TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5877/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
STRINGHINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET NO come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per e : congiuntamente, come da note sostitutive Parte_1 Controparte_1
d'udienza del 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Gazzaniga (BG) il 4 Parte_1 Controparte_1 luglio 2009.
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito Parte_1 alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio all'esito di un accertamento sulle capacità psico-fisiche della signora e un contributo per il mantenimento del minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha a sua volta chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo del figlio con collocamento prevalente presso di sé e un contributo per il mantenimento suo e del minore.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'11 marzo 2025, il Giudice relatore, sentite liberamente le parti e rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
La causa è dunque proseguita per l'espletamento dell'indagine delegata ai servizi sociali e agli altri enti specialistici coinvolti.
Acquisite le relazioni richieste, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, accolta da entrambe le parti, e la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, i quali risultano non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì adeguati a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., tenuto conto dell'esito CP_ delle valutazioni svolte presso il e il CPS e del positivo progredire della situazione familiare, stante la necessità di prosecuzione dei percorsi in atti, come indicato dai servizi sociali e chiesto dalle stesse parti.
A tutela dell'interesse esclusivo del minore, il Tribunale ritiene infatti necessario confermare gli incarichi già conferiti ai servizi sociali territorialmente competenti, al fine di proseguire con gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare e mantenere un attento monitoraggio sulla situazione familiare per il periodo di 24 mesi, considerato che, nonostante si assista ad un'evoluzione in positivo della situazione, i servizi hanno rilevato: “il quadro genitoriale continua a presentare significative fragilità, sia sul piano dell'accudimento quotidiano del minore, sia nelle dinamiche relazionali tra i genitori, ancora connotate da conflittualità. Tali criticità incidono negativamente sulla stabilità emotiva e sul benessere del figlio, rendendo necessaria una costante attenzione e un monitoraggio continuativo della situazione familiare. Si conferma quindi la necessità di proseguire con gli interventi già avviati, ritenuti al momento adeguati rispetto agli obiettivi prefissati e si evidenzia la necessità di un ulteriore periodo di osservazione per monitorare l'evoluzione e valutare l'efficacia delle azioni intraprese nel medio-lungo termine.” (v. relazione servizi sociali dep. 22.09.2025, allegato. 2).
Si ritiene pertanto opportuna la prosecuzione dell'inserimento di presso il Centro Diurno Per_1
Minori e del suo percorso di valutazione clinico-diagnostica presso la Neuropsichiatria infantile, con il sollecito ai genitori a garantire una partecipazione attiva, continua e costante agli appuntamenti programmati.
Parimenti, si rileva la necessità per i genitori di proseguire i colloqui di supporto alla genitorialità e CP_ per la signora di proseguire il percorso presso il , visti gli esami tossicologici CP_1
già programmati (v. relazione Serd 0 7.10.2025).
Infine, i genitori sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni degli operatori, pena l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, e i servizi sociali vengono onerati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore.
Considerata la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, non si procede all'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, gli accordi raggiunti si ritengono idonei a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Rispetto alla richiesta del ricorrente di prevedere che dal momento in cui la signora Controparte_1
reperirà un lavoro, l'assegno per il contributo indiretto si intenderà automaticamente
[...]
sospeso e il contributo alle spese straordinarie verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, il Tribunale nulla dispone, considerato che i provvedimenti di diritto di famiglia – come noto – vengono adottati sulla base delle circostanze attuali e conservano efficacia rebus sic stantibus, potendo essere modificati ove sopravvengano circostanze nuove, da valutarsi nel momento in cui sorgono.
Assunto ciò, può decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Gazzaniga (BG) il 4 luglio 2009; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzaniga di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n. 5, parte I;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
- Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori ex art. 337 ter comma 2 c.c. con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre il collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, secondo il seguente calendario: prima settimana il lunedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 nel periodo extrascolastico fino al mercoledì pomeriggio con la madre;
il mercoledì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al mattino seguente col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12; il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 fino al venerdì pomeriggio con la madre;
il venerdì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino alla domenica mattina alle ore 10 col padre, che lo accompagnerà dalla madre;
seconda settimana la domenica mattina dalle ore 10 fino al mercoledì pomeriggio con la madre;
il mercoledì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al mattino seguente col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12; il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 fino al venerdì pomeriggio con la madre;
il venerdì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al lunedì mattina col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12;
- durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà col padre o con la madre, ad anni al terni, dalle ore 10 del primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre ovvero dal giorno
30 dicembre fino al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere col figlio il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- assegnare la casa coniugale al padre affinché vi viva con il figlio nei tempi di permanenza del minore presso di lui;
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 10 di ogni mese in via anticipata, la somma complessiva di euro 200 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal rateo di febbraio 2025, detratte le somme già versate a questo titolo, oltre al
70% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- L'assegno unico verrà percepito dalla madre.; dà atto della rinuncia delle parti alle altre domande;
incarica i servizi sociali, in collaborazione con i servizi specialistici presenti sul territorio, affinché:
- mantengano uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e del minore per il periodo di 24 mesi;
- mantengano il minore inserito presso il Centro Diurno Minori;
- Per_1
concludano il percorso di valutazione clinico-diagnostica di presso la Neuropsichiatria Per_1
infantile, vigilando sulla effettiva partecipazione dei genitori agli incontri programmati;
- proseguano i colloqui di supporto alla genitorialità con gli operatori del centro Diurno e/o con l'operatrice del
Consultorio Familiare;
- attivino ogni altro percorso reputato utile o anche solo opportuno a sostegno del nucleo familiare, segnalando alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore;
CP_ incarica il di proseguire agli accertamenti e alla presa in carico della resistente, previa acquisizione del suo assenso;
prescrive ai genitori di attenersi alle indicazioni che verranno date dagli assistenti sociali e dagli operatori coinvolti, avvertendoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e impegno negli interventi proposti, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali e al competenti per il CP_2
comune di Gazzaniga.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
STRINGHINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET NO come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per e : congiuntamente, come da note sostitutive Parte_1 Controparte_1
d'udienza del 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Gazzaniga (BG) il 4 Parte_1 Controparte_1 luglio 2009.
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito Parte_1 alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio all'esito di un accertamento sulle capacità psico-fisiche della signora e un contributo per il mantenimento del minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha a sua volta chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo del figlio con collocamento prevalente presso di sé e un contributo per il mantenimento suo e del minore.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'11 marzo 2025, il Giudice relatore, sentite liberamente le parti e rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
La causa è dunque proseguita per l'espletamento dell'indagine delegata ai servizi sociali e agli altri enti specialistici coinvolti.
Acquisite le relazioni richieste, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, accolta da entrambe le parti, e la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, i quali risultano non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì adeguati a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., tenuto conto dell'esito CP_ delle valutazioni svolte presso il e il CPS e del positivo progredire della situazione familiare, stante la necessità di prosecuzione dei percorsi in atti, come indicato dai servizi sociali e chiesto dalle stesse parti.
A tutela dell'interesse esclusivo del minore, il Tribunale ritiene infatti necessario confermare gli incarichi già conferiti ai servizi sociali territorialmente competenti, al fine di proseguire con gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare e mantenere un attento monitoraggio sulla situazione familiare per il periodo di 24 mesi, considerato che, nonostante si assista ad un'evoluzione in positivo della situazione, i servizi hanno rilevato: “il quadro genitoriale continua a presentare significative fragilità, sia sul piano dell'accudimento quotidiano del minore, sia nelle dinamiche relazionali tra i genitori, ancora connotate da conflittualità. Tali criticità incidono negativamente sulla stabilità emotiva e sul benessere del figlio, rendendo necessaria una costante attenzione e un monitoraggio continuativo della situazione familiare. Si conferma quindi la necessità di proseguire con gli interventi già avviati, ritenuti al momento adeguati rispetto agli obiettivi prefissati e si evidenzia la necessità di un ulteriore periodo di osservazione per monitorare l'evoluzione e valutare l'efficacia delle azioni intraprese nel medio-lungo termine.” (v. relazione servizi sociali dep. 22.09.2025, allegato. 2).
Si ritiene pertanto opportuna la prosecuzione dell'inserimento di presso il Centro Diurno Per_1
Minori e del suo percorso di valutazione clinico-diagnostica presso la Neuropsichiatria infantile, con il sollecito ai genitori a garantire una partecipazione attiva, continua e costante agli appuntamenti programmati.
Parimenti, si rileva la necessità per i genitori di proseguire i colloqui di supporto alla genitorialità e CP_ per la signora di proseguire il percorso presso il , visti gli esami tossicologici CP_1
già programmati (v. relazione Serd 0 7.10.2025).
Infine, i genitori sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni degli operatori, pena l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, e i servizi sociali vengono onerati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore.
Considerata la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, non si procede all'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, gli accordi raggiunti si ritengono idonei a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Rispetto alla richiesta del ricorrente di prevedere che dal momento in cui la signora Controparte_1
reperirà un lavoro, l'assegno per il contributo indiretto si intenderà automaticamente
[...]
sospeso e il contributo alle spese straordinarie verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, il Tribunale nulla dispone, considerato che i provvedimenti di diritto di famiglia – come noto – vengono adottati sulla base delle circostanze attuali e conservano efficacia rebus sic stantibus, potendo essere modificati ove sopravvengano circostanze nuove, da valutarsi nel momento in cui sorgono.
Assunto ciò, può decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Gazzaniga (BG) il 4 luglio 2009; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzaniga di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n. 5, parte I;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
- Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori ex art. 337 ter comma 2 c.c. con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre il collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, secondo il seguente calendario: prima settimana il lunedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 nel periodo extrascolastico fino al mercoledì pomeriggio con la madre;
il mercoledì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al mattino seguente col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12; il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 fino al venerdì pomeriggio con la madre;
il venerdì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino alla domenica mattina alle ore 10 col padre, che lo accompagnerà dalla madre;
seconda settimana la domenica mattina dalle ore 10 fino al mercoledì pomeriggio con la madre;
il mercoledì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al mattino seguente col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12; il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 12 fino al venerdì pomeriggio con la madre;
il venerdì pomeriggio dal termine dell'attività sportiva o dalle ore 18 fino al lunedì mattina col padre, che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 12;
- durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà col padre o con la madre, ad anni al terni, dalle ore 10 del primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre ovvero dal giorno
30 dicembre fino al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere col figlio il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- assegnare la casa coniugale al padre affinché vi viva con il figlio nei tempi di permanenza del minore presso di lui;
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 10 di ogni mese in via anticipata, la somma complessiva di euro 200 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal rateo di febbraio 2025, detratte le somme già versate a questo titolo, oltre al
70% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- L'assegno unico verrà percepito dalla madre.; dà atto della rinuncia delle parti alle altre domande;
incarica i servizi sociali, in collaborazione con i servizi specialistici presenti sul territorio, affinché:
- mantengano uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e del minore per il periodo di 24 mesi;
- mantengano il minore inserito presso il Centro Diurno Minori;
- Per_1
concludano il percorso di valutazione clinico-diagnostica di presso la Neuropsichiatria Per_1
infantile, vigilando sulla effettiva partecipazione dei genitori agli incontri programmati;
- proseguano i colloqui di supporto alla genitorialità con gli operatori del centro Diurno e/o con l'operatrice del
Consultorio Familiare;
- attivino ogni altro percorso reputato utile o anche solo opportuno a sostegno del nucleo familiare, segnalando alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore;
CP_ incarica il di proseguire agli accertamenti e alla presa in carico della resistente, previa acquisizione del suo assenso;
prescrive ai genitori di attenersi alle indicazioni che verranno date dagli assistenti sociali e dagli operatori coinvolti, avvertendoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e impegno negli interventi proposti, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali e al competenti per il CP_2
comune di Gazzaniga.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo