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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1641 / 2020
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1641 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANTINI REMO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PETRICCA ENZO e LUCIANO MENGA;
Controparte_1 resistente
NONCHE'
Controparte_2
resistente contumace
Oggetto: Riconoscimento mansioni e crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in data 8.09.2020, parte ricorrente, in epigrafe indicata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. condannare la ad inquadrare il sig. nel livello 5S del CCNL Controparte_1 Parte_1
Metalmeccanico
2. condannare la al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente della somma di € Controparte_1
10.432,95 di cui € 501,87 a titolo di TFR o di quella ritenuta dovuta (di cui €1594,45 in solido con la di Frosinone ed € 2402,95 in solido con la CP_3 Controparte_2 3. accertata il ruolo di committente dei lavori presso cui è stato addetto l'odierno ricorrente, condannare la
ex art 1676 c.c. ed ex art 29 D. Lgs 276/2003, al pagamento della somma di Controparte_4
€1594,45 in solido con la Controparte_1
4. accertata il ruolo di committente dei lavori presso cui è stato addetto 'odierno ricorrente, condannare la
A) ex art 1676 c.c. ed ex art 29 D. Lgs 276/2003, al Controparte_5 pagamento della somma di €2402,95 in solido con la . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della propria richiesta, parte ricorrente in sintesi esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della dal Controparte_1
01.09.2019 al 31.12.2019, periodo risultante dal Modello C2 storico che produce in atti, non avendo mai ricevuto né contratto né prospetti paga, con la mansione di responsabile di cantiere con coordinamento dell'attività lavorativa di una squadra di manutentori, assegnando loro le attività da svolgere, sorvegliando la loro attività ed effettuando il controllo dei lavori commissionati dai committenti e da primi espletati;
- di avere l'autonomia necessaria per individuare i problemi e gli interventi di manutenzione e di riparazione da effettuare in caso di guasti sia su singoli macchinari che su impianti complessi della linea di produzione delle industrie cartarie;
- di aver sempre osservato l'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, sig. , Parte_2 generalmente e salvo trasferte, dalle 08.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali;
- di aver effettuato numerose trasferte: a Casalnuovo presso lo stabilimento della Controparte_6 nella settimana dal 14 al 19 ottobre 2019 ha dovuto svolgere 56 ore di lavoro, dal 21 al 26
[...] ottobre 2019 ha svolto 54 ore di lavoro, dal 28 ottobre al 03 novembre 2019 ha svolto 58 ore di lavoro;
presso la su cantiere sito in Solbiate NA (VA) ha svolto 48 ore di Controparte_2 lavoro settimanale, a fronte delle 40 ore di lavoro ordinario, nella settimana dal 11 al 16 novembre
2019; nella settimana dal 18 al 22 novembre 2019 ha svolto 44 ore di lavoro;
nella settimana dal 25 al 30 novembre 2019 ha svolto 45 ore;
nella settimana dal 09 al 13 dicembre 2019 ha svolto 44 ore: presso il citato cantiere era obbligato ad attestare l'orario di entrata ed uscita tramite le timbrature del badge;
presso la su cantiere sito a Varese, ha prestato attività lavorativa, Controparte_7 anche di sabato e domenica, come di seguito specificato: 26 settembre 2019; 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19,
23, 25, 26 ottobre 2019; 2, 3, 9 e 10 novembre 2019; 6 dicembre 2019, per un totale di 124 ore: anche in questo caso le entrate e le uscite venivano registrate tramite verbale giornaliero;
- per disposizione del datore di lavoro, il ricorrente ha dovuto osservare 30 ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro presso la e per fare ritorno presso Isola del Liri Controparte_2
(fr), di cui 13 ore a novembre e 17 ore a dicembre, anche in compagnia di colleghi di lavoro;
- per l'intera prestazione lavorativa svolta, ha ricevuto esclusivamente la somma di euro 1.750,00 per il mese di settembre 2019, di euro 854,00 per il mese di ottobre 2019, ed euro 1.755,00 per spese viaggio e trasferta, senza percepire alcun importo per i mesi di novembre, dicembre e per il TFR;
- di non aver mai percepito l'indennità di trasferta pari ad euro 1.830,78;
- di non aver mai usufruito di ferie e/o permessi.
Tanto premesso in fatto, invocando altresì la responsabilità solidale dell'appaltatore, rassegnava le suindicate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_7
in persona del procuratore speciale sig. , con memoria difensiva telematicamente
[...] Controparte_8 depositata in Cancelleria in data 07.01.2021, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo che, seppure aveva commissionato alla società diverse prestazioni di Controparte_1 manodopera riferite ai mesi di settembre/dicembre 2019, producendo i relativi ordini, l'invocata responsabilità solidale – peraltro invocata per più committenti - avrebbe richiesto la specifica allegazione degli “appalti e i relativi periodi, i crediti retributivi e le quote tfr maturate in ciascun appalto e periodo di lavoro”.
Deduceva altresì che parte ricorrente avrebbe dovuto soddisfare lo specifico onere di provare che il credito retributivo invocato presentasse una relazione causale con l'esecuzione di uno dei contratti d'appalto specificatamente indicati in memoria.
Tanto permesso in fatto, la resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande azionate nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva tardivamente in giudizio la in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_1 Parte_2
con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria il giorno 25.05.2021,
[...] deducendo in particolare:
- che il rapporto contrattuale di lavoro subordinato vantato dal ricorrente doveva essere considerato inesistente atteso che con la società convenuta vi fosse un vero e proprio rapporto di socio ed amministratore occulto poiché era lo stesso ricorrente ad intrattenere rapporti con i committenti e a contrattualizzare con gli stessi i relativi lavori di manutenzione;
- che il ricorrente si sostituiva al sig. anche in relazione all'incasso di somme destinate alla Parte_2 società quale compenso per l'attività svolta;
- che quest'ultimo era stato utilizzato come mera “testa di legno” per gli scopi personali del ricorrente, vero imprenditore e capo della ditta convenuta.
Tanto premesso, la società chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda di parte Parte_3 ricorrente, promossa anche nei confronti degli ulteriori resistenti, ai sensi dell'art. 1676 c.c. in combinato disposto con l'art. 29 comma 2 D.lgs n.276/2003, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi ex. art. 93 c.p.c.
La società benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia. Nel corso del giudizio, il ricorrente e la formalizzavano e sottoscrivevano un Controparte_7 accordo transattivo sulla base della proposta conciliativa formulata in prima udienza: limitatamente quindi alla domanda avanzata dal ricorrente nei confronti della suddetta società, la causa veniva dichiarata estinta estinta per intervenuta conciliazione.
La causa, quindi, è proseguita con l'audizione dei testi indotti ed è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13.02.2025.
1) CCNL applicabile al rapporto di lavoro
Considerato che la tardiva costituzione della ha impedito di esaminare l'eventuale Controparte_1 diversa natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, formalmente inquadrato come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, altresì tenuto conto del modello C2 in atti, di piano valore confessorio, è ritenuta documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dal
05.10.2019 al 31.12.2019.
Il lavoratore, nel corso del presente giudizio, ha chiesto di essere inquadrato nella categoria 5 Super del
CCNL Metalmeccanica Industria.
L'applicabilità di tale contratto collettivo, non essendo desumibile dal contratto di assunzione, in quanto non prodotto agli atti, è tuttavia riscontrabile dall'esame della visura camerale della società Controparte_1 acquisita in atti, e in particolare con riferimento al Codice Ateco e all'oggetto sociale ivi riportati.
Il codice Ateco associato alla società resistente, 'ATECO 33.12.1', riguarda la “Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale” e rientra generalmente nel campo di applicazione del Ccnl Metalmeccanica
Industria: tale contratto collettivo è comunemente applicato alle attività manifatturiere e industriali, in particolare a quelle relative alla riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature industriali. Le aziende che operano in tale ambito, come indicato dal codice ATECO 33.12.1, svolgono attività che rientrano nelle definizioni operative del settore metalmeccanico, inclusi interventi di lavorazione meccanica, manutenzione di impianti industriali e riparazione di macchinari, tutte aree che rientrano nel contratto collettivo.
Inoltre, il codice ATECO 33.12.1 descrive operazioni che richiedono competenze tecniche specifiche, tipiche del settore metalmeccanico, quali la manutenzione di motori, pompe, compressori e altre apparecchiature industriali. Tali operazioni costituiscono parte integrante dell'attività principale delle aziende operanti nel settore metalmeccanico, giustificando così l'applicazione del Ccnl Metalmeccanico Industria.
Un ulteriore elemento che conferma con certezza l'applicabilità del Ccnl Metalmeccanica Industria è rinvenibile nell'oggetto sociale indicato nella visura camerale della società resistente, il quale coincide pienamente con il campo di applicazione delineato dal suddetto contratto collettivo.
Per le ragioni esposte, ritenuta pienamente accertata l'applicabilità del CCNL Metalmeccanica Industria, si rende necessario procedere all'esame della questione relativa al corretto inquadramento del lavoratore. 2) Inquadramento contrattuale
Il ricorrente ha sostenuto che le mansioni da lui svolte siano ascrivibili al livello 5 Super del Ccnl sopra individuato e ritenuto applicabile, in virtù delle elevate capacità e della particolare perizia tecnico-pratica di cui è dotato.
Egli invero deduce di essere in grado di individuare autonomamente i guasti e di trovare soluzioni anche mediante modifiche agli impianti esistenti, inclusi quelli di particolare complessità, specificando in ricorso che “in molte occasioni il ha dovuto “creare” l'intervento manutentivo modificando gli impianti Pt_1 esistenti e creando “innesti” idraulici e/o meccanici sugli stessi al fine di migliorare la qualità e redditività di detti impianti.”; a ciò va ad aggiungersi la mansione di responsabile di cantiere preposto alla guida, al coordinamento ed al controllo dell'attività di altri dipendenti addetti alla gestione dell'intero impianto nelle fabbriche cartarie.
Tanto permesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cfr. Cass. civ., n.
26153/2009; Id. n. 15043/2001; Id. n. 9822/2000; Id. n. 3528/1999). Di conseguenza, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, ma occorre rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cfr.
Cass. civ., n. 8025/2003).
La prova orale espletata ha permesso di stabilire quanto segue.
Il teste , il quale ha lavorato con il ricorrente sul cantiere della di Varese Testimone_1 Controparte_2 dal 9 al 19 dicembre 2019, ha riferito che “Il ricorrente era il responsabile: parlava con gli ingegneri della
dei lavori che si dovevano fare;
relazionava agli ingegneri della . Era il mio Capo e mi CP_2 CP_2 indicava giornalmente cosa dovevo fare”; il teste , collega del ricorrente ed adibito ai cantieri Testimone_2 della su LA (per 10 giorni nel mese di novembre 2018) ed il resto del tempo – circa sei Controparte_2 mesi – presso il cantiere ubicato a PO, ha dichiarato “Nel cantiere di PO c'era anche il ricorrente: era il gestore della ditta. Lui organizzava gli incontri con la azienda cliente. A qualche incontro c'era anche lui.
In cantiere mi dava le direttive di lavoro. C'era e , e Anche a loro Tes_1 Parte_1 Pt_2 Per_1 il ricorrente dava le direttive. Si lavorava dal lunedì al sabato;
facevamo dalle otto alle nove ore con una pausa pranzo. era e ” ed ha aggiunto “Il Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 ricorrente dava consigli sul lavoro a noi che eravamo meno esperti. Ci forniva anche delle soluzioni se avevamo dei problemi. Lavoravamo su macchine”; il teste ha poi precisato che “Nel cantiere di LA ho lavorato sempre con il ricorrente: anche sul cantiere di LA il ricorrente, oltre a suo lavoro, gestiva noi operai. A PO è venuto a lavorare come operaio che è stato un mesetto a lavorare Parte_2 con noi poi ricordo che venne ma non ricordo i periodi;
nei 10 giorni che siamo stati a LA invece siamo stati solo io ed il ricorrente. Nessun responsabile della è mai venuto in cantiere”; su specifica CP_7 domanda ha poi aggiunto che era il titolare dell'azienda ( L'ho Parte_2 Controparte_1 visto smontare le macchine ed ho visto interloquire con i clienti il ricorrente e a volte Parte_2
Il teste ha dichiarato: “Io sono stato due mesi presso il Cantiere della Klopmann: mi Testimone_3 pare siano ottobre e novembre e mi pare che verso a fine novembre e per dicembre è stato nel nord Italia.
Siamo andati insieme a lavorare sul cantiere e tutti lavoravamo alle attività di montaggio: lui era il responsabile del cantiere. Organizzava il lavoro della squadra perché era il più qualificato. Eravamo io,
ed che era il titolare della ed altri che non mi ricordo. CP_9 Parte_2 Controparte_1
Se io avevo problemi nello svolgimento della mia attività mi rivolgevo al ricorrente”, confermando che sul cantiere di PO della insieme al ricorrente “sono andati il ricorrente, e Controparte_2 Testimone_2 mi pare . Tes_1 Tes_1
Infine, il teste , impiegato presso la del mese di agosto 2019 al mese di CP_9 Controparte_1 febbraio del 2020, ha riferito: “Il ricorrente gestiva i cantieri: decideva che cosa si doveva fare perché era il più esperto sul lavoro. Il lavorava ed anche lui ci dava indicazioni su cosa fare. Io mi rivolgevo Parte_2 sia al ricorrente che al se avevo dei problemi per lo svolgimento della mia attività”. Parte_2
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente sul cantiere di Varese della , Tes_4 Controparte_2 non riuscendo a collocare con esattezza il periodo ricadente nell'anno 2019 (“mi pare nel mese di novembre o dicembre”), cantiere nel quale egli ha ricordato la presenza del (“Io ricordo che sono andato Parte_2 anche lì con l'amministratore che era e che è stato con me in cantiere”), riferendo che il Parte_2 ricorrente espletava mansioni di elettricista e meccanico, prevalentemente consistenti nel montaggio e smontaggio dei macchinari utilizzati dalle aziende committenti;
la teste sorella di Parte_2 [...]
l.r.p.t., nulla di rilevante ha dichiarato essendo la testimone essenzialmente occupata negli uffici Parte_2 della società senza mai recarsi nei cantieri. Controparte_1
Le attività prevalentemente emerse sono quelle di coordinamento di una squadra si manutentori meccanici, con assegnazione dei compiti e responsabilità dei risultati conseguiti sul cantiere di riferimento, nel quale qualche testimone ha registrato anche l'intervento paritetico del datore di lavoro Parte_2
Il ricorrente deduce di aver percepito euro 1.500,00 per la mensilità di settembre 2019, importo che, rapportato alla tabella retributiva dell'invocato CCNL metalmeccanica allegata in atti, consente di ritenere che lo stesso fosse stato inquadrato nel 2° livello, tipico dei lavoratori che “svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionale di tipo elementare”.
Chiede il riconoscimento del livello 5S, tipico di quei lavoratori che “con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati (…)
”.
Orbene, l'elemento caratterizzante l'inquadramento nel livello superiore 5 Super è ravvisabile nella capacità di proporre e attuare modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, con l'obiettivo di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, elemento questo che non è emerso nel corso della espletata istruttoria.
Soprattutto ciò che difetta è la descrizione in ricorso delle modalità di individuazione delle problematiche e la decisione sugli interventi manutentivi e di riparazione da far eseguire, modificando gli impiantì esistenti tramite la creazione di “innesti” idraulici e meccanici sugli stessi al fine di apportare migliorie qualitative e di redditività: a tal riguardo infatti non è stata fornita una descrizione dettagliata delle specifiche operazioni di intervento eseguite sui macchinari, né è stato effettuato alcun confronto o differenziazione tra le attività da svolgere su impianti per i quali non è stata fornita alcuna indicazione al fine di apprezzarne la maggiore o minore complessità.
Ne consegue che, qualora il lavoratore non descriva, e ancor prima non fornisca prova, delle mansioni effettivamente svolte, il Giudice è impossibilitato a esprimere il giudizio richiesto, non potendo procedere al confronto tra le mansioni concretamente eseguite e quelle previste dal contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cfr.
Cass. civ., n. 6238/2001; Id. n. 11925/2003).
Nondimeno, dagli esiti dell'istruttoria non è emersa alcuna ricostruzione chiara e precisa riguardo la natura di tale attività; il teste ha dichiarato che “Il ricorrente decideva anche sugli interventi di Testimone_1 riparazione anche se non so dire quali.”, mentre il teste ha affermato “Noi siamo tutti Testimone_5 operai specializzati: non ricordo interventi particolari fatti dal ricorrente in relazione al capitolo 5 che mi si legge.”. Il teste si è limitato a dichiarare che il ricorrente “Ci forniva anche delle soluzioni se Testimone_2 avevamo dei problemi. Lavoravamo su macchine”, senza però specificare indicare il contenuto concreto di tali soluzioni.
Non può quindi riconoscersi il livello 5S come richiesto in ricorso.
Il 5° livello professionale, per quel che qui interessa, è tipico di quei lavoratori che “senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni”: tale è infatti l'attività emersa dalla prova testimoniale esperita. Ciò che è infatti emerso dall' istruttoria è che il ricorrente ha svolto le proprie mansioni con piena autonomia esecutiva, guidando e controllando un gruppo di altri lavoratori con l'apporto di competenze tecnico-pratiche adeguate, altresì esercitando potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni.
Procedendo pertanto alla disamina delle declaratorie professionali previste dal Ccnl applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, risulta che lo stesso debba essere inquadrato nel Livello 5, in quanto a tale livello sono ascritte le mansioni da lui effettivamente svolte.
Ebbene alla luce di tali pattuizioni contrattuali e di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ribadisce che il lavoratore è inquadrabile nel Livello 5 del Ccnl Metalmeccanica Industria 2016, con la specifica qualifica di “Montatore di macchinario”, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 1.09.2019 al
31.12.2019)
3) Titoli retributivi richiesti
Tutti i testi escussi hanno confermato l'osservanza di un orario di lavoro, dalle 8:00 alle 17:00 con la fruizione di un'ora di pausa pranzo, articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Alcuna prova si è formata in merito allo svolgimento di orario di lavoro straordinario.
Per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro straordinario, si rammenta sempre che secondo la consolidata giurisprudenza spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (Cfr. Cass. civ., n.8006/98; Id. n.1389/03; Id. n.12434/06; Id. n. 16150/18; Id. n.
4408/21).
Posto che lo svolgimento di lavoro straordinario si configura come il fatto costitutivo della pretesa azionata, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera puntuale le ore di lavoro svolte in eccedenza, nonché
l'effettiva consistenza di tali prestazioni;
la prova deve essere piena e rigorosa, implicando che il lavoratore dimostri non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Al giudice, dunque, dovrà essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ossia di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della precisa collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto nel mese di ottobre 2019 37 ore di lavoro straordinario, 31 ore di straordinario, di cui 24 festivo, nel mese di novembre 2019 ed 8 ore di lavoro straordinario festivo nel mese di dicembre 2019.
Nessuno dei testi escussi in corso di causa, è però stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti del ricorrente.
Il teste dichiara di aver lavorato con il ricorrente per 10 giorni nel mese di dicembre 2019 Testimone_1
e sull'orario afferma: “Io arrivavo la mattina in cantiere alle ore 8 a terminavo alle ore 17 con un'ora di pausa pranzo: il ricorrente arrivava con me e venivamo via insieme. Io ho lavorato tutti e dieci i giorni” confermando l'orario di lavoro ordinario. Proseguendo con l'escussione riferisce “Se capitava un'ora di straordinario la facevamo: in questi tre giorni è capitato tre volte e siamo usciti alle 18”. Il teste
[...]
ha dichiarato di aver lavorato dalle 6 alle 14, confermando l'orario di lavoro settimanale di 40 ore, e CP_9 che “è capitato anche di sabato o domenica”, aggiungendo “Quando io arrivavo in cantiere alle 6 è capitato che ci fosse anche il ricorrente;
andavamo via tutti quanto alle 14. Io andavo con la mia macchina”. Il teste afferma “Lavoravamo dal lunedì al venerdì: iniziavamo dalle 8 alle 17, poteva capitare Testimone_3 anche il sabato lavoravamo. Alle 17 venivamo via tutti dal cantiere;
la mattina andavamo insieme.
Andavamo tutti con la stessa macchina: io, il titolare ed il ricorrente.”. Il teste dichiara “Si Testimone_2 lavorava dal lunedì al sabato;
facevamo dalle otto alle nove ore con una pausa pranzo”, mentre il teste osserva che “L'orario di lavoro era dalle 8:00 dalle 18:00 con un'ora di pausa pranzo”. Testimone_5
Orbene, dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, in ogni caso, non è emersa una piena e rigorosa prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario di lavoro, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di tale attività: nessuno dei testi escussi è stato in grado di fornire una quantificazione precisa della frequenza temporale con cui veniva svolto il lavoro straordinario.
Passando ad esaminare la richiesta del pagamento dell'indennità per ferie non godute, come anche dei permessi non retribuiti, deve premettersi che grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie, poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Al contrario, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento dell'indennità sostitutiva (Cfr. Cass. n. 7696/2020; Id., n. 8521/2015; Id., n. 26985/2009; Id., n. 22751/2004). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé incombente, poiché dalle risultanze istruttorie nulla è emerso circa il mancato godimento delle ferie.
Analoga ripartizione dell'onere probatorio è applicabile alla indennità per permessi non retribuiti.
Non può trovare accoglimento, infine, la domanda del ricorrente volta alla condanna della società resistente al pagamento, in suo favore, del trattamento economico di trasferta forfettario, quantificato nei conteggi allegati al ricorso, nella misura di euro 1830,78.
Parte ricorrente, nel chiedere il pagamento dell'indennità di trasferta ha omesso di indicare l'articolo di riferimento contenuto nel Ccnl applicabile, ossia l'art. 7, Titolo I, Sezione Quarta, determinando così una carenza nella compiuta allegazione di uno degli elementi costitutivi della domanda: la causa petendi.
La causa petendi non è rilevante solo come elemento formale della domanda giudiziale, ai fini dell'introduzione della causa, ma assume importanza anche nella fase di trattazione, in quanto incide sull'accoglimento o il rigetto della domanda nel merito.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, affermando che “Nel rito del lavoro, occorre distinguere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414, n. 4, cod. proc., la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, dal ricorso che, pur definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perché, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue invece una pronuncia di rigetto nel merito” (Cfr. Cass. civ. n.
14301/2017).
Anche a voler ritenere che la causa petendi possa sussistere indipendentemente dalla corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, e sia sufficiente la chiara esposizione, in termini sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto azionato, occorre considerare che il Ccnl Metalmeccanico Industria
2016, all'art. 7, prevede un 'doppio meccanismo' relativo alla trasferta del dipendente che non può essere autonomamente individuato o auto-attribuito dal lavoratore, ma deve essere previamente determinato dal datore di lavoro.
Difatti, il CCNL Metalmeccanica Industria prevede due modalità principali di trattamento economico per le trasferte. La prima consistente in un rimborso spese, come stabilito dall'art. 7, il quale dispone che “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro”; in alternativa, il Ccnl prevede l'erogazione di una indennità forfettaria, finalizzata a compensare i disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in una sede diversa da quella abituale.
Nel caso in esame, non è stata indicata né provata quale delle due modalità sia stata prescelta dal datore di lavoro.
Il credito retributivo derivante dall'accertato diritto all'inquadramento nel Livello 5 del CCNL applicato, con esclusivo riferimento alla retribuzione ordinaria ed al TFR maturato e non corrisposto, è quantificato in euro
5.613,42, oltre accessori come per legge.
Il minimo contrattuale previsto per il livello 5 del Ccnl Metalmeccanico Industria 2016 ammonta a euro
1.806,99: sulla scorta di tale parametro, si è proceduto alla verifica degli importi effettivamente percepiti dalla ricorrente nei mesi in esame:
- settembre 2019: lil ricorrente ha percepito euro 1.750,00 (cfr. doc. 5 ricorso), risultando pertanto un credito differenziale di euro 56,99;
- ottobre 2019: la retribuzione percepita è stata pari ad euro 854,00 (cfr. doc. 5 ricorso) con un credito differenziale pari ad euro 952,99;
- novembre e dicembre 2019: in assenza di somme percepite, la ricorrente ha diritto alla corresponsione integrale delle retribuzioni mensili, per un importo complessivo di euro 3.613,98;
-il rateo di 13ma mensilità è pari ai 4/12 della retribuzione ordinaria: euro 602,33
Alla luce delle differenze retributive accertate, la frazione di TFR maturata nel medesimo periodo, calcolata sulla somma dovuta, ammonta ad euro 387,13 (ottenuto dividendo la retribuzione globale annua – pari al credito quantificato – per 13,5 e moltiplicato per gli anni di servizio – 4 mesi nel caso di specie).
Il credito complessivo è quindi pari ad euro 5.613,42 (56,99+952,99+3.613,98+387,13 +602,33), oltre accessori come per legge. 4) Responsabilità solidale della Controparte_2
Il ricorrente fonda la responsabilità solidale della ex artt. 1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, sul Controparte_2 fatto di aver prestato la propria opera presso il cantiere di AT NA (Varese), per le cui lavorazioni la committenza era costituita proprio dalla indicata società e nel quale deduce di aver lavorato dall'11 al 16 novembre 2019; dal 18 al 22 novembre 2019; dal 25 al 30 novembre 2019 e dal 9 al 13 dicembre 2019-
I testi e hanno confermato la presenza del ricorrente nei medi il novembre e dicembre 2019 CP_9 Tes_1 sul cantiere di Varese, sotto la committenza della , con la quale il ricorrente peraltro si Controparte_2 interfacciava.
Come noto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del
2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Mentre la ratio della previsione di cui all'art. 29 Dlgs. 276/2003 è quella di rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati alla dipendenze dell'appaltatore in caso di inadempienza di quest'ultimo ed esclusivamente per i crediti che sono sorti nel corso del contratto di appalto, differente è la disciplina di cui all'art. 1676 c.c., che prevede una tutela limitata, in quanto coloro che hanno prestato l'attività lavorativa alle dipendenze di un appaltatore possono proporre azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto ma solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, onde l'eventuale pagamento da parte del committente dei crediti nascenti dall'appalto vantati dal lavoratore comporterà come conseguenza l'estinzione del debito vantato dallo stesso committente nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, la responsabilità del committente presuppone la sussistenza di un debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro.
Può quindi fondarsi la responsabilità solidale della sulla scorta delle menzionate Controparte_2 dichiarazioni testimoniali, pere un importo pari ad ¼ delle differenze retributive quantificate (corrispondenti ad euro 1.403,35), avendo dedotto il ricorrente di aver lavorato sul cantiere di AT NA (Varese) della dall'11 novembre 2019 al 13 dicembre 2019), oltre accessori come per legge. Controparte_2
Le spese di lite, parametrate al valore medio dello scaglione di riferimento, in relazione a tutte le fasi del giudizio e compensate per metà nei confronti delle società odierne convenute, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vengono poste a carico della per complessivi euro Controparte_1
2.695,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico della per complessivi euro 1.313,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per Controparte_2 legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello 5 del Ccnl Metalmeccanica
Industria, dal 1.09.2019 al 31.12.2019;
3) condanna per l'effetto, la a corrispondere a le differenze Controparte_1 Parte_1 retributive quantificate in complessivi euro 5.613,42, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, di cui euro 1.403,35, in solido con la oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Controparte_2
4) compensa per metà le spese di lite tra e la e condanna la Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore di della Controparte_1 Parte_1 restante metà liquidata in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa per metà le spese di lite tra e la e condanna la Parte_1 Controparte_2
persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore di della Controparte_10 Parte_1 restante metà liquidata in complessivi euro 1.313,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino il 28.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1641 / 2020
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1641 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANTINI REMO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PETRICCA ENZO e LUCIANO MENGA;
Controparte_1 resistente
NONCHE'
Controparte_2
resistente contumace
Oggetto: Riconoscimento mansioni e crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in data 8.09.2020, parte ricorrente, in epigrafe indicata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. condannare la ad inquadrare il sig. nel livello 5S del CCNL Controparte_1 Parte_1
Metalmeccanico
2. condannare la al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente della somma di € Controparte_1
10.432,95 di cui € 501,87 a titolo di TFR o di quella ritenuta dovuta (di cui €1594,45 in solido con la di Frosinone ed € 2402,95 in solido con la CP_3 Controparte_2 3. accertata il ruolo di committente dei lavori presso cui è stato addetto l'odierno ricorrente, condannare la
ex art 1676 c.c. ed ex art 29 D. Lgs 276/2003, al pagamento della somma di Controparte_4
€1594,45 in solido con la Controparte_1
4. accertata il ruolo di committente dei lavori presso cui è stato addetto 'odierno ricorrente, condannare la
A) ex art 1676 c.c. ed ex art 29 D. Lgs 276/2003, al Controparte_5 pagamento della somma di €2402,95 in solido con la . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della propria richiesta, parte ricorrente in sintesi esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della dal Controparte_1
01.09.2019 al 31.12.2019, periodo risultante dal Modello C2 storico che produce in atti, non avendo mai ricevuto né contratto né prospetti paga, con la mansione di responsabile di cantiere con coordinamento dell'attività lavorativa di una squadra di manutentori, assegnando loro le attività da svolgere, sorvegliando la loro attività ed effettuando il controllo dei lavori commissionati dai committenti e da primi espletati;
- di avere l'autonomia necessaria per individuare i problemi e gli interventi di manutenzione e di riparazione da effettuare in caso di guasti sia su singoli macchinari che su impianti complessi della linea di produzione delle industrie cartarie;
- di aver sempre osservato l'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, sig. , Parte_2 generalmente e salvo trasferte, dalle 08.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali;
- di aver effettuato numerose trasferte: a Casalnuovo presso lo stabilimento della Controparte_6 nella settimana dal 14 al 19 ottobre 2019 ha dovuto svolgere 56 ore di lavoro, dal 21 al 26
[...] ottobre 2019 ha svolto 54 ore di lavoro, dal 28 ottobre al 03 novembre 2019 ha svolto 58 ore di lavoro;
presso la su cantiere sito in Solbiate NA (VA) ha svolto 48 ore di Controparte_2 lavoro settimanale, a fronte delle 40 ore di lavoro ordinario, nella settimana dal 11 al 16 novembre
2019; nella settimana dal 18 al 22 novembre 2019 ha svolto 44 ore di lavoro;
nella settimana dal 25 al 30 novembre 2019 ha svolto 45 ore;
nella settimana dal 09 al 13 dicembre 2019 ha svolto 44 ore: presso il citato cantiere era obbligato ad attestare l'orario di entrata ed uscita tramite le timbrature del badge;
presso la su cantiere sito a Varese, ha prestato attività lavorativa, Controparte_7 anche di sabato e domenica, come di seguito specificato: 26 settembre 2019; 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19,
23, 25, 26 ottobre 2019; 2, 3, 9 e 10 novembre 2019; 6 dicembre 2019, per un totale di 124 ore: anche in questo caso le entrate e le uscite venivano registrate tramite verbale giornaliero;
- per disposizione del datore di lavoro, il ricorrente ha dovuto osservare 30 ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro presso la e per fare ritorno presso Isola del Liri Controparte_2
(fr), di cui 13 ore a novembre e 17 ore a dicembre, anche in compagnia di colleghi di lavoro;
- per l'intera prestazione lavorativa svolta, ha ricevuto esclusivamente la somma di euro 1.750,00 per il mese di settembre 2019, di euro 854,00 per il mese di ottobre 2019, ed euro 1.755,00 per spese viaggio e trasferta, senza percepire alcun importo per i mesi di novembre, dicembre e per il TFR;
- di non aver mai percepito l'indennità di trasferta pari ad euro 1.830,78;
- di non aver mai usufruito di ferie e/o permessi.
Tanto premesso in fatto, invocando altresì la responsabilità solidale dell'appaltatore, rassegnava le suindicate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_7
in persona del procuratore speciale sig. , con memoria difensiva telematicamente
[...] Controparte_8 depositata in Cancelleria in data 07.01.2021, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo che, seppure aveva commissionato alla società diverse prestazioni di Controparte_1 manodopera riferite ai mesi di settembre/dicembre 2019, producendo i relativi ordini, l'invocata responsabilità solidale – peraltro invocata per più committenti - avrebbe richiesto la specifica allegazione degli “appalti e i relativi periodi, i crediti retributivi e le quote tfr maturate in ciascun appalto e periodo di lavoro”.
Deduceva altresì che parte ricorrente avrebbe dovuto soddisfare lo specifico onere di provare che il credito retributivo invocato presentasse una relazione causale con l'esecuzione di uno dei contratti d'appalto specificatamente indicati in memoria.
Tanto permesso in fatto, la resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande azionate nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva tardivamente in giudizio la in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_1 Parte_2
con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria il giorno 25.05.2021,
[...] deducendo in particolare:
- che il rapporto contrattuale di lavoro subordinato vantato dal ricorrente doveva essere considerato inesistente atteso che con la società convenuta vi fosse un vero e proprio rapporto di socio ed amministratore occulto poiché era lo stesso ricorrente ad intrattenere rapporti con i committenti e a contrattualizzare con gli stessi i relativi lavori di manutenzione;
- che il ricorrente si sostituiva al sig. anche in relazione all'incasso di somme destinate alla Parte_2 società quale compenso per l'attività svolta;
- che quest'ultimo era stato utilizzato come mera “testa di legno” per gli scopi personali del ricorrente, vero imprenditore e capo della ditta convenuta.
Tanto premesso, la società chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda di parte Parte_3 ricorrente, promossa anche nei confronti degli ulteriori resistenti, ai sensi dell'art. 1676 c.c. in combinato disposto con l'art. 29 comma 2 D.lgs n.276/2003, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi ex. art. 93 c.p.c.
La società benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia. Nel corso del giudizio, il ricorrente e la formalizzavano e sottoscrivevano un Controparte_7 accordo transattivo sulla base della proposta conciliativa formulata in prima udienza: limitatamente quindi alla domanda avanzata dal ricorrente nei confronti della suddetta società, la causa veniva dichiarata estinta estinta per intervenuta conciliazione.
La causa, quindi, è proseguita con l'audizione dei testi indotti ed è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13.02.2025.
1) CCNL applicabile al rapporto di lavoro
Considerato che la tardiva costituzione della ha impedito di esaminare l'eventuale Controparte_1 diversa natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, formalmente inquadrato come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, altresì tenuto conto del modello C2 in atti, di piano valore confessorio, è ritenuta documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dal
05.10.2019 al 31.12.2019.
Il lavoratore, nel corso del presente giudizio, ha chiesto di essere inquadrato nella categoria 5 Super del
CCNL Metalmeccanica Industria.
L'applicabilità di tale contratto collettivo, non essendo desumibile dal contratto di assunzione, in quanto non prodotto agli atti, è tuttavia riscontrabile dall'esame della visura camerale della società Controparte_1 acquisita in atti, e in particolare con riferimento al Codice Ateco e all'oggetto sociale ivi riportati.
Il codice Ateco associato alla società resistente, 'ATECO 33.12.1', riguarda la “Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale” e rientra generalmente nel campo di applicazione del Ccnl Metalmeccanica
Industria: tale contratto collettivo è comunemente applicato alle attività manifatturiere e industriali, in particolare a quelle relative alla riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature industriali. Le aziende che operano in tale ambito, come indicato dal codice ATECO 33.12.1, svolgono attività che rientrano nelle definizioni operative del settore metalmeccanico, inclusi interventi di lavorazione meccanica, manutenzione di impianti industriali e riparazione di macchinari, tutte aree che rientrano nel contratto collettivo.
Inoltre, il codice ATECO 33.12.1 descrive operazioni che richiedono competenze tecniche specifiche, tipiche del settore metalmeccanico, quali la manutenzione di motori, pompe, compressori e altre apparecchiature industriali. Tali operazioni costituiscono parte integrante dell'attività principale delle aziende operanti nel settore metalmeccanico, giustificando così l'applicazione del Ccnl Metalmeccanico Industria.
Un ulteriore elemento che conferma con certezza l'applicabilità del Ccnl Metalmeccanica Industria è rinvenibile nell'oggetto sociale indicato nella visura camerale della società resistente, il quale coincide pienamente con il campo di applicazione delineato dal suddetto contratto collettivo.
Per le ragioni esposte, ritenuta pienamente accertata l'applicabilità del CCNL Metalmeccanica Industria, si rende necessario procedere all'esame della questione relativa al corretto inquadramento del lavoratore. 2) Inquadramento contrattuale
Il ricorrente ha sostenuto che le mansioni da lui svolte siano ascrivibili al livello 5 Super del Ccnl sopra individuato e ritenuto applicabile, in virtù delle elevate capacità e della particolare perizia tecnico-pratica di cui è dotato.
Egli invero deduce di essere in grado di individuare autonomamente i guasti e di trovare soluzioni anche mediante modifiche agli impianti esistenti, inclusi quelli di particolare complessità, specificando in ricorso che “in molte occasioni il ha dovuto “creare” l'intervento manutentivo modificando gli impianti Pt_1 esistenti e creando “innesti” idraulici e/o meccanici sugli stessi al fine di migliorare la qualità e redditività di detti impianti.”; a ciò va ad aggiungersi la mansione di responsabile di cantiere preposto alla guida, al coordinamento ed al controllo dell'attività di altri dipendenti addetti alla gestione dell'intero impianto nelle fabbriche cartarie.
Tanto permesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cfr. Cass. civ., n.
26153/2009; Id. n. 15043/2001; Id. n. 9822/2000; Id. n. 3528/1999). Di conseguenza, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, ma occorre rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cfr.
Cass. civ., n. 8025/2003).
La prova orale espletata ha permesso di stabilire quanto segue.
Il teste , il quale ha lavorato con il ricorrente sul cantiere della di Varese Testimone_1 Controparte_2 dal 9 al 19 dicembre 2019, ha riferito che “Il ricorrente era il responsabile: parlava con gli ingegneri della
dei lavori che si dovevano fare;
relazionava agli ingegneri della . Era il mio Capo e mi CP_2 CP_2 indicava giornalmente cosa dovevo fare”; il teste , collega del ricorrente ed adibito ai cantieri Testimone_2 della su LA (per 10 giorni nel mese di novembre 2018) ed il resto del tempo – circa sei Controparte_2 mesi – presso il cantiere ubicato a PO, ha dichiarato “Nel cantiere di PO c'era anche il ricorrente: era il gestore della ditta. Lui organizzava gli incontri con la azienda cliente. A qualche incontro c'era anche lui.
In cantiere mi dava le direttive di lavoro. C'era e , e Anche a loro Tes_1 Parte_1 Pt_2 Per_1 il ricorrente dava le direttive. Si lavorava dal lunedì al sabato;
facevamo dalle otto alle nove ore con una pausa pranzo. era e ” ed ha aggiunto “Il Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 ricorrente dava consigli sul lavoro a noi che eravamo meno esperti. Ci forniva anche delle soluzioni se avevamo dei problemi. Lavoravamo su macchine”; il teste ha poi precisato che “Nel cantiere di LA ho lavorato sempre con il ricorrente: anche sul cantiere di LA il ricorrente, oltre a suo lavoro, gestiva noi operai. A PO è venuto a lavorare come operaio che è stato un mesetto a lavorare Parte_2 con noi poi ricordo che venne ma non ricordo i periodi;
nei 10 giorni che siamo stati a LA invece siamo stati solo io ed il ricorrente. Nessun responsabile della è mai venuto in cantiere”; su specifica CP_7 domanda ha poi aggiunto che era il titolare dell'azienda ( L'ho Parte_2 Controparte_1 visto smontare le macchine ed ho visto interloquire con i clienti il ricorrente e a volte Parte_2
Il teste ha dichiarato: “Io sono stato due mesi presso il Cantiere della Klopmann: mi Testimone_3 pare siano ottobre e novembre e mi pare che verso a fine novembre e per dicembre è stato nel nord Italia.
Siamo andati insieme a lavorare sul cantiere e tutti lavoravamo alle attività di montaggio: lui era il responsabile del cantiere. Organizzava il lavoro della squadra perché era il più qualificato. Eravamo io,
ed che era il titolare della ed altri che non mi ricordo. CP_9 Parte_2 Controparte_1
Se io avevo problemi nello svolgimento della mia attività mi rivolgevo al ricorrente”, confermando che sul cantiere di PO della insieme al ricorrente “sono andati il ricorrente, e Controparte_2 Testimone_2 mi pare . Tes_1 Tes_1
Infine, il teste , impiegato presso la del mese di agosto 2019 al mese di CP_9 Controparte_1 febbraio del 2020, ha riferito: “Il ricorrente gestiva i cantieri: decideva che cosa si doveva fare perché era il più esperto sul lavoro. Il lavorava ed anche lui ci dava indicazioni su cosa fare. Io mi rivolgevo Parte_2 sia al ricorrente che al se avevo dei problemi per lo svolgimento della mia attività”. Parte_2
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente sul cantiere di Varese della , Tes_4 Controparte_2 non riuscendo a collocare con esattezza il periodo ricadente nell'anno 2019 (“mi pare nel mese di novembre o dicembre”), cantiere nel quale egli ha ricordato la presenza del (“Io ricordo che sono andato Parte_2 anche lì con l'amministratore che era e che è stato con me in cantiere”), riferendo che il Parte_2 ricorrente espletava mansioni di elettricista e meccanico, prevalentemente consistenti nel montaggio e smontaggio dei macchinari utilizzati dalle aziende committenti;
la teste sorella di Parte_2 [...]
l.r.p.t., nulla di rilevante ha dichiarato essendo la testimone essenzialmente occupata negli uffici Parte_2 della società senza mai recarsi nei cantieri. Controparte_1
Le attività prevalentemente emerse sono quelle di coordinamento di una squadra si manutentori meccanici, con assegnazione dei compiti e responsabilità dei risultati conseguiti sul cantiere di riferimento, nel quale qualche testimone ha registrato anche l'intervento paritetico del datore di lavoro Parte_2
Il ricorrente deduce di aver percepito euro 1.500,00 per la mensilità di settembre 2019, importo che, rapportato alla tabella retributiva dell'invocato CCNL metalmeccanica allegata in atti, consente di ritenere che lo stesso fosse stato inquadrato nel 2° livello, tipico dei lavoratori che “svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionale di tipo elementare”.
Chiede il riconoscimento del livello 5S, tipico di quei lavoratori che “con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati (…)
”.
Orbene, l'elemento caratterizzante l'inquadramento nel livello superiore 5 Super è ravvisabile nella capacità di proporre e attuare modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, con l'obiettivo di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, elemento questo che non è emerso nel corso della espletata istruttoria.
Soprattutto ciò che difetta è la descrizione in ricorso delle modalità di individuazione delle problematiche e la decisione sugli interventi manutentivi e di riparazione da far eseguire, modificando gli impiantì esistenti tramite la creazione di “innesti” idraulici e meccanici sugli stessi al fine di apportare migliorie qualitative e di redditività: a tal riguardo infatti non è stata fornita una descrizione dettagliata delle specifiche operazioni di intervento eseguite sui macchinari, né è stato effettuato alcun confronto o differenziazione tra le attività da svolgere su impianti per i quali non è stata fornita alcuna indicazione al fine di apprezzarne la maggiore o minore complessità.
Ne consegue che, qualora il lavoratore non descriva, e ancor prima non fornisca prova, delle mansioni effettivamente svolte, il Giudice è impossibilitato a esprimere il giudizio richiesto, non potendo procedere al confronto tra le mansioni concretamente eseguite e quelle previste dal contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cfr.
Cass. civ., n. 6238/2001; Id. n. 11925/2003).
Nondimeno, dagli esiti dell'istruttoria non è emersa alcuna ricostruzione chiara e precisa riguardo la natura di tale attività; il teste ha dichiarato che “Il ricorrente decideva anche sugli interventi di Testimone_1 riparazione anche se non so dire quali.”, mentre il teste ha affermato “Noi siamo tutti Testimone_5 operai specializzati: non ricordo interventi particolari fatti dal ricorrente in relazione al capitolo 5 che mi si legge.”. Il teste si è limitato a dichiarare che il ricorrente “Ci forniva anche delle soluzioni se Testimone_2 avevamo dei problemi. Lavoravamo su macchine”, senza però specificare indicare il contenuto concreto di tali soluzioni.
Non può quindi riconoscersi il livello 5S come richiesto in ricorso.
Il 5° livello professionale, per quel che qui interessa, è tipico di quei lavoratori che “senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni”: tale è infatti l'attività emersa dalla prova testimoniale esperita. Ciò che è infatti emerso dall' istruttoria è che il ricorrente ha svolto le proprie mansioni con piena autonomia esecutiva, guidando e controllando un gruppo di altri lavoratori con l'apporto di competenze tecnico-pratiche adeguate, altresì esercitando potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni.
Procedendo pertanto alla disamina delle declaratorie professionali previste dal Ccnl applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, risulta che lo stesso debba essere inquadrato nel Livello 5, in quanto a tale livello sono ascritte le mansioni da lui effettivamente svolte.
Ebbene alla luce di tali pattuizioni contrattuali e di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ribadisce che il lavoratore è inquadrabile nel Livello 5 del Ccnl Metalmeccanica Industria 2016, con la specifica qualifica di “Montatore di macchinario”, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 1.09.2019 al
31.12.2019)
3) Titoli retributivi richiesti
Tutti i testi escussi hanno confermato l'osservanza di un orario di lavoro, dalle 8:00 alle 17:00 con la fruizione di un'ora di pausa pranzo, articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Alcuna prova si è formata in merito allo svolgimento di orario di lavoro straordinario.
Per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro straordinario, si rammenta sempre che secondo la consolidata giurisprudenza spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (Cfr. Cass. civ., n.8006/98; Id. n.1389/03; Id. n.12434/06; Id. n. 16150/18; Id. n.
4408/21).
Posto che lo svolgimento di lavoro straordinario si configura come il fatto costitutivo della pretesa azionata, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera puntuale le ore di lavoro svolte in eccedenza, nonché
l'effettiva consistenza di tali prestazioni;
la prova deve essere piena e rigorosa, implicando che il lavoratore dimostri non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Al giudice, dunque, dovrà essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ossia di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della precisa collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto nel mese di ottobre 2019 37 ore di lavoro straordinario, 31 ore di straordinario, di cui 24 festivo, nel mese di novembre 2019 ed 8 ore di lavoro straordinario festivo nel mese di dicembre 2019.
Nessuno dei testi escussi in corso di causa, è però stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti del ricorrente.
Il teste dichiara di aver lavorato con il ricorrente per 10 giorni nel mese di dicembre 2019 Testimone_1
e sull'orario afferma: “Io arrivavo la mattina in cantiere alle ore 8 a terminavo alle ore 17 con un'ora di pausa pranzo: il ricorrente arrivava con me e venivamo via insieme. Io ho lavorato tutti e dieci i giorni” confermando l'orario di lavoro ordinario. Proseguendo con l'escussione riferisce “Se capitava un'ora di straordinario la facevamo: in questi tre giorni è capitato tre volte e siamo usciti alle 18”. Il teste
[...]
ha dichiarato di aver lavorato dalle 6 alle 14, confermando l'orario di lavoro settimanale di 40 ore, e CP_9 che “è capitato anche di sabato o domenica”, aggiungendo “Quando io arrivavo in cantiere alle 6 è capitato che ci fosse anche il ricorrente;
andavamo via tutti quanto alle 14. Io andavo con la mia macchina”. Il teste afferma “Lavoravamo dal lunedì al venerdì: iniziavamo dalle 8 alle 17, poteva capitare Testimone_3 anche il sabato lavoravamo. Alle 17 venivamo via tutti dal cantiere;
la mattina andavamo insieme.
Andavamo tutti con la stessa macchina: io, il titolare ed il ricorrente.”. Il teste dichiara “Si Testimone_2 lavorava dal lunedì al sabato;
facevamo dalle otto alle nove ore con una pausa pranzo”, mentre il teste osserva che “L'orario di lavoro era dalle 8:00 dalle 18:00 con un'ora di pausa pranzo”. Testimone_5
Orbene, dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, in ogni caso, non è emersa una piena e rigorosa prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario di lavoro, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di tale attività: nessuno dei testi escussi è stato in grado di fornire una quantificazione precisa della frequenza temporale con cui veniva svolto il lavoro straordinario.
Passando ad esaminare la richiesta del pagamento dell'indennità per ferie non godute, come anche dei permessi non retribuiti, deve premettersi che grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie, poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Al contrario, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento dell'indennità sostitutiva (Cfr. Cass. n. 7696/2020; Id., n. 8521/2015; Id., n. 26985/2009; Id., n. 22751/2004). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé incombente, poiché dalle risultanze istruttorie nulla è emerso circa il mancato godimento delle ferie.
Analoga ripartizione dell'onere probatorio è applicabile alla indennità per permessi non retribuiti.
Non può trovare accoglimento, infine, la domanda del ricorrente volta alla condanna della società resistente al pagamento, in suo favore, del trattamento economico di trasferta forfettario, quantificato nei conteggi allegati al ricorso, nella misura di euro 1830,78.
Parte ricorrente, nel chiedere il pagamento dell'indennità di trasferta ha omesso di indicare l'articolo di riferimento contenuto nel Ccnl applicabile, ossia l'art. 7, Titolo I, Sezione Quarta, determinando così una carenza nella compiuta allegazione di uno degli elementi costitutivi della domanda: la causa petendi.
La causa petendi non è rilevante solo come elemento formale della domanda giudiziale, ai fini dell'introduzione della causa, ma assume importanza anche nella fase di trattazione, in quanto incide sull'accoglimento o il rigetto della domanda nel merito.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, affermando che “Nel rito del lavoro, occorre distinguere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414, n. 4, cod. proc., la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, dal ricorso che, pur definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perché, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue invece una pronuncia di rigetto nel merito” (Cfr. Cass. civ. n.
14301/2017).
Anche a voler ritenere che la causa petendi possa sussistere indipendentemente dalla corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, e sia sufficiente la chiara esposizione, in termini sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto azionato, occorre considerare che il Ccnl Metalmeccanico Industria
2016, all'art. 7, prevede un 'doppio meccanismo' relativo alla trasferta del dipendente che non può essere autonomamente individuato o auto-attribuito dal lavoratore, ma deve essere previamente determinato dal datore di lavoro.
Difatti, il CCNL Metalmeccanica Industria prevede due modalità principali di trattamento economico per le trasferte. La prima consistente in un rimborso spese, come stabilito dall'art. 7, il quale dispone che “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro”; in alternativa, il Ccnl prevede l'erogazione di una indennità forfettaria, finalizzata a compensare i disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in una sede diversa da quella abituale.
Nel caso in esame, non è stata indicata né provata quale delle due modalità sia stata prescelta dal datore di lavoro.
Il credito retributivo derivante dall'accertato diritto all'inquadramento nel Livello 5 del CCNL applicato, con esclusivo riferimento alla retribuzione ordinaria ed al TFR maturato e non corrisposto, è quantificato in euro
5.613,42, oltre accessori come per legge.
Il minimo contrattuale previsto per il livello 5 del Ccnl Metalmeccanico Industria 2016 ammonta a euro
1.806,99: sulla scorta di tale parametro, si è proceduto alla verifica degli importi effettivamente percepiti dalla ricorrente nei mesi in esame:
- settembre 2019: lil ricorrente ha percepito euro 1.750,00 (cfr. doc. 5 ricorso), risultando pertanto un credito differenziale di euro 56,99;
- ottobre 2019: la retribuzione percepita è stata pari ad euro 854,00 (cfr. doc. 5 ricorso) con un credito differenziale pari ad euro 952,99;
- novembre e dicembre 2019: in assenza di somme percepite, la ricorrente ha diritto alla corresponsione integrale delle retribuzioni mensili, per un importo complessivo di euro 3.613,98;
-il rateo di 13ma mensilità è pari ai 4/12 della retribuzione ordinaria: euro 602,33
Alla luce delle differenze retributive accertate, la frazione di TFR maturata nel medesimo periodo, calcolata sulla somma dovuta, ammonta ad euro 387,13 (ottenuto dividendo la retribuzione globale annua – pari al credito quantificato – per 13,5 e moltiplicato per gli anni di servizio – 4 mesi nel caso di specie).
Il credito complessivo è quindi pari ad euro 5.613,42 (56,99+952,99+3.613,98+387,13 +602,33), oltre accessori come per legge. 4) Responsabilità solidale della Controparte_2
Il ricorrente fonda la responsabilità solidale della ex artt. 1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, sul Controparte_2 fatto di aver prestato la propria opera presso il cantiere di AT NA (Varese), per le cui lavorazioni la committenza era costituita proprio dalla indicata società e nel quale deduce di aver lavorato dall'11 al 16 novembre 2019; dal 18 al 22 novembre 2019; dal 25 al 30 novembre 2019 e dal 9 al 13 dicembre 2019-
I testi e hanno confermato la presenza del ricorrente nei medi il novembre e dicembre 2019 CP_9 Tes_1 sul cantiere di Varese, sotto la committenza della , con la quale il ricorrente peraltro si Controparte_2 interfacciava.
Come noto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del
2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Mentre la ratio della previsione di cui all'art. 29 Dlgs. 276/2003 è quella di rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati alla dipendenze dell'appaltatore in caso di inadempienza di quest'ultimo ed esclusivamente per i crediti che sono sorti nel corso del contratto di appalto, differente è la disciplina di cui all'art. 1676 c.c., che prevede una tutela limitata, in quanto coloro che hanno prestato l'attività lavorativa alle dipendenze di un appaltatore possono proporre azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto ma solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, onde l'eventuale pagamento da parte del committente dei crediti nascenti dall'appalto vantati dal lavoratore comporterà come conseguenza l'estinzione del debito vantato dallo stesso committente nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, la responsabilità del committente presuppone la sussistenza di un debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro.
Può quindi fondarsi la responsabilità solidale della sulla scorta delle menzionate Controparte_2 dichiarazioni testimoniali, pere un importo pari ad ¼ delle differenze retributive quantificate (corrispondenti ad euro 1.403,35), avendo dedotto il ricorrente di aver lavorato sul cantiere di AT NA (Varese) della dall'11 novembre 2019 al 13 dicembre 2019), oltre accessori come per legge. Controparte_2
Le spese di lite, parametrate al valore medio dello scaglione di riferimento, in relazione a tutte le fasi del giudizio e compensate per metà nei confronti delle società odierne convenute, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vengono poste a carico della per complessivi euro Controparte_1
2.695,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico della per complessivi euro 1.313,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per Controparte_2 legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello 5 del Ccnl Metalmeccanica
Industria, dal 1.09.2019 al 31.12.2019;
3) condanna per l'effetto, la a corrispondere a le differenze Controparte_1 Parte_1 retributive quantificate in complessivi euro 5.613,42, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, di cui euro 1.403,35, in solido con la oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Controparte_2
4) compensa per metà le spese di lite tra e la e condanna la Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore di della Controparte_1 Parte_1 restante metà liquidata in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa per metà le spese di lite tra e la e condanna la Parte_1 Controparte_2
persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore di della Controparte_10 Parte_1 restante metà liquidata in complessivi euro 1.313,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino il 28.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri