Art. 1.
La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' incrementata di 872 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.
La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' incrementata di 872 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.