Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3275
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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Massime2

L'art. 905 cod. civ. salvaguarda i fondi delle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini; impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi anche quando la veduta è limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato vicino; prescinde dal danno in concreto derivante dalla sua violazione e viene meno solo quando tra i fondi vi sia una strada pubblica (nella specie la S. C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 905 cod. civ., che il fondo interessato dalle vedute avesse una potenzialità edificatoria tale da consentire solo l'edificazione di una costruzione priva di vantaggio economico).

Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 cod. civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, per cui non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda l'eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale (nella specie si è esclusa la natura di atti emulativi dell'acquisto di una striscia di terreno antistante l'immobile in cui si aprono le vedute, in vista dell'aggiudicazione poi mancata del medesimo in sede di asta pubblica, nonché dell'esercizio dell'azione di rispetto delle distanze legali).

Commentario1

  • 1Il divieto di atti emulativi
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    L'ampiezza del diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una compressione di diversa intensità qualora sulla res gravino altri diritti reali di godimento, ovvero la stessa sia soggetta ai limiti imposti dall'ordinamento nell'interesse pubblico o privato. Fatte salve le suddette limitazioni, il proprietario può disporre e godere liberamente del bene purché non compia atti al solo scopo di arrecare danno agli altri. La necessità di salvaguardia degli interessi socialmente apprezzabili ha spinto il legislatore a prevedere, infatti, il divieto dell'esercizio del diritto di proprietà in modo arbitrario, con la ratio evidente di far sì che la proprietà non divenga uno strumento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3275
Data del deposito : 3 aprile 1999

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