Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 2
L'art. 905 cod. civ. salvaguarda i fondi delle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini; impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi anche quando la veduta è limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato vicino; prescinde dal danno in concreto derivante dalla sua violazione e viene meno solo quando tra i fondi vi sia una strada pubblica (nella specie la S. C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 905 cod. civ., che il fondo interessato dalle vedute avesse una potenzialità edificatoria tale da consentire solo l'edificazione di una costruzione priva di vantaggio economico).
Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 cod. civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, per cui non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda l'eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale (nella specie si è esclusa la natura di atti emulativi dell'acquisto di una striscia di terreno antistante l'immobile in cui si aprono le vedute, in vista dell'aggiudicazione poi mancata del medesimo in sede di asta pubblica, nonché dell'esercizio dell'azione di rispetto delle distanze legali).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di atti emulativihttps://www.studiocataldi.it/
L'ampiezza del diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una compressione di diversa intensità qualora sulla res gravino altri diritti reali di godimento, ovvero la stessa sia soggetta ai limiti imposti dall'ordinamento nell'interesse pubblico o privato. Fatte salve le suddette limitazioni, il proprietario può disporre e godere liberamente del bene purché non compia atti al solo scopo di arrecare danno agli altri. La necessità di salvaguardia degli interessi socialmente apprezzabili ha spinto il legislatore a prevedere, infatti, il divieto dell'esercizio del diritto di proprietà in modo arbitrario, con la ratio evidente di far sì che la proprietà non divenga uno strumento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMM.RE SOGNO S.a.s., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante "pro-tempore" Sig. NN IM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI FREZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GHEDA IMM.RE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la difende unitamente all'avvocato ELIO BENATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 515/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato Franco PROSPERI MANGILI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Piergiorgio VILLA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, il rigetto del medesimo ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7 luglio 1989 al Pretore di Mantova, sede distaccata di Revere, la s.a.s. Immobiliare Sogno aggiudicataria all'incanto di un fabbricato sito in Poggio Rustico a seguito di decreto 25-2-1989 del giudice dell'esecuzione presso il tribunale della stessa città, chiedeva ex art.700 c.p.c. di poter occupare per 18 mesi una striscia di terreno larga m. 1,70 e lunga m. 37,30 posta a confine dell'immobile di proprietà della s.r.l. DA Immobiliare dovendo eseguire lavori di ristrutturazione.
Il pretore accoglieva il 15-7-1989 il ricorso e rimetteva le parti dinanzi al tribunale per il giudizio di merito. Riassunta la causa dall'Immobiliare Sogno si costituiva la DA chiedendo in via riconvenzionale che fossero trasformate da vedute in luci le aperture esistenti nel fabbricato della ricorrente perché a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c.. Con sentenza 30 giugno 1983 il tribunale dichiarava che l'Immobiliare Sogno aveva legittimamente occupato per diciotto mesi la striscia di terreno a confine della sua proprietà; la condannava a ridurre a luci tutte le vedute prospicienti il fondo della DA Immobiliare.
Le impugnazioni, principale dell'Immobiliare Sogno e incidentale della DA, venivano respinte dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza 21-9 -1995. Osservava la Corte, per quanto ancora interessa, che ai fini del rispetto delle distanze dell'art. 905 c.c. era sufficiente la possibile futura valorizzazione da parte della DA della striscia di terreno chiusa da fondi di altri proprietari;
che non poteva definirsi atto di emulazione la domanda della stessa società perché fossero trasformate le vedute in luci.
Avverso la sentenza, notificata il 20-6-1996, ha proposto ricorso con atto del 2-10-1996 e con due motivi di censura l'Immobiliare Sogno s.a.s.; resiste con controricorso la DA Immobiliare che ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso - ha chiesto - il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dalla DA Immobiliare, di nullità della notificazione del ricorso perché eseguita in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 43 presso l'avv. Antonietta Giannone che nel giudizio di appello era stata domiciliataria del difensore della società avv. Elio Benatti al diverso indirizzo di via C. Cima della stessa città, e perché consegnata la copia dell'atto a persona che non sarebbe stata collega, ne' dipendente dell'avv. Giannone, è per quest'ultima parte infondata, perché la consegna dell'atto risulta avvenuta a mani di un'impiegata dello studio legale incaricata della ricezione delle notifiche (AS ZI).
L'inosservanza poi dell'art.330-1^ comma c.p.c. per essere stato il luogo della consegna dell'atto a persona avente diretto riferimento con la destinazione (si trattava sempre dell'avv. Giannone), diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio in grado di appello, dà luogo a nullità sanata con efficacia ex tunc (artt. 156 - 3^ comma e 164 - 3^ comma c.p.c.) dalla proposizione del controricorso.
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 905 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata confermando la sua condanna a trasformare in luci le vedute prospicienti la striscia di terreno della DA Immobiliare, non ha tenuto conto del fatto che le disposizioni di legge limitative delle vedute perseguono lo scopo di tutelare il proprietario di immobili contro la molestia costituita dalle vedute stesse a troppo breve distanza, così da violare l'intimità della vita privata (in tal senso: Cass. 2-8-1968 n. 2765); che il terreno in contestazione acquistato dalla DA Immobiliare da tali CE non confina con altre proprietà della stessa;
nel rogito di acquisto Breviglieri 12-12-1988 la DA aveva consentito che in futuro la zona potesse conteggiarsi in favore dei CE ai soli fini volumetrici secondo la normativa urbanistica per i limiti di edificabilità della restante proprietà dei venditori.
La sentenza, ritenendo possibili due soluzioni alternative per l'utilizzazione del terreno, e cioè l'accorpamento con zone viciniori da acquistarsi ovvero la cessione a terzi confinanti, non ha considerato, quanto alla prima soluzione, che la striscia di terreno confina ad est con via Massarani (già Via Garibaldi); a nord con i CE che non sono interessati all'acquisto; ad ovest con Piazza 1^ Maggio;
a sud con l'immobile della ricorrente;
quanto alla seconda soluzione, non è identificabile un terzo confinante interessato all'acquisto se si escludono i CE;
costoro in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. potrebbero solo realizzare una costruzione di mq. 33 priva di qualsiasi vantaggio economico.
Il motivo è infondato.
L'art. 905 c.c. è inteso a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini (v. Cass. 175 - 1997 n. 4401; Cass. 27-1-1988 n. 7419; il divieto che la norma impone è di carattere assoluto;
va rispettato anche se la veduta è limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato vicino (v. Cass. 6-12-1991 n. 13157); prescinde dal danno che in concreto possa dalla sua violazione derivare (V. Cass. 9-7-1975 n. 2692) e viene meno solo quando tra i due fondi vi sia una strada pubblica.
Sono quindi irrilevanti tutte le considerazioni della ricorrente sulla potenzialità edificatoria del terreno della DA Immobiliare;
l'art. 905 non consente al riguardo distinzioni;
la tutela è accordata al proprietario del fondo sottoposto indipendentemente dall'utilizzazione che possa farne.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 833 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione;
travisamento dei fatti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata escludendo la configurabilità di un atto emulativo, nella domanda della DA di modificazione in luci delle vedute non ha tenuto conto di alcune circostanze;
la DA aveva partecipato il 3-11-1988 all'incontro nel quale era però risultata aggiudicataria dell'immobile la ricorrente;
il giorno precedente aveva stipulato con i CE un contratto per persona da nominare di acquisto della striscia di terreno;
aveva proceduto all'electio il 4-11-1988; il frazionamento, già predisposto, redatto il 3-11-1988, era stato depositato presso il Comune il 4-11-1988 e approvato nella stessa data;
il prezzo di 60 milioni era esorbitante perché non suscettibile il terreno di proficua utilizzazione;
la trascrizione dell'atto era avvenuta il 25- 11-1988 con successiva integrazione il 28-11-1988; nella scrittura privata di vendita i CE avevano consentito che gli acquirenti dell'immobile, già della fallita Gima s.r.l. a confine con la striscia di terreno venduto potessero realizzare vedute anche a distanza inferiore a quella legale;
da tutto questo la Corte d'Appello avrebbe dovuto trarre il convincimento che da DA si era precostituita una situazione favorevole per l'ipotesi che fosse risultata aggiudicataria dell'immobile e, non avendo realizzato l'intento, la successiva azione era stata proposta al solo fine di nuocere alla ricorrente.
La sentenza non ha, infine, considerato che le vedute preesistevano all'acquisto all'incanto dell'immobile della fallita Gima;
che dalla striscia di terreno nessun vantaggio la DA può ritrarre;
che l'acquisto era preordinato a nuocere all'aggiudicataria dell'immobile ove non fosse stata la DA;
che gli estremi dell'atto emulativo erano ravvisabili nello stesso acquisto della striscia di terreno.
Anche questo motivo è infondato.
Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario ed abbia solo lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri;
conseguentemente, non può considerarsi emulativa la domanda di eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale, perché tende al riconoscimento della libertà del fondo ed alla rimozione di una situazione illegale e pregiudizievole (V. Cass.26-11-1997 n. 11852; Cass. 22-4-1992 n. 4803).
La sentenza impugnata, senza incorrere nei denunciati vizi di motivazione, si è attenuta a questi principi;
ha escluso un comportamento emulativo della DA Immobiliare nell'azione di rispetto delle distanze legali, rilevando come gli accordi dalla stessa conclusi con i CE non erano stati fittizi rispondendo al preciso intento della società di accorpare la striscia di terreno con l'immobile confinante ove ne fosse rimasta aggiudicataria o, comunque, a quello di mantenere integra la facciata che sulla stessa sporgeva con aumento di pregio del compendio, ottenendo già dai CE il consenso a non eliminare le vedute già esistenti. Ha negato quindi la configurabilità di atti emulativi con riguardo sia all'acquisto da parte della DA Immobiliare della striscia di terreno, sia alla successiva proposizione della negatoria servitutis.
La sentenza ha pure evidenziato l'irrilevanza dell'anteriorità delle vedute all'acquisto della società ricorrente;
posto che nessuna prova essa aveva fornito di poter esercitare la servitù di veduta per usucapione, per destinazione del padre di famiglia o in base a titolo, rimaneva indifferente l'epoca di creazione delle aperture.
Infondata è anche la domanda della controricorrente di condanna dell'Immobiliare Sogno al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 - comma 1 c.p.c.. La norma richiede l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
E, non risultando dagli atti del processo elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, pur in presenza di un ricorso infondato e dilatorio, nulla può essere liquidato ex art. 96 c.p.c., neppure ricorrendo a criteri equitativi (V. Cass. 1-12-1995
n. 12422; Cass. 2-6-1992 n. 6637). Col rigetto del ricorso l'Immobiliare Sogno è tenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e la domanda di danni ex art. 96 c.p.c.; condanna la ricorrente alle spese liquidate in lire 506.550,
oltre lire 3 milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999