Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, la -OMISSIS-, e la -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- del decreto emesso in data 31.01.2023 dalla -OMISSIS- - AREA IV BIS Immigrazione - Prot. Uscita N.-OMISSIS- - notificato il 6.02.2023 con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento Cat.A.-OMISSIS- del 12/10/2022 con il quale il -OMISSIS- ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato al ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluso il provvedimento CAT. -OMISSIS- del 12.10.2022 adottato dalla -OMISSIS- e la nota prot. N. -OMISSIS-/Imm./m.f. del 26.01.2023 dell’Ufficio immigrazione della -OMISSIS- richiamata nel decreto prefettizio di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC il 5 aprile 2023 e depositato il 4 maggio 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo – violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998. Non sussisterebbe il requisito della “pericolosità sociale” addotto dal -OMISSIS- prima e dal Prefetto poi quale elemento giustificante la revoca del permesso di soggiorno ai sensi del comma 7 dell’art. 9 T.U. immigrazione, atteso che i fatti di cui alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- risalirebbero all’anno 2007, ben 6 anni prima del rilascio del permesso di soggiorno UE oggi revocato;
2. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato – violazione dell’art. 3 l. 241/1990. La motivazione dei provvedimenti impugnati sarebbe meramente apparente, atteso che l’affermazione secondo cui “lo straniero sia dedito abitualmente a traffici delittuosi” contenuta nel provvedimento emesso dal Questore e quella riportata nel Decreto prefettizio secondo cui “la gravità dei reati per i quali è stato condannato denotano un sicuro non inserimento nella comunità nazionale” sarebbero smentite dagli stessi fatti, considerando che i reati sottesi alla sentenza di condanna sarebbero stati commessi nel 2007, ben prima del rilascio del permesso di soggiorno UE, avvenuto nel 2013; gli stessi, inoltre, sarebbero antecedenti anche al rilascio, da parte del -OMISSIS- dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di venditore ambulante, elemento che deporrebbe a favore dell’inserimento nel contesto sociale e lavorativo da parte dell’odierno ricorrente; né sarebbe conferente la circostanza che l’ordine di carcerazione sarebbe stato eseguito a seguito di estradizione dal Portogallo dal momento che il permesso di soggiorno in parola consentirebbe di circolare liberamente in ogni Stato membro dell’Unione Europea, tanto è vero che ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d) , perché si possa procedere alla revoca del permesso di soggiorno, sarebbe necessario che il cittadino straniero si sia assentato per un periodo di 12 mesi consecutivi dal territorio dell’Unione e non semplicemente da quello del singolo Stato membro; parimenti inconferente sarebbe la circostanza che il ricorrente non abbia reddito, poiché la disponibilità di reddito è condizione necessaria unicamente per il primo rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo ed i casi di revoca sarebbero tipizzati dal comma 7 del citato art. 9, che non prevedrebbe il successivo venir meno del requisito reddituale;
- l’Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 19 maggio 2023: a) ha eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui impugna il decreto questorile poiché notificato il 12 dicembre 2022; b) ha controdedotto nel merito;
- con ordinanza 26 maggio 2023, n. 236, è stata rigettata la domanda cautelare;
- nessun atto è stato depositato dalle parti nel fascicolo digitale dopo il 24 maggio 2023;
- all’udienza pubblica del 27 marzo 2025, presente la sola difesa pubblica, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito;
- preliminarmente, il ricorso è tempestivo in relazione al decreto questorile, essendo questo stato impugnato con ricorso gerarchico e deciso con l’impugnato decreto prefettizio;
- tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, richiamata la stabile giurisprudenza secondo cui «…in tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali, può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi, e che l’Amministrazione, in materia gode di ampia discrezionalità e può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato (ex plurimis, anche per richiami di giurisprudenza sul punto, T.a.r. per la Sicilia, AN, sez. IV, 24 luglio 2023, n. 2301 richiamata da T.a.r. per la Sicilia, AN, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1407)…» (TAR Sicilia – AN, Sez. IV, 22 agosto 2024, n. 2904), atteso che i provvedimenti impugnati, alla luce delle difese svolte dalle Amministrazioni resistenti (in particolare, con riferimento sia al fatto di reato commesso dal ricorrente, sia alla sua rilevanza quale reato ostativo al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno, nonché con riferimento alla mancanza di inserimento nella comunità nazionale, come denotato dall’assenza di dichiarazione dei propri redditi dall’anno 2012, dall’assenza di versamento di imposte dal 2009, dall’essere stato eseguito l’ordine di cattura in Portogallo, e dall’assenza di legami familiari nel Paese) non appaiono ictu oculi irrazionali, né affetti da difetti istruttori o motivazionali;
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di AN (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.