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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5113/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5113/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA già in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento della Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Manzo e Antonietta Caldarone, CP_1
presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del
06/04/18, depositata il 20/04/18
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 30/05/18, la proponeva appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del 06/04/18, con cui era stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 1.582,49, oltre spese processuali, a titolo di restituzione CP_1
pagina 1 di 7 degli interessi passivi non maturati in relazione al contratto di finanziamento n. 444114 in quanto anticipatamente estinto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , la quale concludeva per il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai procuratori antistatari.
Con comparsa depositata il 28/02/22 si costituiva la già a Parte_1 Parte_2 seguito di fusione per incorporazione, la quale insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
L'appello è fondato in relazione al primo motivo di impugnazione (con conseguente assorbimento degli altri) inerente all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Roccadaspide, eccezione che quest'ultimo ha rigettato, in forma del tutto generica, ritenendo applicabile il “foro del consumatore”, senza minimamente spiegare le ragioni di tale asserzione.
Tale conclusione, cui è pervenuto il giudice di primo grado, non può condividersi, nel senso che, pur essendo applicabile il predetto foro, il giudice di pace adito non coincideva con quello di residenza o domicilio dell'attrice-consumatrice.
Dalla documentazione in atti si rileva che nel contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in Agropoli il 22/09/11, la mutuataria non elesse alcun domicilio, essendo nel documento contrattuale indicata la sola residenza della stessa, sita in Agropoli, alla Contrada
Difese s.n.c.
Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 10/03/16 alla la , Pt_2 Parte_1 CP_1 nell'ambito di un'istanza ex art. 119 T.U.B., elesse domicilio in Albanella (SA), alla via Fravita
s.n.c., “con rinunzia ad ogni eventuale precedente elezione di domicilio”. E tale domicilio è stato indicato anche nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, l'elezione di domicilio operata dall'appellata, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, non può rilevare ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, in quanto, seguendo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n.
206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come
pagina 2 di 7 stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso” (Cass. n. 10832/11), così come “non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa” (Cass. n. 181/15).
Tali principi sono stati di recente pienamente ribaditi da Cass., sez. III, 29 luglio 2024, n. 21153.
D'altra parte, diversamente opinando, ossia consentendo al consumatore di eleggere domicilio, dopo la stipula del contratto, in un qualsivoglia luogo, si consentirebbe allo stesso di scegliersi il foro per la trattazione della lite (cd. “forum shopping”), del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto (cfr. Cass. n. 42116/21, secondo cui “L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia”; nonché Cass. n. 13430/20 sull'elezione di domicilio cd. “anomala”) e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso, con violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
Né rileva che la società appellante non abbia contestato l'elezione di domicilio effettuata dalla controparte nella predetta comunicazione stragiudiziale, sia perché, come già detto, l'elezione di domicilio era operata nell'ambito di un'istanza di consegna di documentazione ex art. 119 T.U.B.,
e non poteva quindi ritenersi estesa alla fase giudiziale, sia in quanto, soprattutto, dal silenzio adottato dall'appellante non può assolutamente desumersi una tacita accettazione del domicilio eletto, in mancanza di una norma che ciò espressamente preveda, non potendo certo la mera condotta di silenzio consentire una deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.
Neppure può sostenersi l'inefficacia dell'eccezione di incompetenza formulata in primo grado dall'appellante per non aver questa contestato specificamente tutti gli altri fori alternativamente concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. Non vi era, infatti, necessità, nel caso in esame, di operare tali ulteriori contestazioni, posto che entrambe le parti concordavano “ab origine” sull'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile del consumatore, sussistendo un contrasto solo in ordine all'individuazione in concreto del giudice rappresentativo di tale foro.
In proposito, è opportuno fare una precisazione.
Se l'attore si avvale del foro del consumatore, come nel caso in esame, possono verificarsi due ipotesi:
1) se il convenuto contesta la qualità di “consumatore” in capo all'attore o ritiene comunque non applicabile il foro del consumatore, allora lo stesso è tenuto, dovendosi applicare le regole di competenza territoriale derogabile, a contestare la sussistenza, in capo al giudice pagina 3 di 7 adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perché incompleta (in tal senso, Cass. n. 3539/14,
Cass. n. 32731/19, Cass. n. 21989/21);
2) se, invece, come nel caso di specie, il convenuto concorda sull'applicabilità del foro del consumatore, ma ritiene che il giudice adito dall'attore non corrisponda a quello coincidente con il predetto foro, allora non vi è necessità di contestare anche l'applicabilità dei fori di competenza derogabile, perché il “thema decidendum” resta pur sempre incentrato sul foro del consumatore, trattandosi, nell'ambito di tale criterio e senza che vengano in rilievo i fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., di individuare il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (come si evince dalla motivazione di Cass.
n. 3539/14, secondo cui, quando una domanda giudiziale è proposta dall'attore con l'espressa invocazione dell'applicabilità alla controversia di un foro territoriale inderogabile ed esclusivo stabilito dalla legge, l'eccezione della parte convenuta riguardo alla competenza territoriale, qualora si sostanzi solo nella contestazione non già dell'applicabilità del criterio di competenza invocato dall'attore, bensì della sola sua radicazione dinanzi al giudice adito e, quindi, nella deduzione che quel foro si configura invece davanti ad altro giudice, deve ritenersi ritualmente proposta ancorché non si sia estesa alla contestazione della sussistenza nel foro adito della competenza territoriale derogabile, essendo tale estensione non necessaria ma solo possibile ed opportuna come prospettazione subordinata, per il solo caso che l'eccezione non sia accolta, ma disattesa dal giudice nel presupposto che la controversia in realtà non sia soggetta a regola di competenza territoriale inderogabile “ex lege” o per convenzione, assumendo in tal caso rilievo i criteri di competenza territoriale derogabile, che necessariamente possono dal giudice essere scrutinati solo se contestati).
Nel caso di specie, la società appellante, nella comparsa di costituzione in primo grado, ha riconosciuto espressamente l'applicabilità del foro del consumatore, assumendo però che, essendo la residente in [...], il giudice competente, in ossequio al predetto foro, fosse il CP_1
giudice di pace di Agropoli, anziché quello adito di Roccadaspide.
Alla luce dei predetti principi, quindi, non sussisteva l'onere della società convenuta di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, sicchè l'eccezione di incompetenza deve ritenersi ritualmente formulata.
pagina 4 di 7 Essendo tale eccezione anche fondata nel merito, per quanto già detto, ne consegue che competente per il giudizio di primo grado era il giudice di pace di Agropoli, quale foro del consumatore.
Ebbene, va ricordato che il giudice d'appello, se ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado
(ritenutosi erroneamente competente), deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado — davanti al quale il processo continuerà se riassunto ex art. 50
c.p.c. — e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, violandosi altrimenti il principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. n. 13439/20, n. 22958/10), salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza, formulata nell'atto introduttivo, per la decisione, nel merito ed in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. n. 26462/11).
Poiché, nella specie, il giudice d'appello (il tribunale) non coincide con quello competente in primo grado (il giudice di pace), ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va annullata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza per territorio del giudice di pace di Agropoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 50 c.p.c.
Come richiesto fin dall'atto di appello, inoltre, l'appellata va condannata alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia l'importo di € 1.582,49 corrisposto a mezzo assegno circolare del 30/04/18 (cfr. documentazione allegata all'atto di appello;
comunque, trattasi di circostanza non contestata).
Nel contempo, l'avv. Mario Manzo, difensore distrattario dell'appellata in primo grado, va condannato alla restituzione, in favore della della somma di € 1.599,94, Parte_1
percepita a titolo di spese liquidate nella sentenza di primo grado, il tutto come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (bonifico bancario del 27/04/18; comunque, trattasi di circostanza non contestata).
In proposito, è opportuno precisare che, ai fini della condanna diretta del difensore alla restituzione delle spese giudiziali percepite in qualità di antistatario, non era necessaria la citazione in giudizio dello stesso. Invero, per consolidata giurisprudenza, l'impugnazione della sentenza che ha distratto le spese a favore dell'avvocato della parte vittoriosa non deve essere proposta anche nei confronti dell'avvocato distrattario, posto che, da un lato, tale avvocato è legittimato a partecipare al giudizio di impugnazione solo qualora la controversia verta sulla pronuncia di distrazione, e che, dall'altro, il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere, in caso di accoglimento dell'impugnazione, nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale.
pagina 5 di 7 In sostanza, come il difensore non è parte nel giudizio di primo grado benchè l'art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, quest'ultimo richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa che si è svolta tra le parti del rapporto controverso. Il difensore distrattario, quindi, subisce fisiologicamente, ai fini restitutori, gli effetti della riforma “in peius” della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio, salvo il suo diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire alla controparte (Cass. n.
25247/17, n. 23444/14, n. 9062/10).
Pertanto, qualora venga riformata in appello la sentenza di primo grado che abbia distratto le spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo è il medesimo difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato;
quest'ultimo, ossia il “solvens”, anche in separato giudizio, può agire per ottenere la rifusione dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. n. 8215/13). Da ultimo, Cass.
n. 6225/22 ha ribadito che “L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata”.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate in ragione di alcuni difformi precedenti della giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale, in ordine ad alcune delle questioni esaminate, come si evince dalla documentazione in atti. Le spese di CTU, tuttavia, vanno poste in via definitiva a carico integrale dell'appellata in quanto soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 5113/2018 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del 06/04/18, depositata il 20/04/18;
b) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roccadaspide, essendo competente il Giudice di Pace di Agropoli, ed assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo;
c) condanna al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
1.582,49, a titolo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata;
pagina 6 di 7 d) condanna l'avv. Mario Manzo alla restituzione, in favore della della Parte_1 somma di € 1.599,94 percepita a titolo di spese giudiziali liquidate nella sentenza di primo grado;
e) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU in via definitiva a carico dell'appellata CP_1
Salerno, lì 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5113/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA già in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento della Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Manzo e Antonietta Caldarone, CP_1
presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del
06/04/18, depositata il 20/04/18
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 30/05/18, la proponeva appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del 06/04/18, con cui era stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 1.582,49, oltre spese processuali, a titolo di restituzione CP_1
pagina 1 di 7 degli interessi passivi non maturati in relazione al contratto di finanziamento n. 444114 in quanto anticipatamente estinto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , la quale concludeva per il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai procuratori antistatari.
Con comparsa depositata il 28/02/22 si costituiva la già a Parte_1 Parte_2 seguito di fusione per incorporazione, la quale insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
L'appello è fondato in relazione al primo motivo di impugnazione (con conseguente assorbimento degli altri) inerente all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Roccadaspide, eccezione che quest'ultimo ha rigettato, in forma del tutto generica, ritenendo applicabile il “foro del consumatore”, senza minimamente spiegare le ragioni di tale asserzione.
Tale conclusione, cui è pervenuto il giudice di primo grado, non può condividersi, nel senso che, pur essendo applicabile il predetto foro, il giudice di pace adito non coincideva con quello di residenza o domicilio dell'attrice-consumatrice.
Dalla documentazione in atti si rileva che nel contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in Agropoli il 22/09/11, la mutuataria non elesse alcun domicilio, essendo nel documento contrattuale indicata la sola residenza della stessa, sita in Agropoli, alla Contrada
Difese s.n.c.
Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 10/03/16 alla la , Pt_2 Parte_1 CP_1 nell'ambito di un'istanza ex art. 119 T.U.B., elesse domicilio in Albanella (SA), alla via Fravita
s.n.c., “con rinunzia ad ogni eventuale precedente elezione di domicilio”. E tale domicilio è stato indicato anche nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, l'elezione di domicilio operata dall'appellata, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, non può rilevare ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, in quanto, seguendo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n.
206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come
pagina 2 di 7 stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso” (Cass. n. 10832/11), così come “non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa” (Cass. n. 181/15).
Tali principi sono stati di recente pienamente ribaditi da Cass., sez. III, 29 luglio 2024, n. 21153.
D'altra parte, diversamente opinando, ossia consentendo al consumatore di eleggere domicilio, dopo la stipula del contratto, in un qualsivoglia luogo, si consentirebbe allo stesso di scegliersi il foro per la trattazione della lite (cd. “forum shopping”), del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto (cfr. Cass. n. 42116/21, secondo cui “L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia”; nonché Cass. n. 13430/20 sull'elezione di domicilio cd. “anomala”) e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso, con violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
Né rileva che la società appellante non abbia contestato l'elezione di domicilio effettuata dalla controparte nella predetta comunicazione stragiudiziale, sia perché, come già detto, l'elezione di domicilio era operata nell'ambito di un'istanza di consegna di documentazione ex art. 119 T.U.B.,
e non poteva quindi ritenersi estesa alla fase giudiziale, sia in quanto, soprattutto, dal silenzio adottato dall'appellante non può assolutamente desumersi una tacita accettazione del domicilio eletto, in mancanza di una norma che ciò espressamente preveda, non potendo certo la mera condotta di silenzio consentire una deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.
Neppure può sostenersi l'inefficacia dell'eccezione di incompetenza formulata in primo grado dall'appellante per non aver questa contestato specificamente tutti gli altri fori alternativamente concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. Non vi era, infatti, necessità, nel caso in esame, di operare tali ulteriori contestazioni, posto che entrambe le parti concordavano “ab origine” sull'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile del consumatore, sussistendo un contrasto solo in ordine all'individuazione in concreto del giudice rappresentativo di tale foro.
In proposito, è opportuno fare una precisazione.
Se l'attore si avvale del foro del consumatore, come nel caso in esame, possono verificarsi due ipotesi:
1) se il convenuto contesta la qualità di “consumatore” in capo all'attore o ritiene comunque non applicabile il foro del consumatore, allora lo stesso è tenuto, dovendosi applicare le regole di competenza territoriale derogabile, a contestare la sussistenza, in capo al giudice pagina 3 di 7 adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perché incompleta (in tal senso, Cass. n. 3539/14,
Cass. n. 32731/19, Cass. n. 21989/21);
2) se, invece, come nel caso di specie, il convenuto concorda sull'applicabilità del foro del consumatore, ma ritiene che il giudice adito dall'attore non corrisponda a quello coincidente con il predetto foro, allora non vi è necessità di contestare anche l'applicabilità dei fori di competenza derogabile, perché il “thema decidendum” resta pur sempre incentrato sul foro del consumatore, trattandosi, nell'ambito di tale criterio e senza che vengano in rilievo i fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., di individuare il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (come si evince dalla motivazione di Cass.
n. 3539/14, secondo cui, quando una domanda giudiziale è proposta dall'attore con l'espressa invocazione dell'applicabilità alla controversia di un foro territoriale inderogabile ed esclusivo stabilito dalla legge, l'eccezione della parte convenuta riguardo alla competenza territoriale, qualora si sostanzi solo nella contestazione non già dell'applicabilità del criterio di competenza invocato dall'attore, bensì della sola sua radicazione dinanzi al giudice adito e, quindi, nella deduzione che quel foro si configura invece davanti ad altro giudice, deve ritenersi ritualmente proposta ancorché non si sia estesa alla contestazione della sussistenza nel foro adito della competenza territoriale derogabile, essendo tale estensione non necessaria ma solo possibile ed opportuna come prospettazione subordinata, per il solo caso che l'eccezione non sia accolta, ma disattesa dal giudice nel presupposto che la controversia in realtà non sia soggetta a regola di competenza territoriale inderogabile “ex lege” o per convenzione, assumendo in tal caso rilievo i criteri di competenza territoriale derogabile, che necessariamente possono dal giudice essere scrutinati solo se contestati).
Nel caso di specie, la società appellante, nella comparsa di costituzione in primo grado, ha riconosciuto espressamente l'applicabilità del foro del consumatore, assumendo però che, essendo la residente in [...], il giudice competente, in ossequio al predetto foro, fosse il CP_1
giudice di pace di Agropoli, anziché quello adito di Roccadaspide.
Alla luce dei predetti principi, quindi, non sussisteva l'onere della società convenuta di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, sicchè l'eccezione di incompetenza deve ritenersi ritualmente formulata.
pagina 4 di 7 Essendo tale eccezione anche fondata nel merito, per quanto già detto, ne consegue che competente per il giudizio di primo grado era il giudice di pace di Agropoli, quale foro del consumatore.
Ebbene, va ricordato che il giudice d'appello, se ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado
(ritenutosi erroneamente competente), deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado — davanti al quale il processo continuerà se riassunto ex art. 50
c.p.c. — e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, violandosi altrimenti il principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. n. 13439/20, n. 22958/10), salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza, formulata nell'atto introduttivo, per la decisione, nel merito ed in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. n. 26462/11).
Poiché, nella specie, il giudice d'appello (il tribunale) non coincide con quello competente in primo grado (il giudice di pace), ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va annullata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza per territorio del giudice di pace di Agropoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 50 c.p.c.
Come richiesto fin dall'atto di appello, inoltre, l'appellata va condannata alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia l'importo di € 1.582,49 corrisposto a mezzo assegno circolare del 30/04/18 (cfr. documentazione allegata all'atto di appello;
comunque, trattasi di circostanza non contestata).
Nel contempo, l'avv. Mario Manzo, difensore distrattario dell'appellata in primo grado, va condannato alla restituzione, in favore della della somma di € 1.599,94, Parte_1
percepita a titolo di spese liquidate nella sentenza di primo grado, il tutto come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (bonifico bancario del 27/04/18; comunque, trattasi di circostanza non contestata).
In proposito, è opportuno precisare che, ai fini della condanna diretta del difensore alla restituzione delle spese giudiziali percepite in qualità di antistatario, non era necessaria la citazione in giudizio dello stesso. Invero, per consolidata giurisprudenza, l'impugnazione della sentenza che ha distratto le spese a favore dell'avvocato della parte vittoriosa non deve essere proposta anche nei confronti dell'avvocato distrattario, posto che, da un lato, tale avvocato è legittimato a partecipare al giudizio di impugnazione solo qualora la controversia verta sulla pronuncia di distrazione, e che, dall'altro, il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere, in caso di accoglimento dell'impugnazione, nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale.
pagina 5 di 7 In sostanza, come il difensore non è parte nel giudizio di primo grado benchè l'art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, quest'ultimo richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa che si è svolta tra le parti del rapporto controverso. Il difensore distrattario, quindi, subisce fisiologicamente, ai fini restitutori, gli effetti della riforma “in peius” della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio, salvo il suo diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire alla controparte (Cass. n.
25247/17, n. 23444/14, n. 9062/10).
Pertanto, qualora venga riformata in appello la sentenza di primo grado che abbia distratto le spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo è il medesimo difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato;
quest'ultimo, ossia il “solvens”, anche in separato giudizio, può agire per ottenere la rifusione dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. n. 8215/13). Da ultimo, Cass.
n. 6225/22 ha ribadito che “L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata”.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate in ragione di alcuni difformi precedenti della giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale, in ordine ad alcune delle questioni esaminate, come si evince dalla documentazione in atti. Le spese di CTU, tuttavia, vanno poste in via definitiva a carico integrale dell'appellata in quanto soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 5113/2018 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 369 del 06/04/18, depositata il 20/04/18;
b) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roccadaspide, essendo competente il Giudice di Pace di Agropoli, ed assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo;
c) condanna al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
1.582,49, a titolo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata;
pagina 6 di 7 d) condanna l'avv. Mario Manzo alla restituzione, in favore della della Parte_1 somma di € 1.599,94 percepita a titolo di spese giudiziali liquidate nella sentenza di primo grado;
e) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU in via definitiva a carico dell'appellata CP_1
Salerno, lì 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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