Sentenza 2 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 14 maggio 2025
Parere definitivo 29 dicembre 2025
Decreto collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/05/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04154/2025REG.PROV.COLL.
N. 00161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2024, proposto da
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Tbs Television Broadcasting System S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
nei confronti
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di costei in Roma, viale Europa, 175;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14493/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e di Wind Tre S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sky Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Beatrice Gaia Fiduccia dell'Avvocatura generale dello Stato e Daniele Majori.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Sky Italia s.p.a. ha impugnato la delibera n. 605/15/CONS con la quale l’Autorità Garante nelle Comunicazioni (in prosieguo solo “AGCOM” o “Autorità”) ha determinato la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016: l’impugnazione è stata estesa alla delibera 688/15/CONS, di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016, alla delibera 131/15/CONS di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015, alla delibera 554/15/CONS di approvazione del rendiconto annuale 2014, e a tutti gli atti presupposti, coevi, connessi e conseguenti, comunque già impugnati dalla ricorrente in separato giudizio; ed ancora: la delibera AGCom 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante Integrazione del manuale di cui all’art. 3 dell’Allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998; la delibera 130/15/CONS; recante “ Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2015-2017 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ”; in parte qua , l’art. 1 della delibera AGCom n. 608/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “ Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS ”, nonché l’art. 2 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.; unitamente a tali domande di annullamento Sky Italia s.p.a. ha formulato azione di accertamento negativo dell’obbligo di pagare all’Autorità il contributo determinato dalla delibera n. 605/15/CONS, o quantomeno, di accertamento dell’obbligo di pagare tale contributo in minor misura.
2. Con primo atto per motivi aggiunti, depositato il 29 dicembre 2015, Sky Italia s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, ulteriori delibere aventi ad oggetto il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016, tra cui anche la delibera 529/15/CONS, dell’8 ottobre 2015, recante “ Ordinanza –ingiunzione alla Società Sky Italia s.r.l. per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n 567/15/CONS (Contestazione n. 13/15/CONS) ”, con la quale l’Autorità ha irrogato alla ricorrente una sanzione di €. 2.065,84, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi, coevi e conseguenti.
3. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 6 ottobre 2016, Sky Italia s.p.a. ha impugnato la delibera n. 311/16/CONS recante approvazione del conto consuntivo dell’Autorità per l’esercizio 2015, oltre agli atti già precedentemente impugnati.
5. Con un terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 19 novembre 2016, Sky Italia s.p.a. ha impugnato la delibera ell’Autorità n. 384/16/CONS del 28 luglio 2016, recante approvazione del rendiconto annuale 2015, oltre ad atti già impugnati con i precedenti motivi aggiunti.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR per il Lazio “ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ” ha dato della cessazione della materia del contendere: a motivo di tale decisione il primo giudice ha rilevato che la delibera n. 567/14/CONS era già stata annullata dalle sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 6771, 6775 e 6776 del 2021 e, trattandosi di un atto plurimo scindibile annullato per un motivo comune alla posizione di tutti i destinatari, tale annullamento giurisdizionale era idoneo ad esplicare efficacia erga omnes.
7. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.G.Com, deducendo omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., error in iudicando e violazione dell’art. 1, comma 30, della L. n. 249/97, rilevando che la delibera n. 529/15/CONS aveva ad oggetto una ordinanza-ingiunzione con cui si chiedeva a Sky Italia s.p.a. il pagamento di una sanzione conseguente alla omessa trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 4 della delibera n. 567714/CONS, cioè ad un inadempimento all’obbligo di comunicazione dei dati contabili necessari all’Autorità; rilevando, quindi, che la sanzione non era collegata al contributo dovuto all’Autorità, questa in primo grado aveva chiesto respingersi i primi motivi aggiunti, e non già di dare atto, in parte qua , della cessata materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse.
L’Autorità ha quindi rilevato che nella appellata sentenza è stata omessa qualsiasi pronuncia sui primi motivi aggiunti, ed ha quindi insistito per l’accoglimento dell’appello e per l’accertamento della legittimità della sanzione irrogata a Sky Italia s.p.a. con la delibera 529/15/CONS, tenuto conto del fatto che, a prescindere dalla questione relativa all’obbligo di pagare il contributo oggetto del giudizio, Sky Italia s.p.a. era comunque tenuta a comunicare il modello, trattandosi di soggetto che opera in diversi mercati, ed era quindi tenuta al pagamento della sanzione, disciplinata direttamente dalla L. n. 249/97.
8. Sky Italia s.p.a. si è costituita nel presente giudizio d’appello con memoria nella quale si legge quanto segue: “.. pur confidando nel rigetto dell’appello avversario (per tutte le ragioni che si
svolgeranno nelle successive difese, anche per restare nei ben noti limiti dimensionali previsti
per il presente atto), con il presente atto Sky innanzitutto dichiara di rinunciare (in considerazione del contenuto importo della sanzione in termini assoluti e senza che ciò possa implicare
il riconoscimento della legittimità della stessa) all’azione e al sottostante diritto di ottenere la
revoca o la riduzione della sanzione pecuniaria di 2.065,84 euro irrogata con la delibera AGCom n. 529/15/CONS, con conseguente rinuncia altresì alla condanna della stessa Autorità
alla restituzione di detto importo ed inammissibilità o improcedibilità dell’appello avversario; in subordine, nella denegata ipotesi in cui l’appello principale venga ritenuto ammissibile e
procedibile, Sky intende altresì riproporre le relative censure non accolte, non esaminate o assorbite nella sentenza di primo grado, osservando – anche per ragioni di cautela difensiva – le
forme dell’appello incidentale …..”.
9. Con memoria depositata il 9 aprile 2025 l’Autorità, preso atto della natura condizionata dell’appello incidentale proposto da Sky Italia s.p.a., ha dichiarato di aderire alla rinuncia, espressa dalla Società medesima, alla impugnazione della sanzione, chiedendo conseguentemente di dichiarare improcedibili sia l’appello principale che quello incidentale.
10. Con memoria depositata il 29 aprile 2025 Sky Italia s.p.a. ha rilevato l’insussistenza dell’interesse dell’Autorità alla pronuncia sulla legittimità della sanzione impugnata, in considerazione del fatto che “ in forza dei poteri specificamente conferiti ai sottoscritti difensori con la procura alle liti – Sky ha manifestato la propria rinuncia all’azione e al sottostante diritto di ottenere la revoca o la riduzione della sanzione pecuniaria di 2.065,84 euro irrogata con la delibera AGCom n. 529/15/CONS, con conseguente rinuncia altresì alla condanna della stessa Autorità alla restituzione di detto importo (già versato) .”, discendendo da ciò l’improcedibilità dell’appello. Nel merito ha insistito circa l’infondatezza dell’appello principale, e correlativamente per l’illegittimità della sanzione, sul presupposto che “ l’intervenuto annullamento della Delibera impositiva travolge anche gli altri provvedimenti impugnati, con conseguente illegittimità derivata della Sanzione irrogata dall’Autorità, essendo venuto meno sia l’oggetto sia gli atti presupposti e la stessa fonte dell’asserito obbligo di cui si tratta .”
11. La causa è stata chiamata all’udienza del 15 aprile 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio non può che prendere atto del fatto che Sky Italia s.p.a. ha manifestato l’intendimento di rinunziare alla impugnazione della sanzione, a contestarne la legittimità e alla domanda di condanna dell’Autorità a restituire le somme percepite in forza della impugnata sanzione. Tale rinuncia, alla quale l’Autorità ha formalmente aderito, determina il venir meno dell’interesse dell’Autorità alla decisione sull’appello principale, con il quale l’appellata sentenza è stata impugnata solo nella parte in cui non si è pronunciata espressamente sulla delibera n. 529/15/CONS, e conseguentemente determina anche il venir meno dell’interesse di Sky Italia s.p.a. a coltivare l’appello incidentale.
13. Gli appelli vanno, conclusivamente, dichiarati improcedibili, con consolidamento della appellata sentenza, la quale, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere indistintamente su tutti i ricorsi, ha prodotto l’effetto di confermare anche la delibera n. 529/15/CONS, del tutto coerente con l’intendimento di Sky Italia s.p.a. di rinunziare a contestare la sanzione irrogata con tale delibera.
14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, così provvede:
- dà atto della rinunzia di Sky Italia s.p.a. all’azione di annullamento della sanzione irrogata alla stessa con delibera n. 529/15/CONS e alla domanda di condanna dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione alla restituzione delle somme riscosse a detto titolo;
- per l’effetto dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse l’appello principale e quello incidentale;
- compensa tra tutte le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO