, onerata della prova, non ha fornito elementi anche presuntivi, gravi, precisi e concordati da cui potersi presumere che il rapporto di lavoro si sia concluso con la resistente e non con la di lei madre che nel
2011, per come si evince dalla stessa narrativa del ricorso non aveva ancora una diagnosi
(peraltro non documentata) di Alzheimer e comunque non risulta dedotto che la stessa, oltre a
“dimenticare le cose e mostrare una forte paura di restare da sola in casa”, non fosse in grado di intendere e volere, rimanendo da sola al bar con le amiche per interi pomeriggi (come riferito dalla testimone citata dalla difesa).
9. Inoltre, è sempre la ricorrente che nella parte in fatto afferma che nel mese di aprile 2014
(par. 1.20) l'anziana “manifestò fermo rifiuto ad un cambiamento della sua badante Per_1 essendosi molto legata, anche affettivamente, a , fornendo quindi un dato che Parte_1
appare in contraddizione con la incapacità di gestire un rapporto di lavoro, semplice come quello della badante convivente (e occorre ricordare che nemmeno la ricorrente contesta che l'accordo di modifica dell'orario di lavoro sia stato effettivamente sottoscritto dalla . Per_1
Non ci sono quindi prove sufficienti per sostenere che l'effettività del potere direttivo fosse in
8 capo alla figlia della SI né che la stessa fosse l'unica a occuparsi Persona_1
direttamente della remunerazione e dell'organizzazione del lavoro.
10. D'altronde l'onere della prova della badante convivente di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito è particolarmente rigoroso, dovendo la stessa dimostrare di essere rimasta nella casa dove ha il proprio domicilio per lavorare per specifica richiesta del datore di lavoro (e nel caso di specie la ricorrente non aveva altro domicilio se non quello della madre della resistente, così come da quest'ultima riferito). Non è stata peraltro fornita prova che le condizioni di salute della anziana madre della resistente, richiedessero un'assistenza continua per l'intera giornata e nelle mattine festive infrasettimanali e domenicali, almeno fino alle 10, prova che deve essere alquanto rigorosa.
11. La domanda relativa al risarcimento del danno per le pretese omissioni contributive, quanto alle differenze retributive e al periodo non regolarizzato non dimostrati va rigettato così come per la restante parte in quanto formulate nei confronti di soggetto che non è stato provato e non risulta essere stato il datore di lavoro, né risulta essere stato chiamato in giudizio quale erede dello stesso.
12. Le domande di parte ricorrente sono quindi rimaste prive di idonea prova ed il ricorso deve essere integralmente rigettato.
13.Le spese di lite, valutata nel complesso la condotta processuale delle parti e l'esito del giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
9
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.10.2025
Causa n. 650/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ferrari il quale fa presente che la ricorrente non è comparsa per motivi economici, di far fronte al viaggio dalla Moldavia dove risiede attualmente e per la parte convenuta l'avv. Brusco
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 16.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 650 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 12/04/2023 avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato domestico/differenze retributive/omissioni contributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RU IV, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.4.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza
A.
1-accertarsi e dichiararsi che l'odierna ricorrente ha prestato la attività Parte_1 lavorativa, come dipendente subordinata, esercitando l'attività di collaboratrice domestica- assistente alla persona, dal 01.07.2011 al 31.05.2015, a favore di ed Persona_1
alle dipendenze sostanziali della di lei figlia secondo quanto descritto in Controparte_1
parte espositiva del presente atto;
A.
2-accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro di cui si tratta era regolamentato dalle disposizioni tutte del C.C.N.L. per i lavoratori domestici
2007 e 2013, dovendosi altresì riconoscere alla lavoratrice oggi ricorrente la qualifica C
Super di cui al detto Contratto Collettivo e l'inquadramento in un rapporto a tempo pieno, indeterminato ed in regime di convivenza;
A.
3-accertarsi e dichiararsi che in relazione al rapporto di lavoro di cui si tratta e dalla sua risoluzione l'odierna ricorrente ha maturato verso parte datoriale credito per emolumenti straordinari, ordinari e anche festivi, riposi e
1 ferie non godute e comunque non remunerate, festività, gratifica natalizia, T.F.R. e quant'altro, per la somma di €23.926,93 oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo il calcolo sviluppato in parte espositiva;
A.
4-quanto accertato e dichiarato, condannarsi al pagamento a favore di della somma di €23.962,93 sopra Controparte_1 Parte_1
indicata, ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa, oltre accessori di legge, dal sorgere del credito alla completa estinzione;
A.
5-nel caso di ritenuta inapplicabilità nella specie dei
C.C.N.L. 2007 e 2013 indicati in narrativa, condannarsi la menzionata parte resistente
a corrispondere alla odierna ricorrente la somma che sarà Controparte_1 Parte_1
valutata di giustizia, determinata anche all'esito di giudizio equitativo, ragguagliata a misura tale da assicurare alla lavoratrice un'esistenza libera e dignitosa, nonché proporzionata all'attività lavorativa prestata, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo saldo. B)
QUANTO AI PROFILI CONTRIBUTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PAROLA B.
1- accertata e dichiarata la totale omissione contributiva di cui parte datoriale nel caso si è resa responsabile in relazione al rapporto che qui occupa dall'avvio della relazione lavorativa
(01.07.2011) fino al 04.09.2011, nonché della parziale omissione contributiva dal 01.10.2014 al 31.05.2015; B.
2-accertata e dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del credito contributivo originariamente vantato dalla ricorrente verso parte datoriale nel rapporto qui in discussione;
B.
3-accertato e dichiarato il danno consistente nella lesione da parte del datore di lavoro del diritto della lavoratrice alla contribuzione previdenziale, nonché accertata e dichiarata l'impossibilità o la difficoltà estrema di quantificare la misura di detto danno;
B.
4-condannarsi a risarcire a il danno a lei cagionato Controparte_1 Parte_1
dalla lesione del diritto alla contribuzione previdenziale, lesione manifestatasi in forma dell'omissione contributiva accertata e dichiarata, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia all'esito di stima equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere delle singole obbligazioni al saldo;
B.
5-in subordine, quanto sopra accertato, pronunciare condanna generica contro al risarcimento del danno derivato a per Controparte_1 Parte_1
l'omissione contributiva accertata, danno da liquidarsi in altra sede. C) onorari e spese di causa, anche rimborso forfettario 15% competenze, interamente rifusi”. A distanza di circa 8 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui è causa e quando ormai non era più residente e/o domiciliata in Italia e senza essere mai comparsa personalmente in udienza (per come dichiarato dal difensore, non avendo la stessa adeguati mezzi economici per poter
2 sostenere il costo del viaggio dalla Moldavia), la ricorrente ha in sintesi dedotto: di essere stata contattata nell'estate del 2011 da la quale cercava una persona per Controparte_1
assistere la propria madre non autosufficiente, all'epoca novantenne;
che la Persona_1
SI necessitava di assistenza totale a causa di un gravoso intervento di stomia Per_1
intestinale e doveva assumere diversi farmaci a cadenze orarie;
che nel corso degli incontri preliminari all'assunzione, era stato pattuito un regime di convivenza a tempo pieno;
che l'orario richiesto andava dalle 7:00 alle 20:30, dal lunedì al sabato, con due ore di riposo giornaliero (14:00-16:00); che, inoltre, nei giorni festivi e domenicali, la lavoratrice doveva comunque operare per il risveglio e il primo accudimento (dalle 7:00 circa) e per l'assistenza serale (fino alle 20:30); che la retribuzione mensile iniziale concordata era di circa € 900,00; che la ricorrente aveva accettato a condizione che la sua posizione fosse integralmente e correttamente regolarizzata, ottenendo rassicurazioni in tal senso;
che l'attività lavorativa era iniziata il 1° luglio 2011; che per i primi due mesi (luglio e agosto 2011), il lavoro era stato prestato "in nero"; che la retribuzione di € 850,00 è stata versata in contanti da CP_1
che solo il 5 settembre 2011 aveva presentato alla lavoratrice una
[...] Controparte_1
lettera di assunzione a nome di " , indicante un rapporto a tempo pieno e Persona_1
indeterminato, 54 ore settimanali, inquadramento C-Super; che nonostante la regolarizzazione, la ricorrente si accorse di non ricevere alcuna maggiorazione per gli straordinari né per il lavoro prestato il sabato, la domenica e nelle festività; che per tutto il corso del rapporto, durato fino al 31 maggio 2015, la lavoratrice aveva prestato costantemente
12,5 ore settimanali di attività straordinaria eccedente il limite di 54 ore (sia diurna che festiva/domenicale) senza mai ricevere la prescritta maggiorazione retributiva;
che dal 2013, lamentava l'onerosità del contratto e aveva cercato di ottenere la firma di un Controparte_1
nuovo contratto con meno ore e una retribuzione ridotta (€ 600,00 circa), proposta che era stata rifiutata;
che la era arrivata a minacciare il licenziamento e aveva organizzato CP_1
colloqui con altre candidate, ma che si era opposta fermamente al cambio della Persona_1
badante; che nell'ottobre 2014, aveva convinto la ricorrente ad accettare una Controparte_1 riduzione figurativa dell'orario a 24 ore settimanali (poi 25 ore dal dicembre 2014) per ottenere un risparmio sui costi previdenziali, assicurando che l'orario di lavoro effettivo e la remunerazione sarebbero rimasti invariati;
di avere sottoscritto la variazione per timore di perdere l'occupazione; che le buste paga da ottobre 2014 in poi contenevano voci descrittive specifiche (come "arretrati" o "competenza" o "ind. varia") che avevano l'effetto pratico di integrare la retribuzione part-time fino a raggiungere l'importo dovuto per il full-time (circa €
3 850,00 - € 900,00), confermando che il lavoro a tempo pieno era continuato di fatto;
che a gennaio 2015, la ricorrente aveva comunicato che si sarebbe dimessa a fine maggio 2015, motivando la scelta con la gravosità della prestazione e l'insoddisfazione per il trattamento economico e le anomalie contributive;
che la aveva risposto che avrebbe trovato una CP_1
soluzione per la cessazione e il saldo delle spettanze, dichiarando di non disporre della liquidità necessaria;
che a seguito della cessazione (31 maggio 2015), la busta paga finale di maggio 2015 indicava un totale dovuto di € 5.709,50 ma che tuttavia, la aveva versato CP_1 solo un acconto di € 2.500,00 in contanti e, successivamente, un ulteriore bonifico di €
600,00; che a fronte del perdurante silenzio della resistente, la ricorrente (tramite Acli Col.f. e poi tramite il proprio difensore) aveva avviato il tentativo di conciliazione, rimasto senza esito per mancata adesione della parte datoriale;
che nel maggio 2016, l'estratto conto contributivo aveva confermato una rilevantissima omissione contributiva da parte datoriale: nessun CP_2
versamento per il 2011, 2013 e 2015, e solo versamenti parziali (39 settimane) nel 2012 e (13 settimane) nel 2014; che il solo credito complessivo per differenze retributive e T.F.R. ammonterebbe a € 23.926,93, oltre accessori.
2. Si è costituita, tardivamente, la resistente chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. All'esito della prima udienza del 19.10.2023 infatti il Giudice, verificata la regolarità della notifica ed in assenza della parte personalmente, aveva dichiarato la contumacia della resistente e ammesso le prove con ordinanza del 19.10.2023, disponendo l'interrogatorio della resistente contumace;
il 30.1.2024 la resistente si è costituita opponendosi all'accoglimento del ricorso;
all'udienza del 7.2.2024, la difesa di parte ricorrente aveva citato i testimoni che erano comparsi e la difesa di parte resistente aveva prodotto certificato medico asseritamente attestante l'impossibilità della parte a comparire per rendere l'interrogatorio formale disposto, nonché documentato che uno dei testi citati dalla ricorrente, il dott. , era Persona_2 deceduto. I difensori hanno chiesto congiuntamente, prima dell'inizio dell'istruttoria, un rinvio in pendenza di sopravvenute trattative, rinvio che veniva concesso al 7.3.2024. Su richiesta congiunta delle parti la causa è stata quindi ulteriormente rinviata al 13.11.2024, udienza non celebratasi per sopravvenuto impedimento del difensore e quindi al 28.11.2024.
A tale udienza, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a conciliare a fronte del versamento di una somma di Euro 3.000,00 oltre ad un contributo per le spese legali di Euro 1.000,00, ma la resistente si è dichiarata indisponibile a conciliare. All'udienza del 9.7.2025 è stata interrogata la parte resistente, nuovamente convocata avendo ritenuto il
4 Giudice che lo stato di ansia e depressione non potessero considerarsi validi impedimenti alla comparizione in udienza;
è stata sentita l'unica testimone comparsa All'esito, il Tes_1
Giudice ha rinviato per la discussione, ritenendo irrilevante procedere nell'istruttoria stante la qualità dei testi indicati dalla ricorrente (la dott.ssa , medico curante di Persona_3 [...]
per come indicato dalla stessa ricorrente si sarebbe recata al domicilio dell'anziana Per_1 per controllare lo stato della stomia, solo tre o quattro volte nell'arco di un anno, vedendo la badante ma non potendo certo testimoniare sull'orario di inizio e fine del lavoro di quest'ultima, né, per la scarsa frequenza delle visite, fornire rilevanti elementi indiziari).
All'odierna udienza, lette le note autorizzate, sentite le conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. La ricorrente, a fronte di un contratto di lavoro subordinato come badante (CS) convivente con decorrenza dal 5.9.2011 per 54 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria espressamente indicata e con la retribuzione lorda di Euro 897,14, ferie per 26 giorni lavorativi e applicazione CCNL Lavoro domestico del 16.2.2007, sottoscritto dalla stessa e da
(doc. 8 ricorrente), afferma che l'effettiva e sostanziale datrice di lavoro Persona_1
sarebbe stata la figlia di quest'ultima e di avere iniziato a lavorare prima della data indicata in contratto, avendo svolto molte più ore di quelle contrattualmente previste, ma di quanto affermato non ha fornito alcuna adeguata prova.
5. La resistente ottantenne, interrogata su fatti accaduti 14 anni prima ed evidentemente sotto stress per la convocazione in udienza (cfr. anche certificato del medico di base del 30.1.2024 in cui lo stesso aveva attestato che la stessa è soggetta a sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico), ma pienamente capace di riferire, seppur con tutti i limiti del caso
(compresa la qualità di parte), sui fatti, ha dichiarato che l'anziana madre era all'epoca autosufficiente e che tuttavia non voleva che rimanesse da sola, così aveva fornito il numero della ricorrente alla stessa madre, avendolo tramite una sua cliente e amica. La ha in CP_1 particolare dichiarato: “La ricorrente chiama mia mamma e si mettono d'accordo. Quindi lei va a stare da mia mamma, uscivano insieme, andavano a fare la spesa insieme. Mia mamma all'epoca aveva 89 anni, ma come ho detto era in gamba. Hanno festeggiato poi insieme i 90 anni di mia madre. Mia mamma aveva la sua gestione del denaro, se ne occupava direttamente lei. Non ricordo quanto prendeva, sui 1500-1600. Mia mamma si chiamava
. ADR: aveva parlato anche con me la ricorrente, non mi ricordo che Persona_1 abbia parlato con me anche di soldi. Non mi ricordo se c'era anche mio marito quando
5 abbiamo parlato. Dopo ne abbiamo avuto altre due di badanti con l'agenzia, quindi faccio fatica a ricostruire i fatti. ADR. L'intervenuto che ha avuto mia mamma era di stomia intestinale. Aveva il sacchetto era stomatizzata. Riusciva però a cambiarsi e lavarsi da sola.
Dopo l'intervento e il ricovero è tornata a casa. La domenica la ricorrente era libera. Poi anche quando io chiudevo il negozio andavo da mia mamma e lei era libera. Chiudevo dalle
13 alle 15:30. Mi pare che lei andasse dal figlio, usciva.
La domenica mattina tante volte andava mio marito e lui andava. La domenica mangiavamo con lei o la portavamo fuori. La domenica era sempre libera. ADR: mia mamma si svegliava verso le 8:30 mi chiamava. La sera vedevano la tv, anche con la vicina, andava a dormire verso le 22:30/23. La ricorrente cucinava (a parte il sabato e la domenica), puliva casa.
Aiutava mia mamma a cambiare la stomatizzazione. Per lavarsi mia mamma era autosufficiente. Non so dire sui rapporti contrattuali e la regolarizzazione, l'ha sempre gestito mia mamma. Non mi ricordo di avere fatto firmare una lettera di assunzione alla ricorrente, ribadisco il rapporto lo gestiva mia madre che la pagava con la sua pensione.
Non so chi sia la sig.ra . Tes_1
ADR: mi pare che la ricorrente sia rimasta un paio di anni con mia madre. ADR: mi pare che
d'estate sia andata via, ma non ricordo bene.
ADR: la dott.ssa seguiva mia madre, ma non a casa, andavano loro in studio da lei. Per_3
Era molto affezionata a mia mamma, comunque mia mamma andava quando c'era bisogno.
Lo studio è attaccato al quindi vicino casa. Non ricordo se fosse capitato che la Pt_2
dott.ssa sia dovuta andare a casa di mia madre. ADR: la ricorrente è andata via lei, si sposava la figlia. A me spiaceva, ma ha deciso lei. Il figlio stava qua a Verona, credo che il pomeriggio quando andavo io, andasse dal figlio come ho detto. Dopo che è andata via non
l'ho più sentita, se non per le richieste di questo processo.
ADR della difesa di parte ricorrente: preciso che in realtà era stata la ricorrente non avendo un posto dove dormire a chiedermi se poteva dormire da mia madre. ADR: prima lavorava da altra SI che è morta e lei voleva anche da dormire, quindi si è accordata anche per rimanere la notte, come le altre badanti”.
Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, valutate nel loro complesso, seppur riferite in modo spesso confuso, in ragione dello stato emotivo della parte, possono evincersi alcune circostanze di fatto che smentiscono in parte le allegazioni della ricorrente ed in particolare la relativa autonomia della madre, nonché la conseguente capacità della stessa di gestire il denaro quindi il rapporto di lavoro con la ricorrente (che non esclude evidentemente che la
6 figlia potesse aiutare la madre ad effettuare dei prelievi di contanti senza per questo determinare il mutamento della titolarità del rapporto) e l'assenza di esigenze di assistenza continua (che rendono implausibile l'apporto orario di lavoro, oltre quello contrattuale, rivendicato in ricorso), il fatto che quest'ultima non lavorasse la domenica e che il pomeriggio si assentasse per andare dal figlio.
6. D'altra parte alcun utile elemento è stato fornito in sede testimoniale dalla SI Tes_1 la quale ha dichiarato: “La ricorrente è una mia amica. La conosco da più di 15 anni,
[...] non ricordo con esattezza. La ricorrente quando l'ho conosciuta faceva la badante. Pt_1
lavorava, ero anche io in quel palazzo io al quarto piano e lei era al terzo, sostituivo una donna, lavorava con la mamma di Non mi è mai capitato di vedere Controparte_1
personalmente la mamma della SI . Incontravo da sola. Capitava che CP_1 Pt_1
lasciasse la SI al bar con le amiche e lei veniva a Vittorio Veneto, al parco in Pt_1
fondo a via IV novembre. Questo capitava dalle 15, loro uscivano al pomeriggio. La ricorrente accompagnava la SI al bar e la lasciava lì. Non ricordo se la SI camminava col bastone o con altro ausilio. mi diceva che la domenica si alzava la Pt_1
mattina la lavava la sistemava e le dava da mangiare e che questo lo faceva gratis, non so perché. La figlia voleva così. Non so se poi la domenica andava la figlia. Non so dove andava poi tutto il giorno, però usciva tutto il resto del giorno. Non so se la sig.ra fosse CP_1
solita andare dalla madre durante gli orari del pranzo nel corso della settimana. Io sono stata in quel palazzo un mese e mezzo circa”. La teste oltre a poter riferire per un brevissimo periodo di tempo (un mese e mezzo), ha in maniera inequivoca, sementito che l'anziana SI avesse bisogno di assistenza continua riferendo che il pomeriggio la stessa veniva accompagnata al bar e lasciata con le amiche, mentre la badante si allontanava e che la ricorrente la domenica usciva per tutto il giorno (dando riscontro a quanto sostenuto in sede di interrogatorio dalla resistente). Evidente quindi che anche tali elementi non depongono a favore delle deduzioni di parte ricorrente, ne forniscono alcun utile indizio a sostegno delle tesi di quest'ultima.
7. Non univoche e comunque insufficienti appaiono inoltre le risultanze documentali. In particolare non decisiva appare l'asserzione difensiva con riferimento alla quietanza di pagamento della somma di Euro 2.500,00 per FR (per un totale di Euro 5.709,50 per il mese di maggio 2015, ultimo asseritamente lavorato), secondo cui la dichiarazione della ricorrente manoscritta sulla ricevuta di prelievo della somma in contanti dal conto corrente cointestato
(tra le resistente e la di lei madre), sarebbe stata in realtà redatta dalla ricorrente in parte ed in
7 particolare: nata il [...] in [...] o ricevuto €2.500 per FR e il Persona_4 mese magio di un tot 5.709,50 dalla sig. frase che sarebbe stata integrata (e Controparte_3 conclusa) con “la (figlia)” il cui tratto sarebbe riconducibile, sempre secondo le ultime deduzioni della difesa della ricorrente, al tratto grafico della resistente (doc. 16 ric.), così come desumibile dal raffronto delle lettere “f” e “a” di cui al doc. 8 ric. Il fatto che la figlia abbia effettuato un prelievo dal conto cointestato con la propria madre per pagare le spettanze di fine rapporto della ricorrente, non sono certamente idonee a provare che la stessa sia stata l'effettivo datore di lavoro, ben potendo trattarsi di una normale attività di delega o incarico della madre alla figlia di effettuare un pagamento, così come peraltro del tutto ambivalente è il fatto che la stessa abbia tenuto a far precisare nel predetto documento la sua qualità CP_1
(proprio per evitare l'uso che poi ne è stato fatto in questo giudizio).
8. Appare altresì singolare che solo nelle note conclusive la difesa della ricorrente affermi in maniera esplicita, contestando l'autenticità della firma apposta dalla sig.ra Persona_1 alla lettera di assunzione dell'1.9.2011 (doc. 8 ric.) affermando che il tratto di penna
[...]
appare ben diverso da quello apposto all'accordo di variazione dell'orario di lavoro (da 54 a
24 ore settimanali) a far data dal 1.10.2014 (doc. 10 ric.) e sostenendo quindi che tale documento sia stato sottoscritto dall'odierna convenuta, mentre il secondo dalla madre della stessa. Quello che rileva al di là delle sottoscrizioni dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente e non formalmente e tempestivamente contestati è che la parte, onerata della prova, non ha fornito elementi anche presuntivi, gravi, precisi e concordati da cui potersi presumere che il rapporto di lavoro si sia concluso con la resistente e non con la di lei madre che nel
2011, per come si evince dalla stessa narrativa del ricorso non aveva ancora una diagnosi
(peraltro non documentata) di Alzheimer e comunque non risulta dedotto che la stessa, oltre a
“dimenticare le cose e mostrare una forte paura di restare da sola in casa”, non fosse in grado di intendere e volere, rimanendo da sola al bar con le amiche per interi pomeriggi (come riferito dalla testimone citata dalla difesa).
9. Inoltre, è sempre la ricorrente che nella parte in fatto afferma che nel mese di aprile 2014
(par. 1.20) l'anziana “manifestò fermo rifiuto ad un cambiamento della sua badante Per_1 essendosi molto legata, anche affettivamente, a , fornendo quindi un dato che Parte_1
appare in contraddizione con la incapacità di gestire un rapporto di lavoro, semplice come quello della badante convivente (e occorre ricordare che nemmeno la ricorrente contesta che l'accordo di modifica dell'orario di lavoro sia stato effettivamente sottoscritto dalla . Per_1
Non ci sono quindi prove sufficienti per sostenere che l'effettività del potere direttivo fosse in
8 capo alla figlia della SI né che la stessa fosse l'unica a occuparsi Persona_1
direttamente della remunerazione e dell'organizzazione del lavoro.
10. D'altronde l'onere della prova della badante convivente di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito è particolarmente rigoroso, dovendo la stessa dimostrare di essere rimasta nella casa dove ha il proprio domicilio per lavorare per specifica richiesta del datore di lavoro (e nel caso di specie la ricorrente non aveva altro domicilio se non quello della madre della resistente, così come da quest'ultima riferito). Non è stata peraltro fornita prova che le condizioni di salute della anziana madre della resistente, richiedessero un'assistenza continua per l'intera giornata e nelle mattine festive infrasettimanali e domenicali, almeno fino alle 10, prova che deve essere alquanto rigorosa.
11. La domanda relativa al risarcimento del danno per le pretese omissioni contributive, quanto alle differenze retributive e al periodo non regolarizzato non dimostrati va rigettato così come per la restante parte in quanto formulate nei confronti di soggetto che non è stato provato e non risulta essere stato il datore di lavoro, né risulta essere stato chiamato in giudizio quale erede dello stesso.
12. Le domande di parte ricorrente sono quindi rimaste prive di idonea prova ed il ricorso deve essere integralmente rigettato.
13.Le spese di lite, valutata nel complesso la condotta processuale delle parti e l'esito del giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
9