TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11369/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11369/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Battista Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'avv. BASSO EVA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieri (TO), Controparte_1 C.F._2
Via Vittorio Emanuele II n. 29, presso lo studio dell'avv. UGLIOLA ROBERTA* che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
HE (TO) il 12/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di HE.
Durante il matrimonio i coniugi hanno adottato: nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) Assegnazione casa coniugale:
DISPONE che:
− l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO), Via Santa Maria n. 45 verrà assegnata alla SI.ra che continuerà ad occuparla unitamente al figlio Controparte_1 Per_1
2) Affidamento del figlio: DISPONE che:
− il figlio minore, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto nelle questioni di straordinaria amministrazione;
− avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Moncalieri (TO) Per_1
Via Santa Maria n. 45 e, in ogni caso, ove la stessa stabilirà la propria residenza.
3) Condizioni di visita:
DISPONE che:
− il padre potrà vedere e visitare il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolatici, degli impegni sociali e sportivi del minore. In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno a di stare con entrambi i genitori. Per_1
pagina 2 di 5 Fatto salvo quanto precede, il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio con modalità e termini così dettagliati:
▪ a week end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo;
▪ tutti i martedì, dall'uscita da scuola o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola/centro estivo il mercoledì mattina;
▪ nel corso della settimana in cui il figlio non pernotterà nel week end con il papà, Per_1 quest'ultimo la terrà con sé anche il giovedì, dall'uscita da scuola o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 con pernotto e accompagnamento a scuola/centro estivo il venerdì mattina;
▪ durante le vacanze estive: nel mese di giugno le visite resteranno invariate, mentre nei mesi di luglio e agosto il figlio starà con i genitori per due settimane consecutive;
Per_1 tale periodo dovrà essere concordato entro il 31.05 di ogni anno. In mancanza di accordo il padre terrà il figlio le ultime due settimane di luglio e di agosto negli anni pari e le prime due settimane di luglio e agosto negli anni dispari. Nel caso in cui nei mesi di luglio e agosto i genitori non dovessero organizzare vacanze fuori porta le condizioni di visita resteranno quelle applicate durante l'anno per dar modo a di vedere entrambi i Per_1 genitori;
▪ le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%. Nel 2024 e nei successivi anni pari il figlio minore starà con la madre dalla chiusura della scuola alle ore 10.30 del
30.12 e negli anni dispari dalle ore 10.30 del 30.12 alla ripresa della scuola. I genitori, avranno cura di alternare i giorni del 24.12 e del 25.12;
▪ nelle vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti verrà applicato il criterio dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel caso in cui durante le predette festività e/o ponti i genitori non dovessero organizzare vacanze fuori porta il minore starà con entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50%.
4) Mantenimento del figlio Per_1
DISPONE che:
− I genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi di competenza;
− Le spese extra verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino il 15 marzo 2016. Saranno suddivisi al 50% anche i costi dei centri estivi, vacanze studio e due sport;
DÀ ATTO CHE:
− l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico continuerà ad essere trattenuto dalla IG.ra nella misura del 100%. CP_1
5) Situazione economico-patrimoniale dei coniugi:
DÀ ATTO CHE:
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
pagina 3 di 5 6) Vendita della quota di proprietà della casa coniugale:
DÀ ATTO CHE:
Il SI. si impegna a vendere alla SI.ra , la sua quota di Parte_1 Controparte_1 proprietà (50%) degli immobili siti in Moncalieri (TO) Via Santa Maria n. 45 censiti al N.C.E.U. al:
− foglio 30, n. 180, sub. 23, Via Santa Maria n. 45, piano 5, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 3, vani 6,5 R.C. € 617,68;
− foglio 30, n. 180, sub. 58, Via Santa Maria n. 45, piano T, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 3, mq 12 R.C. € 74,37. I predetti beni immobili sono pervenuti al SI. con atto di compravendita rogato Parte_1 dal Notaio Dott. in data 28.5.2012, repertorio n. 79556, Raccolta n. 37397, registrato a Persona_3
Torino 1 il 18.6.2012 al n. 11931/It, trascritto all'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 in data 19.06.2012, Registro Generale
n. 22021, Registro particolare n. 16170, Presentazione n. 79 del 19.06.2012, Numero di repertorio 79556/37397.
Le parti stabiliscono che la predetta compravendita dovrà avvenire, successivamente al parere favorevole dell'Istituto mutuante dell'accollo del mutuo in capo alla IG.ra , attraverso atto di compravendita CP_1 rogato dalla dott.ssa , Notaio in HE (TO), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile Persona_4 dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in HE (TO) Piazza Camandona n. 29.
Resta inteso che il trasferimento immobiliare di cui sopra viene adottato quale strumento indispensabile di composizione della crisi familiare, segnatamente quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e della composizione della crisi coniugale.
La SI.ra , dall'allontanamento del SI. dalla casa coniugale, avvenuto il giorno 01 marzo CP_1 Pt_1 2024, si farà carico dell'intera rata del mutuo e di tutte le spese.
All'atto di compravendita, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione, la IG.ra corrisponderà al SI. l'importo pari al 50% del CP_1 Pt_1 valore complessivo della casa coniugale, sin d'oggi concordato in € 175.000,00, al netto del debito residuo del mutuo e decurtata la somma, di competenza del IG. versata dalla SI.ra a Pt_1 CP_1 titolo di mutuo a far data dall'allontanamento del marito dalla casa coniugale avvenuto il giorno 01 marzo 2024.
La SI.ra si impegna ad acquistare, alle condizioni sopra esposte, la quota di proprietà Controparte_1 del SI. pari al 50%, dei sopracitati beni immobili. Parte_1
I coniugi, nel ridetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E ).
La SI.ra , contestualmente alla stipula del ridetto atto di compravendita, sottoscriverà Controparte_1 l'atto di accollo volto a liberare il SI. dalla garanzia da questo prestata in sede Parte_1 di stipula del mutuo fondiario numero rapporto: 00069/02191203000 del 28.5.2012 contratto dai SI.ri e con la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Controparte_1 Parte_1
P.Iva-c.f. . P.IVA_1
pagina 4 di 5 Tutte le spese e/o onorari e/o tasse, relative o in qualsiasi modo connesse alla predetta compravendita nonché al contratto di accollo, comprese le spese notarili, saranno interamente sostenute dalla SI.ra
. CP_1
7) : CP_2
DÀ ATTO CHE:
restano nella disponibilità del SI. la camera da letto (ad eccezione della struttura letto, rete e Pt_1 materasso), il soggiorno (credenza, tavolo, sei sedie, lampadario) e tutte le radio acquistate dal SI. durante il matrimonio, che lo stesso avrà cura di prelevare entro dodici mesi dal deposito del Pt_1 presente ricorso. Restano nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra il pianoforte, la libreria CP_1 Per_ e i libri, i quadri di la poltrona del salotto, il tavolo a vetro, gli specchi con cornice, il tappeto del salotto, la lampada del soggiorno, gli armadi Ikea, la panca, la sedia dell'ingresso e il letto come sopra descritto. Tutti gli altri arredi resteranno nella casa coniugale, salvo diverso accordo delle parti.
8) Beni mobili registrati:
DÀ ATTO CHE:
− L'autovettura T-Roc targata GP 402 FB resterà di esclusiva proprietà del SI. che avrà Pt_1 cura di predisporre gli atti necessari affinchè il prestito venga estinto entro la scadenza del contratto manlevando, sin d'ora, la IG.ra da qualsiasi debito/spesa; CP_1
− L'automobile RI targata FA948EC resterà di esclusiva proprietà della IG.ra . CP_1
9) Conti correnti:
DÀ ATTO CHE:
i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati con divisione dei saldi attivi presenti.
10) Eventuali debiti e spese ricadenti nella comunione dei beni:
DÀ ATTO CHE:
i coniugi prestano reciproca manleva dai debiti e/o spese, anche personali, contratti in costanza di matrimonio.
11) Spese legali:
DÀ ATTO CHE:
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali al proprio legale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11369/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Battista Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'avv. BASSO EVA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieri (TO), Controparte_1 C.F._2
Via Vittorio Emanuele II n. 29, presso lo studio dell'avv. UGLIOLA ROBERTA* che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
HE (TO) il 12/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di HE.
Durante il matrimonio i coniugi hanno adottato: nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) Assegnazione casa coniugale:
DISPONE che:
− l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO), Via Santa Maria n. 45 verrà assegnata alla SI.ra che continuerà ad occuparla unitamente al figlio Controparte_1 Per_1
2) Affidamento del figlio: DISPONE che:
− il figlio minore, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto nelle questioni di straordinaria amministrazione;
− avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Moncalieri (TO) Per_1
Via Santa Maria n. 45 e, in ogni caso, ove la stessa stabilirà la propria residenza.
3) Condizioni di visita:
DISPONE che:
− il padre potrà vedere e visitare il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolatici, degli impegni sociali e sportivi del minore. In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno a di stare con entrambi i genitori. Per_1
pagina 2 di 5 Fatto salvo quanto precede, il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio con modalità e termini così dettagliati:
▪ a week end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo;
▪ tutti i martedì, dall'uscita da scuola o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola/centro estivo il mercoledì mattina;
▪ nel corso della settimana in cui il figlio non pernotterà nel week end con il papà, Per_1 quest'ultimo la terrà con sé anche il giovedì, dall'uscita da scuola o in caso di sospensione delle lezioni dalle ore 9.30 con pernotto e accompagnamento a scuola/centro estivo il venerdì mattina;
▪ durante le vacanze estive: nel mese di giugno le visite resteranno invariate, mentre nei mesi di luglio e agosto il figlio starà con i genitori per due settimane consecutive;
Per_1 tale periodo dovrà essere concordato entro il 31.05 di ogni anno. In mancanza di accordo il padre terrà il figlio le ultime due settimane di luglio e di agosto negli anni pari e le prime due settimane di luglio e agosto negli anni dispari. Nel caso in cui nei mesi di luglio e agosto i genitori non dovessero organizzare vacanze fuori porta le condizioni di visita resteranno quelle applicate durante l'anno per dar modo a di vedere entrambi i Per_1 genitori;
▪ le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%. Nel 2024 e nei successivi anni pari il figlio minore starà con la madre dalla chiusura della scuola alle ore 10.30 del
30.12 e negli anni dispari dalle ore 10.30 del 30.12 alla ripresa della scuola. I genitori, avranno cura di alternare i giorni del 24.12 e del 25.12;
▪ nelle vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti verrà applicato il criterio dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel caso in cui durante le predette festività e/o ponti i genitori non dovessero organizzare vacanze fuori porta il minore starà con entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50%.
4) Mantenimento del figlio Per_1
DISPONE che:
− I genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi di competenza;
− Le spese extra verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino il 15 marzo 2016. Saranno suddivisi al 50% anche i costi dei centri estivi, vacanze studio e due sport;
DÀ ATTO CHE:
− l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico continuerà ad essere trattenuto dalla IG.ra nella misura del 100%. CP_1
5) Situazione economico-patrimoniale dei coniugi:
DÀ ATTO CHE:
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
pagina 3 di 5 6) Vendita della quota di proprietà della casa coniugale:
DÀ ATTO CHE:
Il SI. si impegna a vendere alla SI.ra , la sua quota di Parte_1 Controparte_1 proprietà (50%) degli immobili siti in Moncalieri (TO) Via Santa Maria n. 45 censiti al N.C.E.U. al:
− foglio 30, n. 180, sub. 23, Via Santa Maria n. 45, piano 5, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 3, vani 6,5 R.C. € 617,68;
− foglio 30, n. 180, sub. 58, Via Santa Maria n. 45, piano T, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 3, mq 12 R.C. € 74,37. I predetti beni immobili sono pervenuti al SI. con atto di compravendita rogato Parte_1 dal Notaio Dott. in data 28.5.2012, repertorio n. 79556, Raccolta n. 37397, registrato a Persona_3
Torino 1 il 18.6.2012 al n. 11931/It, trascritto all'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 in data 19.06.2012, Registro Generale
n. 22021, Registro particolare n. 16170, Presentazione n. 79 del 19.06.2012, Numero di repertorio 79556/37397.
Le parti stabiliscono che la predetta compravendita dovrà avvenire, successivamente al parere favorevole dell'Istituto mutuante dell'accollo del mutuo in capo alla IG.ra , attraverso atto di compravendita CP_1 rogato dalla dott.ssa , Notaio in HE (TO), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile Persona_4 dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in HE (TO) Piazza Camandona n. 29.
Resta inteso che il trasferimento immobiliare di cui sopra viene adottato quale strumento indispensabile di composizione della crisi familiare, segnatamente quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e della composizione della crisi coniugale.
La SI.ra , dall'allontanamento del SI. dalla casa coniugale, avvenuto il giorno 01 marzo CP_1 Pt_1 2024, si farà carico dell'intera rata del mutuo e di tutte le spese.
All'atto di compravendita, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione, la IG.ra corrisponderà al SI. l'importo pari al 50% del CP_1 Pt_1 valore complessivo della casa coniugale, sin d'oggi concordato in € 175.000,00, al netto del debito residuo del mutuo e decurtata la somma, di competenza del IG. versata dalla SI.ra a Pt_1 CP_1 titolo di mutuo a far data dall'allontanamento del marito dalla casa coniugale avvenuto il giorno 01 marzo 2024.
La SI.ra si impegna ad acquistare, alle condizioni sopra esposte, la quota di proprietà Controparte_1 del SI. pari al 50%, dei sopracitati beni immobili. Parte_1
I coniugi, nel ridetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E ).
La SI.ra , contestualmente alla stipula del ridetto atto di compravendita, sottoscriverà Controparte_1 l'atto di accollo volto a liberare il SI. dalla garanzia da questo prestata in sede Parte_1 di stipula del mutuo fondiario numero rapporto: 00069/02191203000 del 28.5.2012 contratto dai SI.ri e con la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Controparte_1 Parte_1
P.Iva-c.f. . P.IVA_1
pagina 4 di 5 Tutte le spese e/o onorari e/o tasse, relative o in qualsiasi modo connesse alla predetta compravendita nonché al contratto di accollo, comprese le spese notarili, saranno interamente sostenute dalla SI.ra
. CP_1
7) : CP_2
DÀ ATTO CHE:
restano nella disponibilità del SI. la camera da letto (ad eccezione della struttura letto, rete e Pt_1 materasso), il soggiorno (credenza, tavolo, sei sedie, lampadario) e tutte le radio acquistate dal SI. durante il matrimonio, che lo stesso avrà cura di prelevare entro dodici mesi dal deposito del Pt_1 presente ricorso. Restano nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra il pianoforte, la libreria CP_1 Per_ e i libri, i quadri di la poltrona del salotto, il tavolo a vetro, gli specchi con cornice, il tappeto del salotto, la lampada del soggiorno, gli armadi Ikea, la panca, la sedia dell'ingresso e il letto come sopra descritto. Tutti gli altri arredi resteranno nella casa coniugale, salvo diverso accordo delle parti.
8) Beni mobili registrati:
DÀ ATTO CHE:
− L'autovettura T-Roc targata GP 402 FB resterà di esclusiva proprietà del SI. che avrà Pt_1 cura di predisporre gli atti necessari affinchè il prestito venga estinto entro la scadenza del contratto manlevando, sin d'ora, la IG.ra da qualsiasi debito/spesa; CP_1
− L'automobile RI targata FA948EC resterà di esclusiva proprietà della IG.ra . CP_1
9) Conti correnti:
DÀ ATTO CHE:
i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati con divisione dei saldi attivi presenti.
10) Eventuali debiti e spese ricadenti nella comunione dei beni:
DÀ ATTO CHE:
i coniugi prestano reciproca manleva dai debiti e/o spese, anche personali, contratti in costanza di matrimonio.
11) Spese legali:
DÀ ATTO CHE:
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali al proprio legale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5