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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 15 Maggio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1997/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr. Mariani ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI CARLO Parte_1 C.F._1
SILVANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Busto Arsizio Viale Duca d'Aosta n. 18
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n. 1 C.F._3 APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 8 ottobre 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 9 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1997 del 2024 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di compensando integralmente le spese di lite. Parte_1 CP_1
aveva chiesto al Tribunale : Pt_1
accertare e dichiarare che non sussiste alcun indebito di euro 107.707,28 di cui alla comunicazione del 1.12.2023 e dichiarare il diritto del sig. a CP_1 Parte_1
percepire la pensione cat. VO n. 12082823 con decorrenza gennaio 2020 liquidata in suo favore in applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019 senza alcuna sospensione
, detratta la sola somma lorda di euro 2678,98 o , in alternativa , la somma netta di euro 2627,17 , o, in subordine , detratta la somma maggiore o minore che risulterà nel corso di causa comunque nei limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo;
condannare l' a pagare al ricorrente la differenza tra le pensioni non corrisposte CP_1
a far data dal mese di novembre 2023 nonché i ratei di pensione dovuti per i mesi successivi e non corrisposti con la somma di euro 2678,98 o in alternativa con la somma maggiore o minore cghe risulterà nel corso di causa , comunque nei limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo …. “. aveva allegato di essere titolare di una pensione anticipata categoria VO (n. Pt_1
12082383) con decorrenza gennaio 2020 (c.d. quota 100). La misura della pensione era pari a € 2.937,56.
L aveva corrisposto tale pensione sino a ottobre 2023. Da novembre 2023 CP_1
l' si era limitato a pagare un conguaglio IRPEF a credito del ricorrente di € CP_2
945,79. L'Ente si rendeva dunque inadempiente al pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2023 e della 13.ma mensilità, per € 8.812,68 (2.937,56 x 3).
In data 1° dicembre 2023, . riceveva una comunicazione con la quale Pt_1 CP_1
l'Istituto gli notificava che nel periodo 1.1.2020-31.10.2023 egli aveva percepito un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 12082383, per un importo complessivo di € 107.707,28.
rilevava, dunque, l'illegittimità della sospensione della pensione operata da Pt_1
e chiedeva, piuttosto, che fosse detratta la sola somma lorda di € 2.678.98 nei CP_1 limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo;
riferiva Pt_1 di aver svolto un lavoro part time, inquadrato come lavoratore subordinato con le mansioni di operaio agricolo, alle dipendenze dell'impresa agricola PR IA
CH.
Per l'anno 2020 erano state previste 30 giornate lavorative;
per l'anno 2021, 20 giornate lavorative;
per l'anno 2022, 15 giornate lavorative e per l'anno 2023, 15 giornate lavorative (modelli Unilav doc. 5 fasc. ric.).
nell'anno 2023, aveva lavorato solo fino ad aprile 2023 comunicando al Pt_1
Ministero del Lavoro che il rapporto era cessato in data 16.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.).
Da quella data non aveva più lavorato. Per il lavoro svolto il ricorrente aveva percepito per l'anno 2020 € 559,04, per l'anno 2021 € 1.265,38, per l'anno 2022 €
716,41, per l'anno 2023 € 136,15, per un totale di € 2.676,98 lordi.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato , così chiarendo il perimetro della controversia : “ ritiene che lo svolgimento di un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato , nel periodo in cui il pensionato si è avvalso del regime della pensione “ quota 100” non determini una revoca o sospensione totale della pensione ( e la restituzione di tutta la pensione percepita ) ma solo l'incumulabilità tra quanto percepito dall' ed il reddito di lavoro effettivamente percepito , con CP_1 conseguente compensazione . L è di parere contrario . L è di parere CP_1 CP_1 contrario …sostiene che l'incumulabilità si riferisca non all'intero periodo intercorrente tra la data di decorrenza ed il compimento dell'età pensionabile
….bensì all'anno nel quale sono stati percepiti i redditi”.
Innanzitutto, il Giudice ha rilevato che l'art. 14, co. 3, D.L. n. 4/2019 dispone che la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
In secondo luogo, richiamando C.Cost. sent. n. 234 del 2022, il Tribunale ha osservato che il terzo comma dell'art. 14 cit. fornisce una nozione di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro dipendente, di qualunque entità, o da lavoro autonomo, superiori a €5.000,00, che appare ragionevole estendere all'intera annualità, o alle intere annualità, interessate dalla verificazione della loro coesistenza. Secondo la Corte costituzionale, inoltre, la ratio della norma si fonda sull'esigenza di erogare il trattamento della pensione anticipata nei confronti di chi esca effettivamente dal mercato del lavoro.
Il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non
è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. Si tratta dunque di una situazione del tutto diversa da quella del lavoro intermittente, che resta subordinato a prescindere dall'esiguità del corrispettivo.
Infatti, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non inciderebbe invece in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
Inoltre, richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., C.App. Milano 21 marzo
2023 (rel. est. Vignati), il Tribunale ha ritenuto compatibile con la lettera e soprattutto con l'intentio legis che i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco dell'annualità in cui il soggetto che fruisce della c.d. quota 100 abbia percepito reddito da lavoro dipendente. Quest'ultimo dunque deve essere apprezzato in riferimento all'anno intero e non per frazioni. Il Giudice ha dunque negato che possa configurarsi un meccanismo “a corrente alternata”.
Il primo giudice ha quindi rigettato il ricorso del sig. compensando le spese Pt_1 di lite in ragione della situazione personale del ricorrente e della non univocità in materia delle pronunce giurisprudenziali.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte.
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 15 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità dell'interpretazione fornita dal primo giudice sul disposto dell'art. 14, co. 3, D.L. 4/2019.
Infatti, la pronuncia della Corte costituzionale richiamata in sentenza non avrebbe affermato in alcun punto la ragionevolezza dell'estensione del divieto di cumulabilità tra pensione e retribuzione all'intera o più annualità. Infatti , il Giudice delle leggi si sarebbe occupato della costituzionalità della norma nella parte in cui esclude dal divieto di cumulo i redditi da lavoro autonomo non superiori a € 5.000; non vi sarebbe alcun accenno alla questione relativa alla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi da lavoro siano stati percepiti.
Secondo l'appellante, il divieto di cumulo opera solo in riferimento alle mensilità in cui il soggetto che fruisce del trattamento anticipato percepisca redditi da lavoro dipendente o autonomo oltre la soglia;
Il legislatore avrebbe dovuto escludere espressamente il cumulo per l'intera annualità, ma ciò non è avvenuto.
Inoltre, , la privazione della pensione non potrebbe prescindere dall'effettiva entità del reddito di lavoro, in quanto, diversamente, situazioni differenti sarebbero trattate in maniera identica, in violazione dell'art. 3 Cost. e, peraltro, la sospensione del trattamento rispetto a un reddito da lavoro esiguo si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost.
Il legislatore non ha inteso sanzionare il lavoratore, in un caso come quello in esame, con la ripetizione di tutte le somme percepite dall mentre tale sanzione CP_1 sarebbe espressamente prevista in materia di NASPI anticipata.
L'interpretazione fornita dal Tribunale contrasterebbe, peraltro, con il principio di proporzionalità, il quale orienta anche l'attività della P.A.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere il diritto alla pensione del sig. per tutto l'anno in cui i redditi sono stati percepiti, con detrazione della sola Pt_1
quota di pensione corrispondente ai maggiori importi percepiti a fronte della prestazione di lavoro subordinato. Tali importi sarebbero stati già trattenuti dall con mancata erogazione della pensione di novembre e dicembre 2023. CP_1
Con il secondo motivo, in subordine, l'appellante rileva l'illegittimità della circolare n. 117/2019 nel punto in cui pretende di estendere il regime dell'incumulabilità CP_1
dell'intero anno in cui il pensionato abbia svolto attività lavorativa, anche nei casi in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore all'anno, invece che applicare tale regime ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro.
Peraltro, secondo una parte della giurisprudenza di merito, nella citata circolare non sarebbe esplicitato che la conseguenza del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia il venir meno del diritto alla pensione per l'intero anno solare. La stessa Corte
Costituzionale si sarebbe riferita a “ratei” di pensione e non a un'intera annualità.
L'appellante chiede dunque di rideterminare l'importo da ripetere con decurtazione della pensione solo per i mesi lavorati nel quadriennio 2020-2023 e, a tal fine, chiede di poter allegare la dichiarazione dei redditi del 2024, in quanto successiva alla pronuncia di primo grado.
.
Con il terzo motivo, in subordine, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'intervenuta legge di bilancio n. 197/2022, la quale, con decorrenza 1.1.2023 ha istituito per un biennio la figura del rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che sia svolto per un massimo di 45 giorni di lavoro ogni anno. Le prestazioni relative a siffatto rapporto sarebbero compatibili con la pensione quota 100.
Conseguentemente, poiché il Sig. nell'anno 2023 avrebbe lavorato alle Pt_1
dipendenze dell'impresa Agricola PR IA CH solo per qualche giorno, nel mese di aprile, le prestazioni del Sig. sono state inferiori a 45 giorni e Pt_1 pertanto sarebbe comunque illegittima la sospensione della pensione per l'anno
2023.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione ,sono , ad avviso del collegio , infondati..
Il Collegio , dando peraltro continuità all'orientamento già espresso da questa Corte territoriale in precedenti pronunce inerenti fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento ( cfr. sent. n. 356 /2023 CdA Milano Pres. , Per_1 rel Vignati e che si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c. ) intende aderire ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 30994/2024 e per i quali “ In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva “.
Nella motivazione della citata sentenza , con argomentazioni totalmente condivise da questo Collegio, la Corte di Cassazione ha affermato in fattispecie pure sovrapponibile a quella ora in esame : :
“ (….)
5. Con l'unico motivo di ricorso, l deduce violazione dell'articolo 14, comma 3, CP_1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.26, poiché la Corte di merito ha ritenuto la pensione anticipata, maturata in forza dell'art. 14, comma 1, del citato D.L., non totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato, per essere l'unica conseguenza, derivante dal divieto, il mero obbligo di restituzione all' di un importo pari ai redditi da lavoro CP_1 percepiti.
6. Secondo la parte ricorrente, in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, alla percezione dei redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato conseguirebbe l'incumulabilità totale del trattamento per tutto il periodo nel quale egli ha svolto attività lavorativa e la sospensione del trattamento, con conseguente obbligo, per il pensionato, di restituire l'importo dei ratei di pensione percepiti.
7. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono.
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa “
In relazione alle questioni sollevate con il terzo motivo di appello ed inerenti in particolare l'applicabilità nella fattispecie per l'anno 2023 della disciplina prevista dall'art. 1 commi da 343 a 354 della l.197/2002, ritiene il Collegio fondata l'eccezione dell circa la tardività di tali questioni e deduzioni formulate solo in CP_1
appello e relative ad una legge entrata in vigore un anno prima dall'instaurazione del giudizio di primo grado.
Si tratta di questioni non svolte nel giudizio di primo grado e che propongono nuovi temi di indagine circa la sussistenza ( peraltro in effetti negata per alcuni profili dall ) dei presupposti di applicazione della disciplina normativa richiamata . CP_2
In conclusione , l'appello va rigettato.
Ritiene il Collegio di compensare fra le parti le spese anche di questo grado del giudizio in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia prima dell'intervento , nella sua funzione di nomofilachia , della Corte di Cassazione .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1997/2024 del Tribunale di Milano;
compensa fra le parti le spese del grado;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012
Milano 15 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 15 Maggio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1997/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr. Mariani ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI CARLO Parte_1 C.F._1
SILVANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Busto Arsizio Viale Duca d'Aosta n. 18
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n. 1 C.F._3 APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 8 ottobre 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 9 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1997 del 2024 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di compensando integralmente le spese di lite. Parte_1 CP_1
aveva chiesto al Tribunale : Pt_1
accertare e dichiarare che non sussiste alcun indebito di euro 107.707,28 di cui alla comunicazione del 1.12.2023 e dichiarare il diritto del sig. a CP_1 Parte_1
percepire la pensione cat. VO n. 12082823 con decorrenza gennaio 2020 liquidata in suo favore in applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019 senza alcuna sospensione
, detratta la sola somma lorda di euro 2678,98 o , in alternativa , la somma netta di euro 2627,17 , o, in subordine , detratta la somma maggiore o minore che risulterà nel corso di causa comunque nei limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo;
condannare l' a pagare al ricorrente la differenza tra le pensioni non corrisposte CP_1
a far data dal mese di novembre 2023 nonché i ratei di pensione dovuti per i mesi successivi e non corrisposti con la somma di euro 2678,98 o in alternativa con la somma maggiore o minore cghe risulterà nel corso di causa , comunque nei limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo …. “. aveva allegato di essere titolare di una pensione anticipata categoria VO (n. Pt_1
12082383) con decorrenza gennaio 2020 (c.d. quota 100). La misura della pensione era pari a € 2.937,56.
L aveva corrisposto tale pensione sino a ottobre 2023. Da novembre 2023 CP_1
l' si era limitato a pagare un conguaglio IRPEF a credito del ricorrente di € CP_2
945,79. L'Ente si rendeva dunque inadempiente al pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2023 e della 13.ma mensilità, per € 8.812,68 (2.937,56 x 3).
In data 1° dicembre 2023, . riceveva una comunicazione con la quale Pt_1 CP_1
l'Istituto gli notificava che nel periodo 1.1.2020-31.10.2023 egli aveva percepito un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 12082383, per un importo complessivo di € 107.707,28.
rilevava, dunque, l'illegittimità della sospensione della pensione operata da Pt_1
e chiedeva, piuttosto, che fosse detratta la sola somma lorda di € 2.678.98 nei CP_1 limiti di quanto percepito come lavoratore dipendente nel periodo;
riferiva Pt_1 di aver svolto un lavoro part time, inquadrato come lavoratore subordinato con le mansioni di operaio agricolo, alle dipendenze dell'impresa agricola PR IA
CH.
Per l'anno 2020 erano state previste 30 giornate lavorative;
per l'anno 2021, 20 giornate lavorative;
per l'anno 2022, 15 giornate lavorative e per l'anno 2023, 15 giornate lavorative (modelli Unilav doc. 5 fasc. ric.).
nell'anno 2023, aveva lavorato solo fino ad aprile 2023 comunicando al Pt_1
Ministero del Lavoro che il rapporto era cessato in data 16.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.).
Da quella data non aveva più lavorato. Per il lavoro svolto il ricorrente aveva percepito per l'anno 2020 € 559,04, per l'anno 2021 € 1.265,38, per l'anno 2022 €
716,41, per l'anno 2023 € 136,15, per un totale di € 2.676,98 lordi.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato , così chiarendo il perimetro della controversia : “ ritiene che lo svolgimento di un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato , nel periodo in cui il pensionato si è avvalso del regime della pensione “ quota 100” non determini una revoca o sospensione totale della pensione ( e la restituzione di tutta la pensione percepita ) ma solo l'incumulabilità tra quanto percepito dall' ed il reddito di lavoro effettivamente percepito , con CP_1 conseguente compensazione . L è di parere contrario . L è di parere CP_1 CP_1 contrario …sostiene che l'incumulabilità si riferisca non all'intero periodo intercorrente tra la data di decorrenza ed il compimento dell'età pensionabile
….bensì all'anno nel quale sono stati percepiti i redditi”.
Innanzitutto, il Giudice ha rilevato che l'art. 14, co. 3, D.L. n. 4/2019 dispone che la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
In secondo luogo, richiamando C.Cost. sent. n. 234 del 2022, il Tribunale ha osservato che il terzo comma dell'art. 14 cit. fornisce una nozione di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro dipendente, di qualunque entità, o da lavoro autonomo, superiori a €5.000,00, che appare ragionevole estendere all'intera annualità, o alle intere annualità, interessate dalla verificazione della loro coesistenza. Secondo la Corte costituzionale, inoltre, la ratio della norma si fonda sull'esigenza di erogare il trattamento della pensione anticipata nei confronti di chi esca effettivamente dal mercato del lavoro.
Il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non
è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. Si tratta dunque di una situazione del tutto diversa da quella del lavoro intermittente, che resta subordinato a prescindere dall'esiguità del corrispettivo.
Infatti, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non inciderebbe invece in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
Inoltre, richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., C.App. Milano 21 marzo
2023 (rel. est. Vignati), il Tribunale ha ritenuto compatibile con la lettera e soprattutto con l'intentio legis che i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco dell'annualità in cui il soggetto che fruisce della c.d. quota 100 abbia percepito reddito da lavoro dipendente. Quest'ultimo dunque deve essere apprezzato in riferimento all'anno intero e non per frazioni. Il Giudice ha dunque negato che possa configurarsi un meccanismo “a corrente alternata”.
Il primo giudice ha quindi rigettato il ricorso del sig. compensando le spese Pt_1 di lite in ragione della situazione personale del ricorrente e della non univocità in materia delle pronunce giurisprudenziali.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte.
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 15 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
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L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità dell'interpretazione fornita dal primo giudice sul disposto dell'art. 14, co. 3, D.L. 4/2019.
Infatti, la pronuncia della Corte costituzionale richiamata in sentenza non avrebbe affermato in alcun punto la ragionevolezza dell'estensione del divieto di cumulabilità tra pensione e retribuzione all'intera o più annualità. Infatti , il Giudice delle leggi si sarebbe occupato della costituzionalità della norma nella parte in cui esclude dal divieto di cumulo i redditi da lavoro autonomo non superiori a € 5.000; non vi sarebbe alcun accenno alla questione relativa alla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi da lavoro siano stati percepiti.
Secondo l'appellante, il divieto di cumulo opera solo in riferimento alle mensilità in cui il soggetto che fruisce del trattamento anticipato percepisca redditi da lavoro dipendente o autonomo oltre la soglia;
Il legislatore avrebbe dovuto escludere espressamente il cumulo per l'intera annualità, ma ciò non è avvenuto.
Inoltre, , la privazione della pensione non potrebbe prescindere dall'effettiva entità del reddito di lavoro, in quanto, diversamente, situazioni differenti sarebbero trattate in maniera identica, in violazione dell'art. 3 Cost. e, peraltro, la sospensione del trattamento rispetto a un reddito da lavoro esiguo si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost.
Il legislatore non ha inteso sanzionare il lavoratore, in un caso come quello in esame, con la ripetizione di tutte le somme percepite dall mentre tale sanzione CP_1 sarebbe espressamente prevista in materia di NASPI anticipata.
L'interpretazione fornita dal Tribunale contrasterebbe, peraltro, con il principio di proporzionalità, il quale orienta anche l'attività della P.A.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere il diritto alla pensione del sig. per tutto l'anno in cui i redditi sono stati percepiti, con detrazione della sola Pt_1
quota di pensione corrispondente ai maggiori importi percepiti a fronte della prestazione di lavoro subordinato. Tali importi sarebbero stati già trattenuti dall con mancata erogazione della pensione di novembre e dicembre 2023. CP_1
Con il secondo motivo, in subordine, l'appellante rileva l'illegittimità della circolare n. 117/2019 nel punto in cui pretende di estendere il regime dell'incumulabilità CP_1
dell'intero anno in cui il pensionato abbia svolto attività lavorativa, anche nei casi in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore all'anno, invece che applicare tale regime ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro.
Peraltro, secondo una parte della giurisprudenza di merito, nella citata circolare non sarebbe esplicitato che la conseguenza del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia il venir meno del diritto alla pensione per l'intero anno solare. La stessa Corte
Costituzionale si sarebbe riferita a “ratei” di pensione e non a un'intera annualità.
L'appellante chiede dunque di rideterminare l'importo da ripetere con decurtazione della pensione solo per i mesi lavorati nel quadriennio 2020-2023 e, a tal fine, chiede di poter allegare la dichiarazione dei redditi del 2024, in quanto successiva alla pronuncia di primo grado.
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Con il terzo motivo, in subordine, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'intervenuta legge di bilancio n. 197/2022, la quale, con decorrenza 1.1.2023 ha istituito per un biennio la figura del rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che sia svolto per un massimo di 45 giorni di lavoro ogni anno. Le prestazioni relative a siffatto rapporto sarebbero compatibili con la pensione quota 100.
Conseguentemente, poiché il Sig. nell'anno 2023 avrebbe lavorato alle Pt_1
dipendenze dell'impresa Agricola PR IA CH solo per qualche giorno, nel mese di aprile, le prestazioni del Sig. sono state inferiori a 45 giorni e Pt_1 pertanto sarebbe comunque illegittima la sospensione della pensione per l'anno
2023.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione ,sono , ad avviso del collegio , infondati..
Il Collegio , dando peraltro continuità all'orientamento già espresso da questa Corte territoriale in precedenti pronunce inerenti fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento ( cfr. sent. n. 356 /2023 CdA Milano Pres. , Per_1 rel Vignati e che si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c. ) intende aderire ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 30994/2024 e per i quali “ In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva “.
Nella motivazione della citata sentenza , con argomentazioni totalmente condivise da questo Collegio, la Corte di Cassazione ha affermato in fattispecie pure sovrapponibile a quella ora in esame : :
“ (….)
5. Con l'unico motivo di ricorso, l deduce violazione dell'articolo 14, comma 3, CP_1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.26, poiché la Corte di merito ha ritenuto la pensione anticipata, maturata in forza dell'art. 14, comma 1, del citato D.L., non totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato, per essere l'unica conseguenza, derivante dal divieto, il mero obbligo di restituzione all' di un importo pari ai redditi da lavoro CP_1 percepiti.
6. Secondo la parte ricorrente, in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, alla percezione dei redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato conseguirebbe l'incumulabilità totale del trattamento per tutto il periodo nel quale egli ha svolto attività lavorativa e la sospensione del trattamento, con conseguente obbligo, per il pensionato, di restituire l'importo dei ratei di pensione percepiti.
7. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono.
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa “
In relazione alle questioni sollevate con il terzo motivo di appello ed inerenti in particolare l'applicabilità nella fattispecie per l'anno 2023 della disciplina prevista dall'art. 1 commi da 343 a 354 della l.197/2002, ritiene il Collegio fondata l'eccezione dell circa la tardività di tali questioni e deduzioni formulate solo in CP_1
appello e relative ad una legge entrata in vigore un anno prima dall'instaurazione del giudizio di primo grado.
Si tratta di questioni non svolte nel giudizio di primo grado e che propongono nuovi temi di indagine circa la sussistenza ( peraltro in effetti negata per alcuni profili dall ) dei presupposti di applicazione della disciplina normativa richiamata . CP_2
In conclusione , l'appello va rigettato.
Ritiene il Collegio di compensare fra le parti le spese anche di questo grado del giudizio in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia prima dell'intervento , nella sua funzione di nomofilachia , della Corte di Cassazione .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1997/2024 del Tribunale di Milano;
compensa fra le parti le spese del grado;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012
Milano 15 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau