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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6681/2024 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARREA Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARREA
ANNAMARIA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARREA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARREA
ANNAMARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 20.02.2017. Cessata la Per_1 convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto con le modifiche concordemente apportate a verbale di udienza del 15.1.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in puto di spese trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – relativamente al figlio nato in data [...], affidamento condiviso, collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre, rimasto nella casa familiare, dando atto che la madre si è trasferita a vivere in via Della Pace 1, Savigno;
2 - permanenza di on ciascun genitore così regolata: Per_1 dal lunedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina con l'accompagnamento alla fermata del bus scolastico, tarà presso la madre e da giovedì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando il Per_1 padre lo riaccompagnerà alla fermata del bus scolastico, starà presso il padre;
per i periodi di vacanza: durante le vacanze natalizie seguiranno il calendario ordinario ma alterneranno annualmente e fra loro i giorni di festività (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio); per le vacanze pasquali, saranno trascorsi ad anni alterni fra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e per il resto si seguirà il calendario ordinario;
durante le vacanze estive ciascuno dei due genitori avrà facoltà di trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con e la programmazione delle ferie Per_1 dovrà essere concordata, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, anche futuri, e comunicata con un congruo preavviso (almeno un mese prima);
3 - il mantenimento ordinario di sarà in forma diretta da parte di ciascun genitore per il tempo Per_1 in cui lo ha con sé; le spese straordinarie dal momento che la madre è al momento in cerca di occupazione, sono al 100% a carico del padre e sono definite sulla base del Protocollo del Tribunale di Bologna;
4 - nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6681/2024 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARREA Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARREA
ANNAMARIA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARREA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARREA
ANNAMARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 20.02.2017. Cessata la Per_1 convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto con le modifiche concordemente apportate a verbale di udienza del 15.1.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in puto di spese trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – relativamente al figlio nato in data [...], affidamento condiviso, collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre, rimasto nella casa familiare, dando atto che la madre si è trasferita a vivere in via Della Pace 1, Savigno;
2 - permanenza di on ciascun genitore così regolata: Per_1 dal lunedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina con l'accompagnamento alla fermata del bus scolastico, tarà presso la madre e da giovedì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando il Per_1 padre lo riaccompagnerà alla fermata del bus scolastico, starà presso il padre;
per i periodi di vacanza: durante le vacanze natalizie seguiranno il calendario ordinario ma alterneranno annualmente e fra loro i giorni di festività (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio); per le vacanze pasquali, saranno trascorsi ad anni alterni fra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e per il resto si seguirà il calendario ordinario;
durante le vacanze estive ciascuno dei due genitori avrà facoltà di trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con e la programmazione delle ferie Per_1 dovrà essere concordata, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, anche futuri, e comunicata con un congruo preavviso (almeno un mese prima);
3 - il mantenimento ordinario di sarà in forma diretta da parte di ciascun genitore per il tempo Per_1 in cui lo ha con sé; le spese straordinarie dal momento che la madre è al momento in cerca di occupazione, sono al 100% a carico del padre e sono definite sulla base del Protocollo del Tribunale di Bologna;
4 - nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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