TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa RA ER Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), nato a [...] in data [...], quale titolare dell'impresa individuale C.F._1
“PULITEK DI F.T. DI TRINCIA FABIO” (P. IVA ), con sede in Orvieto (TR), P.IVA_1
Piazza Monte Rosa, n. 22.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 25.02.2025 dalla presso Parte_1 questo Tribunale, in conseguenza dell'esposizione debitoria del resistente nei confronti dell'Erario; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 28.02.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 01.03.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna); rilevato che il debitore si è costituito con memoria difensiva depositata in data 04.04.2025, a mezzo del proprio legale, avv. Alessia Nunzi, chiedendo “un breve termine per completare la produzione documentale e verificare così la sussistenza delle condizioni di procedibilità della promossa azione”; dato atto che all'udienza del 14.04.2025, era presente il solo debitore assistito dal proprio legale, il quale ha reiterato la richiesta di rinvio d'udienza al fine di tentare di liquidare parte dell'attivo da destinare a soddisfacimento dei debiti maturati ovvero di ottenerne una rateazione;
considerato che
la mancata comparizione del P.M. all'udienza fissata per l'audizione delle parti non comporta la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v., per l'enunciazione di tale principio nel vigore della legge fallimentare, sulla base di argomentazioni ancora valide anche nel vigore del Codice della Crisi, Cass. 34669/2022; Cass. 30445/2019; Cass.
13909/2014); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
1 coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Orvieto (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 38 CCII in capo alla Procura ricorrente, la quale ha agito sulla scorta della segnalazione dello stato di insolvenza trasmessole da questo Tribunale in data 3 dicembre 2024, a seguito dell'estinzione ex art. 43 CCII del PU 67-1/24, nonché alla luce della successiva annotazione Prot. n. 2-6/25 della Guardia di Finanza di Terni, la quale le ha riferito di aver appreso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che, al 21.01.2025, l'impresa debitrice aveva maturato un debito residuo per un totale di € 1.067.104,06, mentre i due piani di dilazione pendenti erano stati revocati per decadenza;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo al resistente (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di pulizie e disinfezione;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013,
Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); precisato che la qualificazione commerciale dell'attività di impresa esercitata non è impedita dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane del debitore, in quanto, sin dall'entrata in vigore dell'attuale formulazione dell'art. 1 della l.f. (ora artt. 121, co. 1, e 2, co. 1, lett. d) CCII), proprio allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti in ordine alla nozione di piccolo imprenditore, il legislatore ha delimitato l'area dei soggetti non assoggettabili al fallimento (ora liquidazione giudiziale) non più attraverso il rinvio all'art. 2083 c.c., ma attraverso la previsione di una soglia quantitativa (riferita ai tre requisiti, da considerare congiuntamente, dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dell'ammontare dell'indebitamento) al di sotto della quale non può farsi luogo all'apertura della procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale;
cfr. Cass. 5480/2023; Cass. 13542/2012;
Cass. 13086/2010; v. anche Cass. 12023/2011 e Cass. 16356/2004, le quali - nel testo anteriore al d.lgs. 5/06 - hanno precisato che, in ogni caso, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana competeva all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci); considerato inoltre che la debitrice non ha allegato né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che soltanto l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione è risultata, dall'istruttoria officiosa, essere pari, alla data del 07/04/2025, ad €
1.118.872,20 e, quindi, di gran lunga superiore alla soglia di € 500.000,00 di “debiti anche non scaduti” prevista come limite massimo dal citato art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
2
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause) reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'impresa debitrice (la quale, come detto, si è limitata a chiedere un termine per provvedere alla “parziale” riduzione dell'esposizione debitoria al solo fine di evitare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) dall'elevata esposizione debitoria del resistente emersa dall'istruttoria, sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 1.118.872,20 per debiti già iscritti nei ruoli della riscossione, nonché ad € 26.905,1 nei confronti dell' e ad € 1.562,79 CP_2 nei confronti dell' , non ancora iscritti a ruolo (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. CP_3
15407/01), sia nei confronti dei fornitori, pari ad € 816.624,00, stando alla più recente dichiarazione dei redditi acquisita in atti, riferita all'anno d'imposta 2023 (ove, peraltro, è indicato un attivo pari ad € 1.422.975,00, il quale, attualmente, si appalesa insufficiente a soddisfare anche soltanto le due categorie di creditori qui menzionate); considerato, infine, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di €
30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto, quindi, di non poter accordare al debitore il rinvio d'udienza richiesto sulla scorta di generici intenti del debitore volti a ridurre o dilazionare la propria esposizione debitoria, poiché la gravità del dissesto induce ad escludere la possibilità che questi abbia ragionevoli possibilità di provvedere in tal senso senza alterare la par condicio creditorum alla cui tutela l'apertura della presente procedura concorsuale è preordinata;
rilevato, peraltro, che tra il giorno di ricezione della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza al debitore e la data dell'udienza stessa sono decorsi 44 giorni, periodo quasi triplo rispetto al termine minimo a difesa previsto in favore del debitore dall'art. 41, co. 2, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), quale titolare dell'impresa individuale “PULITEK DI F.T. DI TRINCIA C.F._1
FABIO” (P. IVA;
P.IVA_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
3 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), nato a [...] in data [...], quale titolare dell'impresa individuale C.F._1
“PULITEK DI F.T. DI TRINCIA FABIO” (P. IVA ), con sede in Orvieto (TR), P.IVA_1
Piazza Monte Rosa, n. 22;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa RA ER;
NOMINA curatore il dott. , invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 14/07/2025, ore 09:45, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa RA ER) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa RA ER Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), nato a [...] in data [...], quale titolare dell'impresa individuale C.F._1
“PULITEK DI F.T. DI TRINCIA FABIO” (P. IVA ), con sede in Orvieto (TR), P.IVA_1
Piazza Monte Rosa, n. 22.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 25.02.2025 dalla presso Parte_1 questo Tribunale, in conseguenza dell'esposizione debitoria del resistente nei confronti dell'Erario; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 28.02.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 01.03.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna); rilevato che il debitore si è costituito con memoria difensiva depositata in data 04.04.2025, a mezzo del proprio legale, avv. Alessia Nunzi, chiedendo “un breve termine per completare la produzione documentale e verificare così la sussistenza delle condizioni di procedibilità della promossa azione”; dato atto che all'udienza del 14.04.2025, era presente il solo debitore assistito dal proprio legale, il quale ha reiterato la richiesta di rinvio d'udienza al fine di tentare di liquidare parte dell'attivo da destinare a soddisfacimento dei debiti maturati ovvero di ottenerne una rateazione;
considerato che
la mancata comparizione del P.M. all'udienza fissata per l'audizione delle parti non comporta la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v., per l'enunciazione di tale principio nel vigore della legge fallimentare, sulla base di argomentazioni ancora valide anche nel vigore del Codice della Crisi, Cass. 34669/2022; Cass. 30445/2019; Cass.
13909/2014); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
1 coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Orvieto (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 38 CCII in capo alla Procura ricorrente, la quale ha agito sulla scorta della segnalazione dello stato di insolvenza trasmessole da questo Tribunale in data 3 dicembre 2024, a seguito dell'estinzione ex art. 43 CCII del PU 67-1/24, nonché alla luce della successiva annotazione Prot. n. 2-6/25 della Guardia di Finanza di Terni, la quale le ha riferito di aver appreso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che, al 21.01.2025, l'impresa debitrice aveva maturato un debito residuo per un totale di € 1.067.104,06, mentre i due piani di dilazione pendenti erano stati revocati per decadenza;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo al resistente (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di pulizie e disinfezione;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013,
Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); precisato che la qualificazione commerciale dell'attività di impresa esercitata non è impedita dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane del debitore, in quanto, sin dall'entrata in vigore dell'attuale formulazione dell'art. 1 della l.f. (ora artt. 121, co. 1, e 2, co. 1, lett. d) CCII), proprio allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti in ordine alla nozione di piccolo imprenditore, il legislatore ha delimitato l'area dei soggetti non assoggettabili al fallimento (ora liquidazione giudiziale) non più attraverso il rinvio all'art. 2083 c.c., ma attraverso la previsione di una soglia quantitativa (riferita ai tre requisiti, da considerare congiuntamente, dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dell'ammontare dell'indebitamento) al di sotto della quale non può farsi luogo all'apertura della procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale;
cfr. Cass. 5480/2023; Cass. 13542/2012;
Cass. 13086/2010; v. anche Cass. 12023/2011 e Cass. 16356/2004, le quali - nel testo anteriore al d.lgs. 5/06 - hanno precisato che, in ogni caso, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana competeva all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci); considerato inoltre che la debitrice non ha allegato né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che soltanto l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione è risultata, dall'istruttoria officiosa, essere pari, alla data del 07/04/2025, ad €
1.118.872,20 e, quindi, di gran lunga superiore alla soglia di € 500.000,00 di “debiti anche non scaduti” prevista come limite massimo dal citato art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
2
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause) reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'impresa debitrice (la quale, come detto, si è limitata a chiedere un termine per provvedere alla “parziale” riduzione dell'esposizione debitoria al solo fine di evitare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) dall'elevata esposizione debitoria del resistente emersa dall'istruttoria, sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 1.118.872,20 per debiti già iscritti nei ruoli della riscossione, nonché ad € 26.905,1 nei confronti dell' e ad € 1.562,79 CP_2 nei confronti dell' , non ancora iscritti a ruolo (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. CP_3
15407/01), sia nei confronti dei fornitori, pari ad € 816.624,00, stando alla più recente dichiarazione dei redditi acquisita in atti, riferita all'anno d'imposta 2023 (ove, peraltro, è indicato un attivo pari ad € 1.422.975,00, il quale, attualmente, si appalesa insufficiente a soddisfare anche soltanto le due categorie di creditori qui menzionate); considerato, infine, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di €
30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto, quindi, di non poter accordare al debitore il rinvio d'udienza richiesto sulla scorta di generici intenti del debitore volti a ridurre o dilazionare la propria esposizione debitoria, poiché la gravità del dissesto induce ad escludere la possibilità che questi abbia ragionevoli possibilità di provvedere in tal senso senza alterare la par condicio creditorum alla cui tutela l'apertura della presente procedura concorsuale è preordinata;
rilevato, peraltro, che tra il giorno di ricezione della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza al debitore e la data dell'udienza stessa sono decorsi 44 giorni, periodo quasi triplo rispetto al termine minimo a difesa previsto in favore del debitore dall'art. 41, co. 2, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), quale titolare dell'impresa individuale “PULITEK DI F.T. DI TRINCIA C.F._1
FABIO” (P. IVA;
P.IVA_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
3 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), nato a [...] in data [...], quale titolare dell'impresa individuale C.F._1
“PULITEK DI F.T. DI TRINCIA FABIO” (P. IVA ), con sede in Orvieto (TR), P.IVA_1
Piazza Monte Rosa, n. 22;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa RA ER;
NOMINA curatore il dott. , invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 14/07/2025, ore 09:45, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa RA ER) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5