Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 8Articolo 10
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29 dicembre 1990
Art. 9. (Comitati di collaborazione culturale) 1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli Istituti stessi.
2. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana.
3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990