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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6001/2023, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi e all'immissione nella custodia” proposto
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Parte_1 C.F._1
Casaluci ed Eleonora Galante, giusta mandato in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante Controparte_1 C.F._2 della ditta “Alemanno Giuseppe Fernando”, nonché (C.F.: CP_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Micaletto e Luca Puce, C.F._3
giusta mandato in atti;
RESISTENTI-OPPOSTI
Conclusioni:
Quelle precisate per l'udienza del 4.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“previa sospensione dell'esecuzione fissata per l'immissione nella custodia del sig.
il 12.09.2023 in virtù delle reali e documentabili problematiche innanzi CP_1
brevemente citate, a totale sofferenza del , fissare udienza per la comparizione delle Pt_1
parti, con la nomina di esperto per la fattibilità della continuità commerciale a Parte_2
seguito di realizzo di impianto elettrico e/o modifica di quello esistente in sicurezza ed a carico della proprietà in quanto lavori di straordinaria manutenzione;
CP_2 autorizzazione allo spostamento della cabina sefl/tabacchi a seguito di realizzo dell'impianto elettrico come innanzi indicato;
autorizzazione del e degli avventori Pt_1
al calpestio dell'asfalto e dell'area indicata in metri 1800 per l'accesso Parte_2 all'attività commerciale in essere del e oggetto di locazione commerciale autonoma Pt_1
con il autorizzazione alla vendita da parte del del carburante depositato CP_2 Pt_1
nelle cisterne con ogni eventuale prescrizione di regole da seguire. In ogni caso, adottare con ogni urgenza e previa la sospensione della immissione in custodia, nei limiti citati, ogni provvedimento utile alla salvaguardia del lavoro del sig. e dei propri dipendenti e Pt_1 familiari a carico”, contestando le modalità di attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in data 21/07/2023, nel proc. n. 6031/2022, con la quale il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dai resistenti, autorizzava parte ricorrente a sottoporre a sequestro giudiziario il suddetto impianto di carburanti, concesso in godimento al gestore/resistente, nominando custode il ricorrente ed onerando parte Controparte_1 ricorrente all'attivazione del giudizio di merito, entro 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno concluso Controparte_1 CP_2 chiedendo al giudice di voler “per tutte le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto, accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi, rigettando per l'effetto, tutte le conclusioni rassegnate dall'opponente;
- per tutte le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto, accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata opposizione agli atti esecutivi, rigettando per l'effetto, tutte le conclusioni rassegnate dall'opponente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
pagina 2 di 3 Con provvedimento del 22.1.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione delle operazioni di immissione in custodia e con provvedimento del 22.7.2024 fissava per la decisione l'udienza del 4.3.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c..
***
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 02.01.2025, la difesa del ricorrente evidenziava la totale cessazione della materia del contendere, “avendo le parti, di comune accordo, definito ogni questione insorta che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio”, a seguito di conciliazione avvenuta nel giudizio di merito RGN 6180/2023, concludendo pertanto per la dichiarazione in tal senso, con compensazione delle spese di lite.
L'intervenuta definizione delle questioni a fondamento dell'odierno giudizio determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, non risultando alcun interesse alla prosecuzione ed alla decisione sul merito della causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che appare opportuno disporne l'integrale compensazione, alla luce della regolamentazione in tal senso effettuata dalle parti nell'allegata scrittura conciliativa nella causa sopra indicata (già pendente dinanzi al dr. e non CP_3
apparendo sussistere motivi per una differente regolamentazione in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecce, 4.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6001/2023, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi e all'immissione nella custodia” proposto
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Parte_1 C.F._1
Casaluci ed Eleonora Galante, giusta mandato in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante Controparte_1 C.F._2 della ditta “Alemanno Giuseppe Fernando”, nonché (C.F.: CP_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Micaletto e Luca Puce, C.F._3
giusta mandato in atti;
RESISTENTI-OPPOSTI
Conclusioni:
Quelle precisate per l'udienza del 4.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“previa sospensione dell'esecuzione fissata per l'immissione nella custodia del sig.
il 12.09.2023 in virtù delle reali e documentabili problematiche innanzi CP_1
brevemente citate, a totale sofferenza del , fissare udienza per la comparizione delle Pt_1
parti, con la nomina di esperto per la fattibilità della continuità commerciale a Parte_2
seguito di realizzo di impianto elettrico e/o modifica di quello esistente in sicurezza ed a carico della proprietà in quanto lavori di straordinaria manutenzione;
CP_2 autorizzazione allo spostamento della cabina sefl/tabacchi a seguito di realizzo dell'impianto elettrico come innanzi indicato;
autorizzazione del e degli avventori Pt_1
al calpestio dell'asfalto e dell'area indicata in metri 1800 per l'accesso Parte_2 all'attività commerciale in essere del e oggetto di locazione commerciale autonoma Pt_1
con il autorizzazione alla vendita da parte del del carburante depositato CP_2 Pt_1
nelle cisterne con ogni eventuale prescrizione di regole da seguire. In ogni caso, adottare con ogni urgenza e previa la sospensione della immissione in custodia, nei limiti citati, ogni provvedimento utile alla salvaguardia del lavoro del sig. e dei propri dipendenti e Pt_1 familiari a carico”, contestando le modalità di attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in data 21/07/2023, nel proc. n. 6031/2022, con la quale il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dai resistenti, autorizzava parte ricorrente a sottoporre a sequestro giudiziario il suddetto impianto di carburanti, concesso in godimento al gestore/resistente, nominando custode il ricorrente ed onerando parte Controparte_1 ricorrente all'attivazione del giudizio di merito, entro 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno concluso Controparte_1 CP_2 chiedendo al giudice di voler “per tutte le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto, accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi, rigettando per l'effetto, tutte le conclusioni rassegnate dall'opponente;
- per tutte le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto, accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata opposizione agli atti esecutivi, rigettando per l'effetto, tutte le conclusioni rassegnate dall'opponente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
pagina 2 di 3 Con provvedimento del 22.1.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione delle operazioni di immissione in custodia e con provvedimento del 22.7.2024 fissava per la decisione l'udienza del 4.3.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c..
***
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 02.01.2025, la difesa del ricorrente evidenziava la totale cessazione della materia del contendere, “avendo le parti, di comune accordo, definito ogni questione insorta che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio”, a seguito di conciliazione avvenuta nel giudizio di merito RGN 6180/2023, concludendo pertanto per la dichiarazione in tal senso, con compensazione delle spese di lite.
L'intervenuta definizione delle questioni a fondamento dell'odierno giudizio determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, non risultando alcun interesse alla prosecuzione ed alla decisione sul merito della causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che appare opportuno disporne l'integrale compensazione, alla luce della regolamentazione in tal senso effettuata dalle parti nell'allegata scrittura conciliativa nella causa sopra indicata (già pendente dinanzi al dr. e non CP_3
apparendo sussistere motivi per una differente regolamentazione in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecce, 4.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 3 di 3