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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 6778/2024 Sezione Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in Parte_1
atti, dall' Avv.to Gragnaniello Martino, elettivamente domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' CP_1
Avv.to Oliva Anna, elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 5836/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (assegno di invalidità; l. 104/1992, art. 3, co.3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni della parte avversa - con riferimento CP_1 alla specificità dei motivi di opposizione e al merito della pretesa - opponendosi, altresì, alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Si rammenta che l' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo Giudicante, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u.. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, parte opponente formula contestazioni estremamente generiche in quanto si limita a sostenere che la C.T.U. sia viziata da contraddittorietà diagnostico- valutative e da carenza della motivazione medico-legale. A dire di parte opponente il c.t.u. non avrebbe né valutato l' esercizio fisico (senza specificare meglio cosa si intendesse con tale assunto, tenuto conto, peraltro, della completezza dell'esame obiettivo condotto) né la nuova documentazione depositata in corso di causa nella fase di a.t.p..
Invero, parte opponente ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando lacune diagnostiche o contenuti scientificamente errati della perizia.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo.
Si rileva che parte istante, dolendosi della mancata valutazione - da parte del c.t.u. - della nuova documentazione depositata in corso di causa nella fase di a.t.p. (un certificato del
18.3.24), non ha argomentato ulteriormente circa l' errore in cui sarebbe incorso il consulente, né sulla incidenza della suddetta valutazione sulla determinazione medico-legale conclusiva e, conseguentemente, sul riconoscimento delle prestazioni invocate.
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis c.p.c.. Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto a.t.p.,
e condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistano i requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni richieste.
Solo per completezza, si evidenzia che il certificato del 18.3.24 richiamato in ricorso ha ad oggetto, sulla scorta della sintomatologia per lo più riferita dalla paziente, una mera richiesta di approfondimenti diagnostici e null'altro. In ogni caso, trattasi di certificato di poco antecedente alla data di accesso peritale (27.3.24), dunque abbondantemente superato dall'accurato esame obiettivo condotto dal perito.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 21.10.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma