TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 646/2024 R.G.L., aventi a oggetto “indebito previdenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Roberto Maio;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, premettendo di Parte_1
essere erede di già percettore di pensione INPS categoria AS, ha Persona_1
esposto di aver ricevuto un sollecito di restituzione di € 15.995,61, notificato l'8 maggio
2025, con il quale l'ente previdenziale lo ha informato che nel periodo dall'1 gennaio
2001 al 31 dicembre 2005 è stato corrisposto al padre defunto un pagamento non dovuto poiché “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ed “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' per violazione del principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens e, CP_1 ad ogni modo, del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge 30 dicembre 1991.
Si è costituito in giudizio l'ente , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Decadenza del diritto alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
E' infondata l'eccezione di decadenza per l'assunta violazione del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'indebito.
La disposizione in commento prevede infatti che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in commento vanno intese nel senso che “In tema di ripetizione d'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto CP_1
eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo CP_1
ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” e che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1
2 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla CP_1
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918; Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802.
La giurisprudenza citata ha precisato che il significato dell'avverbio
“annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina, in quanto dispone la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi. Il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si
è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cassazione civile sez. lav. n.3802/2019, già citata).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un
3 titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella specie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore
l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di Controparte_3 richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass., Sez. Un.,
n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora, per quel che rileva maggiormente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge 412 del 1991, di verificare CP_1 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti dalla CP_1 legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).
In aderenza ai principi giurisprudenziali esposti, non può dirsi operante il termine decadenziale invocato posta la incontestata omessa comunicazione della effettiva situazione reddituale del de cuius, che non poteva essere conosciuta dall' convenuto, e che quindi legittima la ripetibilità delle somme indebitamente CP_1
percepite.
3. Sulla buona fede dell'accipiens.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
4 Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , non è in realtà applicabile alla fattispecie CP_1
in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le
5 disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Tuttavia, in base all'interpretazione del sistema normativo vigente in materia, coerente con il diritto vivente ormai ampiamente consolidato, “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)" (cfr. Cass. n. 13233/2020).
Tali esiti interpretativi, sono stati numerose volte ribaditi dalla Suprema Corte
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che ha precisato Per_2 come “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente
6 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sull'esistenza di questo principio si era già appoggiata la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Ne consegue che, in aderenza ai principi enunciati, la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Nella specie, deve escludersi che il defunto padre del ricorrente si trovasse in condizione di buona fede, non avendo trasmesso le informazioni relative al percepimento della pensione estera goduta nel periodo in cui è stata erogata la prestazione assistenziale non dovuta.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 25 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC CC
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 646/2024 R.G.L., aventi a oggetto “indebito previdenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Roberto Maio;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, premettendo di Parte_1
essere erede di già percettore di pensione INPS categoria AS, ha Persona_1
esposto di aver ricevuto un sollecito di restituzione di € 15.995,61, notificato l'8 maggio
2025, con il quale l'ente previdenziale lo ha informato che nel periodo dall'1 gennaio
2001 al 31 dicembre 2005 è stato corrisposto al padre defunto un pagamento non dovuto poiché “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ed “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' per violazione del principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens e, CP_1 ad ogni modo, del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge 30 dicembre 1991.
Si è costituito in giudizio l'ente , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Decadenza del diritto alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
E' infondata l'eccezione di decadenza per l'assunta violazione del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'indebito.
La disposizione in commento prevede infatti che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in commento vanno intese nel senso che “In tema di ripetizione d'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto CP_1
eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo CP_1
ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” e che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1
2 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla CP_1
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918; Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802.
La giurisprudenza citata ha precisato che il significato dell'avverbio
“annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina, in quanto dispone la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi. Il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si
è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cassazione civile sez. lav. n.3802/2019, già citata).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un
3 titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella specie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore
l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di Controparte_3 richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass., Sez. Un.,
n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora, per quel che rileva maggiormente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge 412 del 1991, di verificare CP_1 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti dalla CP_1 legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).
In aderenza ai principi giurisprudenziali esposti, non può dirsi operante il termine decadenziale invocato posta la incontestata omessa comunicazione della effettiva situazione reddituale del de cuius, che non poteva essere conosciuta dall' convenuto, e che quindi legittima la ripetibilità delle somme indebitamente CP_1
percepite.
3. Sulla buona fede dell'accipiens.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
4 Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , non è in realtà applicabile alla fattispecie CP_1
in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le
5 disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Tuttavia, in base all'interpretazione del sistema normativo vigente in materia, coerente con il diritto vivente ormai ampiamente consolidato, “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)" (cfr. Cass. n. 13233/2020).
Tali esiti interpretativi, sono stati numerose volte ribaditi dalla Suprema Corte
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che ha precisato Per_2 come “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente
6 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sull'esistenza di questo principio si era già appoggiata la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Ne consegue che, in aderenza ai principi enunciati, la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Nella specie, deve escludersi che il defunto padre del ricorrente si trovasse in condizione di buona fede, non avendo trasmesso le informazioni relative al percepimento della pensione estera goduta nel periodo in cui è stata erogata la prestazione assistenziale non dovuta.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 25 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC CC
8